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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/12/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1894/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
ST BI Presidente relatore
IN NO DI
India Baldi DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1894/2024 V.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
04.11.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] e residente Parte_1 ad NA (PT), Via Ticino n. 106, C.F.: C.F._1
e
nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 residente, C.F.: , entrambi rappresentati e C.F._2 difesi dall'Avv. Manuela Guzzo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito ad NA (PT), Via Don Lorenzo Milani n. 28, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 04.11.2024, Parte_1 ed esponendo di aver contratto matrimonio in NA Parte_2
(PT) il giorno 05.12.2020, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 124/2025 del 25.03.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 25.03.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 19.11.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di NA
(PT);
2. Confermare l'attribuzione del libero godimento dell'immobile, ex dimora coniugale, ubicata nel Comune di NA (PT), Via Ticino 106 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del sig. Pt_1 che lo conduce in locazione;
[...]
3. Confermare la rinuncia dei coniugi al reciproco assegno di mantenimento.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 17.11.2025; preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
2 La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in NA (PT) il giorno 05.12.2020, tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
13.01.1983 ed nata a [...] il Parte_2
25.11.1983, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 12, P. 1, anno 2020);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente relatore
ST BI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
ST BI Presidente relatore
IN NO DI
India Baldi DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1894/2024 V.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
04.11.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] e residente Parte_1 ad NA (PT), Via Ticino n. 106, C.F.: C.F._1
e
nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 residente, C.F.: , entrambi rappresentati e C.F._2 difesi dall'Avv. Manuela Guzzo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito ad NA (PT), Via Don Lorenzo Milani n. 28, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 04.11.2024, Parte_1 ed esponendo di aver contratto matrimonio in NA Parte_2
(PT) il giorno 05.12.2020, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 124/2025 del 25.03.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 25.03.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 19.11.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di NA
(PT);
2. Confermare l'attribuzione del libero godimento dell'immobile, ex dimora coniugale, ubicata nel Comune di NA (PT), Via Ticino 106 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del sig. Pt_1 che lo conduce in locazione;
[...]
3. Confermare la rinuncia dei coniugi al reciproco assegno di mantenimento.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 17.11.2025; preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
2 La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in NA (PT) il giorno 05.12.2020, tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
13.01.1983 ed nata a [...] il Parte_2
25.11.1983, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 12, P. 1, anno 2020);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente relatore
ST BI
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