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Sentenza 20 gennaio 2021
Sentenza 20 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2021, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IR BU n. in Albania il 3/9/1967 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Campobasso in data 23/5/2019 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso udita la relazione del Cons. NN MA De TI;
letta la requisitoria del RG., dott. Giulio Romano, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) cod.proc.pen. limitatamente alla determinazione della pena e per il rigetto nel resto RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Campobasso, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Larino in data 23/11/2016, qualificato l'originario addebito di furto aggravato quale ricettazione ex art. 648, comma 2, cod.pen., aggravata dalla recidiva, determinava la pena in mesi cinque di reclusione ed euro 500,00 di multa. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2388 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 10/12/2020 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Massimo Biscardi, deducendo: 2.1 la violazione di legge con riferimento alla ritenuta inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese al difensore dal teste IN BR in quanto frutto di domande suggestive. Assume la difesa che le sommarie informazioni rese al difensore da persona informata sui fatti e contenute nel fascicolo depositato ex art. 391 octies cod.proc.pen. non soggiacciono al divieto di domande suggestive di cui all'art. 499 codice di rito, la cui applicabilità è limitata al dibattimento e, comunque, la violazione delle regole fissate per l'esame non dà luogo alla sanzione dell'inutilizzabilità, incidendo sulle modalità di assunzione della prova e non sulla sua natura;
2.2 il vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta inattendibilità del sommario informatore IN BR. La difesa sostiene che la Corte territoriale ha screditato l'attendibilità del IN con considerazioni illogiche ed affermazioni apodittiche, ritenendo deliberatamente vaghe le asserzioni in ordine alla collocazione temporale dell'episodio riferito e dettagliate in modo sospetto le dichiarazioni in ordine ai beni che l'imputato avrebbe rinvenuto in stato di abbandono;
2.3 l'omessa motivazione con riguardo all'applicazione della recidiva facoltativa, avendo la sentenza impugnata trascurato di rendere qualsivoglia giustificazione in ordine all'aggravante; 2.4 la violazione di legge con riguardo all'aumento della pena di due terzi nonostante risulti nella specie contestata la recidiva specifica infraquinquennale che prevede un aumento di pena fino alla metà. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto concernono complementari profili di doglianza e s'appalesano manifestamente infondati. La Corte di merito, pag.10, non ha formulato alcun giudizio di inammissibilità delle sommarie informazioni acquisite dalla difesa e confluite in atti, sebbene abbia rimarcato la natura suggestiva di talune domande formulate dal difensore al dichiarante IN BR, impropriamente ritenendole inammissibili. Come segnalato dal ricorrente, il divieto di porre domande suggestive di cui all'art. 499 cod. proc. pen. non si applica alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla persona informata sui fatti, in quanto la norma riguarda il dibattimento e non le indagini preliminari (tra molte, Sez. 3, n. 11450 del 06/11/201,2019, A, Rv. 275156; n. 43837 del 29/10/2008, Garbellini, Rv. 241686; n. 984 del 05/12/200, dep. 2004, Menna, Rv. 227679) e, ad ogni buon conto, la violazione del divieto di porre domande suggestive non dà 2 luogo né alla sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 cod.proc.pen., né a quella di nullità, atteso che l'inosservanza delle disposizioni fissate dagli artt. 498, comma primo, e 499 cod. proc. pen. non determina l'assunzione di prove in violazione dei divieti di legge ovvero la inosservanza di alcuna delle previsioni dettate dall'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259728; Sez. 3, n. 49993 del 16/09/2019, R, Rv. 277399) e rileva soltanto sul piano della valutazione della genuinità della prova, che può risultare compromessa esclusivamente se la modalità incriminata inficia l'intera dichiarazione e non semplicemente la singola risposta fornita, ben potendo il giudizio di piena attendibilità del teste essere fondato sulle risposte alle altre domande (Sez. 3, n. 42568 del 25/06/2019, B, Rv. 277988). Nella specie la sentenza impugnata, dopo l'inesatta affermazione censurata dalla difesa, ha comunque scrutinato le dichiarazioni del sommario informatore, concludendo per la loro inattendibilità con un giudizio che è incensurabile in questa sede in quanto congruamente giustificato in assenza di palesi illogicità. 4. Il terzo motivo che lamenta l'omessa motivazione in punto di recidiva è precluso per effetto della mancata devoluzione in appello del relativo profilo, sicché alcun obbligo aveva la Corte di merito di argomentare circa la ritenuta sussistenza dell'aggravante soggettiva. 5. Fondati s'appalesano, invece, i rilievi formulati circa il computo dell'aumento per la recidiva giacché la Corte territoriale (pag.12) ha operato un aumento della pena base nella misura di due terzi laddove all'imputato risulta contestata la recidiva specifica infraquinquennale, che facoltizza ad un aumento di pena della metà ai sensi dell'art. 99, comma 2, cod.pen. Al denunziato errore si somma la constatazione circa la mancata esplicitazione del doveroso giudizio di comparazione tra l'attenuante speciale ritenuta e l'aggravante ex art. 99 cod.pen. Nondimeno, ritiene la Corte di poter provvedere a norma dell'art. 620 lett. I) cod.proc.pen. ad emendare i rilevati errori e, poiché la sanzione è stata parametrata sulla fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod.pen., deve ritenersi per implicito riconosciuta la prevalenza dell'attenuante speciale della tenuità del fatto sicché la riconduzione a legalità dell'apparato sanzionatorio impone l'eliminazione dell'erroneo aumento operato ex art. 99 cod.pen. e la determinazione conclusiva della pena nella misura di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, ottenuta operando la riduzione per il rito in relazione alla pena base fissata dalla Corte territoriale nella misura di mesi 4,giorni 15 di reclusione ed euro 450,00 di multa. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al computo della pena, con rideterminazione nella misura di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa. Le residue doglianze debbono essere, invece, dichiarate inammissibili. 3 k
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2020 Il Consigliere estensore NN MA De TI
letta la requisitoria del RG., dott. Giulio Romano, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) cod.proc.pen. limitatamente alla determinazione della pena e per il rigetto nel resto RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Campobasso, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Larino in data 23/11/2016, qualificato l'originario addebito di furto aggravato quale ricettazione ex art. 648, comma 2, cod.pen., aggravata dalla recidiva, determinava la pena in mesi cinque di reclusione ed euro 500,00 di multa. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2388 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 10/12/2020 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Massimo Biscardi, deducendo: 2.1 la violazione di legge con riferimento alla ritenuta inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese al difensore dal teste IN BR in quanto frutto di domande suggestive. Assume la difesa che le sommarie informazioni rese al difensore da persona informata sui fatti e contenute nel fascicolo depositato ex art. 391 octies cod.proc.pen. non soggiacciono al divieto di domande suggestive di cui all'art. 499 codice di rito, la cui applicabilità è limitata al dibattimento e, comunque, la violazione delle regole fissate per l'esame non dà luogo alla sanzione dell'inutilizzabilità, incidendo sulle modalità di assunzione della prova e non sulla sua natura;
2.2 il vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta inattendibilità del sommario informatore IN BR. La difesa sostiene che la Corte territoriale ha screditato l'attendibilità del IN con considerazioni illogiche ed affermazioni apodittiche, ritenendo deliberatamente vaghe le asserzioni in ordine alla collocazione temporale dell'episodio riferito e dettagliate in modo sospetto le dichiarazioni in ordine ai beni che l'imputato avrebbe rinvenuto in stato di abbandono;
2.3 l'omessa motivazione con riguardo all'applicazione della recidiva facoltativa, avendo la sentenza impugnata trascurato di rendere qualsivoglia giustificazione in ordine all'aggravante; 2.4 la violazione di legge con riguardo all'aumento della pena di due terzi nonostante risulti nella specie contestata la recidiva specifica infraquinquennale che prevede un aumento di pena fino alla metà. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto concernono complementari profili di doglianza e s'appalesano manifestamente infondati. La Corte di merito, pag.10, non ha formulato alcun giudizio di inammissibilità delle sommarie informazioni acquisite dalla difesa e confluite in atti, sebbene abbia rimarcato la natura suggestiva di talune domande formulate dal difensore al dichiarante IN BR, impropriamente ritenendole inammissibili. Come segnalato dal ricorrente, il divieto di porre domande suggestive di cui all'art. 499 cod. proc. pen. non si applica alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla persona informata sui fatti, in quanto la norma riguarda il dibattimento e non le indagini preliminari (tra molte, Sez. 3, n. 11450 del 06/11/201,2019, A, Rv. 275156; n. 43837 del 29/10/2008, Garbellini, Rv. 241686; n. 984 del 05/12/200, dep. 2004, Menna, Rv. 227679) e, ad ogni buon conto, la violazione del divieto di porre domande suggestive non dà 2 luogo né alla sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 cod.proc.pen., né a quella di nullità, atteso che l'inosservanza delle disposizioni fissate dagli artt. 498, comma primo, e 499 cod. proc. pen. non determina l'assunzione di prove in violazione dei divieti di legge ovvero la inosservanza di alcuna delle previsioni dettate dall'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259728; Sez. 3, n. 49993 del 16/09/2019, R, Rv. 277399) e rileva soltanto sul piano della valutazione della genuinità della prova, che può risultare compromessa esclusivamente se la modalità incriminata inficia l'intera dichiarazione e non semplicemente la singola risposta fornita, ben potendo il giudizio di piena attendibilità del teste essere fondato sulle risposte alle altre domande (Sez. 3, n. 42568 del 25/06/2019, B, Rv. 277988). Nella specie la sentenza impugnata, dopo l'inesatta affermazione censurata dalla difesa, ha comunque scrutinato le dichiarazioni del sommario informatore, concludendo per la loro inattendibilità con un giudizio che è incensurabile in questa sede in quanto congruamente giustificato in assenza di palesi illogicità. 4. Il terzo motivo che lamenta l'omessa motivazione in punto di recidiva è precluso per effetto della mancata devoluzione in appello del relativo profilo, sicché alcun obbligo aveva la Corte di merito di argomentare circa la ritenuta sussistenza dell'aggravante soggettiva. 5. Fondati s'appalesano, invece, i rilievi formulati circa il computo dell'aumento per la recidiva giacché la Corte territoriale (pag.12) ha operato un aumento della pena base nella misura di due terzi laddove all'imputato risulta contestata la recidiva specifica infraquinquennale, che facoltizza ad un aumento di pena della metà ai sensi dell'art. 99, comma 2, cod.pen. Al denunziato errore si somma la constatazione circa la mancata esplicitazione del doveroso giudizio di comparazione tra l'attenuante speciale ritenuta e l'aggravante ex art. 99 cod.pen. Nondimeno, ritiene la Corte di poter provvedere a norma dell'art. 620 lett. I) cod.proc.pen. ad emendare i rilevati errori e, poiché la sanzione è stata parametrata sulla fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod.pen., deve ritenersi per implicito riconosciuta la prevalenza dell'attenuante speciale della tenuità del fatto sicché la riconduzione a legalità dell'apparato sanzionatorio impone l'eliminazione dell'erroneo aumento operato ex art. 99 cod.pen. e la determinazione conclusiva della pena nella misura di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, ottenuta operando la riduzione per il rito in relazione alla pena base fissata dalla Corte territoriale nella misura di mesi 4,giorni 15 di reclusione ed euro 450,00 di multa. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al computo della pena, con rideterminazione nella misura di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa. Le residue doglianze debbono essere, invece, dichiarate inammissibili. 3 k
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2020 Il Consigliere estensore NN MA De TI