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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIARO DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 495/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella N. 30 25100 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001EM0000010240001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto avente contenuto di reclamo/mediazione e ricorso, notificato il 19 marzo 2024, parte ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione indicato in epigrafe, deducendo che la tassazione dell'ordinanza di assegnazione avrebbe dovuto avvenire in misura fissa e non in misura proporzionale (0,50%), poiché il provvedimento del giudice dell'esecuzione sarebbe meramente attuativo del titolo esecutivo, senza statuizione di condanna e senza contestazioni sul credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio ha sostenuto che l'ordinanza di assegnazione produce un effetto traslativo del credito pignorato e che, conseguentemente, è corretta l'applicazione dell'imposta proporzionale nella misura dello 0,50%.
Parte ricorrente ha poi depositato memoria illustrativa, richiamando la sentenza della Cassazione del 12 ottobre 2025, n. 27265 ed evidenziando, in particolare, che -pur ritenendosi applicabile l'imposta proporzionale- la base imponibile non potrebbe essere ancorata all'importo “nominale” del credito azionato/ assegnato, ma dovrebbe riflettere l'ammontare effettivamente concretamente assegnabile/percepito, in ossequio al principio di capacità contributiva.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto nella parte in cui invoca, in via generale, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa sull'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione ex art. 553 c.p.c.
L'ordinanza di assegnazione, infatti, non si esaurisce in una mera attività esecutiva priva di effetti autonomi, ma realizza un trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato al creditore procedente, determinando una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio con il terzo pignorato;
tale qualificazione è coerente con l'indirizzo di legittimità richiamato anche dall'Ufficio nelle controdeduzioni e, in termini generali, con la ricostruzione che valorizza l'effetto traslativo dell'assegnazione.
Ciò posto, merita accoglimento la censura, come precisata nelle difese successive di parte ricorrente, relativa alla determinazione della base imponibile quando l'assegnazione riguardi crediti (anche futuri o comunque di realizzo non integrale) e l'ammontare effettivamente conseguibile risulti inferiore al credito azionato o a quello indicato nel provvedimento in termini meramente “massimi/nominali”. In tale prospettiva, la recente
Cassazione (sent. n. 27265/2025) ha affermato la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata del prelievo, idonea a scongiurare esiti sproporzionati rispetto alla ricchezza effettivamente trasferita/realizzata, valorizzando i principi di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di proporzionalità del prelievo.
Nel caso in esame, l'avviso impugnato risulta fondato su una base imponibile parametrata all'importo del credito indicato/considerato in sede di assegnazione, senza che emerga un adeguato ancoraggio all'ammontare concretamente assegnabile sulla scorta della dichiarazione del terzo pignorato e dei limiti oggettivi di pignorabilità/realizzo, profili che parte ricorrente ha specificamente posto in rilievo nelle memorie depositate.
Ne consegue che l'atto impugnato deve essere annullato nei limiti di cui in motivazione, con obbligo dell'Ufficio di procedere a riliquidare l'aliquota dello 0,50% sulla base imponibile corrispondente al credito effettivamente attribuito e concretamente realizzabile (secondo quanto risulta dalla dichiarazione del terzo e dagli atti della procedura esecutiva), rideterminando conseguentemente interessi e accessori.
In ragione del quadro interpretativo oggettivamente controverso e dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta, si ritiene che debba darsi luogo all'annullamento parziale dell'atto impugnato anche nella parte in cui prevede le sanzioni irrogate;
queste ultime vanno infatti escluse per obiettiva incertezza normativa.
Stante il parziale accoglimento del ricorso deve infine darsi luogo alla compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia, in funzione di giudice unico, accoglie parzialmente il ricorso prevedendo che la tassazione avvenga in misura proporzionale (nella misura dello 0,50%) sulla base imponibile costituita dalle somme effettivamente assegnate.Annulla altresì l'atto impugnato con riferimento alla sanzione applicata.
Manda l'Ufficio per il ricalcolo dell'imposta dovuta sulla base della documentazione che sarà a tal fine prodotta dal ricorrente.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia il 20.2.2026
Il Giudice unico
D.Chiaro
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIARO DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 495/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella N. 30 25100 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001EM0000010240001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto avente contenuto di reclamo/mediazione e ricorso, notificato il 19 marzo 2024, parte ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione indicato in epigrafe, deducendo che la tassazione dell'ordinanza di assegnazione avrebbe dovuto avvenire in misura fissa e non in misura proporzionale (0,50%), poiché il provvedimento del giudice dell'esecuzione sarebbe meramente attuativo del titolo esecutivo, senza statuizione di condanna e senza contestazioni sul credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio ha sostenuto che l'ordinanza di assegnazione produce un effetto traslativo del credito pignorato e che, conseguentemente, è corretta l'applicazione dell'imposta proporzionale nella misura dello 0,50%.
Parte ricorrente ha poi depositato memoria illustrativa, richiamando la sentenza della Cassazione del 12 ottobre 2025, n. 27265 ed evidenziando, in particolare, che -pur ritenendosi applicabile l'imposta proporzionale- la base imponibile non potrebbe essere ancorata all'importo “nominale” del credito azionato/ assegnato, ma dovrebbe riflettere l'ammontare effettivamente concretamente assegnabile/percepito, in ossequio al principio di capacità contributiva.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto nella parte in cui invoca, in via generale, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa sull'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione ex art. 553 c.p.c.
L'ordinanza di assegnazione, infatti, non si esaurisce in una mera attività esecutiva priva di effetti autonomi, ma realizza un trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato al creditore procedente, determinando una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio con il terzo pignorato;
tale qualificazione è coerente con l'indirizzo di legittimità richiamato anche dall'Ufficio nelle controdeduzioni e, in termini generali, con la ricostruzione che valorizza l'effetto traslativo dell'assegnazione.
Ciò posto, merita accoglimento la censura, come precisata nelle difese successive di parte ricorrente, relativa alla determinazione della base imponibile quando l'assegnazione riguardi crediti (anche futuri o comunque di realizzo non integrale) e l'ammontare effettivamente conseguibile risulti inferiore al credito azionato o a quello indicato nel provvedimento in termini meramente “massimi/nominali”. In tale prospettiva, la recente
Cassazione (sent. n. 27265/2025) ha affermato la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata del prelievo, idonea a scongiurare esiti sproporzionati rispetto alla ricchezza effettivamente trasferita/realizzata, valorizzando i principi di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di proporzionalità del prelievo.
Nel caso in esame, l'avviso impugnato risulta fondato su una base imponibile parametrata all'importo del credito indicato/considerato in sede di assegnazione, senza che emerga un adeguato ancoraggio all'ammontare concretamente assegnabile sulla scorta della dichiarazione del terzo pignorato e dei limiti oggettivi di pignorabilità/realizzo, profili che parte ricorrente ha specificamente posto in rilievo nelle memorie depositate.
Ne consegue che l'atto impugnato deve essere annullato nei limiti di cui in motivazione, con obbligo dell'Ufficio di procedere a riliquidare l'aliquota dello 0,50% sulla base imponibile corrispondente al credito effettivamente attribuito e concretamente realizzabile (secondo quanto risulta dalla dichiarazione del terzo e dagli atti della procedura esecutiva), rideterminando conseguentemente interessi e accessori.
In ragione del quadro interpretativo oggettivamente controverso e dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta, si ritiene che debba darsi luogo all'annullamento parziale dell'atto impugnato anche nella parte in cui prevede le sanzioni irrogate;
queste ultime vanno infatti escluse per obiettiva incertezza normativa.
Stante il parziale accoglimento del ricorso deve infine darsi luogo alla compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia, in funzione di giudice unico, accoglie parzialmente il ricorso prevedendo che la tassazione avvenga in misura proporzionale (nella misura dello 0,50%) sulla base imponibile costituita dalle somme effettivamente assegnate.Annulla altresì l'atto impugnato con riferimento alla sanzione applicata.
Manda l'Ufficio per il ricalcolo dell'imposta dovuta sulla base della documentazione che sarà a tal fine prodotta dal ricorrente.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia il 20.2.2026
Il Giudice unico
D.Chiaro