Ordinanza cautelare 20 dicembre 2022
Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 13/03/2026, n. 4702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4702 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04702/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14343/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14343 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno del 4 agosto 2022, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana n. K10/-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa FL ZE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
con il ricorso in esame il ricorrente impugna il decreto del Ministero dell’Interno con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana;
si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con atto di stile;
in prossimità della camera di consiglio odierna il difensore del ricorrente ha depositato un atto di rinuncia ed ha chiesto al Collegio di dichiarare, per conseguenza, l’estinzione del giudizio; con compensazione alle spese di lite;
tanto è stato confermato dal ricorrente alla camera di consiglio odierna; la parte resistente non si è opposta.
Ritenuto che:
al Collegio non resta che are atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del processo.
va disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, non essendovi motivi per non accogliere la concorde volontà delle parti al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del processo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FL ZE, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FL ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.