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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/10/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 1.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5077/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
(c.f.: ) rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso Parte_1 C.F._1 introduttivo, dall'Avv. Debora Chiaviello, con cui elett.te domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi n. 33
RICORRENTE
E
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c. dal dirigente dott.
[...]
e dal dott. Alvaro Saporito, elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso CP_2
l' , via Monticelli-località Controparte_3
Fuorni
RESISTENTE
Avente ad oggetto: pagamento differenze retributive a seguito di ricostruzione di carriera
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 la ricorrente, insegnante di scuola secondaria di II grado in servizio presso IIS “Besta- Gloriosi” di Battipaglia. lamentava la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione scolastica, della sentenza n. 1368/2023, resa dal Tribunale di Salerno nel procedimento avente R.G. 7415/2022, con la quale era stato riconosciuto ai fini giuridici ed economici il servizio da lei svolto come docente di ruolo della scuola materna dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2015/2016 all'atto del passaggio al ruolo della scuola secondaria, con conseguente attribuzione dell'inquadramento giuridico ed economico derivante dall'anzianità maturata;
nella medesima sentenza vi era poi stata la contestuale condanna della odierna resistente al pagamento di eventuali differenze retributive tra quanto in effetti corrisposto e quanto maturato in ragione del predetto riconoscimento della superiore anzianità di servizio nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica (25.11.2022) del ricorso.
Nell'odierno giudizio, in particolare, la ricorrente contestava il fatto che l'istituto scolastico presso cui prestava attualmente servizio aveva valutato gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola materna solo parzialmente poiché, con decreto n. 509 del 12-06-2024 (cui seguiva atto stragiudiziale di diffida della ricorrente e costituzione in mora del 01-08-2024) anziché riconoscere integralmente, ai fini giuridici ed economici, 15 anni nel ruolo antecedente a quello attuale, riconosceva, del tutto illegittimamente, soli 10 anni e 8 mesi ai fini giuridici e 3 anni e 4 mesi ai fini economici;
lamentava quindi che si era configurata sia la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Salerno n. 1368/2023, sia la violazione degli articoli 324 cpc, 2909 cc e 36 e 97 cost;
tanto premesso chiedeva al giudice adito di: “previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera n. 509/2024: 1) Accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa , ad ottenere il Parte_1 riconoscimento nel ruolo docenti della scuola secondaria di secondo grado, dell'integrale servizio di ruolo prestato presso la scuola dell'infanzia per gli anni scolastici 2001/2002; 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006; 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 per complessivi ANNI 15; 2 per l'effetto, accertare e dichiarare i diritto della prof.ssa all'inquadramento A. dall'anno Parte_1 scolastico AS 2017/2018 sino a tutto AS 2020/2021 (per anni 4) nella classe stipendiale 15/20 con diritto alle differenze retributive per un differenziale di € 8.822,80 oltre tredicesima mensilità. B. Dall'Anno scolastico 2021-2022 e per tutto il 2023-2024 (per tre anni) nella classe stipendiale 21/27 con diritto alle differenze retributive per un differenziale di € 15.578,88. 3. condannare le Amministrazioni convenuti al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 24.401,68 oltre tredicesima mensilità, interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione e sino all'effettivo soddisfo.
4. Condannare le Amministrazioni resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il Controparte_1
evidenziando di avere ottemperato a quanto statuito nella sentenza n. 1368/2023; sottolineava
[...] infatti che le eventuali incongruenze lamentate dalla ricorrente nascevano dal fatto che nel decreto di ricostruzione carriera contestato non era stato considerato l'anno 2013, anno del blocco stipendiale, il cui riconoscimento era però stato richiesto nella sentenza;
chiedeva quindi al giudice adito di respingere nel merito ogni e qualsivoglia domanda proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Nelle note depositate il 1° agosto 2025 la ricorrente precisava di avere interesse alla definizione del presente giudizio limitatamente al riconoscimento dell'AS 2013-2014 ai fini giuridici ed economici, essendo per il resto stata pienamente soddisfatta.
Il giudice all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, decideva la causa con motivazione contestuale.
***********
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento .
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che la ricorrente si duole della mancata ottemperanza , da parte del convenuto , al dispositivo della sentenza n. 1368/23 . CP_1 La ricorrente , in particolare , impugna il decreto di ricostruzione di carriera n. 509/2024 , in quanto l'Amministrazione scolastica avrebbe , con il predetto decreto , riconosciuto, a fronte dei 15 anni di servizio di ruolo prestato nella scuola materna prima del passaggio di ruolo alla scuola secondaria oggetto della pronuncia giudiziale , solo 10 anni e 8 mesi ai fini giuridici e 3 anni e 4 mesi ai fini economici.
Sennonché , a seguito della costituzione del apprendiamo che già in data 28.6.2024, e CP_1 quindi prima del deposito dell'attuale ricorso , veniva emesso il Decreto n. 519 sulla Progressione della Carriera – decreto approvato anche dalla ( registro n. 4108 Controparte_4 del 16.8.2024) , con il quale veniva riconosciuta alla docente , alla data del 1.9.2023 , un anzianità pari a 21 anni e venivano altresì quantificate le retribuzioni maturate dalla lavoratrice anno per anno in considerazione della maggiore anzianità riconosciuta con la sentenza del Tribunale di Salerno .
E che l'Amministrazione abbia dato esecuzione alla sentenza n. 1368/2023 appare evidente dalle stesse conclusioni oggi rassegnate dalla ricorrente .
Con le note di trattazione scritta depositate in data 1.8.2025 , infatti , si afferma che “ la ricorrente ha interesse alla definizione del presente giudizio, limitatamente al riconoscimento dell'AS 2013/2014 ai fini giuridici ed economici essendo per il resto stata pienamente soddisfatta.” .
Ebbene, già tale dichiarazione evidenzia la infondatezza della originaria domanda proposta . Se infatti è la stessa ricorrente a riconoscere che il proprio credito atterrebbe unicamente al mancato riconoscimento dell'anno 2013 , mentre per il resto il decreto di ricostruzione di carriera avrebbe pienamente soddisfatto le sue pretese , allora vuol dire che la domanda , per come originariamente proposta era infondata .
Nella specie , infatti , l'Amministrazione non ha riconosciuto le spettanze maturate dalla lavoratrice successivamente alla notifica del ricorso giudiziario , sicchè si può discutere di una cessata materia del contendere , in quanto essa ha redatto il decreto di ricostruzione , di cui oggi la ricorrente si afferma soddisfatta , già prima del deposito del ricorso , sicchè la domanda si profilava infondata ab origine .
Né si può sostenere che la domanda rimane comunque fondata con riferimento al mancato riconoscimento dell'anno 2013 .
Va rilevato , tra l'altro , che la ricorrente aveva anche quantificato le spettanze retributive da lei maturate all'atto del deposito del ricorso , spettanze che risultano di gran lunga inferiori a quelle quantificate dallo stesso con il decreto di ricostruzione di carriera , sicchè si potrebbe CP_1 addirittura discutere della impossibilità di una pronuncia ultra petita .
Ma comunque , quello che importa rilevare è che la ricorrente non ha sollevato in ricorso alcuna specifica doglianza in ordine al mancato riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera , dell'anno 2013 e ciò nonostante la avesse ripetutamente negato Controparte_4 il visto ai precedenti decreti di ricostruzione di carriera proprio per l'avvenuto inserimento dell'anno 2013 .
Ma in ogni caso , e a prescindere da una specifica doglianza sul punto , ritiene questo giudicante che il mancato riconoscimento dell'anno 2013 , ai fini di un diverso e superiore riconoscimento egli aumenti retributivi maturati dalla lavoratrice , non abbia comunque violato il giudicato formatosi con la sentenza 1368/2023 . Occorre infatti ribadire che con il precedente ricorso , quello conclusosi con la sentenza n. 1368/2023
, la ricorrente si doleva unicamente che all'atto del trasferimento nei ruoli della scuola secondaria non le veniva riconosciuta l'anzianità maturata come docente di ruolo nella scuola materna . Ed è questo l'unico argomento affrontato nella predetta sentenza .
Il Giudice , infatti , esaminava la normativa applicata dall'Amministrazione scolastica in occasione dei passaggi di ruolo ritenendo illegittimo il sistema della cd. “ temporizzazione “ e concludeva affermando che , ai fini della ricostruzione di carriera , occorreva tener conto di tutta l'anzianità maturata nei ruoli della scuola materna .Ed è su tale principio che si è formato il giudicato .
Mai è stata posta all'attenzione del giudicante la questione circa il riconoscimento dell'anno 2013 e certamente il giudice non ha reso alcuna pronuncia sul punto .
La giurisprudenza di legittimità ha infatti ben chiarito l'ambito ed i confini degli effetti del giudicato e la sua valenza in relazione al dedotto e deducibile affermando che:” Il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dai titolo della stessa azione (causa petendi), dai bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato)a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro questi limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato, e fissa la regola del caso concreto" (Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21069; nello stesso senso, tra le altre, 3 agosto 2007, n. 17078; 19 marzo 1980, n. 1836 ; Cass. 30.06.2009, n. 15343). Infatti, "Il giudicato sostanziale - che si verifica nei casi in cui la decisione, oltre ad essere passata formalmente in giudicato (art. 324 cod. proc. civ.) incide sul diritto fatto valere (art. 2909 cod. civ.) - è - in base al principio del divieto "del ne bis in idem", che ha un fondamentale rilievo per l'ordinamento giuridico, in quanto espressione della certezza del diritto - intangibile, nei limiti di quanto forma oggetto dei giudicato stesso, e cioè del dedotto e dei deducibile" (Cass. civ., 12 dicembre 1995, n. 12701), e, di conseguenza, "in relazione al principio per cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito) al titolare di un diritto di credito del quale si sia già giudicato, è precluso agire con una seconda domanda relativa a tale diritto quando essa miri ad ottenerne una diversa quantificazione in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base dell'anteriore statuizione (Cass. civ., 16 marzo 1996, n. 2205)… (omissis)… “.
Nella specie , dunque , poiché la ricorrente ha agito nei confronti del convenuto per CP_1 ottenere unicamente il riconoscimento dell'anzianità maturata nei ruoli della scuola materna ,la pronuncia di accoglimento della suddetta domanda passata in cosa giudicata non comporta anche il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della ricostruzione di carriera , atteso che nessuna domanda era stata formulata sul punto e certamente nessuna pronuncia è stata resa in tal senso .
Ed invero , ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"; - tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: la limitazione – ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001. La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018), affermando:
- la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall'art. 9 D.L. n. 78/2010 (e pertanto la sua conformità all'art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica (Corte Cost. n. 310/2013, Corte Cost. n. 154/2014);
- l'inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici (quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione (Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014);
- l'inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016);
- l'infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e 97 Cost., perché la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte Cost. n. 304/2013).
Nella sentenza n. 310/2013 la Corte Costituzionale ha in particolare precisato che:
“…il quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del 2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa.
A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (punto n. 13.3).
“Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure, non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico- economico, nazionale ed europeo.
La recente riforma dell'art. 81 Cost, a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art. 97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost., pongono l'accento sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo.
Non è senza significato che la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20° Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee.” (punto n. 13.4).
”Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio” (punto n. 13.5).
Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di “sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa.
La Corte Costituzionale ha pertanto già esaminato la proiezione “strutturale” della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (Corte Cost. n. 310/2013, punto 13.3).
Poiché “non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e, conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni” (Corte Cost. n. 304/2013), non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza in ragione della denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che hanno conseguito una progressione di carriera raggiungendo un grado più elevato prima o dopo l'inizio del blocco stipendiale (Corte Cost. n. 154 del 2014).
Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co. 23 D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti” ( così Corte di Cassazione n. 16133/2024) . Il ricorso , pertanto , va interamente rigettato .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.300,00 . Salerno 1 ottobre 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 1.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5077/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
(c.f.: ) rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso Parte_1 C.F._1 introduttivo, dall'Avv. Debora Chiaviello, con cui elett.te domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi n. 33
RICORRENTE
E
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c. dal dirigente dott.
[...]
e dal dott. Alvaro Saporito, elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso CP_2
l' , via Monticelli-località Controparte_3
Fuorni
RESISTENTE
Avente ad oggetto: pagamento differenze retributive a seguito di ricostruzione di carriera
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 la ricorrente, insegnante di scuola secondaria di II grado in servizio presso IIS “Besta- Gloriosi” di Battipaglia. lamentava la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione scolastica, della sentenza n. 1368/2023, resa dal Tribunale di Salerno nel procedimento avente R.G. 7415/2022, con la quale era stato riconosciuto ai fini giuridici ed economici il servizio da lei svolto come docente di ruolo della scuola materna dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2015/2016 all'atto del passaggio al ruolo della scuola secondaria, con conseguente attribuzione dell'inquadramento giuridico ed economico derivante dall'anzianità maturata;
nella medesima sentenza vi era poi stata la contestuale condanna della odierna resistente al pagamento di eventuali differenze retributive tra quanto in effetti corrisposto e quanto maturato in ragione del predetto riconoscimento della superiore anzianità di servizio nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica (25.11.2022) del ricorso.
Nell'odierno giudizio, in particolare, la ricorrente contestava il fatto che l'istituto scolastico presso cui prestava attualmente servizio aveva valutato gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola materna solo parzialmente poiché, con decreto n. 509 del 12-06-2024 (cui seguiva atto stragiudiziale di diffida della ricorrente e costituzione in mora del 01-08-2024) anziché riconoscere integralmente, ai fini giuridici ed economici, 15 anni nel ruolo antecedente a quello attuale, riconosceva, del tutto illegittimamente, soli 10 anni e 8 mesi ai fini giuridici e 3 anni e 4 mesi ai fini economici;
lamentava quindi che si era configurata sia la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Salerno n. 1368/2023, sia la violazione degli articoli 324 cpc, 2909 cc e 36 e 97 cost;
tanto premesso chiedeva al giudice adito di: “previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera n. 509/2024: 1) Accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa , ad ottenere il Parte_1 riconoscimento nel ruolo docenti della scuola secondaria di secondo grado, dell'integrale servizio di ruolo prestato presso la scuola dell'infanzia per gli anni scolastici 2001/2002; 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006; 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 per complessivi ANNI 15; 2 per l'effetto, accertare e dichiarare i diritto della prof.ssa all'inquadramento A. dall'anno Parte_1 scolastico AS 2017/2018 sino a tutto AS 2020/2021 (per anni 4) nella classe stipendiale 15/20 con diritto alle differenze retributive per un differenziale di € 8.822,80 oltre tredicesima mensilità. B. Dall'Anno scolastico 2021-2022 e per tutto il 2023-2024 (per tre anni) nella classe stipendiale 21/27 con diritto alle differenze retributive per un differenziale di € 15.578,88. 3. condannare le Amministrazioni convenuti al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 24.401,68 oltre tredicesima mensilità, interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione e sino all'effettivo soddisfo.
4. Condannare le Amministrazioni resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il Controparte_1
evidenziando di avere ottemperato a quanto statuito nella sentenza n. 1368/2023; sottolineava
[...] infatti che le eventuali incongruenze lamentate dalla ricorrente nascevano dal fatto che nel decreto di ricostruzione carriera contestato non era stato considerato l'anno 2013, anno del blocco stipendiale, il cui riconoscimento era però stato richiesto nella sentenza;
chiedeva quindi al giudice adito di respingere nel merito ogni e qualsivoglia domanda proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Nelle note depositate il 1° agosto 2025 la ricorrente precisava di avere interesse alla definizione del presente giudizio limitatamente al riconoscimento dell'AS 2013-2014 ai fini giuridici ed economici, essendo per il resto stata pienamente soddisfatta.
Il giudice all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, decideva la causa con motivazione contestuale.
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Il ricorso è infondato e non merita accoglimento .
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che la ricorrente si duole della mancata ottemperanza , da parte del convenuto , al dispositivo della sentenza n. 1368/23 . CP_1 La ricorrente , in particolare , impugna il decreto di ricostruzione di carriera n. 509/2024 , in quanto l'Amministrazione scolastica avrebbe , con il predetto decreto , riconosciuto, a fronte dei 15 anni di servizio di ruolo prestato nella scuola materna prima del passaggio di ruolo alla scuola secondaria oggetto della pronuncia giudiziale , solo 10 anni e 8 mesi ai fini giuridici e 3 anni e 4 mesi ai fini economici.
Sennonché , a seguito della costituzione del apprendiamo che già in data 28.6.2024, e CP_1 quindi prima del deposito dell'attuale ricorso , veniva emesso il Decreto n. 519 sulla Progressione della Carriera – decreto approvato anche dalla ( registro n. 4108 Controparte_4 del 16.8.2024) , con il quale veniva riconosciuta alla docente , alla data del 1.9.2023 , un anzianità pari a 21 anni e venivano altresì quantificate le retribuzioni maturate dalla lavoratrice anno per anno in considerazione della maggiore anzianità riconosciuta con la sentenza del Tribunale di Salerno .
E che l'Amministrazione abbia dato esecuzione alla sentenza n. 1368/2023 appare evidente dalle stesse conclusioni oggi rassegnate dalla ricorrente .
Con le note di trattazione scritta depositate in data 1.8.2025 , infatti , si afferma che “ la ricorrente ha interesse alla definizione del presente giudizio, limitatamente al riconoscimento dell'AS 2013/2014 ai fini giuridici ed economici essendo per il resto stata pienamente soddisfatta.” .
Ebbene, già tale dichiarazione evidenzia la infondatezza della originaria domanda proposta . Se infatti è la stessa ricorrente a riconoscere che il proprio credito atterrebbe unicamente al mancato riconoscimento dell'anno 2013 , mentre per il resto il decreto di ricostruzione di carriera avrebbe pienamente soddisfatto le sue pretese , allora vuol dire che la domanda , per come originariamente proposta era infondata .
Nella specie , infatti , l'Amministrazione non ha riconosciuto le spettanze maturate dalla lavoratrice successivamente alla notifica del ricorso giudiziario , sicchè si può discutere di una cessata materia del contendere , in quanto essa ha redatto il decreto di ricostruzione , di cui oggi la ricorrente si afferma soddisfatta , già prima del deposito del ricorso , sicchè la domanda si profilava infondata ab origine .
Né si può sostenere che la domanda rimane comunque fondata con riferimento al mancato riconoscimento dell'anno 2013 .
Va rilevato , tra l'altro , che la ricorrente aveva anche quantificato le spettanze retributive da lei maturate all'atto del deposito del ricorso , spettanze che risultano di gran lunga inferiori a quelle quantificate dallo stesso con il decreto di ricostruzione di carriera , sicchè si potrebbe CP_1 addirittura discutere della impossibilità di una pronuncia ultra petita .
Ma comunque , quello che importa rilevare è che la ricorrente non ha sollevato in ricorso alcuna specifica doglianza in ordine al mancato riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera , dell'anno 2013 e ciò nonostante la avesse ripetutamente negato Controparte_4 il visto ai precedenti decreti di ricostruzione di carriera proprio per l'avvenuto inserimento dell'anno 2013 .
Ma in ogni caso , e a prescindere da una specifica doglianza sul punto , ritiene questo giudicante che il mancato riconoscimento dell'anno 2013 , ai fini di un diverso e superiore riconoscimento egli aumenti retributivi maturati dalla lavoratrice , non abbia comunque violato il giudicato formatosi con la sentenza 1368/2023 . Occorre infatti ribadire che con il precedente ricorso , quello conclusosi con la sentenza n. 1368/2023
, la ricorrente si doleva unicamente che all'atto del trasferimento nei ruoli della scuola secondaria non le veniva riconosciuta l'anzianità maturata come docente di ruolo nella scuola materna . Ed è questo l'unico argomento affrontato nella predetta sentenza .
Il Giudice , infatti , esaminava la normativa applicata dall'Amministrazione scolastica in occasione dei passaggi di ruolo ritenendo illegittimo il sistema della cd. “ temporizzazione “ e concludeva affermando che , ai fini della ricostruzione di carriera , occorreva tener conto di tutta l'anzianità maturata nei ruoli della scuola materna .Ed è su tale principio che si è formato il giudicato .
Mai è stata posta all'attenzione del giudicante la questione circa il riconoscimento dell'anno 2013 e certamente il giudice non ha reso alcuna pronuncia sul punto .
La giurisprudenza di legittimità ha infatti ben chiarito l'ambito ed i confini degli effetti del giudicato e la sua valenza in relazione al dedotto e deducibile affermando che:” Il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dai titolo della stessa azione (causa petendi), dai bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato)a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro questi limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato, e fissa la regola del caso concreto" (Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21069; nello stesso senso, tra le altre, 3 agosto 2007, n. 17078; 19 marzo 1980, n. 1836 ; Cass. 30.06.2009, n. 15343). Infatti, "Il giudicato sostanziale - che si verifica nei casi in cui la decisione, oltre ad essere passata formalmente in giudicato (art. 324 cod. proc. civ.) incide sul diritto fatto valere (art. 2909 cod. civ.) - è - in base al principio del divieto "del ne bis in idem", che ha un fondamentale rilievo per l'ordinamento giuridico, in quanto espressione della certezza del diritto - intangibile, nei limiti di quanto forma oggetto dei giudicato stesso, e cioè del dedotto e dei deducibile" (Cass. civ., 12 dicembre 1995, n. 12701), e, di conseguenza, "in relazione al principio per cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito) al titolare di un diritto di credito del quale si sia già giudicato, è precluso agire con una seconda domanda relativa a tale diritto quando essa miri ad ottenerne una diversa quantificazione in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base dell'anteriore statuizione (Cass. civ., 16 marzo 1996, n. 2205)… (omissis)… “.
Nella specie , dunque , poiché la ricorrente ha agito nei confronti del convenuto per CP_1 ottenere unicamente il riconoscimento dell'anzianità maturata nei ruoli della scuola materna ,la pronuncia di accoglimento della suddetta domanda passata in cosa giudicata non comporta anche il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della ricostruzione di carriera , atteso che nessuna domanda era stata formulata sul punto e certamente nessuna pronuncia è stata resa in tal senso .
Ed invero , ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"; - tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: la limitazione – ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001. La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018), affermando:
- la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall'art. 9 D.L. n. 78/2010 (e pertanto la sua conformità all'art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica (Corte Cost. n. 310/2013, Corte Cost. n. 154/2014);
- l'inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici (quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione (Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014);
- l'inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016);
- l'infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e 97 Cost., perché la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte Cost. n. 304/2013).
Nella sentenza n. 310/2013 la Corte Costituzionale ha in particolare precisato che:
“…il quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del 2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa.
A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (punto n. 13.3).
“Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure, non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico- economico, nazionale ed europeo.
La recente riforma dell'art. 81 Cost, a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art. 97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost., pongono l'accento sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo.
Non è senza significato che la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20° Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee.” (punto n. 13.4).
”Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio” (punto n. 13.5).
Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di “sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa.
La Corte Costituzionale ha pertanto già esaminato la proiezione “strutturale” della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (Corte Cost. n. 310/2013, punto 13.3).
Poiché “non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e, conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni” (Corte Cost. n. 304/2013), non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza in ragione della denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che hanno conseguito una progressione di carriera raggiungendo un grado più elevato prima o dopo l'inizio del blocco stipendiale (Corte Cost. n. 154 del 2014).
Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co. 23 D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti” ( così Corte di Cassazione n. 16133/2024) . Il ricorso , pertanto , va interamente rigettato .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.300,00 . Salerno 1 ottobre 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio