Versione
20 gennaio 1990
20 gennaio 1990
Art. 10. 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonche' le modalita' di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato e' aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalita' di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalita' di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.
Giurisprudenza • 34
- 1. TAR Genova, sez. II, sentenza 08/08/2024, n. 557Provvedimento: […] V) “Violazione artt. 3 e 10, legge -OMISSIS-1/1990. Violazione artt. 2, 4, 14, 15, 17, l.r. n. 9/2017. Violazione del giusto procedimento. Difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti”. […] VI) “Violazione art. 10, legge -OMISSIS-1/1990. Violazione e falsa applicazione artt. 2, 4, 14, 15, 17, l.r. n. 9/2017. Violazione del giusto procedimento. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza. Ingiustizia grave e manifesta”. […] VIII) “Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 10, legge 7/8/1990, -OMISSIS-1. Violazione artt. 2, 4, 14, 15, 17, l.r. Liguria n. 9/2017. Violazione art. 107, d.lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione. Incompetenza”.Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- revoca autorizzazione comunità alloggio·
- tutela della privacy dei dati personali·
- violazione principi di gradualità e proporzionalità·
- compensazione delle spese di lite·
- valutazione geriatrica degli ospiti·
- art. 14 l.r. Liguria n. 9/2017·
- carenza di presupposti·
- tutela degli interessi degli ospiti·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- competenza del TAR·
- travisamento dei fatti·
- proporzionalità della sanzione·
- legittimazione passiva·
- principio di tipicità