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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 4106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4106 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa RO MU, nella causa civile iscritta al N. 8408/2025
R.G.L. promossa da
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Risorgimento, 44, cod. fisc. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Partinico, via J.F. Kennedy, 34, presso lo studio dell'avv. Christian Alessi che la rappresenta e difende per mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino, domiciliato presso gli uffici legali dell'Ente
-resistente -
Avente ad oggetto: Ordinanza ingiunzione mancato versamento ritenute previdenziali
All'udienza del 03.10.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
Munita del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 643,00, di cui € CP_1
600,00 per compensi ed € 43,00 per anticipazione, oltre rimborso spese forfetario,
CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Christian Alessi, antistatario. 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.05.2025 la ricorrente ha opposto l'ordinanza ingiunzione n. OI- 002321169, notificata in data 02.05.2025, contestando la mancata notifica dell'atto di accertamento nonché la decadenza dalla potestà impositiva ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981.
L' si è costituito con memoria chiedendo dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere atteso l'annullamento dell'atto opposto in autotutela.
All'udienza di oggi entrambi i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento CP_1
delle spese di lite ed il procuratore dell'Ente ne ha chiesto la compensazione.
*
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta e preso atto della concorde richiesta delle parti, atteso l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto opposto, dichiara cessata la materia del contendere, non avendo più la ricorrente interesse nel giudizio.
Le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' e si liquidano, come in dispositivo, in favore della ricorrente e con CP_1
distrazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 03.10.2025
Il Giudice onorario
RO MU
Firmato digitalmente
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa RO MU, nella causa civile iscritta al N. 8408/2025
R.G.L. promossa da
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Risorgimento, 44, cod. fisc. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Partinico, via J.F. Kennedy, 34, presso lo studio dell'avv. Christian Alessi che la rappresenta e difende per mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino, domiciliato presso gli uffici legali dell'Ente
-resistente -
Avente ad oggetto: Ordinanza ingiunzione mancato versamento ritenute previdenziali
All'udienza del 03.10.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
Munita del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 643,00, di cui € CP_1
600,00 per compensi ed € 43,00 per anticipazione, oltre rimborso spese forfetario,
CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Christian Alessi, antistatario. 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.05.2025 la ricorrente ha opposto l'ordinanza ingiunzione n. OI- 002321169, notificata in data 02.05.2025, contestando la mancata notifica dell'atto di accertamento nonché la decadenza dalla potestà impositiva ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981.
L' si è costituito con memoria chiedendo dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere atteso l'annullamento dell'atto opposto in autotutela.
All'udienza di oggi entrambi i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento CP_1
delle spese di lite ed il procuratore dell'Ente ne ha chiesto la compensazione.
*
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta e preso atto della concorde richiesta delle parti, atteso l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto opposto, dichiara cessata la materia del contendere, non avendo più la ricorrente interesse nel giudizio.
Le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' e si liquidano, come in dispositivo, in favore della ricorrente e con CP_1
distrazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 03.10.2025
Il Giudice onorario
RO MU
Firmato digitalmente
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