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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/11/2024, n. 4621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4621 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10994/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILEFAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10994/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv Igor Pezzotti Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Federico Mosca CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: “1) in merito allo status, In via principale: pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L.
898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno 11.09.1993 in Marone (Bs) iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n.
9 - Parte II – Serie A, con ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2) in merito all'assegno divorzile, In via principale: dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della sig.ra In subordine: stabilire che il sig. verserà in favore della sig.ra un assegno divorzile CP_1 Pt_1 CP_1 pari ad € 150,00= o altra somma che il Giudice riterrà congrua fino a che la sig.ra non abbia reperito CP_1 un'occupazione. in ogni caso: Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15% I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinta perché infondata sia in fatto che in diritto, così decidere: in principalità:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 11.09.1993, in Marone (BS), dalla sig.ra C.F.: , nata a [...], il [...], residente in [...], CP_1 C.F._1 via Vittorio Emanuele n.6, e dal sig. , C.F.: , nato a [...], il Parte_1 C.F._2
05.03.1965, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Marone (BS), n.09 -Parte II -Serie A dell'anno 1993, disponendo l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'emananda sentenza ed ogni altra incombenza di legge, con ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario;
- condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra un assegno divorzile mensile di € Controparte_2 CP_1
450,00 o quella diversa somma che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia, in ogni caso non inferire all'attuale contribuzione al mantenimento di € 260,00 mensili, per permettere alla signora di far fronte al suo mantenimento, da corrispondersi entro il giorno 7 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
- rigettare ogni altra e diversa richiesta del Sig. , in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in Parte_1 diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.10.2021 dopo aver premesso che in data 11.09.1993 Parte_1 in Marone (Bs) aveva contratto matrimonio concordatario con che dall'unione non erano CP_1 nati figli, e che con Decreto n. cronol. 8935/2017 del 13.10.2017 il Tribunale di Brescia aveva omologato la separazione personale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio, non essendoci alcuna possibilità o volontà di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Con riferimento alle questioni economiche deduceva che in sede di separazione era stato stabilito a suo carico un assegno di mantenimento pari ad € 260,00 mensili da versare in favore della moglie fino a che la stessa non avesse raggiunto l'indipendenza economica e pertanto, essendo ormai trascorsi quattro anni dalla data della separazione e in assenza di alcun motivo ostativo allo svolgimento di un'attività lavorativa avendo la sig.ra vuto tutto il tempo necessario per reperire un'occupazione, chiedeva che nessun CP_1 assegno divorzile fosse più previsto in favore della moglie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.02.2022, si costituiva in giudizio
[...]
a quale, nulla opponendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva CP_1 che fosse previsto a carico del ricorrente l'obbligo di versarle un assegno divorzile mensile di € 450,00 o che, in subordine, venisse confermato nella somma di € 260,00 mensili come disposto in sede di separazione, evidenziando che ne sussistevano i presupposti stante la disparità economico-patrimoniale tra lei e il ricorrente. Precisava, infatti, che a seguito della decisione del ricorrente di separarsi, si era trovata senza alcun tipo di risorsa propria per sostentarsi, che era andata ad abitare nella casa materna ereditata in comproprietà con il fratello in condizioni di povertà tali da non permetterle di poter apportare all'edificio le migliorie necessarie per vivervi dignitosamente, che stante lo stato di indigenza aveva dovuto far ricorso ai sussidi comunali per pagare le bollette. Al contrario, rappresentava come il Pt_1 disponesse di un buon reddito, avesse un discreto tenore di vita e fosse finanche proprietario di immobili di valore.
Ricollegava altresì la difficoltà a reperire un lavoro alla decisione assunta di comune accordo con il marito in costanza di matrimonio, tale per cui ella si sarebbe dedicata in via esclusiva alla cura della casa, della vita di coppia e dei genitori del marito, anziché crearsi una propria posizione lavorativa come invece avrebbe desiderato.
All'udienza presidenziale del 16.03.2022 entrambe le parti presenti rappresentavano la propria situazione economico-finanziaria insistendo nelle richieste di cui agli atti introduttivi e il Presidente, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, si riservava.
Con successivamente ordinanza presidenziale del 18.03.2022, a scioglimento della riserva, venivano assunti provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali, in attesa di approfondire le rispettive situazioni economico-patrimoniali, si confermavano i provvedimenti di cui all'accordo di separazione e la causa veniva rimessa al Giudice istruttore.
Costituitesi le parti, il Giudice, lette le note scritte per l'udienza cartolare del 12.10.2022, riteneva necessario concedere i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare per la discussione dei mezzi di prova, con ordinanza del 04.07.2023 il Giudice fissava udienza per l'assunzione della prova orale ammessa e della controprova.
Esperita l'escussione dei testi ammessi, all'udienza del 14.02.2024 il Giudice prendendo atto della richiesta di entrambe le parti rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni così come riportate in epigrafe e all'udienza del 14.05.2024 si riportavano integralmente ad esse;
il Giudice prendendone atto concedeva termini ex art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*****
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore a sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce delle deduzioni di entrambe le parti, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Marone di procedere alla trascrizione della sentenza. Sulla domanda di assegno divorzile.
L'art. 5 comma 6 L. 898/1970 prevede testualmente che il tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato a ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
In tema di assegno divorzile nel 2018 le Sezioni Unite della Cassazione hanno pronunciato una sentenza rivoluzionaria (Cass. SU 11 luglio 2018 n. 18287) che ha dato una nuova interpretazione alla norma sull'assegno divorzile, riconoscendo una natura composita, ovverosia una natura sia assistenziale sia perequativo- compensativa con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale. L'assegno, quindi, deve consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello di reddito adeguato e parametrato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare e personale, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In particolare, secondo
Cass. Sezioni Unite n.18287/2018 “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l.
n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno”.
Ciò detto, il Collegio ritiene che possa essere riconosciuto alla un assegno divorzile di € 200 CP_1 mensili, avente unicamente una funzione assistenziale, e non anche perequativa- compensativa.
Il Tribunale rileva infatti che non vi è alcun dubbio circa lo stato di bisogno in cui versa la priva CP_1 di occupazione lavorativa e priva di alcuna altra fonte reddito. Sotto tale aspetto, e in un'ottica prognostica, si ritiene rilevante il documento datato 7.12.2022, a firma della Dott.ssa del Tes_1
CPS di Iseo, che appunto attesta la sussistenza di uno stato di malattia che impedisce effettivamente lo svolgimento di un'attività lavorativa, mentre la restante documentazione sanitaria appare a questo
Collegio alquanto incompleta o comunque non adeguata a dimostrare l'incapacità lavorativa. Ed infatti, in atti si rinvengono un referto medico, risalente al 2017 contenente una diagnosi di sindrome da stress post traumatico (dovuta alla separazione) espressamente definita “priva di aspetti patologici” per cui le veniva prescritta l'assunzione di Xanax, un referto non intestato in cui vi è scritto che la assume Xanax CP_1 dal 2017 e, infine, un altro documento in cui vi si trova la prescrizione di un altro farmaco (forse
Olanzapima) che non riporta nessuna diagnosi. Dunque, sebbene la resistente avesse mostrato un iniziale interesse a trovare un'occupazione dopo la separazione (vedi iscrizione al centro per l'impiego e frequentazione ad un corso di formazione, docc. 3
e 4 allegati alla memoria di costituzione), tale iniziativa si risolveva nel nulla, fino alla diagnosi da parte del CPS di Iseo del 7.12.2022, ove veniva affermato che “ allo stato attuale si ritiene che la signora non CP_1 sia in grado di gestire adeguatamente un impiego sotto nessun punto di vista”.
Ciò corrobora la tesi che la ersi in stato di bisogno, poiché fornisce sufficienti elementi che ella CP_1 anche in futuro, specie in considerazione della sua età (56 anni), non sarà in grado di reperire un'occupazione lavorativa tale da renderla autonoma dal punto di vista economico.
Per quanto riguarda la funzione c.d. perequativa-compensativa dell'assegno divorzile – legata nel caso di specie al sacrificio patito dalla resistente durante il matrimonio a causa dell'onere assistenziale nei confronti dei suoceri- si ritiene che l'istruttoria orale abbia restituito un quadro della vicenda matrimoniale differente da quello prospettato dalla resistente. Tre dei quattro testimoni sentiti riferivano di non poter fornire alcuna informazione al riguardo non avendo contezza della circostanza, mentre il quarto testimone, la sorella del ricorrente, affermava che i genitori suoi e del rano persone indipendenti, Pt_1 non necessitanti di un'assistenza continua.
L'istruttoria orale, quindi, non ha confermato la tesi di parte resistente, impedendo di formulare un giudizio positivo sulla necessità di un assegno divorzile avente funzione perequativa- compensativa.
Con riferimento alla situazione economica e reddituale del ricorrente è, invece, documentale la circostanza che lo stesso percepisce un reddito annuo di circa € 32.000,00 lordi ed è proprietario di un immobile per la cui ristrutturazione ha fatto ricorso ad un prestito sostenendo mensilmente il costo fisso di quasi € 600,00 per il pagamento delle rate.
Concludendo, facendo applicazione dei principi in premessa illustrati, dato lo squilibrio tra le situazioni economico-patrimoniali delle parti, dello stato di bisogno in cui versa la nonché in difetto di CP_1 prova sul sacrificio patito in costanza di matrimonio, alla può essere riconosciuto un assegno CP_1 divorzile avente esclusivamente una funzione assistenziale, anche in considerazione della durata del matrimonio (ventiquattro anni), che il Collegio ritiene congruo quantificare in € 200 mensili.
Le spese di lite possono essere compensate stante la soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Marone (Bs) di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 9, Parte II, serie A, dell'anno 1993); - pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di assegno divorzile la somma mensile di € Parte_1
200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a far data dalla comunicazione della sentenza;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.10.2024.
Il Giudice Estensore
Costanza Teti
Il Presidente
Andrea Tinelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILEFAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10994/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv Igor Pezzotti Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Federico Mosca CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: “1) in merito allo status, In via principale: pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L.
898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno 11.09.1993 in Marone (Bs) iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n.
9 - Parte II – Serie A, con ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2) in merito all'assegno divorzile, In via principale: dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della sig.ra In subordine: stabilire che il sig. verserà in favore della sig.ra un assegno divorzile CP_1 Pt_1 CP_1 pari ad € 150,00= o altra somma che il Giudice riterrà congrua fino a che la sig.ra non abbia reperito CP_1 un'occupazione. in ogni caso: Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15% I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinta perché infondata sia in fatto che in diritto, così decidere: in principalità:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 11.09.1993, in Marone (BS), dalla sig.ra C.F.: , nata a [...], il [...], residente in [...], CP_1 C.F._1 via Vittorio Emanuele n.6, e dal sig. , C.F.: , nato a [...], il Parte_1 C.F._2
05.03.1965, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Marone (BS), n.09 -Parte II -Serie A dell'anno 1993, disponendo l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'emananda sentenza ed ogni altra incombenza di legge, con ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario;
- condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra un assegno divorzile mensile di € Controparte_2 CP_1
450,00 o quella diversa somma che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia, in ogni caso non inferire all'attuale contribuzione al mantenimento di € 260,00 mensili, per permettere alla signora di far fronte al suo mantenimento, da corrispondersi entro il giorno 7 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
- rigettare ogni altra e diversa richiesta del Sig. , in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in Parte_1 diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.10.2021 dopo aver premesso che in data 11.09.1993 Parte_1 in Marone (Bs) aveva contratto matrimonio concordatario con che dall'unione non erano CP_1 nati figli, e che con Decreto n. cronol. 8935/2017 del 13.10.2017 il Tribunale di Brescia aveva omologato la separazione personale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio, non essendoci alcuna possibilità o volontà di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Con riferimento alle questioni economiche deduceva che in sede di separazione era stato stabilito a suo carico un assegno di mantenimento pari ad € 260,00 mensili da versare in favore della moglie fino a che la stessa non avesse raggiunto l'indipendenza economica e pertanto, essendo ormai trascorsi quattro anni dalla data della separazione e in assenza di alcun motivo ostativo allo svolgimento di un'attività lavorativa avendo la sig.ra vuto tutto il tempo necessario per reperire un'occupazione, chiedeva che nessun CP_1 assegno divorzile fosse più previsto in favore della moglie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.02.2022, si costituiva in giudizio
[...]
a quale, nulla opponendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva CP_1 che fosse previsto a carico del ricorrente l'obbligo di versarle un assegno divorzile mensile di € 450,00 o che, in subordine, venisse confermato nella somma di € 260,00 mensili come disposto in sede di separazione, evidenziando che ne sussistevano i presupposti stante la disparità economico-patrimoniale tra lei e il ricorrente. Precisava, infatti, che a seguito della decisione del ricorrente di separarsi, si era trovata senza alcun tipo di risorsa propria per sostentarsi, che era andata ad abitare nella casa materna ereditata in comproprietà con il fratello in condizioni di povertà tali da non permetterle di poter apportare all'edificio le migliorie necessarie per vivervi dignitosamente, che stante lo stato di indigenza aveva dovuto far ricorso ai sussidi comunali per pagare le bollette. Al contrario, rappresentava come il Pt_1 disponesse di un buon reddito, avesse un discreto tenore di vita e fosse finanche proprietario di immobili di valore.
Ricollegava altresì la difficoltà a reperire un lavoro alla decisione assunta di comune accordo con il marito in costanza di matrimonio, tale per cui ella si sarebbe dedicata in via esclusiva alla cura della casa, della vita di coppia e dei genitori del marito, anziché crearsi una propria posizione lavorativa come invece avrebbe desiderato.
All'udienza presidenziale del 16.03.2022 entrambe le parti presenti rappresentavano la propria situazione economico-finanziaria insistendo nelle richieste di cui agli atti introduttivi e il Presidente, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, si riservava.
Con successivamente ordinanza presidenziale del 18.03.2022, a scioglimento della riserva, venivano assunti provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali, in attesa di approfondire le rispettive situazioni economico-patrimoniali, si confermavano i provvedimenti di cui all'accordo di separazione e la causa veniva rimessa al Giudice istruttore.
Costituitesi le parti, il Giudice, lette le note scritte per l'udienza cartolare del 12.10.2022, riteneva necessario concedere i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare per la discussione dei mezzi di prova, con ordinanza del 04.07.2023 il Giudice fissava udienza per l'assunzione della prova orale ammessa e della controprova.
Esperita l'escussione dei testi ammessi, all'udienza del 14.02.2024 il Giudice prendendo atto della richiesta di entrambe le parti rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni così come riportate in epigrafe e all'udienza del 14.05.2024 si riportavano integralmente ad esse;
il Giudice prendendone atto concedeva termini ex art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*****
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore a sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce delle deduzioni di entrambe le parti, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Marone di procedere alla trascrizione della sentenza. Sulla domanda di assegno divorzile.
L'art. 5 comma 6 L. 898/1970 prevede testualmente che il tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato a ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
In tema di assegno divorzile nel 2018 le Sezioni Unite della Cassazione hanno pronunciato una sentenza rivoluzionaria (Cass. SU 11 luglio 2018 n. 18287) che ha dato una nuova interpretazione alla norma sull'assegno divorzile, riconoscendo una natura composita, ovverosia una natura sia assistenziale sia perequativo- compensativa con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale. L'assegno, quindi, deve consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello di reddito adeguato e parametrato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare e personale, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In particolare, secondo
Cass. Sezioni Unite n.18287/2018 “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l.
n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno”.
Ciò detto, il Collegio ritiene che possa essere riconosciuto alla un assegno divorzile di € 200 CP_1 mensili, avente unicamente una funzione assistenziale, e non anche perequativa- compensativa.
Il Tribunale rileva infatti che non vi è alcun dubbio circa lo stato di bisogno in cui versa la priva CP_1 di occupazione lavorativa e priva di alcuna altra fonte reddito. Sotto tale aspetto, e in un'ottica prognostica, si ritiene rilevante il documento datato 7.12.2022, a firma della Dott.ssa del Tes_1
CPS di Iseo, che appunto attesta la sussistenza di uno stato di malattia che impedisce effettivamente lo svolgimento di un'attività lavorativa, mentre la restante documentazione sanitaria appare a questo
Collegio alquanto incompleta o comunque non adeguata a dimostrare l'incapacità lavorativa. Ed infatti, in atti si rinvengono un referto medico, risalente al 2017 contenente una diagnosi di sindrome da stress post traumatico (dovuta alla separazione) espressamente definita “priva di aspetti patologici” per cui le veniva prescritta l'assunzione di Xanax, un referto non intestato in cui vi è scritto che la assume Xanax CP_1 dal 2017 e, infine, un altro documento in cui vi si trova la prescrizione di un altro farmaco (forse
Olanzapima) che non riporta nessuna diagnosi. Dunque, sebbene la resistente avesse mostrato un iniziale interesse a trovare un'occupazione dopo la separazione (vedi iscrizione al centro per l'impiego e frequentazione ad un corso di formazione, docc. 3
e 4 allegati alla memoria di costituzione), tale iniziativa si risolveva nel nulla, fino alla diagnosi da parte del CPS di Iseo del 7.12.2022, ove veniva affermato che “ allo stato attuale si ritiene che la signora non CP_1 sia in grado di gestire adeguatamente un impiego sotto nessun punto di vista”.
Ciò corrobora la tesi che la ersi in stato di bisogno, poiché fornisce sufficienti elementi che ella CP_1 anche in futuro, specie in considerazione della sua età (56 anni), non sarà in grado di reperire un'occupazione lavorativa tale da renderla autonoma dal punto di vista economico.
Per quanto riguarda la funzione c.d. perequativa-compensativa dell'assegno divorzile – legata nel caso di specie al sacrificio patito dalla resistente durante il matrimonio a causa dell'onere assistenziale nei confronti dei suoceri- si ritiene che l'istruttoria orale abbia restituito un quadro della vicenda matrimoniale differente da quello prospettato dalla resistente. Tre dei quattro testimoni sentiti riferivano di non poter fornire alcuna informazione al riguardo non avendo contezza della circostanza, mentre il quarto testimone, la sorella del ricorrente, affermava che i genitori suoi e del rano persone indipendenti, Pt_1 non necessitanti di un'assistenza continua.
L'istruttoria orale, quindi, non ha confermato la tesi di parte resistente, impedendo di formulare un giudizio positivo sulla necessità di un assegno divorzile avente funzione perequativa- compensativa.
Con riferimento alla situazione economica e reddituale del ricorrente è, invece, documentale la circostanza che lo stesso percepisce un reddito annuo di circa € 32.000,00 lordi ed è proprietario di un immobile per la cui ristrutturazione ha fatto ricorso ad un prestito sostenendo mensilmente il costo fisso di quasi € 600,00 per il pagamento delle rate.
Concludendo, facendo applicazione dei principi in premessa illustrati, dato lo squilibrio tra le situazioni economico-patrimoniali delle parti, dello stato di bisogno in cui versa la nonché in difetto di CP_1 prova sul sacrificio patito in costanza di matrimonio, alla può essere riconosciuto un assegno CP_1 divorzile avente esclusivamente una funzione assistenziale, anche in considerazione della durata del matrimonio (ventiquattro anni), che il Collegio ritiene congruo quantificare in € 200 mensili.
Le spese di lite possono essere compensate stante la soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Marone (Bs) di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 9, Parte II, serie A, dell'anno 1993); - pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di assegno divorzile la somma mensile di € Parte_1
200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a far data dalla comunicazione della sentenza;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.10.2024.
Il Giudice Estensore
Costanza Teti
Il Presidente
Andrea Tinelli