Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 26/11/2025, n. 7670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7670 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07670/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05227/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5227 del 2025, proposto da
AO AN, QU AN, RN AN e VI AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Lucio Capanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione opere abusive prot. 3505 del 01/09/2025 emessa dal Comune di Marano di Napoli, site in Via Eugenio Montale n. 14/A, censite in catasto fabbricati foglio n. 4 p.lla 1461 (ex 535) e di ripristino dello stato preesistente l'abuso;
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimità dell'atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa GI AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con il ricorso in trattazione parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza di prot. 3505 del 01/09/2025 del Comune di Marano di Napoli, chiedendo, altresì, la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni, qualificando il provvedimento impugnato come ordinanza di demolizione e lamentando che il termine di 90 giorni da esso previsto per la spontanea esecuzione sarebbe stato ridotto a 30 giorni.
- Lamenta, inoltre, l’omessa notifica della stessa a tutti i comproprietari.
- Si è costituito il Comune di Marano di Napoli, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, attesa la natura non provvedimentale dell’atto impugnato e instando, comunque, per il suo rigetto sia per quanto concerne la domanda cautelare che la domanda di annullamento nel merito.
- All’udienza camerale del 12.11.2025, il collegio, dato avviso ai sensi degli artt. 60 c.p.a. della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ha posto la causa in decisione.
Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto:
- il provvedimento impugnato è il primo atto dell’esecuzione in danno dell’ordine di demolizione del 24/9/2014 a seguito della disposta acquisizione dell’immobile al patrimonio indisponibile del Comune;
- in particolare, esso fa seguito ai seguenti atti e provvedimenti presupposti:
1. verbale del 12/08/2014 della Polizia Municipale di Marano di Napoli di accertamento di violazione e sequestro, n. 12/14 del prot. Gen. n. 13801 del 14/08/2014, nei confronti del Sig. AO AN, al quale seguiva un successivo verbale per ulteriori accertamenti, prot. 14252 del 04/09/2014, per violazione alle norme urbanistiche ai sensi del DPR 380/2001, essendo stato realizzato, in assenza di ogni titolo abilitativo, un piano in sopraelevazione di un preesistente fabbricato sito alla Via E. Montale
14/A;
2. ordinanza di demolizione n. 17/14 del 24/09/2014;
3. verbale di inottemperanza del 03/02/2015; accertamento di inottemperanza n. 09/15 del 10/06/2015;
4. sentenza del Tribunale di Napoli Nord di condanna resa in sede penale con ordine di demolizione delle opere abusive, n. 1284/15 Reg. Sent., del 04/11/2015;
5. ordinanza di sgombero dei locali n. 45674 del 18 dicembre 2024.
- Avverso tale ordinanza, i ricorrenti hanno proposto ricorso al TAR Napoli (RG 938/2025), definito con sentenza n. 2916/2025 di rigetto.
Ritenuto, pertanto, che:
- l’atto impugnato non ha natura autonomamente lesiva, trattandosi di mero atto esecutivo dei presupposti provvedimenti sanzionatori;
- il ricorso è, dunque, inammissibile per difetto di interesse.
- In ogni caso il ricorso è anche infondato nel merito in quanto:
a. non v’è legittimazione passiva dei precedenti comproprietari, essendo l’area stata già appresa al patrimonio comunale;
b. l’atto impugnato ha assegnato al ricorrente termine di giorni 30 per presentare istanza di demolizione spontanea (così evitando i costi dell’esecuzione in danno) e di ulteriori 60 per il completamento dei lavori, pertanto, la lamentata anticipazione degli effetti di legge non sussiste, neanche nei termini dedotti.
Ritenuto, altresì, di dover porre a carico della parte ricorrente le spese di lite, che sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RD, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
GI AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AM | AN RD |
IL SEGRETARIO