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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 5763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5763 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 4923/2023 R.G.;
premesso che, su richiesta di parte ricorrente (cfr. verbale di udienza del 10.4.2025), l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 9.7.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte resistente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Solazzo
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
- contumace -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.2.2024 il ricorrente, premesso di essere esperto meccanico specializzato nella riparazione di autoveicoli, ha dedotto:
- che dal 20.7.2002 ha lavorato alle dipendenze della allora “
[...] ià , con qualifica di operaio IV livello CCNL Controparte_2 CP_3 metalmeccanici artigianato, presso la auto-officina sita in Napoli alla Via Traversa B. Brin n. 23;
- che, in particolare, “riparava le vetture che venivano ricoverate e così smontava le parti del motore e della meccanica danneggiate, verificava e diagnosticava le cause dei guasti, sostituiva le parti danneggiate con ricambi nuovi o modificati, procedendo ad ogni operazione meccanica al fine di riparare il guasto dell'auto”;
- di aver osservato “il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 con una pausa pranzo di un'ora dalle 13.00 alle 14.00”;
- di aver goduto “di un periodo di ferie nel mese di agosto da 10 a 15 giorni e senza mai godere di permessi”; - che nel settembre 2006, “pur continuando a svolgere le solite mansioni veniva formalmente collocato dalla datrice di lavoro ad un livello di inquadramento inferiore, vale a dire, al V livello, con qualifica “elettrauto” del richiamato CCNL”;
- che “il 28/6/2011 l'allora datrice di lavoro del ricorrente, “
[...]
veniva acquistata dalla attuale società “TECNO MOTOR Controparte_2 S.a.s. di DO UN & C. … con “vendita di ramo d'azienda” concluso con atto stipulato innanzi al Notaio Dr. in Acerra, rep. n. 41722, racc. n.17673”; Per_1
- che, “durante il periodo dal 28/6/2011 al 30/1/2013 l'effettivo dominus era già divenuto il Sig. (nato nel 1969) ma le operazioni di dismissione della vecchia CP_1 officina alla traversa B. Brin 23 e di allestimento della nuova officina di Via Gianturco furono molto complesse per cui l'attività commerciale veniva svolta promiscuamente tra le due officine ed il passaggio dalla vecchia alla nuova unità fu graduale e si completò solo nel gennaio 2013”;
- che “durante tale periodo il rapporto di lavoro del Ricorrente proseguiva senza alcuna soluzione di continuità così come descritto ai capi precedenti in termini di giorni, orari e mansioni svolte e il Sig. (del 1969) accomandatario della CP_1 CP_1 comandava il ricorrente a prestare la propria attività in entrambe le unità a seconda dell'occorrenza e delle esigenze aziendali per cui, di fatto, in tale periodo, il Sig. Pt_1 in certi giorni lavorava in Via Brin ed in altri in Via Gianturco”;
- che “nello stesso periodo e benché il Ricorrente percepisse la propria retribuzione, a mezzo assegno bancario dalle mani del Sig. attuale S.A.p.t. della CP_1 CP_1 subentrata nel rapporto, le buste paga risultavano però ancora formalmente CP_1 emesse dalla ; Controparte_2
- che “dal gennaio 2013 e fino alla cessazione del rapporto, la sede di lavoro del ricorrente è stata unicamente quella della in Via Gianturco e formalmente il Sig. CP_1 Pt_1 è stato inquadrato al livello V e dunque inferiore rispetto alle mansioni effettivamente svolte di meccanico IV livello così come precisate in precedenza e con orari e giornate già descritte al precedente capo”;
- che, “con comunicazione scritta del 30/4/2018, il Ricorrente apprendeva del proprio licenziamento per giustificato motivo oggettivo con concessione del preavviso a scadere il 19/6/2018 (copia comunicazione licenziamento consegna a mani 30/4/18 doc. 7 in prod.) e contestualmente veniva invitato a contattare lo studio commerciale della società, per la liquidazione dell'ultima busta paga e delle spettanze di fine rapporto”;
- che “si recava presso lo studio commerciale di riferimento tale
[...] di Casalnuovo di Napoli, ove gli veniva Controparte_4 palesata una situazione di difficoltà finanziaria della società che non consentiva di adempiere al pagamento delle spettanze dovute in un'unica soluzione, unilateralmente quantificate in € 23.700,00 e gli veniva offerto il pagamento dilazionato in 60 ratei mensili di € 395,00 cadauno, a fronte della sottoscrizione di un “prestampato”, di cui tuttavia non veniva fornita copia al ricorrente, al pari dell'ultima busta paga (giugno 2018) e del cedolino del TFR”;
- che “l'8/8/2018, la resistente rilasciava al ricorrente l'assegno bancario n. 0218355777- 01 per il pagamento del primo rateo di € 395,00 (assegno bancario doc. 8 in prod.), procedendo, nei mesi a seguire e fino al 23/12/2019, seppur con ritardi e dietro solleciti (screenshot wzp sollecito pagamento doc. 9) al versamento a mezzo bonifico bancario di ulteriori nn. 12 ratei di € 395,00 cadauno, per un totale complessivo di €.5.135,00 (contabili pagamenti ratei doc. 10)”;
- che, “dopo tale data, però, i pagamenti venivano interrotti”; - che, “dunque, dal 2002, data di assunzione, al 2018, data del licenziamento ha svolto lavoro subordinato, in maniera ininterrotta e senza alcuna soluzione di continuità, a prescindere dai vari avvicendamenti societari, con qualifica di operaio IV livello, CCNL metalmeccanici artigianato (cfr. CCNL doc.2 in prod.) ed ha percepito a titolo di retribuzione gli importi così come riepilogati nei conteggi allegati costituenti parte integrante del presente atto (doc. 15 conteggi)”. Sulla base di tali premesse, richiamando la disciplina di cui all'art. 2112 c.c., rappresentando che “tra la e la a prescindere dalle annotazioni in busta paga, Controparte_2 CP_1 frutto di evidenti ricostruzioni di comodo predisposte dal datore di lavoro, deve ritenersi sussistente un unico rapporto di lavoro, continuativo ed ininterrotto sin dal 20/7/2002”, e lamentando di non aver percepito una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, ha adito il Giudice del Lavoro di questo Tribunale al fine di sentir: Accertare e dichiarare la sussistenza del dedotto e descritto rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la TECNO MOTOR S.a.s. di DO UN & C … così come subentrata alla ex artt. 2558 c.c. e 2112 c.c., intercorso Controparte_2 ininterrottamente dal 20/7/2002 e/o comunque dal gennaio 2013, al 19/6/2018 e cessato in tale data a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo operato dalla datrice di lavoro oggi resistente e in applicazione del C.C.N.L. richiamato in narrativa e comunque dell'art. 36 Cost., determinare la retribuzione globale di fatto dovuta al Ricorrente in ragione dell'attività effettivamente espletata, così come analiticamente calcolata negli allegati conteggi, condannando la resistente società al pagamento in favore del Ricorrente per le ragioni esposte nel presente atto, della somma di 25.621,00 per differenze retributive, oltre alla retribuzione del mese di giugno 2018 per i giorni di lavoro prestati fino alla fine del rapporto nonché €.21.890,00 a titolo di TFR come da conteggi allegati e/o comunque in quella diversa, maggiore o minore somma dovesse risultare dovuta, eventualmente al netto del pagamento medio tempore ricevuto ex aderso. Oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge vinte le spese di lite, con attribuzione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio la
[...]
- d'ora in poi (per brevità) - che, pertanto, Controparte_1 CP_1 è stata dichiarata contumace.
All'udienza di discussione, rilevato che l'oggetto della domanda e parte dei fatti su cui la stessa si fonda risultavano assolutamente incerti, la causa è stata rinviata ex art. 164 commi 4 e 5 c.p.c.
Preso atto della rinotifica del ricorso e dell'atto integrativo dello stesso (oltre che della relativa ordinanza del Tribunale) nel termine assegnato, acquisita la documentazione prodotta, disposto il libero interrogatorio del ricorrente, è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale.
*** La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi che le buste paga prodotte in atti, emesse dalla
[...] e dalla , costituiscono prova Controparte_2 CP_1 documentale che, come dedotto in ricorso, il ricorrente: - ha lavorato alle dipendenze Controparte_2 dal 20.7.2002 al 30.1.2013 (cfr. busta paga di cui alla pag. 133 del documento n.
[...] 3 depositato il 4.3.2024);
- è stato formalmente assunto in data 31.1.2013 dalla (cfr. busta paga di CP_1 cui alla pag. 134 del documento n. 3 depositato il 4.3.2024).
Dalla lettera di licenziamento del 30.4.2028, inoltre, si evince che il rapporto di lavoro del ricorrente con quest'ultima è cessato il 30.4.2018 (cfr. doc. 7).
Deve, poi, evidenziarsi che sempre dalle buste paga emerge:
- che entrambe le suindicate società hanno applicato ai rapporti di lavoro con il ricorrente il CCNL Metalmeccanici Artigianato (cfr. a titolo esemplificativo quelle relative ai mesi di marzo 2011 e di maggio 2013 ove tale contratto è specificamente riportato);
- che all'atto della assunzione da parte della Controparte_2
l'istante è stato inquadrato nel IV livello di tale CCNL;
[...]
- che, come dedotto in ricorso, a decorrere del mese di settembre 2006 è stato inquadrato nell'inferiore V livello.
Quanto alla dedotta cessione di ramo di azienda allegata in ricorso, la stessa emerge dal relativo contratto per notaio dott. del 28.6.2011 (cfr. doc. 4). Per_1
In particolare, per quanto rileva in questa sede, in tale contratto si legge che la
[...] ha ceduto alla “il Controparte_2 CP_1 ramo di azienda consistente nel complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di manutenzione, assistenza e riparazione di autoveicoli corrente in Napoli alla via Traversa Benedetto Brin n. 23”.
Deve, inoltre, evidenziarsi che:
- dalla visura camerale storica della Controparte_2 emerge che quest'ultima ha avuto esclusivamente una sola unità operativa,
[...] sita proprio in Napoli alla via Traversa Benedetto Brin n. 23;
- che, dunque, con il suindicato atto di cessione, la di là della terminologia utilizzata, la a ceduto alla Controparte_2 CP_1 l'intera azienda.
[...]
Conseguentemente deve ritenersi che:
- alla data del suindicato trasferimento di azienda il ricorrente era in forze alla
[...] presso la suindicata sede di via Controparte_2 Traversa Benedetto Brin n. 23 (visto che era l'unica unità operativa di tale società);
- che, pertanto, all'atto di tale trasferimento del 28.6.2011, a prescindere dalla diversa regolamentazione in fatto del rapporto posta in essere dalle suindicate società, il Pt_1 è passato per legge, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della ai sensi CP_1 dell'art. 2112 c.c.
- che, ai sensi di tale norma, la risponde in solido dei crediti vantati dal CP_1 ricorrente anche nei confronti della cedente.
Sempre in via preliminare, poi, si rileva che il ricorrente non ha fornito alcuna prova del dedotto riconoscimento di debito.
Ciò posto, si osserva quanto segue. A fronte della deduzione attorea di non aver percepito una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, la convenuta - sulla quale incombe il relativo onere probatorio - rimanendo contumace non ha fornito alcuna prova di segno contrario.
Pertanto, avuto riguardo ai minimi retributivi previsti dal suindicato CCNL, al ricorrente spettano le differenze retributive tra quanto avrebbe dovuto ricevere e quanto ha dedotto di aver ricevuto a titolo di lavoro ordinario e straordinario (quest'ultimo nella misura indicata nelle buste paga).
Nulla, invece, spetta all'istante a titolo di indennità sostitutiva di ferie e ore di permesso non godute, atteso che dall'istruttoria orale espletata, alla quale si rimanda per relationem, non è emerso il mancato godimento delle stesse.
Sul punto si richiama l'orientamento tuttora prevalente della Corte di Cassazione secondo il quale il lavoratore che pretende l'indennità per mancato godimento delle ferie (ma ciò vale anche per le ore di permesso) ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, e cioè la mancata fruizione delle stesse per l'inosservanza (che non può essere presunta) del relativo obbligo del datore di lavoro, cosa che nel caso in esame non è avvenuta (cfr. Cass. n.10956/99).
Al ricorrente, infine, spetta il trattamento di fine rapporto, visto che, a fronte della deduzione dello stesso di non aver percepito tale emolumento, ad eccezione della somma di € 5.135,00 (cfr. punto 15 di pag. 4 del ricorso), la datrice di lavoro, sulla quale grava il relativo onere probatorio, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova di segno contrario.
Concludendo, al ricorrente spettano differenze retributive a titolo di lavoro ordinario, lavoro straordinario e trattamento di fine rapporto.
In merito al quantum possono essere utilizzati i conteggi attorei depositati il 20.11.2024, ai quali si rimanda per relationem, previa detrazione dagli stessi:
- di quanto calcolato a titolo di ferie ed ore di permesso non godute, pari a complessivi € 12.324,26;
- dell'importo di € 5.135,00 che l'istante ha dedotto di aver già percepito a titolo di TFR.
Al riguardo si evidenzia che l'istante ha calcolato le differenze retributive diverse dal TFR al netto dei contributi a carico del medesimo.
Sulla base degli stessi, ai quali si rimanda, al ricorrente spetta la complessiva somma di € 13.965,27 a titolo di differenze retributive, nonché quella di € 18.126,30 a titolo di trattamento di fine rapporto, il tutto per un totale di € 32.091,57.
La convenuta, pertanto, deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente tali somme, oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al soddisfo.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) condanna la a pagare in favore di Controparte_1 la complessiva somma di € 32.091,57, di cui € 18.126,30 a titolo Parte_1 di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali su tale somma annualmente rivalutata dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) condanna la a pagare in favore di Controparte_1 i compensi di lite, che liquida in € 4.630,50 oltre Iva e Cpa e Parte_1 rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, l'11.7.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 4923/2023 R.G.;
premesso che, su richiesta di parte ricorrente (cfr. verbale di udienza del 10.4.2025), l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 9.7.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte resistente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Solazzo
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
- contumace -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.2.2024 il ricorrente, premesso di essere esperto meccanico specializzato nella riparazione di autoveicoli, ha dedotto:
- che dal 20.7.2002 ha lavorato alle dipendenze della allora “
[...] ià , con qualifica di operaio IV livello CCNL Controparte_2 CP_3 metalmeccanici artigianato, presso la auto-officina sita in Napoli alla Via Traversa B. Brin n. 23;
- che, in particolare, “riparava le vetture che venivano ricoverate e così smontava le parti del motore e della meccanica danneggiate, verificava e diagnosticava le cause dei guasti, sostituiva le parti danneggiate con ricambi nuovi o modificati, procedendo ad ogni operazione meccanica al fine di riparare il guasto dell'auto”;
- di aver osservato “il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 con una pausa pranzo di un'ora dalle 13.00 alle 14.00”;
- di aver goduto “di un periodo di ferie nel mese di agosto da 10 a 15 giorni e senza mai godere di permessi”; - che nel settembre 2006, “pur continuando a svolgere le solite mansioni veniva formalmente collocato dalla datrice di lavoro ad un livello di inquadramento inferiore, vale a dire, al V livello, con qualifica “elettrauto” del richiamato CCNL”;
- che “il 28/6/2011 l'allora datrice di lavoro del ricorrente, “
[...]
veniva acquistata dalla attuale società “TECNO MOTOR Controparte_2 S.a.s. di DO UN & C. … con “vendita di ramo d'azienda” concluso con atto stipulato innanzi al Notaio Dr. in Acerra, rep. n. 41722, racc. n.17673”; Per_1
- che, “durante il periodo dal 28/6/2011 al 30/1/2013 l'effettivo dominus era già divenuto il Sig. (nato nel 1969) ma le operazioni di dismissione della vecchia CP_1 officina alla traversa B. Brin 23 e di allestimento della nuova officina di Via Gianturco furono molto complesse per cui l'attività commerciale veniva svolta promiscuamente tra le due officine ed il passaggio dalla vecchia alla nuova unità fu graduale e si completò solo nel gennaio 2013”;
- che “durante tale periodo il rapporto di lavoro del Ricorrente proseguiva senza alcuna soluzione di continuità così come descritto ai capi precedenti in termini di giorni, orari e mansioni svolte e il Sig. (del 1969) accomandatario della CP_1 CP_1 comandava il ricorrente a prestare la propria attività in entrambe le unità a seconda dell'occorrenza e delle esigenze aziendali per cui, di fatto, in tale periodo, il Sig. Pt_1 in certi giorni lavorava in Via Brin ed in altri in Via Gianturco”;
- che “nello stesso periodo e benché il Ricorrente percepisse la propria retribuzione, a mezzo assegno bancario dalle mani del Sig. attuale S.A.p.t. della CP_1 CP_1 subentrata nel rapporto, le buste paga risultavano però ancora formalmente CP_1 emesse dalla ; Controparte_2
- che “dal gennaio 2013 e fino alla cessazione del rapporto, la sede di lavoro del ricorrente è stata unicamente quella della in Via Gianturco e formalmente il Sig. CP_1 Pt_1 è stato inquadrato al livello V e dunque inferiore rispetto alle mansioni effettivamente svolte di meccanico IV livello così come precisate in precedenza e con orari e giornate già descritte al precedente capo”;
- che, “con comunicazione scritta del 30/4/2018, il Ricorrente apprendeva del proprio licenziamento per giustificato motivo oggettivo con concessione del preavviso a scadere il 19/6/2018 (copia comunicazione licenziamento consegna a mani 30/4/18 doc. 7 in prod.) e contestualmente veniva invitato a contattare lo studio commerciale della società, per la liquidazione dell'ultima busta paga e delle spettanze di fine rapporto”;
- che “si recava presso lo studio commerciale di riferimento tale
[...] di Casalnuovo di Napoli, ove gli veniva Controparte_4 palesata una situazione di difficoltà finanziaria della società che non consentiva di adempiere al pagamento delle spettanze dovute in un'unica soluzione, unilateralmente quantificate in € 23.700,00 e gli veniva offerto il pagamento dilazionato in 60 ratei mensili di € 395,00 cadauno, a fronte della sottoscrizione di un “prestampato”, di cui tuttavia non veniva fornita copia al ricorrente, al pari dell'ultima busta paga (giugno 2018) e del cedolino del TFR”;
- che “l'8/8/2018, la resistente rilasciava al ricorrente l'assegno bancario n. 0218355777- 01 per il pagamento del primo rateo di € 395,00 (assegno bancario doc. 8 in prod.), procedendo, nei mesi a seguire e fino al 23/12/2019, seppur con ritardi e dietro solleciti (screenshot wzp sollecito pagamento doc. 9) al versamento a mezzo bonifico bancario di ulteriori nn. 12 ratei di € 395,00 cadauno, per un totale complessivo di €.5.135,00 (contabili pagamenti ratei doc. 10)”;
- che, “dopo tale data, però, i pagamenti venivano interrotti”; - che, “dunque, dal 2002, data di assunzione, al 2018, data del licenziamento ha svolto lavoro subordinato, in maniera ininterrotta e senza alcuna soluzione di continuità, a prescindere dai vari avvicendamenti societari, con qualifica di operaio IV livello, CCNL metalmeccanici artigianato (cfr. CCNL doc.2 in prod.) ed ha percepito a titolo di retribuzione gli importi così come riepilogati nei conteggi allegati costituenti parte integrante del presente atto (doc. 15 conteggi)”. Sulla base di tali premesse, richiamando la disciplina di cui all'art. 2112 c.c., rappresentando che “tra la e la a prescindere dalle annotazioni in busta paga, Controparte_2 CP_1 frutto di evidenti ricostruzioni di comodo predisposte dal datore di lavoro, deve ritenersi sussistente un unico rapporto di lavoro, continuativo ed ininterrotto sin dal 20/7/2002”, e lamentando di non aver percepito una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, ha adito il Giudice del Lavoro di questo Tribunale al fine di sentir: Accertare e dichiarare la sussistenza del dedotto e descritto rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la TECNO MOTOR S.a.s. di DO UN & C … così come subentrata alla ex artt. 2558 c.c. e 2112 c.c., intercorso Controparte_2 ininterrottamente dal 20/7/2002 e/o comunque dal gennaio 2013, al 19/6/2018 e cessato in tale data a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo operato dalla datrice di lavoro oggi resistente e in applicazione del C.C.N.L. richiamato in narrativa e comunque dell'art. 36 Cost., determinare la retribuzione globale di fatto dovuta al Ricorrente in ragione dell'attività effettivamente espletata, così come analiticamente calcolata negli allegati conteggi, condannando la resistente società al pagamento in favore del Ricorrente per le ragioni esposte nel presente atto, della somma di 25.621,00 per differenze retributive, oltre alla retribuzione del mese di giugno 2018 per i giorni di lavoro prestati fino alla fine del rapporto nonché €.21.890,00 a titolo di TFR come da conteggi allegati e/o comunque in quella diversa, maggiore o minore somma dovesse risultare dovuta, eventualmente al netto del pagamento medio tempore ricevuto ex aderso. Oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge vinte le spese di lite, con attribuzione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio la
[...]
- d'ora in poi (per brevità) - che, pertanto, Controparte_1 CP_1 è stata dichiarata contumace.
All'udienza di discussione, rilevato che l'oggetto della domanda e parte dei fatti su cui la stessa si fonda risultavano assolutamente incerti, la causa è stata rinviata ex art. 164 commi 4 e 5 c.p.c.
Preso atto della rinotifica del ricorso e dell'atto integrativo dello stesso (oltre che della relativa ordinanza del Tribunale) nel termine assegnato, acquisita la documentazione prodotta, disposto il libero interrogatorio del ricorrente, è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale.
*** La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi che le buste paga prodotte in atti, emesse dalla
[...] e dalla , costituiscono prova Controparte_2 CP_1 documentale che, come dedotto in ricorso, il ricorrente: - ha lavorato alle dipendenze Controparte_2 dal 20.7.2002 al 30.1.2013 (cfr. busta paga di cui alla pag. 133 del documento n.
[...] 3 depositato il 4.3.2024);
- è stato formalmente assunto in data 31.1.2013 dalla (cfr. busta paga di CP_1 cui alla pag. 134 del documento n. 3 depositato il 4.3.2024).
Dalla lettera di licenziamento del 30.4.2028, inoltre, si evince che il rapporto di lavoro del ricorrente con quest'ultima è cessato il 30.4.2018 (cfr. doc. 7).
Deve, poi, evidenziarsi che sempre dalle buste paga emerge:
- che entrambe le suindicate società hanno applicato ai rapporti di lavoro con il ricorrente il CCNL Metalmeccanici Artigianato (cfr. a titolo esemplificativo quelle relative ai mesi di marzo 2011 e di maggio 2013 ove tale contratto è specificamente riportato);
- che all'atto della assunzione da parte della Controparte_2
l'istante è stato inquadrato nel IV livello di tale CCNL;
[...]
- che, come dedotto in ricorso, a decorrere del mese di settembre 2006 è stato inquadrato nell'inferiore V livello.
Quanto alla dedotta cessione di ramo di azienda allegata in ricorso, la stessa emerge dal relativo contratto per notaio dott. del 28.6.2011 (cfr. doc. 4). Per_1
In particolare, per quanto rileva in questa sede, in tale contratto si legge che la
[...] ha ceduto alla “il Controparte_2 CP_1 ramo di azienda consistente nel complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di manutenzione, assistenza e riparazione di autoveicoli corrente in Napoli alla via Traversa Benedetto Brin n. 23”.
Deve, inoltre, evidenziarsi che:
- dalla visura camerale storica della Controparte_2 emerge che quest'ultima ha avuto esclusivamente una sola unità operativa,
[...] sita proprio in Napoli alla via Traversa Benedetto Brin n. 23;
- che, dunque, con il suindicato atto di cessione, la di là della terminologia utilizzata, la a ceduto alla Controparte_2 CP_1 l'intera azienda.
[...]
Conseguentemente deve ritenersi che:
- alla data del suindicato trasferimento di azienda il ricorrente era in forze alla
[...] presso la suindicata sede di via Controparte_2 Traversa Benedetto Brin n. 23 (visto che era l'unica unità operativa di tale società);
- che, pertanto, all'atto di tale trasferimento del 28.6.2011, a prescindere dalla diversa regolamentazione in fatto del rapporto posta in essere dalle suindicate società, il Pt_1 è passato per legge, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della ai sensi CP_1 dell'art. 2112 c.c.
- che, ai sensi di tale norma, la risponde in solido dei crediti vantati dal CP_1 ricorrente anche nei confronti della cedente.
Sempre in via preliminare, poi, si rileva che il ricorrente non ha fornito alcuna prova del dedotto riconoscimento di debito.
Ciò posto, si osserva quanto segue. A fronte della deduzione attorea di non aver percepito una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, la convenuta - sulla quale incombe il relativo onere probatorio - rimanendo contumace non ha fornito alcuna prova di segno contrario.
Pertanto, avuto riguardo ai minimi retributivi previsti dal suindicato CCNL, al ricorrente spettano le differenze retributive tra quanto avrebbe dovuto ricevere e quanto ha dedotto di aver ricevuto a titolo di lavoro ordinario e straordinario (quest'ultimo nella misura indicata nelle buste paga).
Nulla, invece, spetta all'istante a titolo di indennità sostitutiva di ferie e ore di permesso non godute, atteso che dall'istruttoria orale espletata, alla quale si rimanda per relationem, non è emerso il mancato godimento delle stesse.
Sul punto si richiama l'orientamento tuttora prevalente della Corte di Cassazione secondo il quale il lavoratore che pretende l'indennità per mancato godimento delle ferie (ma ciò vale anche per le ore di permesso) ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, e cioè la mancata fruizione delle stesse per l'inosservanza (che non può essere presunta) del relativo obbligo del datore di lavoro, cosa che nel caso in esame non è avvenuta (cfr. Cass. n.10956/99).
Al ricorrente, infine, spetta il trattamento di fine rapporto, visto che, a fronte della deduzione dello stesso di non aver percepito tale emolumento, ad eccezione della somma di € 5.135,00 (cfr. punto 15 di pag. 4 del ricorso), la datrice di lavoro, sulla quale grava il relativo onere probatorio, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova di segno contrario.
Concludendo, al ricorrente spettano differenze retributive a titolo di lavoro ordinario, lavoro straordinario e trattamento di fine rapporto.
In merito al quantum possono essere utilizzati i conteggi attorei depositati il 20.11.2024, ai quali si rimanda per relationem, previa detrazione dagli stessi:
- di quanto calcolato a titolo di ferie ed ore di permesso non godute, pari a complessivi € 12.324,26;
- dell'importo di € 5.135,00 che l'istante ha dedotto di aver già percepito a titolo di TFR.
Al riguardo si evidenzia che l'istante ha calcolato le differenze retributive diverse dal TFR al netto dei contributi a carico del medesimo.
Sulla base degli stessi, ai quali si rimanda, al ricorrente spetta la complessiva somma di € 13.965,27 a titolo di differenze retributive, nonché quella di € 18.126,30 a titolo di trattamento di fine rapporto, il tutto per un totale di € 32.091,57.
La convenuta, pertanto, deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente tali somme, oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al soddisfo.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) condanna la a pagare in favore di Controparte_1 la complessiva somma di € 32.091,57, di cui € 18.126,30 a titolo Parte_1 di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali su tale somma annualmente rivalutata dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) condanna la a pagare in favore di Controparte_1 i compensi di lite, che liquida in € 4.630,50 oltre Iva e Cpa e Parte_1 rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, l'11.7.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano