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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 15/11/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1061/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CCHIA, iciliato in FERMO, P.LE MICHELANGELO, N. 3, presso il difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) nonché Controparte_1 C.F._2 CP_2
[...] C.F._3 Controparte_3
), redi di (C.F. C.F._4 Persona_1
) con il patrocinio dell'avv. PAOLO VIOZZI, elettivamente domiciliati C.F._5
PIGLIONE, N.105, presso il difensore in virtù di procure in calce alla comparse di costituzione e risposta;
PARTI CONVENUTE
E CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._6 Controparte_5
), (C.F. ), C.F._7 Controparte_6 C.F._8
(C. . Controparte_7 C.F._9 Controparte_8
), co L RLO C.F._10 ettivamente domiciliati in PORTO SAN GIORGIO, VIA G. VERDI N. 13, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ER AT
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, condannare i convenuti, o i loro aventi causa, in solido tra loro, alla demolizione delle sopraelevazioni e delle porzioni dell'immobile oggetto di causa che sono state realizzate in violazione delle distanze di legge, così come acclarato dal CTU nominato Ing. eseguendo le Controparte_9
opere dal medesimo descritte per provvedere al ripristino dello status quo ante.
In via preliminare istruttoria ribadisce, si opus sit, la richiesta di supplemento di perizia per la valutazione del danno per equivalente in ipotesi di accoglimento della domanda svolta in via subordinata.
In via subordinata, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito condannare i convenuti, o i loro aventi causa, in solido tra loro, al risarcimento dei danni per equivalente, ex art 2058, 2 comma, cc., che si quantificano nella somma di euro 250.000,00 a fronte del deprezzamento dell'immobile di proprietà dell'attrice, considerata altresì la posizione ed il pregio del fabbricato, o nella diversa somma che verrà quantificata in via equitativa. Co Sempre con vittoria delle spese di lite. ;
- per , e : Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
“Piaccia al Tribunale di Fermo contrariis reiectis, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale,
In Via Preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione , per gli effetti dell'art. 164 commi 4-6 cpc, con ogni conseguenziale provvedimento;
Nel Merito, rigettarsi tutte le domande avanzate dall'attrice in quando infondate sia in fatto che in diritto;
In Via Subordinata , nella deprecabile ipotesi di condanna dei convenuti al ristoro dei danni subiti dall'attrice, condannare gli stessi al pagamento della sola quota millesimale agli stessi spettante. S.J.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
- per e CP_4 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
: Controparte_5
“In via preliminare, dato atto del difetto di legittimazione passiva dei Terzi chiamati e della carenza dei requisiti di cui all'art.99 c.p.c. nei loro confronti, si chiede che venga disposta la estromissione dal Giudizio dei medesimi;
In subordine, e nel merito, respingersi la domanda proposta nei confronti dei Terzi chiamati in quanto infondata in fatto e in diritto.
2 In ogni caso con vittoria di spese e competenze del Giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 Persona_1
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, condannare i convenuti, in solido tra loro, alla demolizione della sopraelevazione del terrazzino, lungo il confine lato nord a ridosso del terrazzo di proprietà per 64 cm ( e cioè da 3,40 a ml 2,76 ml –cfr pag. 4, consulenza Parte_1
tecnica Dott. Ing. nonchè alla demolizione della sopraelevazione della copertura del Persona_2
fabbricato al confine ovest terrazzo di proprietà di cm 60 (cfr pag. 4, consulenza tecnica Dott. Parte_1
Ing. con conseguente ripristino dello status quo ante dei luoghi. Condannare, altresì, i Persona_2
convenuti in solido fra loro al risarcimento dei danni in favore dell'attore della somma di euro 25.000 o quella che sarà benevisa nel giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e competenze”.
Si costituivano in giudizio e , rassegnando le Controparte_1 Persona_1
seguenti conclusioni:
“Piaccia al Giudice del Tribunale di Fermo adito, contrariis reiectis:
In via preliminare
- dichiararsi la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 commi 4-6 cpc, con ogni consequenziale provvedimento;
- ordinarsi all'attrice l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini dell'immobile ubicato in Porto San Giorgio, Via della Repubblica, 6, già censito al NCEU detto Comune al foglio 11 particella 1267;
Nel merito, rigettarsi la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
Con la vittoria delle spese”
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 27 marzo 2017 il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini dell'immobile ubicato in Porto San Giorgio,
Via della Repubblica, n. 6, già censito al NCEU detto Comune al foglio 11 particella 1267.
3 Si costituivano in giudizio , , CP_4 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e , rassegnando le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_5
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei chiamati in causa per difetto dei presupposti di cui all'art. 102 c.p.c; nel merito, respingere la domanda proposta nei loro confronti in quanto infondata in fatto e diritto, per i motivi dedotti in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Espletata C.T.U., rimessa in istruttoria la causa, all'udienza del 07.07.2022, il giudizio veniva interrotto stante il dichiarato decesso di . Persona_1
Previa riassunzione nei confronti degli eredi del convenuto, e Controparte_2 [...]
si costituivano in giudizio, riproponendo e facendo proprie tutte le difese, eccezioni, CP_3
richieste e conclusioni avanzate dal convenuto originario.
Disposta la rinnovazione della C.T.U., definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni dinanzi la scrivente magistrato cui, medio tempore, il fascicolo era stato assegnato, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
1. era comproprietaria di una porzione di immobile, costituita da Parte_1
“fabbricato di civile abitazione da cielo a terra in Comune di Porto San Giorgio, via della Repubblica n.10 composto da a) una abitazione ai piani seminterrato primo, terra, primo e secondo, descritta al NCEU alla partita 769 foglio 11 part. 3 sub 2, via della Repubblica, p. S1 T 1.2, categoria A/3, classe 1 v. 10,0, R.C.
Lire 940.000; garage al piano terra e primo;
descritto al NCEU alla partita 769foglio 11 part. 3 sub 3, via della Repubblica p. T 1, categoria C/6, classe 4, R.C. Lire 218.400, confinante con via della Repubblica da un lato, via Verdi, Silenzi, Coccia, salvo altri”, pervenutale per atto di donazione del Notaio Per_3
(rep. 102438 e racc. 13943) del 12.08.1999;
[...]
2. l'immobile in questione era adiacente ad un altro acquistato, in data 20.12.1995, dalla distinto al foglio 11, particella 1267 del NCEU del Comune di Controparte_11
Porto San Giorgio che veniva ristrutturato previo rilascio di concessioni edilizie, l'ultima delle quali era la variante n.4698 del 24.09.2002;
4 3. nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, la Controparte_11
peraltro, realizzava svariate violazioni e difformità rispetto alle concessioni comunali,
[...]
nonché violazioni edilizie in spregio al diritto di proprietà della vicina la quale Parte_1
si trovava costretta a notificare, in data 28.12.2001, ai proprietari dell'immobile adiacente atto di citazione con cui chiedeva la condanna alla eliminazione di talune opere, realizzate nell'ambito della ristrutturazione dell'edificio sopra descritto, perché contrarie, tra l'altro, alla normativa del codice civile in materia di distanze ed altro;
4. , in particolare, chiedeva la demolizione della sopraelevazione del Parte_1
terrazzo di proprietà Coccia, lungo il confine lato nord a ridosso del terrazzo di sua proprietà per 64 cm (precisamente da 3,40 ml a 2,76 ml); la demolizione della sopraelevazione per 60 cm della copertura del fabbricato di proprietà Coccia, lato ovest, a partire dal terrazzo di sua proprietà, per la lunghezza necessaria a ripristinare i limiti legali tra le due proprietà;
5. nell'ambito del giudizio in questione, il C.T.U. nominato accertava che “comunque quantitativamente, il terrazzo Coccia, sul lato nord Detto, è stato sopraelevato da 2.76 ml a 3.40 ml ( vedi foto
n°1 e rilievo prospetto nord terrazzino effettuato dallo stesso CTU ALLEGATO n.6). Anche la copertura sul lato ovest del terrazzo è stata sopraelevata (vedi foto n° 3 e rilievo prospetto ovest terrazzino ALLEGATO
n° 7); si notano infatti sul muro di proprietà evidenti ancora i segni del vecchio tetto più bassi di circa 60 Pt_1
cm dell'attuale (vedi foto n° 4)”. Il Tribunale di Fermo si pronunciava con la sentenza n. 343, depositata in cancelleria in data 11.05.2006, dichiarando l'inammissibilità delle domande, stante
“il rilievo ufficioso della novità delle domande proposte solo successivamente alla scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 183, c. 5°, cod. proc. Civ”;
6. avverso tale decisione proponeva gravame dinanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Ancona che – con sentenza passata in giudicato – confermava le statuizioni di primo grado;
7. la mancata disamina nel merito delle predette domande di demolizione legittimava la riproposizione delle stesse nel presente giudizio, al fine di accertare la violazione delle distanze legali a fronte delle sopraelevazioni realizzate sull'edificio adiacente a quello di proprietà della
; Pt_1
5 8. nelle more, peraltro, erano mutati i legittimati passivi in quanto la proprietà dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione era stata trasferita agli odierni convenuti i quali erano gli unici a poter ottemperare all'ordine di demolizione;
9. inoltre, le sopraelevazioni abusive riguardavano anche porzioni immobiliari condominiali;
10. in particolare, diveniva proprietario della porzione del bene Controparte_1
descritta al NCU del Comune di Porto San Giorgio al foglio 11, particella 1267, sub 4, cat C/1, classe 4, 75 mq, giusta atto di compravendita – nei confronti della società Controparte_11
– a rogito del notaio dott. del 31.12.2001, rep. n.5948;
[...] Persona_4 Per_1
diveniva proprietario della porzione del bene descritta al NCU del Comune di Porto
[...]
San Giorgio al foglio 11, particella 1267, sub 6, cat A/2, classe 4, 7 vani, giusta atto di compravendita – nei confronti della società – a rogito del notaio Controparte_11
dott. del 07.01.2002, rep. n.5951. Persona_4
e costituitisi in giudizio, specificavano quanto Controparte_1 Persona_1
segue:
• non corrispondeva a verità che l'attrice fosse comproprietaria della porzione di immobile sito in Porto San Giorgio, Via della Repubblica, n. 10, distinta al NCEU detto comune foglio 11 con le particelle n. 3 sub 2 (A/3) e n. 3 sub 3 (C/6), come pervenuta (unicamente) per atto di donazione notaio rep. 102438/13943 del 12.08.1999), in quanto tali immobili erano Per_3
originariamente intestati per l'intera piena proprietà a , padre dell'attrice, il quale Testimone_1
era altresì proprietario dell'adiacente fabbricato da cielo a terra di vecchia costruzione in stato fatiscente, senza infissi e senza impianti, edificato su area distinta al Catasto Urbano del comune di Porto San Giorgio al foglio 11, particella 1267, ceduto da alla società Testimone_1 [...]
con atto a rogito Notaio del 20.12.95, trascritto al r.p. 21/1996 Controparte_11 Per_5
Dipartimento del Territorio, Ufficio di Fermo;
• in relazione alla suddetta porzione di immobile oggetto di cessione alla Controparte_11
lo stesso aveva presentato progetto di ristrutturazione e relativa
[...] Testimone_1
domanda di concessione edilizia al Comune di Porto San Giorgio, che provvedeva al rilascio di concessione edilizia n. 3775 ritirata dalla società acquirente in data 27.05.1996;
6 • alla morte di , avvenuta in data 03.01.1999, allo stesso succedevano la Testimone_1
moglie e i figli e , nei diritti di 1/3 ciascuno CP_12 Parte_2 Parte_1
nella proprietà dell'immobile distinto al NCEU comune di Porto San Giorgio, foglio 11 particelle n. 3 sub 2 e n. 3 sub 3. Con successivo atto per rogito Notaio rep. Per_3
102438/13943 del 12.08.1999, donava alla figlia i diritti CP_12 Parte_1
ereditati di 1/3 sugli immobili sopra descritti. Con successivo atto per rogito Notaio Per_6
del 12.10.2007 vendeva la sua quota ereditata di 1/3 sugli immobili sopra Parte_2
descritti alla sorella in regime di comunione dei beni con il coniuge Parte_1 Per_7
;
[...]
• intanto, l'immobile adiacente, acquistato e ristrutturato dalla Controparte_11
veniva accatastato al Catasto Urbano del Comune di Porto San Giorgio, foglio 11, con la particella 1267 sub 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14;
• la particella 1267 sub 4 (C/1 – negozio) veniva venduta dalla Controparte_11
a , con atto a rogito Notaio rep. 5948/1292 del 31.12.2001; le Controparte_1 Per_4
particelle 1267 sub 6 (A/2 – abitazione) e 1267 sub 3 (C/2 – locale deposito) venivano vendute dalla a con atto a rogito Notaio rep. Controparte_11 Persona_1 Per_4
5951/1293 del 07.02.2002;
• l'immobile adiacente all'attuale proprietà di , già di proprietà di Parte_1
, venduto da questi alla dopo la presentazione di un Testimone_1 Controparte_11
progetto di ristrutturazione, da tale società in effetti ristrutturato, frazionato e venduto, risultava allo stato un immobile condominiale che comprendeva n. 6 unità immobiliari con diversi proprietari;
• l'attuale proprietà di , costituita da negozio ubicato al piano terra Controparte_1
del fabbricato, sito nel Comune di Porto San Giorgio, in Via della Repubblica, n. 6 confinava con l'attuale proprietà dell'attrice;
• in ogni caso, doveva essere eccepita la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4, 5 e 6 c.p.c., facendo riferimento l'atto introduttivo ad un precedente contenzioso e ad una C.T.U. in tale sede espletata, di cui non erano state parti gli odierni convenuti e, ancora, non risultando chiaramente individuati e descritti luogo, ubicazione e natura delle presunte violazioni lamentate;
7 • la C.T.U. svolta nel precedente contenzioso, citata a sostegno delle presunte violazioni, non poteva avere alcuna valenza probatoria quanto all'esistenza delle sopraelevazioni lamentate, siccome espletata in altro procedimento senza contraddittorio con gli odierni convenuti;
• con riguardo alla presunta sopraelevazione del terrazzino, non si riusciva a comprendere lo stato dei luoghi cui la parte faceva riferimento in quanto non esisteva alcun terrazzino di proprietà degli odierni convenuti o, comunque, posto lungo il confine lato nord, a ridosso del terrazzo di proprietà , rispetto al quale poteva apprezzarsi una Parte_1
sopraelevazione rispetto al livello del terrazzo di proprietà dell'attrice;
• in ogni caso, anche volendosi ammettere che, sul lato nord del fabbricato di proprietà
, prima della compravendita tra e la esistesse Pt_1 Testimone_1 Controparte_11
un unico terrazzo, poi, diviso in seguito alla compravendita, restava confermato che, allo stato, non nessun terrazzino di proprietà degli odierni convenuti sorgeva lungo il confine lato nord a ridosso del terrazzo di proprietà di con riguardo al quale poteva ritenersi la Parte_1
lamentata sopraelevazione;
• ancora, se la porzione dell'originario unico terrazzo era stata ceduta da Testimone_1
alla era evidente che vi era il consenso del venditore all'edificazione Controparte_11
sulla medesima porzione da parte dell'acquirente. La ristrutturazione dell'immobile, infatti, era stata realizzata dalla in virtù e in conformità della concessione Controparte_11
edilizia n. 3775 del 27.05.1996 richiesta dallo stesso venditore , in data Testimone_1
24.11.1995, prima dell'atto di compravendita, e ritirata successivamente dalla Controparte_11
il 27.05.1996;
[...]
• quanto alla presunta sopraelevazione della copertura del fabbricato al confine ovest con il terrazzo di proprietà dell'attrice, doveva rilevarsi che la copertura in contestazione non era di esclusiva proprietà degli odierni convenuti, bensì comune a tutte le unità immobiliari presenti nel fabbricato di Via della Repubblica, n. 6, sussistendo, pertanto, sul punto, un litisconsorzio necessario tra tutti i condomini dell'immobile di Via della Repubblica n. 6;
• in ogni caso, non sussisteva alcuna sopraelevazione della copertura del fabbricato che, al più, sarebbe stata realizzata dalla in conformità alla concessione Controparte_11
edilizia n. 3775 del 27.05.1996, richiesta dallo stesso venditore in data Testimone_1
24.11.1995, prima dell'atto di compravendita e ritirata dalla Controparte_11
8 Si costituivano in giudizio i terzi chiamati specificando quanto segue:
• in via preliminare doveva essere accertato e dichairato il difetto di legittimazione passiva dei chiamati in causa e l'insussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto non esisteva alcun condominio ubicato in via della Repubblica n.6 in cui ricomprendere gli immobili di proprietà dei terzi chiamati;
• le porzioni di immobile di cui i chiamati in causa erano proprietari – site in Porto San
Giorgio, in via della Resistenza, n.
6 - facevano parte di un corpo del tutto separato e distinto da quello in cui insistevano le porzioni di immobile di cui si chiedeva la demolizione;
• in ogni caso, la domanda proposta dalla parte attrice era infondata in quanto entrambi gli immobili appartenevano originariamente ad un unico proprietario, padre della attrice, che, in data 24.11.1995, aveva provveduto a richiedere al Comune di Porto San Giorgio il rilascio di concessione edilizia per la ristrutturazione e la sopraelevazione dell'immobile adiacente all'attuale proprietà di , proprio in previsione della compravendita che Parte_1
sarebbe stata stipulata nel mese successivo;
• la società Coccia, in favore della quale veniva volturata la concessione edilizia n.3775 del
27.05.1996, aveva proceduto, pertanto alla ristrutturazione dell'immobile, poi, accatastato al
Catasto Urbano del Comune di Porto San Giorgio al foglio 11, con le particelle 1267 sub. 3, 4,
6, 9, 12, 13, 14;
• le opere di ristrutturazione e gli interventi ricostruttivi, dunque, erano stati effettuati dall'acquirente in virtù ed in conformità alla licenzia edilizia richiesta, elaborata e sottoscritta dal venditore il quale – con espressa clausola contenuta nell'atto di compravendita – aveva autorizzato i lavori previsti dal progetto;
• doveva essere contestata la C.T.U. svolta in separato giudizio che non aveva coinvolto le odierne parti terze chiamate;
• il regolamento Edilizio Tipo della Regione Marche, pubblicato sul B.U. n. 100 bis, del
14.09.1889, ed entrato in vigore nell'ottobre 1992, al titolo V, istanza di concessione e relativa istruttoria, Art. 19 - Soggetti Legittimati alla domanda di concessione edilizia, paragrafo 1), prevedeva che il legittimato a chiedere la concessione edilizia era il proprietario dell'immobile o chiunque altro vi avesse titolo, in base alle leggi in vigore, pertanto, l'unico legittimato a chiedere la concessione edilizia era il Detto al quale, di fatto, la concessione veniva rilasciata
9 dalla Pubblica Amministrazione. Solo dopo il rilascio della concessione edilizia, Testimone_1
aveva potuto effettuare la volturazione a favore della che assumeva Controparte_11
la titolarità e l'impegno ad eseguire i lavori in conformità alla concessione edilizia;
• rispetto al progetto originario che prevedeva una diversa volumetria, la società realizzava una diminuzione della volumetria assentita nella prima concessione al di sopra della linea di gronda, sul lato sud verso via della Repubblica;
• pertanto, tutte le opere erano state realizzate in conformità alla concessione edilizia e con l'espresso consenso del dante causa della odierna attrice.
Si costituivano in giudizio, a seguito di ricorso in riassunzione, e Controparte_2 [...]
, quali eredi di – come visto – riproponendo e facendo proprie CP_3 Persona_1
tutte le difese, eccezioni, richieste e conclusioni avanzate dal convenuto originario.
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
1. Eccezioni preliminari.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'istanza di nullità della citazione, svolta dai convenuti, essendo la stessa infondata in quanto nell'atto introduttivo sono chiariti tanto il petitum quanto la causa petendi: diversa questione è poi stabilire se le censure sollevate dall'attrice possiedano quel carattere di specificità che consentono di considerare l'azione fondata.
Ed invero, la rilevata indeterminatezza della citazione deve, in ogni caso, ritenersi superata in tutte quelle ipotesi in cui – come nel caso di specie – tenuto conto, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, le deduzioni della parte attrice sono sufficienti a garantire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. ex pluribus Cass. n. 1681/2015).
Con riferimento, poi, all'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dai terzi chiamati, sempre in via preliminare, deve chiarirsi che, per giurisprudenza costante e condivisibile il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta.
Sul punto, infatti, è necessario richiamare il principio secondo cui "La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore ed il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio" (Cass. civ. sent. n.
5912 del 24.3.2004). Si tratta quindi di una verifica intrinseca alla domanda giudiziale, mentre è invece
10 questione soltanto di merito accertare se la dedotta responsabilità, o anche la sola competenza in materia del soggetto convenuto, sussistano o meno. In tal senso si sono espresse anche le SSUU della Cassazione laddove hanno affermato che “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede
l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi” (SSUU n. 16 febbraio 2016, n.
2951).
Nel caso di specie, allora, l'eccezione dovrà essere affrontata nel merito, id est, in termini di fondatezza o meno della pretesa azionata dall'attrice nei confronti dei terzi chiamati.
2. Delimitazione del thema decidendum.
Passando, allora, all'esame nel merito del presente giudizio, mette conto specificare come abbia agito, in primo luogo, lamentando la violazione delle distanze legali ad Parte_1
opera dei convenuti con riguardo al terrazzo posto sul lato nord della sua proprietà, che sarebbe stato sopraelevato da 2.76 ml a 3.40 ml, nonché con riguardo alla copertura sul lato ovest del terrazzo, parimenti sopraelevata. Ha chiesto, pertanto, il ripristino delle distanze legali attraverso la demolizione della sopraelevazione del terrazzo, lungo il confine lato nord a ridosso del terrazzo di sua proprietà, per 64 cm e la demolizione della sopraelevazione della copertura del fabbricato adiacente, sul lato ovest, a partire dal terrazzo di sua proprietà per 60 cm.
11 Ebbene, al fine di fare chiarezza e luce in relazione alle violazioni lamentate dall'attrice, il
Giudice ricorreva a C.T.U., successivamente rinnovata, in quanto la prima è risultata priva di linearità, compiutezza e chiarezza nelle sue parti valutative, dovendosi, tuttavia, considerare eventualmente utilizzabili talune parti afferenti a dati oggettivi (cfr. Corte appello Bologna,
15/02/2025, n.94).
3. Descrizione dei luoghi e accertamento della ricorrenza delle violazioni lamentate.
In punto di fatto, dalle relazioni di C.T.U., è stato possibile chiarire che il bene di proprietà di consiste in un fabbricato di civile abitazione, sito in Porto San Parte_1
Giorgio, Via della Repubblica, n. 10, descritto in catasto al foglio 11 part. 3 subb. 2 e 3, definito dal consulente del giudice, nella relazione di C.T.U. disposta in rinnovazione, come fabbricato
“di vecchia edificazione”, ubicato a sud di quello “di nuova costruzione”, costruito dalla
[...]
dante causa agli odierni convenuti e terzi chiamati. Controparte_11
In particolare, nell'ambito della C.T.U. rinnovata, è stato possibile risalire alla vicenda edificatoria per la quale “prima dei lavori edili di costruzione, sul suo terreno di sedime del nuovo edificio,
c'era un fabbricato di due piani, destinato a laboratorio di proprietà di padre dell'odierna attrice, Testimone_1
il quale chiese al Comune di Porto San Giorgio il rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) per i lavori di
“Ristrutturazione edificio artigianale”, (foglio 11 mappali 103-104), secondo il progetto redatto dal Geom.
(cfr. Concessione Edilizia n. 3775 del 27.05.1996 – sub all. 3 alla C.T.U. Persona_8
depositata in data 04.11.2024).
È pacifico tra le parti, poi, che – come anche rilevato dal C.T.U. – con atto di compravendita, a rogito del Notaio del 20.12.1995, rep. N. 129802/15761, registrato a Per_5
Fermo il 05.01.1996, vendeva il bene da ristrutturare alla Testimone_1 Controparte_11
Per effetto del trasferimento di proprietà, la concessione Edilizia n. 3775 del 27.05.1996,
[...]
richiesta da , veniva, di fatto, rilasciata alla per Testimone_1 Controparte_11
“Ristrutturazione edificio artigianale”.
L'edificio di proprietà dei convenuti e dei terzi chiamati, allora, veniva realizzato, mutando la sua destinazione da artigianale a residenziale e commerciale, in base alla succitata
Concessione Edilizia e ai seguenti titoli abilitativi:
12 “Concessione Edilizia n. 4237 del 10.05.2000, rilasciata a per “Variante Controparte_11
alla C.E. 3775/96”, con cui si destinava parte del piano terra a negozio e parte del piano primo ad abitazione, lasciando il resto a . Parte_3
- Concessione Edilizia n. 4402 del 23.05.2001, rilasciata a per “Modifiche Controparte_11
interne ed esterne” in variante alla C.E. 4237/01.
- Concessione Edilizia n. 4698 del 15.10.2002, rilasciata a per “Modifiche Controparte_11
interne ed esterne in variante alla C.E. 4402/02”.
- Concessione Edilizia n. 4728 del 18.12.2002, rilasciata a in variante alla Controparte_11
C.E. 4698/02.
- Denuncia Inizio Attività n. 197/2006 Prot.15950 del 05.07.2006, presentata da Controparte_11
per “Frazionamento piano terra e cambio destinazione porzioni p. terra e primo”.
[...]
- Denuncia Inizio Attività n. 398/2006 Prot.30629 del 13.12.2006, presentata da Controparte_11
per “Cambio Destinazione da Magazzino a Garage”.
[...]
- Denuncia Inizio Attività n. 25/2007 Prot.2305 del 25.01.2007, presentata da Controparte_11
per “Cambio Destinazione da Laboratorio a civile abitazione”” (cfr. C.T.U. depositata in data
[...]
04.11.2024).
Non è irrilevante, a questo punto, anche al fine di valutare i soggetti effettivamente coinvolti dalla vicenda in esame, dare ingresso ai rilievi della C.T.U. rinnovata laddove la stessa ha chiarito che, il fabbricato di nuova edificazione consta di cinque unità abitative, di un magazzino e di un negozio, con ingresso ed affaccio ad ovest, su via Della Repubblica e, in parte, ad est, su via Della Resistenza.
Quanto alla distribuzione delle unità immobiliari, il C.T.U. ha indicato quanto segue: “ad ovest ci sono le unità immobiliari dei convenuti: nella porzione nord-ovest del piano terra c'è il negozio part.
1267/4 di con ingresso indipendente direttamente da via Della Repubblica (Cfr. Controparte_1
Allegato 2, Foto 1÷3);
nella porzione sud-ovest del piano terra ci sono il locale deposito con cortile e l'ingresso/vano scala dell'abitazione al P.1° di proprietà e (part. 1267 subb. 1-2-3); la suddetta abitazione Controparte_2 CP_3
occupa gran parte del piano 1°, affacciandosi ad ovest su via Della Repubblica, e proprio sulla Per_1
suddetta via c'è il suo ingresso indipendente (Cfr. Allegato 2, Foto 1÷3);
13 la porzione est dell'edificio è occupata dalle quattro abitazioni dei terzi chiamati, che sono accessibili dai cancelli, posti su via Della Resistenza e da quello a ridosso della parete nord dell'edificio (Cfr. Allegato 2, Foto
6÷9).
In particolare al piano terra ci sono a nord-est l'abitazione di part. 1267/13 con Controparte_7
relativa corte part. 1389/5 ed a sud-est l'abitazione di e part. Controparte_6 Controparte_5
1267/12 con relativa corte part. 1389/1 (Cfr. Allegato 4, elaborato planimetrico); mentre al piano 1° ci sono
a nord-est l'abitazione di part. 1267/14 con relativa corte ed a sud-est l'abitazione di CP_4
part. 1267/9 con relativa corte (Cfr. Allegato 4, elaborato planimetrico). … Controparte_8
La copertura dell'edificio è costituita da tre falde: una con pendenza verso est (Cfr. Allegato 2, Foto 1,
2, 10÷13, 21, 29), una centrale verso sud (Cfr. Allegato 2, Foto 1, 2, 20, 21, 29) ed una con pendenza verso ovest (Cfr. Allegato 2, Foto 1÷4, 13, 14, 20, 27, 29). La falda est, con pendenza verso est, si trova sopra le abitazioni dei terzi chiamati, poste ad est, e quella centrale, con pendenza verso sud, e quella ovest, con pendenza verso ovest, si trovano sopra la proprietà dei convenuti. Le tre falde hanno quote diverse nella loro parte alta.
La copertura del vano scala è a capanna (Cfr. Allegato 2, Foto 23, 25÷27)” (cfr. C.T.U. depositata in data 04.11.2024).
Ancora, dal punto di vista della descrizione strutturale degli edifici e dell'individuazione dello stato dei luoghi, deve darsi atto che i due fabbricati per cui è causa sono adiacenti e separati da giunto sismico, in corrispondenza della porzione ovest della parete nord e in corrispondenza/prossimità del terrazzino dell'attrice (cfr. entrambe le C.T.U. in atti).
Passando alle violazioni lamentate dall'attrice sub specie di violazioni delle distanze legali, nell'ambito delle operazioni peritali di cui alla C.T.U. rinnovata, l'accertamento delle stesse è passato, quanto alla sopraelevazione realizzata sul terrazzo lungo il confine nord, in primo luogo, dal confronto dello stato di fatto attuale con il progetto relativo ai lavori di ristrutturazione del fabbricato artigianale, richiesti dal proprietario dell'epoca ed Testimone_1
autorizzati con C.E. n. 3775/1996, rilasciata alla intanto intervenuta avente causa
[...]
a sua volta, dante causa degli odierni convenuti e terzi chiamati (Cfr. All. 3 Controparte_11
alla C.T.U. cit.), nonché dal confronto dello stato attuale con lo stato di fatto allegato al predetto progetto (cfr. all A, B e C ai chiarimenti depositati dal C.T.U. in data 29.03.2025).
L'ausiliario del giudice ha, poi, meglio esplicitato, individuando l'asserita violazione con riferimento alla porzione dell'edificio oggetto di ristrutturazione, posizionata al di sotto della
14 falda ovest del tetto, come realizzata proprio dalla (cfr. foto all. sub. Controparte_11
1, nn.3, 13, 14, 18-20 alla C.T.U. depositata in data 04.11.2024). Ha potuto, così, riferire che
“negli elaborati grafici, allegati alla C.E. 3775/96, l'altezza minima del cornicione ovest dal marciapiede di via Della Repubblica è quotata in 5,22m, mentre la stessa sui luoghi è pari a circa a 5,54m. Nella C.E.
3775/96, l'altezza massima della falda ovest del tetto rispetto al marciapiede di via della Repubblica è pari a
7,35m, mentre sui luoghi è pari a circa 7,98m” (cfr. C.T.U. depositata in data 04.11.2024).
In questi termini, “la falda ovest esistente è stata realizzata, impostando il cornicione 32cm circa più in alto rispetto alla C.E. n. 3775/96, inoltre la sommità est della suddetta falda, ovvero il punto all'estremo est, si trova 63cm circa più in alto rispetto alla C.E. n. 3775/96.
Di conseguenza il tratto ovest della parete sud del nuovo edificio, sottostante la falda ovest del tetto ed adiacente a nord alla proprietà è sopraelevata con altezza variabile di circa 32cm÷63cm, andando da Pt_1
ovest verso est” rispetto a quanto assentito con la concessione edilizia (cfr. all. 5 alla C.T.U. depositata in data 04.11.2024).
Il C.T.U. ha, poi, aggiunto che rispetto alla concessione edilizia n. 3775/1996, “la copertura del vano scala , previsto a falda unica allineata al resto della falda ovest, fino al terrazzo Detto, è stata Per_1
fatta a capanna con due falde una est ed una ovest, con quest'ultima complanare al resto della copertura ovest
(Cfr. Allegato 2 Foto 23, 25÷27, e Allegato 6).
Si precisa che la copertura della scala di proprietà è adiacente al muro nord di proprietà e Per_1 Pt_1
che, essendo questa a capanna, la falda con pendenza verso est termina ad una quota inferiore rispetto a quella prevista dalla falda unica (Cfr. Allegato 2 Foto 25÷27 e Allegato 6).
Il terrazzo è largo circa 2,40m e la distanza tra il muro nord Detto e quello sud del nuovo edificio è pari
a circa 2,50m” (cfr. C.T.U. depositata in data 04.11.2024).
Chiamato a chiarimenti, il C.T.U. ha poi provveduto, più correttamente, a confrontare l'attuale stato dei luoghi con quello preesistente alla ristrutturazione effettuata, per come rappresentato nello “stato attuale dell'elaborato grafico (progetto) della C.E. 3775/1996 (Cfr. Allegato
A)” (cfr. chiarimenti alla C.T.U. depositati in data 29.03.2025).
Ebbene l'ausiliario del giudice ha chiarito che “Dall'esame delle piante della C.E. 3775/1996
“stato attuale”, che sono state stralciate e riportate nell'Allegato B, si evince che tra le porzioni est ed ovest delle piante del piano terra seminterrato (Tav.1) e del piano rialzato (Tav.2) c'era una corte larga 7,03m, della stessa larghezza di quella esistente oggi.
15 Inoltre in queste due piante c'è la scala interna, la cui copertura piana costituisce il terrazzo, richiamato dalla parte attrice (Cfr. Allegato C e atti di causa). A dimostrazione di ciò, nelle Tavv. 4 e 5 dell'Allegato B la pianta della copertura dello “stato attuale” o preesistente è stata sovrapposta alle piante preesistenti dei due piani sottostanti, riscontrando la corrispondenza tra il vano scala e la sua copertura.
Il suddetto terrazzo corrisponde a quello della foto in atti dove sono visibili i tetti 1 e 2 (Cfr. Allegato C),
i quali sono riscontrabili nel prospetto sud (Cfr. Allegato C), in cui la falda del tetto 1 dista circa 50cm dal terrazzo (copertura del vano scala) e la falda 2 circa 1,10m.
Oggi al posto dell'ex tetto piano/terrazzo c'è una parte della falda ovest dell'edificio, come evidenziato nelle piante dell'Allegato D”.
Ha seguitato il C.T.U., specificando che “il tetto piano preesistente è stato sopraelevato e sostituito dall'angolo sud-est della falda ovest del tetto odierno. La sottostante muratura di questo angolo è la parete sud innalzata, confinante con il terrazzo Detto, e la parete est ortogonale a questa (Cfr. Allegato 2 Foto 14, 19,
20, 22÷24 della perizia del 04.11.2024) … dal confronto dei vari elaborati grafici deriva che il terrazzo de quo si trova ad una quota di circa 5,10m-
5,35m rispetto al marciapiede di via della Repubblica ed a circa 5,60m dalla corte interna (Cfr. Allegato E).
Inoltre rispetto all'odierno terrazzo Detto, questo aveva una quota superiore di circa 100cm (Cfr.
Allegato E).
Il tetto preesistente della porzione ovest era a capanna, mentre oggi è ad una falda con pendenza verso ovest. Il cornicione è stato impostato più in alto rispetto alla C.E. n. 3775/96. Inoltre la sommità est della suddetta falda, ovvero il punto all'estremo est, si trova circa 2,63cm più in alto rispetto al preesistente terrazzo di copertura della scala della C.E. n. 3775/96 (Cfr. Allegato E, Figura 1).
Nella suddetta Figura 1 viene rappresentata in giallo sul prospetto sud la parte sopraelevata rispetto allo stato preesistente per un'altezza massima di circa 2,63m all'estremo est, che si estende da sud verso nord di circa
2,13m (larghezza dell'ex terrazzo).
In particolare i tratti sopraelevati in giallo sono la sezione 1 a forma di trapezio con basi rispettivamente di circa 2,63m e 1,87m ed altezza circa 2,55m, la sezione 2 triangolare di base circa (1,87-0,60)m= 1,27m ed altezza circa 2,32m e la sezione 3 costituita da una striscia alta circa 20cm, che va dalla fine della sezione 2 fino all'estremo ovest della falda ovest, cioè al cornicione del tetto (Cfr. Allegato E, figura 1). La sezione 1 di figura 1 inizia dalla parete sud dei convenuti, a confine con l'ancora esistente terrazzo Detto, fino alla distanza di legge verso nord. La sezione 3 figura 1 inizia dalla parete sud dei convenuti, a confine con l'ancora esistente
16 terrazzo Detto, fino a 2,13m verso nord (Cfr. Allegato E, figura 1), dopodiché prosegue fino alla distanza di legge come la sezione 1 di Figura 2, cioè un trapezio con basi di circa 1,30m e 0,63m ed altezza di 2,55m”.
A questo punto, chiarita l'effettiva portata dell'intervento costruttivo per cui è causa, devono considerarsi le conclusioni della C.T.U. rinnovata all'esito della chiamata a chiarimenti.
Ed invero, la stessa eventuale violazione della normativa in materia di distanze non può che ravvisarsi se non avendo come riferimento la situazione esistente al momento in cui è stata realizzata la sopraelevazione appena menzionata (cfr. all A, B e C ai chiarimenti depositati dal
C.T.U. in data 29.03.2025).
Ebbene, anche all'esito dei chiarimenti richiesti, il C.T.U. ha concluso nel senso che la sopraelevazione effettuata “non rispetta la distanza minima di 3 metri prevista dalla disciplina codicistica e neppure quella di 10 metri tra pareti finestrate e di 5 metri dal confine del Regolamento Edilizio Tipo Marche del 1989”.
Tanto premesso, allora, al fine di accertare il rispetto delle norme codicistiche e regolamentari dettate in tema di distanze, è necessario, in prima battuta, esaminare la natura degli strumenti urbanistici che vengono in rilievo nel caso di specie, soprattutto, per valutare la disciplina applicabile nel caso di specie.
È noto come il P.R.G., come definito dalla L. n. 1150 del 1942, costituisca il tipico strumento attraverso il quale viene disciplinato l'assetto dell'incremento edilizio e lo sviluppo generale del territorio comunale;
tale strumento, quindi, è volto ad assicurare la migliore composizione urbanistica dei singoli insediamenti nonché ad indicare la futura configurazione di quel territorio mediante la fissazione di apposite norme e prescrizioni funzionali alla attuazione di tali scopi e dunque indispensabili, tenuto conto delle particolari condizioni ambientali e delle esigenze della popolazione nel suo complesso orbitante in quel territorio.
Per quanto di stretto interesse nella presente sede, deve premettersi che, nel 1989, la
Regione Marche, al fine di disciplinare e uniformare gli interventi edilizi e urbanistici nei territori comunali, ha adottato il Regolamento Edilizio Tipo Regionale, n.23 del 14 settembre
1989 (B.U. 14 settembre 1989, n.100 – bis-errata corrige B.U. n.108 del 5/10/1989). Tale regolamento attua le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge 28 febbraio
1985 n.47, e dell'articolo 10 della Legge regionale 18 giungo 1986 n.14 “Norme regionali in
17 materia di controllo e snellimento di procedure urbanistico-edilizie ed in materia di sanzioni e sanatoria delle opere abusive”.
Quanto alla individuazione della normativa da applicare, allora, deve richiamarsi l'impostazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Cassazione Civile per la quale, in tema di distanza tra edifici, se il regolamento locale (che ha portata integrativa delle prescrizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi) e stabilisce una distanza assoluta tra fabbricati senza prescrivere espressamente altresì una distanza minima dal confine, deve ritenersi applicabile l'intera disciplina codicistica dettata in materia, compreso il meccanismo della prevenzione (cfr. SS.UU. n. 10318/2016).
Ulteriore principio invalso in giurisprudenza è quello per il quale la sopraelevazione
“rispetto all'edificio preesistente costituisce una nuova costruzione, poiché implica un aumento di volumetria, sagoma e superficie di ingombro, ancorché di ridotte dimensioni, ed è soggetta quindi all'obbligo di rispetto delle distanze legali dal confine” (cfr. ex pluribus Sez. 2 - , Ordinanza n. 16804 del 13/06/2023 (Rv.
668539 - 01) Sez. 3; Sentenza n. 15732 del 15/06/2018 (Rv. 649409 - 01)).
In questi termini, “qualsiasi modificazione della volumetria di un fabbricato che comporti l'aumento della sagoma di ingombro, che incida direttamente sulla situazione di distanza tra gli edifici esistenti, indipendentemente dalla sua utilizzabilità ai fini abitativi, integra nuova costruzione e pertanto, ove il fondo finitimo sia già edificato, si deve in ciascun punto osservare rispetto al muro perimetrale dell'edificio confinante il distacco minimo prescritto dal codice civile o dalle norme dei regolamenti edilizi che ne abbiano portata integrativa” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5828 del 24/06/1996 (Rv. 498280 - 01)).
Ne consegue che “la normativa da rispettare, ai fini delle distanze, è quella vigente al momento della modifica suddetta, anche se sopravvenuta rispetto alla costruzione originaria, ne' rileva la prevenzione, essendo ugualmente obbligati preveniente e prevenuto” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8954 del 05/07/2000 (Rv.
538228 - 01)).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il Regolamento Regionale 14 settembre 1989,
n. 23 - Regolamento edilizio tipo, all'art. Art. 61 (Distanze), applicabile ratione temporis al caso di specie, ha previsto compiutamente che
“
1. Nelle operazioni di risanamento conservativo e nei restauri eseguiti nei centri storici e nelle zone di completamento, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati
18 preesistenti, computate senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
2. Nelle zone c) di espansione di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97, tra pareti finestrate di edifici antistanti è prescritta una distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a ml. 10; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. In dette zone la distanza dai confini deve essere pari alla metà dell'altezza massima consentita e comunque non inferiore a ml.
5. E' consentita la costruzione a confine, ove ammessa dallo strumento urbanistico, mediante accordo tra i proprietari confinanti.
3. Per tutti gli interventi edilizi ricadenti in altre zone, sono prescritte le seguenti distanze minime: DF) tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui almeno una finestra: ml. 10; DC) dai confini: ml. 5 e salvo diversa prescrizione dello strumento urbanistico generale.
4. Le distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte strade, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti, debbono corrispondere alla larghezza della strada maggiorata di:
- ml.
5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore ai ml. 7.00;
- ml.
7.50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml.
7.00 e ml. 15.00;
- ml. 10.00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.00.
5. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel comma 4, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di interventi urbanistici previsti da piani attuativi con previsioni planivolumetriche, compresi i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
6. Sono fatte salve in ogni caso le norme in materia di distanze dettate in attuazione della legge 2 febbraio
1974, n. 64”.
Tanto detto, allora, emerge agevolmente, con riferimento alla porzione ovest dell'edificio, sito in Porto San Giorgio, Via Della Repubblica, individuato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 11, part. 1267, e, in particolare, alla sopraelevazione della falda ovest dell'edificio (insistente sul sub 6 della detta particella), la violazione della disciplina in punto di distanze dettate dal citato regolamento, per non essere stata garantita la distanza minima di ml 10 dall'antistante parete finestrata e quella di ml 5 dal confine.
19 L'applicazione del Regolamento Edilizio tipo è confermata dalla giurisprudenza di legittimità – dettata in merito ai regolamenti edilizi comunali – secondo cui “Le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872 e 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicchè il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni”
(Cass. 17692/09; conf. Cass. 14446/10, Cass. 25501/14).
Devono a questo punto essere esaminate le eccezioni svolte dalle parti convenute e terze chiamate.
In primo luogo, la difesa di , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
partendo dall'affermazione di cui alla C.T.U. già esaminata, per la quale gli immobili di proprietà delle parti si trovano “in adiacenza (divise solo da un giunto tecnico)”, ha eccepito che la sopraelevazione “tecnicamente in aderenza” sarebbe legittima ai sensi dell'art. 877 c.c..
L'assunto non può essere condiviso.
Dall'esame degli atti di causa nonché dalle risultanze delle C.T.U. espletate, infatti, non è revocabile in dubbio che la sopraelevazione del fabbricato per cui è causa non sia stata costruita in aderenza a quello di proprietà dell'attrice tenuto conto che, affinché si verifichi l'ipotesi di costruzione in aderenza, è necessario che la nuova opera e quella preesistente - pur essendo autonome dal punto di vista strutturale, nel senso che il perimetro o la demolizione dell'una non possa incidere sull'integrità della altra - combacino perfettamente almeno da uno dei lati, in modo che non rimanga tra i due muri, nemmeno per un breve tratto o ad intervalli, uno spazio vuoto, ancorché totalmente chiuso, che lasci scoperte, sia pure in parte, le relative facciate (cfr. tra le tante Sez. 2, Sentenza n. 9354 del 16/12/1987 (Rv. 456520 - 01); V 2904/74, mass n
371343; (V. 2904/74, mass n 371344)).
Dalla disamina del compendio fotografico in atti, emerge agevolmente come la sopraelevazione realizzata dalla dante causa dei convenuti e dei terzi chiamati, invece, sporga – svettando verso l'alto – rispetto al terrazzo di proprietà dell'attrice, al quale al più è appoggiata, proprio attraverso il citato giunto tecnico. (cfr. foto, piante e prospetti allegate alla relazione di
C.T.U).
20 In secondo luogo, nessun rilievo può assumere la circostanza per la quale le opere di sopraelevazione sarebbero state realizzate in conformità alla concessione edilizia n. 3775 richiesta ed ottenuta da e poi rilasciata alla la quale, Testimone_1 Controparte_11
intanto, aveva acquistato la proprietà dell'edificio, né che l'atto di compravendita richiamasse e autorizzasse l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione previsti dal progetto.
Deve, al riguardo, essere premessa la circostanza documentale della mancata conclusione di qualsivoglia convenzione sottoscritta dalle parti originarie del contratto di compravendita idonea, anche solo in via potenziale, a configurare un nulla osta rilasciato da un confinante nei confronti dell'altro al fine di assentire alla realizzazione di un'opera in violazione delle distanze legali e alla costituzione reciproca di servitù.
In ogni caso, anche ove si voglia considerare raggiunto un accordo tra le parti, poi non confluito in un atto pubblico, lo stesso non può ritenersi vincolante per i contraenti.
In proposito, occorre specificare che "In tema di distanze legali nelle costruzioni le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi, essendo dettate - contrariamente a quelle del codice civile -
a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non sono derogabili dai privati. Ne consegue
l'invalidità - anche nei rapporti interni - delle convenzioni stipulate fra proprietari confinanti le quali si rivelino in contrasto con le norme urbanistiche in materia di distanze, salva peraltro rimanendo la possibilità - per questi ultimi - di accordarsi sulla ripartizione tra i rispettivi fondi del distacco da osservare" (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 2117 del 04/02/2004, Rv. 569890; conformi, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6170 del 22/03/2005,
Rv. 581472; Ordinanza n. 26270 del 18/10/2018, Rv. 650783 secondo le quali tale invalidità non viene meno per l'avvenuto rilascio di concessione edilizia, poiché il singolo atto non può consentire la violazione dei principi generali dettati, una volta per tutte, con gli indicati strumenti urbanistici;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9751 del 23/04/2010, Rv. 612554; Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 26270 del 18/10/2018, Rv. 650783; Cassazione civile sez. II, 06/11/2020, (ud.
20/02/2020, dep. 06/11/2020), n.24827 e, anche di recente, Sez. 2, Ordinanza n. 7624 del
2024).
Al riguardo, poi, non è secondario evidenziare che lo stesso atto pubblico di compravendita sia stato sottoscritto comunque quando ancora l'opera non era stata completata e, nonostante ciò, la sopraelevazione è avvenuta in violazione della normativa sulle distanze legali anche in mancanza di un'autorizzazione da parte del proprietario confinante.
21 Tutto quanto considerato, pertanto, l'invalidità – anche nei rapporti interni – dell'eventuale accordo intercorso e, comunque, il difetto di prova circa la ricorrenza di un'intesa espressa sul punto, si riflette in termini di rigetto dell'eccezione.
4. Soggetti tenuti al ripristino della situazione preesistente.
Tanto detto, allora, deve essere ripresa l'eccezione svolta dai terzi chiamati in relazione alla loro sostanziale estraneità al presente giudizio per non essere le proprie unità abitative direttamente interessate dalla sopraelevazione realizzata – come accertato – in violazione delle distanze legale.
L'eccezione – afferente al merito del giudizio – è infondata.
La relazione di C.T.U. rinnovata ha consentito di qualificare l'edificio situato a Porto San
Giorgio via Della Repubblica n.6, adiacente a quello di proprietà Detto, come realizzato “con struttura in cemento armato, costituita da travi e pilastri in c.a. e solai in latero cemento.
In particolare la copertura dell'edificio nuovo è costituita da tre falde, ciascuna con una pendenza diversa
(Cfr. Allegato 6).
Dai disegni dell'Allegato 6 si evince la presenza della falda est con pendenza verso est, al di sotto della quale ci sono solo le quattro abitazioni dei terzi chiamati (Cfr. Allegato 2, Foto 1, 2, 10÷13, 21, 29 e
Allegato 6), della falda centrale con pendenza verso sud, posta sopra l'abitazione ed il Negozio dei convenuti
(Cfr. Allegato 2, Foto 1, 2, 20, 21, 29 e Allegato 6) ed infine della falda ovest con pendenza verso ovest (Cfr.
Allegato 2, Foto 1÷4, 13, 14, 20, 27, 29 e Allegato 6), posta sopra l'abitazione ed il Negozio dei convenuti.
Si precisa che c'è un'altra piccola falda a copertura della scala CI (Cfr. Allegato 2, Foto 23, 25÷27).
Si ricorda che la struttura in c.a. è unica e comune all'intero edificio, che le tre falde sono ben identificate ed impostate a quote diverse e geometricamente ognuna di esse copre porzioni ben definite (Cfr. Allegato 6).
Nello specifico quella adiacente alla proprietà è la falda ovest al di sotto della quale ci sono la proprietà Pt_1
e quella (Cfr. Allegato 6)”. Per_1 CP_1
In questi termini, emerge agevolmente come, a prescindere dall'autonomia delle singole porzioni della copertura (falde del tetto), la stessa sopraelevazione poggi e sia sostanzialmente inglobata nella medesima struttura in cemento armato, servente l'intero edificio e, pertanto, anche la quota parte dello stesso adibita ad unità immobiliari dei terzi chiamati, con conseguente riverbero della violazione delle distanze legale anche nei confronti di questi.
22 Ed invero, per la presunzione nascente dall'art. 1117 cod. civ., debbono ritenersi di proprietà comune dei diversi piani o porzioni dell'edificio le fondazioni, i muri maestri e quindi anche i muri perimetrali esterni. L'art. 1117 cod. civ. si riferisce, infatti, a tutta la estensione dei muri, e cioè dalle fondamenta alla copertura dell'edificio nella sua struttura unitaria, e poiché la norma non pone alcuna distinzione, riguarda tanto gli edifici i cui piani siano stati costruiti tutti in origine quanto quelli che hanno subito successivi ampliamenti e sopraelevazioni. Ciò in quanto i muri che limitano verso l'esterno gli appartamenti del piano sopraelevato non possono essere considerati avulsi dalla struttura unitaria del fabbricato condominiale, del quale contribuiscono a formare la complessiva struttura architettonica: essi, pertanto, rientrano tra le parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117, n. 1 c.c. (cfr. Corte appello Genova sez. II,
24/07/2023, (ud. 04/07/2023, dep. 24/07/2023), n.905).
Sul punto, ancora, alla luce dell'accertata unicità della struttura in cemento armato interessata dalla sopraelevazione deve valorizzarsi il principio espresso dalla giurisprudenza secondo cui, al fine della definizione della nozione di presunzione di condominialità, occorre avere riguardo all'area in cui insiste il fabbricato nel suo insieme di componenti, CP_13
siano esse porzioni comuni ovvero di proprietà individuale, escludendo solo le parti di mura che appartengano ad un solo condominio, per titolo o per la loro specifica destinazione a sostenere una sola unità abitativa o una parte di essa (cfr. Cass. 4430 del 2012; Cass. n.5104 del
2023).
In conclusione, allora, deve ritenersi accertato il mancato rispetto da parte sia dei convenuti, sia dei terzi chiamati dello strumento edilizio locale vigente all'epoca della costruzione, con riferimento alla quota parte di fabbricato sito in Porto San Giorgio, Via Della
Repubblica, individuato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 11, part. 1267, e, in particolare quella che interessa la porzione ovest del detto edificio, con specifico riguardo alla sopraelevazione della falda ovest del tetto (insistente sul sub 6 della predetta particella).
Del resto, deve essere dichiarata inammissibile per eccesso di genericità la domanda svolta dai convenuti in via subordinata finalizzata ad ottenere la condanna nei limiti della sola quota millesimale agli stessi spettante, in assenza di qualsivoglia supporto istruttorio allegato al riguardo.
23 Ne consegue, pertanto, che – avuto riguardo allo stato dei luoghi preesistente alla ristrutturazione effettuata, per come rappresentato nello “stato attuale dell'elaborato grafico (progetto) della C.E. 3775/1996” (cfr. all. A, B e C ai chiarimenti depositati dal C.T.U. in data 29.03.2025)
– i convenuti e i terzi chiamati devono essere condannati, in solido tra loro, all'arretramento della stessa porzione di fabbricato, in base alle distanze di legge previste, pari a metri 10 dalla parete finestrata posta sul lato nord del fabbricato di proprietà - sito in Via Della Pt_1
Repubblica, n.10 e descritto in catasto al foglio 11 particella 3 sub. 2 e 3 - nonché pari a metri 5 dal confine, secondo quanto indicato dal C.T.U. nella relazione depositata all'esito dei chiarimenti richiesti, depositata il 29.03.2025 alla quale si rinvia per gli aspetti meramente tecnici.
Quanto all'accoglimento della domanda, svolta in via principale dall'attrice, di demolizione di quota parte del fabbricato di proprietà delle controparti, a questo punto, deve nuovamente farsi riferimento alla relazione di C.T.U. depositata in rinnovazione.
Ed invero, l'ausiliario del giudice, pur dando atto che “l'unico intervento edilizio possibile per il rispetto delle distanze legali è quello di intervenire anche e soprattutto sulla struttura in cemento armato, compromettendo anche la sua parte regolare”, che “la struttura in c.a. è stata progettata e dimensionata secondo le norme tecniche per il calcolo delle strutture vigenti nel 1996, mentre oggi è in vigore il D.M. 17.01.2018, aggiornato con la Circolare n.7 del 21.01.2019, che è molto più rigida e severa di quelle 1996. Tutto ciò per dire che per poter intervenire sulla struttura in c.a., occorre effettuare prima la verifica sismica dell'intero edificio con le norme oggi vigenti” e che “pertanto non si può intervenire oggi su quella porzione di struttura senza danneggiare e/o mettere in crisi il resto della struttura non interessata dalla violazione”, ha, comunque, risposto al quesito affermando, nonostante la maggiore severità delle norme intervenute in materia antisismica, la possibilità “di un intervento edilizio di adeguamento dell'intera struttura del fabbricato, ovvero con interessamento anche delle parti regolari”.
In questi termini, lo stesso intervento di riduzione in pristino è stato individuato – sia pure in nuce – dall'ausiliario in uno che incida “sulla struttura dell'edificio, demolendo gran parte del solaio e delle travi della falda ovest, oltre a demolire il cornicione ovest, accorciare i pilastri e tagliare la tamponatura necessaria. Dopodiché occorrerebbe rifare il tutto, impostando le travi ed il solaio ad una quota più bassa”.
24 Tanto chiarito, allora, deve essere accolta la domanda svolta in via principale dell'attrice, rilevando come il C.T.U., pur rappresentando criticità e onerosità dell'intervento, non ha escluso lo stesso in termini di assoluta impraticabilità.
Del resto, la stessa paventata onerosità dell'intervento non esclude l'accoglibilità della domanda volta ad ottenere la restitutio in integrum.
È noto l'orientamento, a più riprese, espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito – da ultimo ribadito anche in ipotesi di "irreversibilità" dell'opera realizzata e alla conseguente "impossibilità o difficoltà notevole" della sua eliminazione (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 1341 del 2025) – secondo cui deve escludersi l'applicabilità dell'art. 2058, comma
2, c.c. che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, in tutte quelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso (cfr. Cass.1341/2025 cit.; Cass. 19942/2020; Cass. n.
2359/2012, Cass. II, n. 11744/2003; Cass. II, n. 5113/1999; Cass. II, n. 7124/1991).
5. Domanda risarcitoria.
Accertata, nei termini di cui sopra, la violazione delle distanze legali e gli interventi da eseguire, allora, deve passarsi a valutare la domanda risarcitoria relativa al ristoro del pregiudizio arrecato alla proprietaria attrice proprio dalla suddetta violazione.
Sul punto, in primo luogo, osserva il Tribunale come la stessa domanda non sia stata ribadita dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni.
In ogni caso, è opportuno richiamare l'impostazione giurisprudenziale, anche di recente arricchitasi nel senso di ritenere che, nelle ipotesi di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (cfr. ex multis sez. II,
23/06/2023, (ud. 15/03/2023, dep. 23/06/2023), n.18108; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17635 del
18/07/2013, Rv. 627242 - 01).
Le Sezioni Unite, con la sentenza del 15.11.2022, n. 33645, hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione Civile, nel senso che la locuzione "danno in re
25 ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
In questi termini, il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà afferisce non alla cosa ma al diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa, venendo integrato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire (cfr. sez. II,
23/06/2023, (ud. 15/03/2023, dep. 23/06/2023), n.18108; SS.UU. del 15.11.2022, n. 33645).
In punto di prova, nel caso in cui la stessa sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Nel caso in cui sia stata disposta la riduzione in pristino dell'opera posta in essere in violazione delle distanze legali, il pregiudizio subito dalla proprietà del vicino per aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella legale, va risarcito in quanto frutto di un'illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù. Ove sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e di altri elementi che il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno.
Ecco, allora, che il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva. Non costituisce parametro per determinare il danno risarcibile la modifica dello stato dei luoghi o la complessità delle opere di ripristino, che sono poste a carico dell'autore della violazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/06/2023, (ud. 15/03/2023, dep. 23/06/2023),
n.18108).
26 Analogamente a quanto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle ipotesi di occupazione sine titulo, anche in tema di violazione delle distanze ricorre una presunzione iuris tantum circa l'esistenza di un danno connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. I,
20/11/2018, n. 29990).
Tanto detto, da un lato non è revocabile in dubbio che la liquidazione del danno da violazione delle distanze ben può essere operata dal Giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene o, meglio ancora, con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (cfr.
Cass. civ. 33645/2022 cit.), d'altro canto, ben potrebbero essere valutate anche ulteriori circostanze nella determinazione del ristoro al danno patito.
Nella specie, peraltro, la parte attrice, oltre a non aver riproposto la domanda in esame in sede di precisazione delle conclusioni, aveva svolto la stessa in termini del tutto generici senza allegare, né provare, circostanze che consentano al Tribunale di valutare elementi utili alla predetta determinazione del ristoro al danno patito.
La domanda, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
6 Spese di lite e di C.T.U..
L'accoglimento della domanda di parte attrice con riguardo solo a parte delle violazioni lamentate, tra l'altro meglio identificate e specificate in corso di causa e all'esito dell'istruttoria, nonché l'inammissibilità della domanda risarcitoria e di quella svolta in via subordinata, si pongono quali giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Analogamente, le spese di C.T.U., come liquidate in separati provvedimenti, devono essere poste a carico di tutte le parti in solido tra loro, anche tenuto conto dell'utilità, nei loro confronti, degli accertamenti peritali svolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1061/2016, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna i convenuti e i terzi chiamati, in solido tra loro, all'arretramento del fabbricato sito in Porto San Giorgio, Via Della
27 Repubblica, descritto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 11, part. 1267, limitatamente alla porzione ovest del detto dell'edificio e, in particolare, alla sopraelevazione della falda ovest del tetto (insistente sul sub 6 della predetta particella), in base alle distanze di legge previste (ml 10 dalla parete finestrata posta sul lato nord del fabbricato sito in Porto San
Giorgio, Via Della Repubblica, n.10 e descritto nel Catasto fabbricati del medesimo Comune, al
Foglio 11, part. 3 sub. 2 e 3 e ml 5 dal confine), come meglio indicato in parte motiva;
❖ rigetta le ulteriori domande svolte dall'attrice;
❖ dichiara inammissibile la domanda risarcitoria svolta dall'attrice;
❖ dichiara inammissibile la domanda svolta, in via subordinata, dai convenuti;
❖ pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., liquidate come da separati provvedimenti;
❖ compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo il 15.11.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1061/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CCHIA, iciliato in FERMO, P.LE MICHELANGELO, N. 3, presso il difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) nonché Controparte_1 C.F._2 CP_2
[...] C.F._3 Controparte_3
), redi di (C.F. C.F._4 Persona_1
) con il patrocinio dell'avv. PAOLO VIOZZI, elettivamente domiciliati C.F._5
PIGLIONE, N.105, presso il difensore in virtù di procure in calce alla comparse di costituzione e risposta;
PARTI CONVENUTE
E CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._6 Controparte_5
), (C.F. ), C.F._7 Controparte_6 C.F._8
(C. . Controparte_7 C.F._9 Controparte_8
), co L RLO C.F._10 ettivamente domiciliati in PORTO SAN GIORGIO, VIA G. VERDI N. 13, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ER AT
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, condannare i convenuti, o i loro aventi causa, in solido tra loro, alla demolizione delle sopraelevazioni e delle porzioni dell'immobile oggetto di causa che sono state realizzate in violazione delle distanze di legge, così come acclarato dal CTU nominato Ing. eseguendo le Controparte_9
opere dal medesimo descritte per provvedere al ripristino dello status quo ante.
In via preliminare istruttoria ribadisce, si opus sit, la richiesta di supplemento di perizia per la valutazione del danno per equivalente in ipotesi di accoglimento della domanda svolta in via subordinata.
In via subordinata, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito condannare i convenuti, o i loro aventi causa, in solido tra loro, al risarcimento dei danni per equivalente, ex art 2058, 2 comma, cc., che si quantificano nella somma di euro 250.000,00 a fronte del deprezzamento dell'immobile di proprietà dell'attrice, considerata altresì la posizione ed il pregio del fabbricato, o nella diversa somma che verrà quantificata in via equitativa. Co Sempre con vittoria delle spese di lite. ;
- per , e : Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
“Piaccia al Tribunale di Fermo contrariis reiectis, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale,
In Via Preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione , per gli effetti dell'art. 164 commi 4-6 cpc, con ogni conseguenziale provvedimento;
Nel Merito, rigettarsi tutte le domande avanzate dall'attrice in quando infondate sia in fatto che in diritto;
In Via Subordinata , nella deprecabile ipotesi di condanna dei convenuti al ristoro dei danni subiti dall'attrice, condannare gli stessi al pagamento della sola quota millesimale agli stessi spettante. S.J.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
- per e CP_4 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
: Controparte_5
“In via preliminare, dato atto del difetto di legittimazione passiva dei Terzi chiamati e della carenza dei requisiti di cui all'art.99 c.p.c. nei loro confronti, si chiede che venga disposta la estromissione dal Giudizio dei medesimi;
In subordine, e nel merito, respingersi la domanda proposta nei confronti dei Terzi chiamati in quanto infondata in fatto e in diritto.
2 In ogni caso con vittoria di spese e competenze del Giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 Persona_1
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, condannare i convenuti, in solido tra loro, alla demolizione della sopraelevazione del terrazzino, lungo il confine lato nord a ridosso del terrazzo di proprietà per 64 cm ( e cioè da 3,40 a ml 2,76 ml –cfr pag. 4, consulenza Parte_1
tecnica Dott. Ing. nonchè alla demolizione della sopraelevazione della copertura del Persona_2
fabbricato al confine ovest terrazzo di proprietà di cm 60 (cfr pag. 4, consulenza tecnica Dott. Parte_1
Ing. con conseguente ripristino dello status quo ante dei luoghi. Condannare, altresì, i Persona_2
convenuti in solido fra loro al risarcimento dei danni in favore dell'attore della somma di euro 25.000 o quella che sarà benevisa nel giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e competenze”.
Si costituivano in giudizio e , rassegnando le Controparte_1 Persona_1
seguenti conclusioni:
“Piaccia al Giudice del Tribunale di Fermo adito, contrariis reiectis:
In via preliminare
- dichiararsi la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 commi 4-6 cpc, con ogni consequenziale provvedimento;
- ordinarsi all'attrice l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini dell'immobile ubicato in Porto San Giorgio, Via della Repubblica, 6, già censito al NCEU detto Comune al foglio 11 particella 1267;
Nel merito, rigettarsi la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
Con la vittoria delle spese”
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 27 marzo 2017 il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini dell'immobile ubicato in Porto San Giorgio,
Via della Repubblica, n. 6, già censito al NCEU detto Comune al foglio 11 particella 1267.
3 Si costituivano in giudizio , , CP_4 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e , rassegnando le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_5
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei chiamati in causa per difetto dei presupposti di cui all'art. 102 c.p.c; nel merito, respingere la domanda proposta nei loro confronti in quanto infondata in fatto e diritto, per i motivi dedotti in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Espletata C.T.U., rimessa in istruttoria la causa, all'udienza del 07.07.2022, il giudizio veniva interrotto stante il dichiarato decesso di . Persona_1
Previa riassunzione nei confronti degli eredi del convenuto, e Controparte_2 [...]
si costituivano in giudizio, riproponendo e facendo proprie tutte le difese, eccezioni, CP_3
richieste e conclusioni avanzate dal convenuto originario.
Disposta la rinnovazione della C.T.U., definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni dinanzi la scrivente magistrato cui, medio tempore, il fascicolo era stato assegnato, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
1. era comproprietaria di una porzione di immobile, costituita da Parte_1
“fabbricato di civile abitazione da cielo a terra in Comune di Porto San Giorgio, via della Repubblica n.10 composto da a) una abitazione ai piani seminterrato primo, terra, primo e secondo, descritta al NCEU alla partita 769 foglio 11 part. 3 sub 2, via della Repubblica, p. S1 T 1.2, categoria A/3, classe 1 v. 10,0, R.C.
Lire 940.000; garage al piano terra e primo;
descritto al NCEU alla partita 769foglio 11 part. 3 sub 3, via della Repubblica p. T 1, categoria C/6, classe 4, R.C. Lire 218.400, confinante con via della Repubblica da un lato, via Verdi, Silenzi, Coccia, salvo altri”, pervenutale per atto di donazione del Notaio Per_3
(rep. 102438 e racc. 13943) del 12.08.1999;
[...]
2. l'immobile in questione era adiacente ad un altro acquistato, in data 20.12.1995, dalla distinto al foglio 11, particella 1267 del NCEU del Comune di Controparte_11
Porto San Giorgio che veniva ristrutturato previo rilascio di concessioni edilizie, l'ultima delle quali era la variante n.4698 del 24.09.2002;
4 3. nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, la Controparte_11
peraltro, realizzava svariate violazioni e difformità rispetto alle concessioni comunali,
[...]
nonché violazioni edilizie in spregio al diritto di proprietà della vicina la quale Parte_1
si trovava costretta a notificare, in data 28.12.2001, ai proprietari dell'immobile adiacente atto di citazione con cui chiedeva la condanna alla eliminazione di talune opere, realizzate nell'ambito della ristrutturazione dell'edificio sopra descritto, perché contrarie, tra l'altro, alla normativa del codice civile in materia di distanze ed altro;
4. , in particolare, chiedeva la demolizione della sopraelevazione del Parte_1
terrazzo di proprietà Coccia, lungo il confine lato nord a ridosso del terrazzo di sua proprietà per 64 cm (precisamente da 3,40 ml a 2,76 ml); la demolizione della sopraelevazione per 60 cm della copertura del fabbricato di proprietà Coccia, lato ovest, a partire dal terrazzo di sua proprietà, per la lunghezza necessaria a ripristinare i limiti legali tra le due proprietà;
5. nell'ambito del giudizio in questione, il C.T.U. nominato accertava che “comunque quantitativamente, il terrazzo Coccia, sul lato nord Detto, è stato sopraelevato da 2.76 ml a 3.40 ml ( vedi foto
n°1 e rilievo prospetto nord terrazzino effettuato dallo stesso CTU ALLEGATO n.6). Anche la copertura sul lato ovest del terrazzo è stata sopraelevata (vedi foto n° 3 e rilievo prospetto ovest terrazzino ALLEGATO
n° 7); si notano infatti sul muro di proprietà evidenti ancora i segni del vecchio tetto più bassi di circa 60 Pt_1
cm dell'attuale (vedi foto n° 4)”. Il Tribunale di Fermo si pronunciava con la sentenza n. 343, depositata in cancelleria in data 11.05.2006, dichiarando l'inammissibilità delle domande, stante
“il rilievo ufficioso della novità delle domande proposte solo successivamente alla scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 183, c. 5°, cod. proc. Civ”;
6. avverso tale decisione proponeva gravame dinanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Ancona che – con sentenza passata in giudicato – confermava le statuizioni di primo grado;
7. la mancata disamina nel merito delle predette domande di demolizione legittimava la riproposizione delle stesse nel presente giudizio, al fine di accertare la violazione delle distanze legali a fronte delle sopraelevazioni realizzate sull'edificio adiacente a quello di proprietà della
; Pt_1
5 8. nelle more, peraltro, erano mutati i legittimati passivi in quanto la proprietà dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione era stata trasferita agli odierni convenuti i quali erano gli unici a poter ottemperare all'ordine di demolizione;
9. inoltre, le sopraelevazioni abusive riguardavano anche porzioni immobiliari condominiali;
10. in particolare, diveniva proprietario della porzione del bene Controparte_1
descritta al NCU del Comune di Porto San Giorgio al foglio 11, particella 1267, sub 4, cat C/1, classe 4, 75 mq, giusta atto di compravendita – nei confronti della società Controparte_11
– a rogito del notaio dott. del 31.12.2001, rep. n.5948;
[...] Persona_4 Per_1
diveniva proprietario della porzione del bene descritta al NCU del Comune di Porto
[...]
San Giorgio al foglio 11, particella 1267, sub 6, cat A/2, classe 4, 7 vani, giusta atto di compravendita – nei confronti della società – a rogito del notaio Controparte_11
dott. del 07.01.2002, rep. n.5951. Persona_4
e costituitisi in giudizio, specificavano quanto Controparte_1 Persona_1
segue:
• non corrispondeva a verità che l'attrice fosse comproprietaria della porzione di immobile sito in Porto San Giorgio, Via della Repubblica, n. 10, distinta al NCEU detto comune foglio 11 con le particelle n. 3 sub 2 (A/3) e n. 3 sub 3 (C/6), come pervenuta (unicamente) per atto di donazione notaio rep. 102438/13943 del 12.08.1999), in quanto tali immobili erano Per_3
originariamente intestati per l'intera piena proprietà a , padre dell'attrice, il quale Testimone_1
era altresì proprietario dell'adiacente fabbricato da cielo a terra di vecchia costruzione in stato fatiscente, senza infissi e senza impianti, edificato su area distinta al Catasto Urbano del comune di Porto San Giorgio al foglio 11, particella 1267, ceduto da alla società Testimone_1 [...]
con atto a rogito Notaio del 20.12.95, trascritto al r.p. 21/1996 Controparte_11 Per_5
Dipartimento del Territorio, Ufficio di Fermo;
• in relazione alla suddetta porzione di immobile oggetto di cessione alla Controparte_11
lo stesso aveva presentato progetto di ristrutturazione e relativa
[...] Testimone_1
domanda di concessione edilizia al Comune di Porto San Giorgio, che provvedeva al rilascio di concessione edilizia n. 3775 ritirata dalla società acquirente in data 27.05.1996;
6 • alla morte di , avvenuta in data 03.01.1999, allo stesso succedevano la Testimone_1
moglie e i figli e , nei diritti di 1/3 ciascuno CP_12 Parte_2 Parte_1
nella proprietà dell'immobile distinto al NCEU comune di Porto San Giorgio, foglio 11 particelle n. 3 sub 2 e n. 3 sub 3. Con successivo atto per rogito Notaio rep. Per_3
102438/13943 del 12.08.1999, donava alla figlia i diritti CP_12 Parte_1
ereditati di 1/3 sugli immobili sopra descritti. Con successivo atto per rogito Notaio Per_6
del 12.10.2007 vendeva la sua quota ereditata di 1/3 sugli immobili sopra Parte_2
descritti alla sorella in regime di comunione dei beni con il coniuge Parte_1 Per_7
;
[...]
• intanto, l'immobile adiacente, acquistato e ristrutturato dalla Controparte_11
veniva accatastato al Catasto Urbano del Comune di Porto San Giorgio, foglio 11, con la particella 1267 sub 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14;
• la particella 1267 sub 4 (C/1 – negozio) veniva venduta dalla Controparte_11
a , con atto a rogito Notaio rep. 5948/1292 del 31.12.2001; le Controparte_1 Per_4
particelle 1267 sub 6 (A/2 – abitazione) e 1267 sub 3 (C/2 – locale deposito) venivano vendute dalla a con atto a rogito Notaio rep. Controparte_11 Persona_1 Per_4
5951/1293 del 07.02.2002;
• l'immobile adiacente all'attuale proprietà di , già di proprietà di Parte_1
, venduto da questi alla dopo la presentazione di un Testimone_1 Controparte_11
progetto di ristrutturazione, da tale società in effetti ristrutturato, frazionato e venduto, risultava allo stato un immobile condominiale che comprendeva n. 6 unità immobiliari con diversi proprietari;
• l'attuale proprietà di , costituita da negozio ubicato al piano terra Controparte_1
del fabbricato, sito nel Comune di Porto San Giorgio, in Via della Repubblica, n. 6 confinava con l'attuale proprietà dell'attrice;
• in ogni caso, doveva essere eccepita la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4, 5 e 6 c.p.c., facendo riferimento l'atto introduttivo ad un precedente contenzioso e ad una C.T.U. in tale sede espletata, di cui non erano state parti gli odierni convenuti e, ancora, non risultando chiaramente individuati e descritti luogo, ubicazione e natura delle presunte violazioni lamentate;
7 • la C.T.U. svolta nel precedente contenzioso, citata a sostegno delle presunte violazioni, non poteva avere alcuna valenza probatoria quanto all'esistenza delle sopraelevazioni lamentate, siccome espletata in altro procedimento senza contraddittorio con gli odierni convenuti;
• con riguardo alla presunta sopraelevazione del terrazzino, non si riusciva a comprendere lo stato dei luoghi cui la parte faceva riferimento in quanto non esisteva alcun terrazzino di proprietà degli odierni convenuti o, comunque, posto lungo il confine lato nord, a ridosso del terrazzo di proprietà , rispetto al quale poteva apprezzarsi una Parte_1
sopraelevazione rispetto al livello del terrazzo di proprietà dell'attrice;
• in ogni caso, anche volendosi ammettere che, sul lato nord del fabbricato di proprietà
, prima della compravendita tra e la esistesse Pt_1 Testimone_1 Controparte_11
un unico terrazzo, poi, diviso in seguito alla compravendita, restava confermato che, allo stato, non nessun terrazzino di proprietà degli odierni convenuti sorgeva lungo il confine lato nord a ridosso del terrazzo di proprietà di con riguardo al quale poteva ritenersi la Parte_1
lamentata sopraelevazione;
• ancora, se la porzione dell'originario unico terrazzo era stata ceduta da Testimone_1
alla era evidente che vi era il consenso del venditore all'edificazione Controparte_11
sulla medesima porzione da parte dell'acquirente. La ristrutturazione dell'immobile, infatti, era stata realizzata dalla in virtù e in conformità della concessione Controparte_11
edilizia n. 3775 del 27.05.1996 richiesta dallo stesso venditore , in data Testimone_1
24.11.1995, prima dell'atto di compravendita, e ritirata successivamente dalla Controparte_11
il 27.05.1996;
[...]
• quanto alla presunta sopraelevazione della copertura del fabbricato al confine ovest con il terrazzo di proprietà dell'attrice, doveva rilevarsi che la copertura in contestazione non era di esclusiva proprietà degli odierni convenuti, bensì comune a tutte le unità immobiliari presenti nel fabbricato di Via della Repubblica, n. 6, sussistendo, pertanto, sul punto, un litisconsorzio necessario tra tutti i condomini dell'immobile di Via della Repubblica n. 6;
• in ogni caso, non sussisteva alcuna sopraelevazione della copertura del fabbricato che, al più, sarebbe stata realizzata dalla in conformità alla concessione Controparte_11
edilizia n. 3775 del 27.05.1996, richiesta dallo stesso venditore in data Testimone_1
24.11.1995, prima dell'atto di compravendita e ritirata dalla Controparte_11
8 Si costituivano in giudizio i terzi chiamati specificando quanto segue:
• in via preliminare doveva essere accertato e dichairato il difetto di legittimazione passiva dei chiamati in causa e l'insussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto non esisteva alcun condominio ubicato in via della Repubblica n.6 in cui ricomprendere gli immobili di proprietà dei terzi chiamati;
• le porzioni di immobile di cui i chiamati in causa erano proprietari – site in Porto San
Giorgio, in via della Resistenza, n.
6 - facevano parte di un corpo del tutto separato e distinto da quello in cui insistevano le porzioni di immobile di cui si chiedeva la demolizione;
• in ogni caso, la domanda proposta dalla parte attrice era infondata in quanto entrambi gli immobili appartenevano originariamente ad un unico proprietario, padre della attrice, che, in data 24.11.1995, aveva provveduto a richiedere al Comune di Porto San Giorgio il rilascio di concessione edilizia per la ristrutturazione e la sopraelevazione dell'immobile adiacente all'attuale proprietà di , proprio in previsione della compravendita che Parte_1
sarebbe stata stipulata nel mese successivo;
• la società Coccia, in favore della quale veniva volturata la concessione edilizia n.3775 del
27.05.1996, aveva proceduto, pertanto alla ristrutturazione dell'immobile, poi, accatastato al
Catasto Urbano del Comune di Porto San Giorgio al foglio 11, con le particelle 1267 sub. 3, 4,
6, 9, 12, 13, 14;
• le opere di ristrutturazione e gli interventi ricostruttivi, dunque, erano stati effettuati dall'acquirente in virtù ed in conformità alla licenzia edilizia richiesta, elaborata e sottoscritta dal venditore il quale – con espressa clausola contenuta nell'atto di compravendita – aveva autorizzato i lavori previsti dal progetto;
• doveva essere contestata la C.T.U. svolta in separato giudizio che non aveva coinvolto le odierne parti terze chiamate;
• il regolamento Edilizio Tipo della Regione Marche, pubblicato sul B.U. n. 100 bis, del
14.09.1889, ed entrato in vigore nell'ottobre 1992, al titolo V, istanza di concessione e relativa istruttoria, Art. 19 - Soggetti Legittimati alla domanda di concessione edilizia, paragrafo 1), prevedeva che il legittimato a chiedere la concessione edilizia era il proprietario dell'immobile o chiunque altro vi avesse titolo, in base alle leggi in vigore, pertanto, l'unico legittimato a chiedere la concessione edilizia era il Detto al quale, di fatto, la concessione veniva rilasciata
9 dalla Pubblica Amministrazione. Solo dopo il rilascio della concessione edilizia, Testimone_1
aveva potuto effettuare la volturazione a favore della che assumeva Controparte_11
la titolarità e l'impegno ad eseguire i lavori in conformità alla concessione edilizia;
• rispetto al progetto originario che prevedeva una diversa volumetria, la società realizzava una diminuzione della volumetria assentita nella prima concessione al di sopra della linea di gronda, sul lato sud verso via della Repubblica;
• pertanto, tutte le opere erano state realizzate in conformità alla concessione edilizia e con l'espresso consenso del dante causa della odierna attrice.
Si costituivano in giudizio, a seguito di ricorso in riassunzione, e Controparte_2 [...]
, quali eredi di – come visto – riproponendo e facendo proprie CP_3 Persona_1
tutte le difese, eccezioni, richieste e conclusioni avanzate dal convenuto originario.
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
1. Eccezioni preliminari.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'istanza di nullità della citazione, svolta dai convenuti, essendo la stessa infondata in quanto nell'atto introduttivo sono chiariti tanto il petitum quanto la causa petendi: diversa questione è poi stabilire se le censure sollevate dall'attrice possiedano quel carattere di specificità che consentono di considerare l'azione fondata.
Ed invero, la rilevata indeterminatezza della citazione deve, in ogni caso, ritenersi superata in tutte quelle ipotesi in cui – come nel caso di specie – tenuto conto, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, le deduzioni della parte attrice sono sufficienti a garantire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. ex pluribus Cass. n. 1681/2015).
Con riferimento, poi, all'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dai terzi chiamati, sempre in via preliminare, deve chiarirsi che, per giurisprudenza costante e condivisibile il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta.
Sul punto, infatti, è necessario richiamare il principio secondo cui "La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore ed il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio" (Cass. civ. sent. n.
5912 del 24.3.2004). Si tratta quindi di una verifica intrinseca alla domanda giudiziale, mentre è invece
10 questione soltanto di merito accertare se la dedotta responsabilità, o anche la sola competenza in materia del soggetto convenuto, sussistano o meno. In tal senso si sono espresse anche le SSUU della Cassazione laddove hanno affermato che “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede
l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi” (SSUU n. 16 febbraio 2016, n.
2951).
Nel caso di specie, allora, l'eccezione dovrà essere affrontata nel merito, id est, in termini di fondatezza o meno della pretesa azionata dall'attrice nei confronti dei terzi chiamati.
2. Delimitazione del thema decidendum.
Passando, allora, all'esame nel merito del presente giudizio, mette conto specificare come abbia agito, in primo luogo, lamentando la violazione delle distanze legali ad Parte_1
opera dei convenuti con riguardo al terrazzo posto sul lato nord della sua proprietà, che sarebbe stato sopraelevato da 2.76 ml a 3.40 ml, nonché con riguardo alla copertura sul lato ovest del terrazzo, parimenti sopraelevata. Ha chiesto, pertanto, il ripristino delle distanze legali attraverso la demolizione della sopraelevazione del terrazzo, lungo il confine lato nord a ridosso del terrazzo di sua proprietà, per 64 cm e la demolizione della sopraelevazione della copertura del fabbricato adiacente, sul lato ovest, a partire dal terrazzo di sua proprietà per 60 cm.
11 Ebbene, al fine di fare chiarezza e luce in relazione alle violazioni lamentate dall'attrice, il
Giudice ricorreva a C.T.U., successivamente rinnovata, in quanto la prima è risultata priva di linearità, compiutezza e chiarezza nelle sue parti valutative, dovendosi, tuttavia, considerare eventualmente utilizzabili talune parti afferenti a dati oggettivi (cfr. Corte appello Bologna,
15/02/2025, n.94).
3. Descrizione dei luoghi e accertamento della ricorrenza delle violazioni lamentate.
In punto di fatto, dalle relazioni di C.T.U., è stato possibile chiarire che il bene di proprietà di consiste in un fabbricato di civile abitazione, sito in Porto San Parte_1
Giorgio, Via della Repubblica, n. 10, descritto in catasto al foglio 11 part. 3 subb. 2 e 3, definito dal consulente del giudice, nella relazione di C.T.U. disposta in rinnovazione, come fabbricato
“di vecchia edificazione”, ubicato a sud di quello “di nuova costruzione”, costruito dalla
[...]
dante causa agli odierni convenuti e terzi chiamati. Controparte_11
In particolare, nell'ambito della C.T.U. rinnovata, è stato possibile risalire alla vicenda edificatoria per la quale “prima dei lavori edili di costruzione, sul suo terreno di sedime del nuovo edificio,
c'era un fabbricato di due piani, destinato a laboratorio di proprietà di padre dell'odierna attrice, Testimone_1
il quale chiese al Comune di Porto San Giorgio il rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) per i lavori di
“Ristrutturazione edificio artigianale”, (foglio 11 mappali 103-104), secondo il progetto redatto dal Geom.
(cfr. Concessione Edilizia n. 3775 del 27.05.1996 – sub all. 3 alla C.T.U. Persona_8
depositata in data 04.11.2024).
È pacifico tra le parti, poi, che – come anche rilevato dal C.T.U. – con atto di compravendita, a rogito del Notaio del 20.12.1995, rep. N. 129802/15761, registrato a Per_5
Fermo il 05.01.1996, vendeva il bene da ristrutturare alla Testimone_1 Controparte_11
Per effetto del trasferimento di proprietà, la concessione Edilizia n. 3775 del 27.05.1996,
[...]
richiesta da , veniva, di fatto, rilasciata alla per Testimone_1 Controparte_11
“Ristrutturazione edificio artigianale”.
L'edificio di proprietà dei convenuti e dei terzi chiamati, allora, veniva realizzato, mutando la sua destinazione da artigianale a residenziale e commerciale, in base alla succitata
Concessione Edilizia e ai seguenti titoli abilitativi:
12 “Concessione Edilizia n. 4237 del 10.05.2000, rilasciata a per “Variante Controparte_11
alla C.E. 3775/96”, con cui si destinava parte del piano terra a negozio e parte del piano primo ad abitazione, lasciando il resto a . Parte_3
- Concessione Edilizia n. 4402 del 23.05.2001, rilasciata a per “Modifiche Controparte_11
interne ed esterne” in variante alla C.E. 4237/01.
- Concessione Edilizia n. 4698 del 15.10.2002, rilasciata a per “Modifiche Controparte_11
interne ed esterne in variante alla C.E. 4402/02”.
- Concessione Edilizia n. 4728 del 18.12.2002, rilasciata a in variante alla Controparte_11
C.E. 4698/02.
- Denuncia Inizio Attività n. 197/2006 Prot.15950 del 05.07.2006, presentata da Controparte_11
per “Frazionamento piano terra e cambio destinazione porzioni p. terra e primo”.
[...]
- Denuncia Inizio Attività n. 398/2006 Prot.30629 del 13.12.2006, presentata da Controparte_11
per “Cambio Destinazione da Magazzino a Garage”.
[...]
- Denuncia Inizio Attività n. 25/2007 Prot.2305 del 25.01.2007, presentata da Controparte_11
per “Cambio Destinazione da Laboratorio a civile abitazione”” (cfr. C.T.U. depositata in data
[...]
04.11.2024).
Non è irrilevante, a questo punto, anche al fine di valutare i soggetti effettivamente coinvolti dalla vicenda in esame, dare ingresso ai rilievi della C.T.U. rinnovata laddove la stessa ha chiarito che, il fabbricato di nuova edificazione consta di cinque unità abitative, di un magazzino e di un negozio, con ingresso ed affaccio ad ovest, su via Della Repubblica e, in parte, ad est, su via Della Resistenza.
Quanto alla distribuzione delle unità immobiliari, il C.T.U. ha indicato quanto segue: “ad ovest ci sono le unità immobiliari dei convenuti: nella porzione nord-ovest del piano terra c'è il negozio part.
1267/4 di con ingresso indipendente direttamente da via Della Repubblica (Cfr. Controparte_1
Allegato 2, Foto 1÷3);
nella porzione sud-ovest del piano terra ci sono il locale deposito con cortile e l'ingresso/vano scala dell'abitazione al P.1° di proprietà e (part. 1267 subb. 1-2-3); la suddetta abitazione Controparte_2 CP_3
occupa gran parte del piano 1°, affacciandosi ad ovest su via Della Repubblica, e proprio sulla Per_1
suddetta via c'è il suo ingresso indipendente (Cfr. Allegato 2, Foto 1÷3);
13 la porzione est dell'edificio è occupata dalle quattro abitazioni dei terzi chiamati, che sono accessibili dai cancelli, posti su via Della Resistenza e da quello a ridosso della parete nord dell'edificio (Cfr. Allegato 2, Foto
6÷9).
In particolare al piano terra ci sono a nord-est l'abitazione di part. 1267/13 con Controparte_7
relativa corte part. 1389/5 ed a sud-est l'abitazione di e part. Controparte_6 Controparte_5
1267/12 con relativa corte part. 1389/1 (Cfr. Allegato 4, elaborato planimetrico); mentre al piano 1° ci sono
a nord-est l'abitazione di part. 1267/14 con relativa corte ed a sud-est l'abitazione di CP_4
part. 1267/9 con relativa corte (Cfr. Allegato 4, elaborato planimetrico). … Controparte_8
La copertura dell'edificio è costituita da tre falde: una con pendenza verso est (Cfr. Allegato 2, Foto 1,
2, 10÷13, 21, 29), una centrale verso sud (Cfr. Allegato 2, Foto 1, 2, 20, 21, 29) ed una con pendenza verso ovest (Cfr. Allegato 2, Foto 1÷4, 13, 14, 20, 27, 29). La falda est, con pendenza verso est, si trova sopra le abitazioni dei terzi chiamati, poste ad est, e quella centrale, con pendenza verso sud, e quella ovest, con pendenza verso ovest, si trovano sopra la proprietà dei convenuti. Le tre falde hanno quote diverse nella loro parte alta.
La copertura del vano scala è a capanna (Cfr. Allegato 2, Foto 23, 25÷27)” (cfr. C.T.U. depositata in data 04.11.2024).
Ancora, dal punto di vista della descrizione strutturale degli edifici e dell'individuazione dello stato dei luoghi, deve darsi atto che i due fabbricati per cui è causa sono adiacenti e separati da giunto sismico, in corrispondenza della porzione ovest della parete nord e in corrispondenza/prossimità del terrazzino dell'attrice (cfr. entrambe le C.T.U. in atti).
Passando alle violazioni lamentate dall'attrice sub specie di violazioni delle distanze legali, nell'ambito delle operazioni peritali di cui alla C.T.U. rinnovata, l'accertamento delle stesse è passato, quanto alla sopraelevazione realizzata sul terrazzo lungo il confine nord, in primo luogo, dal confronto dello stato di fatto attuale con il progetto relativo ai lavori di ristrutturazione del fabbricato artigianale, richiesti dal proprietario dell'epoca ed Testimone_1
autorizzati con C.E. n. 3775/1996, rilasciata alla intanto intervenuta avente causa
[...]
a sua volta, dante causa degli odierni convenuti e terzi chiamati (Cfr. All. 3 Controparte_11
alla C.T.U. cit.), nonché dal confronto dello stato attuale con lo stato di fatto allegato al predetto progetto (cfr. all A, B e C ai chiarimenti depositati dal C.T.U. in data 29.03.2025).
L'ausiliario del giudice ha, poi, meglio esplicitato, individuando l'asserita violazione con riferimento alla porzione dell'edificio oggetto di ristrutturazione, posizionata al di sotto della
14 falda ovest del tetto, come realizzata proprio dalla (cfr. foto all. sub. Controparte_11
1, nn.3, 13, 14, 18-20 alla C.T.U. depositata in data 04.11.2024). Ha potuto, così, riferire che
“negli elaborati grafici, allegati alla C.E. 3775/96, l'altezza minima del cornicione ovest dal marciapiede di via Della Repubblica è quotata in 5,22m, mentre la stessa sui luoghi è pari a circa a 5,54m. Nella C.E.
3775/96, l'altezza massima della falda ovest del tetto rispetto al marciapiede di via della Repubblica è pari a
7,35m, mentre sui luoghi è pari a circa 7,98m” (cfr. C.T.U. depositata in data 04.11.2024).
In questi termini, “la falda ovest esistente è stata realizzata, impostando il cornicione 32cm circa più in alto rispetto alla C.E. n. 3775/96, inoltre la sommità est della suddetta falda, ovvero il punto all'estremo est, si trova 63cm circa più in alto rispetto alla C.E. n. 3775/96.
Di conseguenza il tratto ovest della parete sud del nuovo edificio, sottostante la falda ovest del tetto ed adiacente a nord alla proprietà è sopraelevata con altezza variabile di circa 32cm÷63cm, andando da Pt_1
ovest verso est” rispetto a quanto assentito con la concessione edilizia (cfr. all. 5 alla C.T.U. depositata in data 04.11.2024).
Il C.T.U. ha, poi, aggiunto che rispetto alla concessione edilizia n. 3775/1996, “la copertura del vano scala , previsto a falda unica allineata al resto della falda ovest, fino al terrazzo Detto, è stata Per_1
fatta a capanna con due falde una est ed una ovest, con quest'ultima complanare al resto della copertura ovest
(Cfr. Allegato 2 Foto 23, 25÷27, e Allegato 6).
Si precisa che la copertura della scala di proprietà è adiacente al muro nord di proprietà e Per_1 Pt_1
che, essendo questa a capanna, la falda con pendenza verso est termina ad una quota inferiore rispetto a quella prevista dalla falda unica (Cfr. Allegato 2 Foto 25÷27 e Allegato 6).
Il terrazzo è largo circa 2,40m e la distanza tra il muro nord Detto e quello sud del nuovo edificio è pari
a circa 2,50m” (cfr. C.T.U. depositata in data 04.11.2024).
Chiamato a chiarimenti, il C.T.U. ha poi provveduto, più correttamente, a confrontare l'attuale stato dei luoghi con quello preesistente alla ristrutturazione effettuata, per come rappresentato nello “stato attuale dell'elaborato grafico (progetto) della C.E. 3775/1996 (Cfr. Allegato
A)” (cfr. chiarimenti alla C.T.U. depositati in data 29.03.2025).
Ebbene l'ausiliario del giudice ha chiarito che “Dall'esame delle piante della C.E. 3775/1996
“stato attuale”, che sono state stralciate e riportate nell'Allegato B, si evince che tra le porzioni est ed ovest delle piante del piano terra seminterrato (Tav.1) e del piano rialzato (Tav.2) c'era una corte larga 7,03m, della stessa larghezza di quella esistente oggi.
15 Inoltre in queste due piante c'è la scala interna, la cui copertura piana costituisce il terrazzo, richiamato dalla parte attrice (Cfr. Allegato C e atti di causa). A dimostrazione di ciò, nelle Tavv. 4 e 5 dell'Allegato B la pianta della copertura dello “stato attuale” o preesistente è stata sovrapposta alle piante preesistenti dei due piani sottostanti, riscontrando la corrispondenza tra il vano scala e la sua copertura.
Il suddetto terrazzo corrisponde a quello della foto in atti dove sono visibili i tetti 1 e 2 (Cfr. Allegato C),
i quali sono riscontrabili nel prospetto sud (Cfr. Allegato C), in cui la falda del tetto 1 dista circa 50cm dal terrazzo (copertura del vano scala) e la falda 2 circa 1,10m.
Oggi al posto dell'ex tetto piano/terrazzo c'è una parte della falda ovest dell'edificio, come evidenziato nelle piante dell'Allegato D”.
Ha seguitato il C.T.U., specificando che “il tetto piano preesistente è stato sopraelevato e sostituito dall'angolo sud-est della falda ovest del tetto odierno. La sottostante muratura di questo angolo è la parete sud innalzata, confinante con il terrazzo Detto, e la parete est ortogonale a questa (Cfr. Allegato 2 Foto 14, 19,
20, 22÷24 della perizia del 04.11.2024) … dal confronto dei vari elaborati grafici deriva che il terrazzo de quo si trova ad una quota di circa 5,10m-
5,35m rispetto al marciapiede di via della Repubblica ed a circa 5,60m dalla corte interna (Cfr. Allegato E).
Inoltre rispetto all'odierno terrazzo Detto, questo aveva una quota superiore di circa 100cm (Cfr.
Allegato E).
Il tetto preesistente della porzione ovest era a capanna, mentre oggi è ad una falda con pendenza verso ovest. Il cornicione è stato impostato più in alto rispetto alla C.E. n. 3775/96. Inoltre la sommità est della suddetta falda, ovvero il punto all'estremo est, si trova circa 2,63cm più in alto rispetto al preesistente terrazzo di copertura della scala della C.E. n. 3775/96 (Cfr. Allegato E, Figura 1).
Nella suddetta Figura 1 viene rappresentata in giallo sul prospetto sud la parte sopraelevata rispetto allo stato preesistente per un'altezza massima di circa 2,63m all'estremo est, che si estende da sud verso nord di circa
2,13m (larghezza dell'ex terrazzo).
In particolare i tratti sopraelevati in giallo sono la sezione 1 a forma di trapezio con basi rispettivamente di circa 2,63m e 1,87m ed altezza circa 2,55m, la sezione 2 triangolare di base circa (1,87-0,60)m= 1,27m ed altezza circa 2,32m e la sezione 3 costituita da una striscia alta circa 20cm, che va dalla fine della sezione 2 fino all'estremo ovest della falda ovest, cioè al cornicione del tetto (Cfr. Allegato E, figura 1). La sezione 1 di figura 1 inizia dalla parete sud dei convenuti, a confine con l'ancora esistente terrazzo Detto, fino alla distanza di legge verso nord. La sezione 3 figura 1 inizia dalla parete sud dei convenuti, a confine con l'ancora esistente
16 terrazzo Detto, fino a 2,13m verso nord (Cfr. Allegato E, figura 1), dopodiché prosegue fino alla distanza di legge come la sezione 1 di Figura 2, cioè un trapezio con basi di circa 1,30m e 0,63m ed altezza di 2,55m”.
A questo punto, chiarita l'effettiva portata dell'intervento costruttivo per cui è causa, devono considerarsi le conclusioni della C.T.U. rinnovata all'esito della chiamata a chiarimenti.
Ed invero, la stessa eventuale violazione della normativa in materia di distanze non può che ravvisarsi se non avendo come riferimento la situazione esistente al momento in cui è stata realizzata la sopraelevazione appena menzionata (cfr. all A, B e C ai chiarimenti depositati dal
C.T.U. in data 29.03.2025).
Ebbene, anche all'esito dei chiarimenti richiesti, il C.T.U. ha concluso nel senso che la sopraelevazione effettuata “non rispetta la distanza minima di 3 metri prevista dalla disciplina codicistica e neppure quella di 10 metri tra pareti finestrate e di 5 metri dal confine del Regolamento Edilizio Tipo Marche del 1989”.
Tanto premesso, allora, al fine di accertare il rispetto delle norme codicistiche e regolamentari dettate in tema di distanze, è necessario, in prima battuta, esaminare la natura degli strumenti urbanistici che vengono in rilievo nel caso di specie, soprattutto, per valutare la disciplina applicabile nel caso di specie.
È noto come il P.R.G., come definito dalla L. n. 1150 del 1942, costituisca il tipico strumento attraverso il quale viene disciplinato l'assetto dell'incremento edilizio e lo sviluppo generale del territorio comunale;
tale strumento, quindi, è volto ad assicurare la migliore composizione urbanistica dei singoli insediamenti nonché ad indicare la futura configurazione di quel territorio mediante la fissazione di apposite norme e prescrizioni funzionali alla attuazione di tali scopi e dunque indispensabili, tenuto conto delle particolari condizioni ambientali e delle esigenze della popolazione nel suo complesso orbitante in quel territorio.
Per quanto di stretto interesse nella presente sede, deve premettersi che, nel 1989, la
Regione Marche, al fine di disciplinare e uniformare gli interventi edilizi e urbanistici nei territori comunali, ha adottato il Regolamento Edilizio Tipo Regionale, n.23 del 14 settembre
1989 (B.U. 14 settembre 1989, n.100 – bis-errata corrige B.U. n.108 del 5/10/1989). Tale regolamento attua le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge 28 febbraio
1985 n.47, e dell'articolo 10 della Legge regionale 18 giungo 1986 n.14 “Norme regionali in
17 materia di controllo e snellimento di procedure urbanistico-edilizie ed in materia di sanzioni e sanatoria delle opere abusive”.
Quanto alla individuazione della normativa da applicare, allora, deve richiamarsi l'impostazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Cassazione Civile per la quale, in tema di distanza tra edifici, se il regolamento locale (che ha portata integrativa delle prescrizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi) e stabilisce una distanza assoluta tra fabbricati senza prescrivere espressamente altresì una distanza minima dal confine, deve ritenersi applicabile l'intera disciplina codicistica dettata in materia, compreso il meccanismo della prevenzione (cfr. SS.UU. n. 10318/2016).
Ulteriore principio invalso in giurisprudenza è quello per il quale la sopraelevazione
“rispetto all'edificio preesistente costituisce una nuova costruzione, poiché implica un aumento di volumetria, sagoma e superficie di ingombro, ancorché di ridotte dimensioni, ed è soggetta quindi all'obbligo di rispetto delle distanze legali dal confine” (cfr. ex pluribus Sez. 2 - , Ordinanza n. 16804 del 13/06/2023 (Rv.
668539 - 01) Sez. 3; Sentenza n. 15732 del 15/06/2018 (Rv. 649409 - 01)).
In questi termini, “qualsiasi modificazione della volumetria di un fabbricato che comporti l'aumento della sagoma di ingombro, che incida direttamente sulla situazione di distanza tra gli edifici esistenti, indipendentemente dalla sua utilizzabilità ai fini abitativi, integra nuova costruzione e pertanto, ove il fondo finitimo sia già edificato, si deve in ciascun punto osservare rispetto al muro perimetrale dell'edificio confinante il distacco minimo prescritto dal codice civile o dalle norme dei regolamenti edilizi che ne abbiano portata integrativa” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5828 del 24/06/1996 (Rv. 498280 - 01)).
Ne consegue che “la normativa da rispettare, ai fini delle distanze, è quella vigente al momento della modifica suddetta, anche se sopravvenuta rispetto alla costruzione originaria, ne' rileva la prevenzione, essendo ugualmente obbligati preveniente e prevenuto” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8954 del 05/07/2000 (Rv.
538228 - 01)).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il Regolamento Regionale 14 settembre 1989,
n. 23 - Regolamento edilizio tipo, all'art. Art. 61 (Distanze), applicabile ratione temporis al caso di specie, ha previsto compiutamente che
“
1. Nelle operazioni di risanamento conservativo e nei restauri eseguiti nei centri storici e nelle zone di completamento, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati
18 preesistenti, computate senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
2. Nelle zone c) di espansione di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97, tra pareti finestrate di edifici antistanti è prescritta una distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a ml. 10; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. In dette zone la distanza dai confini deve essere pari alla metà dell'altezza massima consentita e comunque non inferiore a ml.
5. E' consentita la costruzione a confine, ove ammessa dallo strumento urbanistico, mediante accordo tra i proprietari confinanti.
3. Per tutti gli interventi edilizi ricadenti in altre zone, sono prescritte le seguenti distanze minime: DF) tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui almeno una finestra: ml. 10; DC) dai confini: ml. 5 e salvo diversa prescrizione dello strumento urbanistico generale.
4. Le distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte strade, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti, debbono corrispondere alla larghezza della strada maggiorata di:
- ml.
5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore ai ml. 7.00;
- ml.
7.50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml.
7.00 e ml. 15.00;
- ml. 10.00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.00.
5. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel comma 4, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di interventi urbanistici previsti da piani attuativi con previsioni planivolumetriche, compresi i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
6. Sono fatte salve in ogni caso le norme in materia di distanze dettate in attuazione della legge 2 febbraio
1974, n. 64”.
Tanto detto, allora, emerge agevolmente, con riferimento alla porzione ovest dell'edificio, sito in Porto San Giorgio, Via Della Repubblica, individuato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 11, part. 1267, e, in particolare, alla sopraelevazione della falda ovest dell'edificio (insistente sul sub 6 della detta particella), la violazione della disciplina in punto di distanze dettate dal citato regolamento, per non essere stata garantita la distanza minima di ml 10 dall'antistante parete finestrata e quella di ml 5 dal confine.
19 L'applicazione del Regolamento Edilizio tipo è confermata dalla giurisprudenza di legittimità – dettata in merito ai regolamenti edilizi comunali – secondo cui “Le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872 e 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicchè il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni”
(Cass. 17692/09; conf. Cass. 14446/10, Cass. 25501/14).
Devono a questo punto essere esaminate le eccezioni svolte dalle parti convenute e terze chiamate.
In primo luogo, la difesa di , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
partendo dall'affermazione di cui alla C.T.U. già esaminata, per la quale gli immobili di proprietà delle parti si trovano “in adiacenza (divise solo da un giunto tecnico)”, ha eccepito che la sopraelevazione “tecnicamente in aderenza” sarebbe legittima ai sensi dell'art. 877 c.c..
L'assunto non può essere condiviso.
Dall'esame degli atti di causa nonché dalle risultanze delle C.T.U. espletate, infatti, non è revocabile in dubbio che la sopraelevazione del fabbricato per cui è causa non sia stata costruita in aderenza a quello di proprietà dell'attrice tenuto conto che, affinché si verifichi l'ipotesi di costruzione in aderenza, è necessario che la nuova opera e quella preesistente - pur essendo autonome dal punto di vista strutturale, nel senso che il perimetro o la demolizione dell'una non possa incidere sull'integrità della altra - combacino perfettamente almeno da uno dei lati, in modo che non rimanga tra i due muri, nemmeno per un breve tratto o ad intervalli, uno spazio vuoto, ancorché totalmente chiuso, che lasci scoperte, sia pure in parte, le relative facciate (cfr. tra le tante Sez. 2, Sentenza n. 9354 del 16/12/1987 (Rv. 456520 - 01); V 2904/74, mass n
371343; (V. 2904/74, mass n 371344)).
Dalla disamina del compendio fotografico in atti, emerge agevolmente come la sopraelevazione realizzata dalla dante causa dei convenuti e dei terzi chiamati, invece, sporga – svettando verso l'alto – rispetto al terrazzo di proprietà dell'attrice, al quale al più è appoggiata, proprio attraverso il citato giunto tecnico. (cfr. foto, piante e prospetti allegate alla relazione di
C.T.U).
20 In secondo luogo, nessun rilievo può assumere la circostanza per la quale le opere di sopraelevazione sarebbero state realizzate in conformità alla concessione edilizia n. 3775 richiesta ed ottenuta da e poi rilasciata alla la quale, Testimone_1 Controparte_11
intanto, aveva acquistato la proprietà dell'edificio, né che l'atto di compravendita richiamasse e autorizzasse l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione previsti dal progetto.
Deve, al riguardo, essere premessa la circostanza documentale della mancata conclusione di qualsivoglia convenzione sottoscritta dalle parti originarie del contratto di compravendita idonea, anche solo in via potenziale, a configurare un nulla osta rilasciato da un confinante nei confronti dell'altro al fine di assentire alla realizzazione di un'opera in violazione delle distanze legali e alla costituzione reciproca di servitù.
In ogni caso, anche ove si voglia considerare raggiunto un accordo tra le parti, poi non confluito in un atto pubblico, lo stesso non può ritenersi vincolante per i contraenti.
In proposito, occorre specificare che "In tema di distanze legali nelle costruzioni le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi, essendo dettate - contrariamente a quelle del codice civile -
a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non sono derogabili dai privati. Ne consegue
l'invalidità - anche nei rapporti interni - delle convenzioni stipulate fra proprietari confinanti le quali si rivelino in contrasto con le norme urbanistiche in materia di distanze, salva peraltro rimanendo la possibilità - per questi ultimi - di accordarsi sulla ripartizione tra i rispettivi fondi del distacco da osservare" (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 2117 del 04/02/2004, Rv. 569890; conformi, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6170 del 22/03/2005,
Rv. 581472; Ordinanza n. 26270 del 18/10/2018, Rv. 650783 secondo le quali tale invalidità non viene meno per l'avvenuto rilascio di concessione edilizia, poiché il singolo atto non può consentire la violazione dei principi generali dettati, una volta per tutte, con gli indicati strumenti urbanistici;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9751 del 23/04/2010, Rv. 612554; Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 26270 del 18/10/2018, Rv. 650783; Cassazione civile sez. II, 06/11/2020, (ud.
20/02/2020, dep. 06/11/2020), n.24827 e, anche di recente, Sez. 2, Ordinanza n. 7624 del
2024).
Al riguardo, poi, non è secondario evidenziare che lo stesso atto pubblico di compravendita sia stato sottoscritto comunque quando ancora l'opera non era stata completata e, nonostante ciò, la sopraelevazione è avvenuta in violazione della normativa sulle distanze legali anche in mancanza di un'autorizzazione da parte del proprietario confinante.
21 Tutto quanto considerato, pertanto, l'invalidità – anche nei rapporti interni – dell'eventuale accordo intercorso e, comunque, il difetto di prova circa la ricorrenza di un'intesa espressa sul punto, si riflette in termini di rigetto dell'eccezione.
4. Soggetti tenuti al ripristino della situazione preesistente.
Tanto detto, allora, deve essere ripresa l'eccezione svolta dai terzi chiamati in relazione alla loro sostanziale estraneità al presente giudizio per non essere le proprie unità abitative direttamente interessate dalla sopraelevazione realizzata – come accertato – in violazione delle distanze legale.
L'eccezione – afferente al merito del giudizio – è infondata.
La relazione di C.T.U. rinnovata ha consentito di qualificare l'edificio situato a Porto San
Giorgio via Della Repubblica n.6, adiacente a quello di proprietà Detto, come realizzato “con struttura in cemento armato, costituita da travi e pilastri in c.a. e solai in latero cemento.
In particolare la copertura dell'edificio nuovo è costituita da tre falde, ciascuna con una pendenza diversa
(Cfr. Allegato 6).
Dai disegni dell'Allegato 6 si evince la presenza della falda est con pendenza verso est, al di sotto della quale ci sono solo le quattro abitazioni dei terzi chiamati (Cfr. Allegato 2, Foto 1, 2, 10÷13, 21, 29 e
Allegato 6), della falda centrale con pendenza verso sud, posta sopra l'abitazione ed il Negozio dei convenuti
(Cfr. Allegato 2, Foto 1, 2, 20, 21, 29 e Allegato 6) ed infine della falda ovest con pendenza verso ovest (Cfr.
Allegato 2, Foto 1÷4, 13, 14, 20, 27, 29 e Allegato 6), posta sopra l'abitazione ed il Negozio dei convenuti.
Si precisa che c'è un'altra piccola falda a copertura della scala CI (Cfr. Allegato 2, Foto 23, 25÷27).
Si ricorda che la struttura in c.a. è unica e comune all'intero edificio, che le tre falde sono ben identificate ed impostate a quote diverse e geometricamente ognuna di esse copre porzioni ben definite (Cfr. Allegato 6).
Nello specifico quella adiacente alla proprietà è la falda ovest al di sotto della quale ci sono la proprietà Pt_1
e quella (Cfr. Allegato 6)”. Per_1 CP_1
In questi termini, emerge agevolmente come, a prescindere dall'autonomia delle singole porzioni della copertura (falde del tetto), la stessa sopraelevazione poggi e sia sostanzialmente inglobata nella medesima struttura in cemento armato, servente l'intero edificio e, pertanto, anche la quota parte dello stesso adibita ad unità immobiliari dei terzi chiamati, con conseguente riverbero della violazione delle distanze legale anche nei confronti di questi.
22 Ed invero, per la presunzione nascente dall'art. 1117 cod. civ., debbono ritenersi di proprietà comune dei diversi piani o porzioni dell'edificio le fondazioni, i muri maestri e quindi anche i muri perimetrali esterni. L'art. 1117 cod. civ. si riferisce, infatti, a tutta la estensione dei muri, e cioè dalle fondamenta alla copertura dell'edificio nella sua struttura unitaria, e poiché la norma non pone alcuna distinzione, riguarda tanto gli edifici i cui piani siano stati costruiti tutti in origine quanto quelli che hanno subito successivi ampliamenti e sopraelevazioni. Ciò in quanto i muri che limitano verso l'esterno gli appartamenti del piano sopraelevato non possono essere considerati avulsi dalla struttura unitaria del fabbricato condominiale, del quale contribuiscono a formare la complessiva struttura architettonica: essi, pertanto, rientrano tra le parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117, n. 1 c.c. (cfr. Corte appello Genova sez. II,
24/07/2023, (ud. 04/07/2023, dep. 24/07/2023), n.905).
Sul punto, ancora, alla luce dell'accertata unicità della struttura in cemento armato interessata dalla sopraelevazione deve valorizzarsi il principio espresso dalla giurisprudenza secondo cui, al fine della definizione della nozione di presunzione di condominialità, occorre avere riguardo all'area in cui insiste il fabbricato nel suo insieme di componenti, CP_13
siano esse porzioni comuni ovvero di proprietà individuale, escludendo solo le parti di mura che appartengano ad un solo condominio, per titolo o per la loro specifica destinazione a sostenere una sola unità abitativa o una parte di essa (cfr. Cass. 4430 del 2012; Cass. n.5104 del
2023).
In conclusione, allora, deve ritenersi accertato il mancato rispetto da parte sia dei convenuti, sia dei terzi chiamati dello strumento edilizio locale vigente all'epoca della costruzione, con riferimento alla quota parte di fabbricato sito in Porto San Giorgio, Via Della
Repubblica, individuato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 11, part. 1267, e, in particolare quella che interessa la porzione ovest del detto edificio, con specifico riguardo alla sopraelevazione della falda ovest del tetto (insistente sul sub 6 della predetta particella).
Del resto, deve essere dichiarata inammissibile per eccesso di genericità la domanda svolta dai convenuti in via subordinata finalizzata ad ottenere la condanna nei limiti della sola quota millesimale agli stessi spettante, in assenza di qualsivoglia supporto istruttorio allegato al riguardo.
23 Ne consegue, pertanto, che – avuto riguardo allo stato dei luoghi preesistente alla ristrutturazione effettuata, per come rappresentato nello “stato attuale dell'elaborato grafico (progetto) della C.E. 3775/1996” (cfr. all. A, B e C ai chiarimenti depositati dal C.T.U. in data 29.03.2025)
– i convenuti e i terzi chiamati devono essere condannati, in solido tra loro, all'arretramento della stessa porzione di fabbricato, in base alle distanze di legge previste, pari a metri 10 dalla parete finestrata posta sul lato nord del fabbricato di proprietà - sito in Via Della Pt_1
Repubblica, n.10 e descritto in catasto al foglio 11 particella 3 sub. 2 e 3 - nonché pari a metri 5 dal confine, secondo quanto indicato dal C.T.U. nella relazione depositata all'esito dei chiarimenti richiesti, depositata il 29.03.2025 alla quale si rinvia per gli aspetti meramente tecnici.
Quanto all'accoglimento della domanda, svolta in via principale dall'attrice, di demolizione di quota parte del fabbricato di proprietà delle controparti, a questo punto, deve nuovamente farsi riferimento alla relazione di C.T.U. depositata in rinnovazione.
Ed invero, l'ausiliario del giudice, pur dando atto che “l'unico intervento edilizio possibile per il rispetto delle distanze legali è quello di intervenire anche e soprattutto sulla struttura in cemento armato, compromettendo anche la sua parte regolare”, che “la struttura in c.a. è stata progettata e dimensionata secondo le norme tecniche per il calcolo delle strutture vigenti nel 1996, mentre oggi è in vigore il D.M. 17.01.2018, aggiornato con la Circolare n.7 del 21.01.2019, che è molto più rigida e severa di quelle 1996. Tutto ciò per dire che per poter intervenire sulla struttura in c.a., occorre effettuare prima la verifica sismica dell'intero edificio con le norme oggi vigenti” e che “pertanto non si può intervenire oggi su quella porzione di struttura senza danneggiare e/o mettere in crisi il resto della struttura non interessata dalla violazione”, ha, comunque, risposto al quesito affermando, nonostante la maggiore severità delle norme intervenute in materia antisismica, la possibilità “di un intervento edilizio di adeguamento dell'intera struttura del fabbricato, ovvero con interessamento anche delle parti regolari”.
In questi termini, lo stesso intervento di riduzione in pristino è stato individuato – sia pure in nuce – dall'ausiliario in uno che incida “sulla struttura dell'edificio, demolendo gran parte del solaio e delle travi della falda ovest, oltre a demolire il cornicione ovest, accorciare i pilastri e tagliare la tamponatura necessaria. Dopodiché occorrerebbe rifare il tutto, impostando le travi ed il solaio ad una quota più bassa”.
24 Tanto chiarito, allora, deve essere accolta la domanda svolta in via principale dell'attrice, rilevando come il C.T.U., pur rappresentando criticità e onerosità dell'intervento, non ha escluso lo stesso in termini di assoluta impraticabilità.
Del resto, la stessa paventata onerosità dell'intervento non esclude l'accoglibilità della domanda volta ad ottenere la restitutio in integrum.
È noto l'orientamento, a più riprese, espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito – da ultimo ribadito anche in ipotesi di "irreversibilità" dell'opera realizzata e alla conseguente "impossibilità o difficoltà notevole" della sua eliminazione (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 1341 del 2025) – secondo cui deve escludersi l'applicabilità dell'art. 2058, comma
2, c.c. che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, in tutte quelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso (cfr. Cass.1341/2025 cit.; Cass. 19942/2020; Cass. n.
2359/2012, Cass. II, n. 11744/2003; Cass. II, n. 5113/1999; Cass. II, n. 7124/1991).
5. Domanda risarcitoria.
Accertata, nei termini di cui sopra, la violazione delle distanze legali e gli interventi da eseguire, allora, deve passarsi a valutare la domanda risarcitoria relativa al ristoro del pregiudizio arrecato alla proprietaria attrice proprio dalla suddetta violazione.
Sul punto, in primo luogo, osserva il Tribunale come la stessa domanda non sia stata ribadita dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni.
In ogni caso, è opportuno richiamare l'impostazione giurisprudenziale, anche di recente arricchitasi nel senso di ritenere che, nelle ipotesi di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (cfr. ex multis sez. II,
23/06/2023, (ud. 15/03/2023, dep. 23/06/2023), n.18108; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17635 del
18/07/2013, Rv. 627242 - 01).
Le Sezioni Unite, con la sentenza del 15.11.2022, n. 33645, hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione Civile, nel senso che la locuzione "danno in re
25 ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
In questi termini, il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà afferisce non alla cosa ma al diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa, venendo integrato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire (cfr. sez. II,
23/06/2023, (ud. 15/03/2023, dep. 23/06/2023), n.18108; SS.UU. del 15.11.2022, n. 33645).
In punto di prova, nel caso in cui la stessa sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Nel caso in cui sia stata disposta la riduzione in pristino dell'opera posta in essere in violazione delle distanze legali, il pregiudizio subito dalla proprietà del vicino per aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella legale, va risarcito in quanto frutto di un'illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù. Ove sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e di altri elementi che il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno.
Ecco, allora, che il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva. Non costituisce parametro per determinare il danno risarcibile la modifica dello stato dei luoghi o la complessità delle opere di ripristino, che sono poste a carico dell'autore della violazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/06/2023, (ud. 15/03/2023, dep. 23/06/2023),
n.18108).
26 Analogamente a quanto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle ipotesi di occupazione sine titulo, anche in tema di violazione delle distanze ricorre una presunzione iuris tantum circa l'esistenza di un danno connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. I,
20/11/2018, n. 29990).
Tanto detto, da un lato non è revocabile in dubbio che la liquidazione del danno da violazione delle distanze ben può essere operata dal Giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene o, meglio ancora, con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (cfr.
Cass. civ. 33645/2022 cit.), d'altro canto, ben potrebbero essere valutate anche ulteriori circostanze nella determinazione del ristoro al danno patito.
Nella specie, peraltro, la parte attrice, oltre a non aver riproposto la domanda in esame in sede di precisazione delle conclusioni, aveva svolto la stessa in termini del tutto generici senza allegare, né provare, circostanze che consentano al Tribunale di valutare elementi utili alla predetta determinazione del ristoro al danno patito.
La domanda, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
6 Spese di lite e di C.T.U..
L'accoglimento della domanda di parte attrice con riguardo solo a parte delle violazioni lamentate, tra l'altro meglio identificate e specificate in corso di causa e all'esito dell'istruttoria, nonché l'inammissibilità della domanda risarcitoria e di quella svolta in via subordinata, si pongono quali giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Analogamente, le spese di C.T.U., come liquidate in separati provvedimenti, devono essere poste a carico di tutte le parti in solido tra loro, anche tenuto conto dell'utilità, nei loro confronti, degli accertamenti peritali svolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1061/2016, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna i convenuti e i terzi chiamati, in solido tra loro, all'arretramento del fabbricato sito in Porto San Giorgio, Via Della
27 Repubblica, descritto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 11, part. 1267, limitatamente alla porzione ovest del detto dell'edificio e, in particolare, alla sopraelevazione della falda ovest del tetto (insistente sul sub 6 della predetta particella), in base alle distanze di legge previste (ml 10 dalla parete finestrata posta sul lato nord del fabbricato sito in Porto San
Giorgio, Via Della Repubblica, n.10 e descritto nel Catasto fabbricati del medesimo Comune, al
Foglio 11, part. 3 sub. 2 e 3 e ml 5 dal confine), come meglio indicato in parte motiva;
❖ rigetta le ulteriori domande svolte dall'attrice;
❖ dichiara inammissibile la domanda risarcitoria svolta dall'attrice;
❖ dichiara inammissibile la domanda svolta, in via subordinata, dai convenuti;
❖ pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., liquidate come da separati provvedimenti;
❖ compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo il 15.11.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
28