Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 610/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di conSIlio nelle persone dei SIg.ri magistrati: dott. Gianlunca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 610/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto” e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, la prima rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Borelli, il C.F._2 secondo dall'avv. Filippo Petraroli, tutti procuratori domiciliatari;
Ricorrenti
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 01.04.2025.
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato il 10.02.2025 e Parte_1 Parte_2 esponevano: - di aver contratto matrimonio in data 14.10.2005 e che dalla loro
[...] unione nascevano i figli (14.09.2006) e (20.06.2014); - che, con Per_1 Per_2 decreto depositato il 16.06.2023, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale dei coniugi;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore è affidato a entrambi i genitori, con esercizio congiunto Per_2 della responsabilità genitoriale. sarà collocato presso la madre Controparte_1 SInora e sarà collocata presso il padre SInor Parte_1 Testimone_1
presso le rispettive residenze;
Parte_2
2) La casa coniugale, di proprietà del SInor resterà nella sua libera e Parte_2 totale disponibilità;
3) I coniugi stabiliscono inoltre, di comune accordo, che il padre avrà diritto di vedere il figlio minore in ogni momento, compatibilmente con i suoi impegni Per_2 scolastici ed extrascolastici, previo accordo con la madre, nonché di tenerlo con sé:
a) durante il periodo invernale, nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle h.
16:00 alle h. 20:00, nonché dalle h. 13:30 del sabato sino alle h. 20:00 della domenica;
b) nel periodo estivo di vacanze scolastiche, nei giorni e ore che saranno liberamente concordati tra i genitori a seconda delle eSIenze del figlio e secondo il
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nel periodo estivo di vacanze scolastiche il figlio potrà trascorrere 15 gg anche non consecutivi Per_2 con il padre, da concordarsi entro il mese di giugno in ogni anno. Inoltre, ad anni alternati, il giorno del compleanno del figlio minore potrà essere trascorso con il genitore non collocatario.
La figlia divenuta medio tempore maggiorenne, potrà vedere e stare con la Per_1 madre ogni volta che vorrà, nel pieno rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Le parti concordano che detto calendario sarà applicato favorendo la maggiore frequenza possibile della convivenza tra fratello e sorella.
Il SI. si occuperà quotidianamente di riaccompagnare il figlio minore Parte_2 dall'Istituto scolastico dallo stesso frequentato presso l'abitazione materna al termine dell'orario scolastico;
4) Il SI. verserà alla SI.ra , entro il giorno 28 di ogni mese, la Parte_2 Pt_1 somma complessiva di € 650,00 (seicentocinquanta/00euro) a titolo di assegno perequativo per il mantenimento del figlio , annualmente rivalutabile in Per_2 relazione agli aumenti del costo della vita come da indice Istat;
5) La SI.ra verserà al SI. l'importo di € 150,00 mensili, a titolo di Pt_1 Parte_2 assegno perequativo per il mantenimento della figlia maggiorenne, Per_1 studentessa e, pertanto, non economicamente autosufficiente;
6) Spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, religiose, ecc.), equamente ripartite tra i ricorrenti nella misura del 50% per entrambi i figli, purché anticipatamente concordate tra i genitori, da individuarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce che i ricorrenti dichiarano di conoscere;
7) L'assegno unico, comunque legislativamente denominato ed ogni altra eventuale provvidenza economica che dovesse anche in futuro essere disposta, sarà trattenuto da ogni coniuge nella misura a ciascuno di essi in ipotesi spettante;
8) Nulla quale contributo di mantenimento per i coniugi dichiarando entrambi di essere indipendenti economicamente e comunque capaci di idonea capacità produttiva di reddito;
9) Il SI. si obbliga a sostenere integralmente le spese che saranno Parte_2 documentate con fatture o altri documenti equivalenti e che si dimostrano necessarie per le cure e terapie necessarie al figlio , entro l'importo massimo di € Per_2
800,00 mensili ovvero, necessariamente previo accordo tra le parti e comunque in caso di comprovata necessità, in misura superiore;
10) Che dette condizioni abbiano effetto a fare data dal deposito del ricorso;
11) Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensate tra le parti.
Con decreto del 05.03.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 01.04.2025, svolta in modalità cartolare, le parti insistevano nell'accoglimento del ricorso.
2 Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
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Oggetto del presente giudizio è la domanda volta allo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...].
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2
e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito civile in data 14.10.2005, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale di Lecce con decreto depositato il 16.06.2023.
Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Presidente Delegato sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo.
Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunciata lo sciolgimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi e a quello preminente del figlio minore e della Per_2 figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre ad essere Per_1 rispettose del principio della bigenitorialità.
Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 23.12.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lecce il 14.10.2005 da nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
Castellaneta il 10.10.1971 (Atto n. 89, Parte I, Anno 2005), alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecce per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese.
Lecce, 24.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott. Gianluca FIORELLA
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