TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/12/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 661/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 661 R.G. dell'anno 2024 tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per mandato allegato all'atto di citazione dinanzi al Giudice di
Pace, dall'Avv. Riccardo Canuti e dall'Avv. Alberto Pino, presso il cui studio in
Roma, Via Pilo Albertelli n. 15, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
(C.F.: , contumace Controparte_1 C.F._2
C.F.: ), contumace Controparte_2 P.IVA_1
(C.F.: ), contumace CP_3 P.IVA_2
APPELLATI avente ad oggetto: solo danni a cose
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'11.2.2025, per l'Avv. Riccardo Canuti si riporta alle Parte_1 conclusioni indicate nel proprio atto di appello, da intendersi integralmente richiamate e trascritte, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari di N. 661/2024 R.G. 2 / 10
entrambi i gradi del giudizio: “Piaccia all'On.le Tribunale adito - in persona del
Giudice Unico competente - contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO Riformare la sentenza n°22/24 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Montepulciano in persona del Giudice Dott.ssa Chiara Flavia Scarsella nel giudizio
R.G. 226/23, pubblicata il 27/2/2024, ed in accoglimento dell'impugnazione, ritenuti fondati i motivi tutti esposti nel proposto appello, accogliere la domanda attrice, e per l'effetto condannare il Sig. , la e la Controparte_1 Controparte_2 CP_3 in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni materiali subiti
[...] dall'appellante, pari ad €.2.549,02 (determinato dal danno complessivo di
€.5.549,02, da cui sono stati detratti gli €.3.000,00 già corrisposti da CP_3 dopo la notifica della sentenza), il tutto compresi interesse di legge alla data dell'effettivo esborso, con condanna degli stessi soccombenti, sempre in solido tra loro, al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria si chiede di poter depositare le foto riproducenti le due vetture rimaste coinvolte nel sinistro, scattate nell'immediatezza dell'evento, il cui deposito non è stato consentito nel primo grado di giudizio per i motivi suesposti.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
, e dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Montepulciano; esponeva che in data 3.2.2022 verso le ore 8.50, l'autovettura
Porsche 996 GS targata FE333MR di sua proprietà, condotta da Persona_1 mentre percorreva la SP 146 al Km. 97, in Comune di Chiusi, era stata urtata dall'autovettura Fiat IN targata EB035SX di proprietà della Controparte_2 condotta da e assicurata con che, provenendo da Controparte_1 CP_3
Via Pignattaia Alta, si era immessa sulla strada provinciale senza dare la dovuta precedenza;
lamentava di avere subito danni all'autovettura e per il costo del soccorso stradale;
avendo inutilmente effettuato l'invito alla negoziazione assistita, concludeva chiedendo il risarcimento dei danni, pari ad € 5.549,02 oltre interessi, con vittoria di spese. N. 661/2024 R.G. 3 / 10
I convenuti , e pur ritualmente Controparte_1 Controparte_2 CP_3 citati, non si costituivano.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza del 28.4.2023, la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova per interrogatorio formale ammessa dal Giudice all'esito dell'udienza in questione ed espletata all'udienza del 6.10.2023.
Quindi, il Giudice di Pace, con sentenza n. 22/2024 del 27.2.2024, evidenziato che il modello di autovettura indicato nel modulo CAI e nelle fatture era diverso, che nella fattura del soccorso stradale non era indicato il luogo dell'intervento mentre il recupero era stato effettuato a distanza di circa 8 Km dal luogo del sinistro, che non vi erano fotografie dell'autovettura danneggiata e che dalla fattura di riparazione era presumibile che l'autovettura dell'attore non viaggiasse a velocità prudenziale e che il conducente della stessa autovettura avrebbe potuto percepire l'ostacolo in modo da evitare l'impatto, ritenuta non superata la presunzione di colpa al 50%, condannava i convenuti al pagamento di metà delle spese di riparazione per € 2.800,00, con esclusione di quelle del soccorso stradale, e compensava integralmente le spese di lite.
Avverso tale sentenza, proponeva appello e, con atto Parte_1 di citazione notificato il 28.3.2024 ed il 3-9.4.2024, conveniva , Controparte_1
e dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena;
premesso che Controparte_2 CP_3
dopo la notifica della sentenza di primo grado, in data 19.3.2024 CP_3 aveva pagato la l'importo di € 3.000,00, a fondamento dell'appello sosteneva che: 1)
l'autovettura indicata in atti era la stessa, marca Porsche modello 911 Carrera Cabrio versione 996 4S, ma nel modulo CAI era stata indicata in forma abbreviata;
2) il recupero del mezzo era avvenuto in località diversa rispetto a quella del sinistro, perché il conducente, considerato che l'autovettura aveva riportato danni solo alla carrozzeria e non alla parte meccanica, l'aveva condotta sino alla propria abitazione;
3) il Giudice di pace non aveva consentito la produzione di foto, erroneamente ritenendola tardiva;
4) il medesimo Giudice aveva erroneamente presunto l'eccessiva velocità dell'autovettura danneggiante dai danni riportati in fattura, laddove la N. 661/2024 R.G. 4 / 10
maggior parte dei costi riguardava la verniciatura, e non aveva tenuto conto della repentinità della manovra della controparte;
5) dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale emergeva la responsabilità esclusiva del;
6) CP_1 dovevano essere liquidate anche le spese di soccorso, per le ragioni di cui al motivo sub 2); 7) vi era responsabilità esclusiva del e tutti i danni dovevano essere CP_1 liquidati;
concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e la condanna delle controparti al risarcimento dell'intero danno, detratto l'importo già corrisposto, con vittoria di spese.
Gli appellati e non si costituivano Controparte_2 Controparte_1 CP_3
e venivano dichiarati contumaci.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza del 12.9.2024 ed acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente, anche con la produzione delle fotografie dell'autovettura danneggiata.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'11.2.2025, la parte appellante precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il terzo motivo d'appello, che deve essere trattato preliminarmente, in quanto attiene all'attività istruttoria, l'appellante lamenta che il Giudice di pace non aveva consentito la produzione di documentazione fotografica, erroneamente ritenendola tardiva, e poi in sentenza aveva evidenziato che non vi erano fotografie a sostegno della domanda attorea.
Si deve in proposito rilevare che dalla lettura dei verbali di causa del procedimento di primo grado non risulta che l'attore ed odierno appellante abbia mai cercato di produrre tale documentazione fotografica né che il Giudice di primo grado abbia impedito tale attività.
Il suddetto appellante ha invero prodotto la documentazione fotografica in questione in sede d'appello, alla prima udienza, previa esibizione della medesima nel corso dell'udienza stessa. N. 661/2024 R.G. 5 / 10
Tuttavia, con riferimento al procedimento d'appello, l'art. 345 comma 3° c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54 Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con
Legge 7 agosto 2012 n. 134, dispone che “… non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto … produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”; e tale divieto di produzione di nuovi documenti in appello - per come evidenziato anche in giurisprudenza - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2024, n. 16289).
Dunque, le fotografie prodotte dall'attore ed odierno appellante nel corso del presente giudizio sono inutilizzabili.
Ciò detto e passando al merito della controversia, con il primo motivo d'appello,
l'appellante lamenta che il Giudice di pace abbia ritenuto che l'autovettura Pt_1 indicata nelle fatture e nel modulo CAI fosse diversa, laddove l'autovettura era la stessa ma nel modulo CAI era stata indicata in forma abbreviata.
È pur vero che nelle due fatture della CBT. autocarrozzeria che ha CP_4 eseguito le riparazioni, l'autovettura è indicata come “Porsche 911 3.4 Cabrio 2
Porte”, mentre nel modulo CAI è indicata come “Porsche 996 4S” ma è anche vero che, anzitutto, sia nelle fatture che nel modulo in questione è indicata la stessa targa;
ma soprattutto, come chiarito dall'appellante nel proprio atto di citazione in appello, in realtà, la denominazione completa dell'autovettura in questione è marca “Porsche” modello “911 Carrera Cabrio 4S” versione “996”. Ne deriva che le due indicazioni contenute nella documentazione in atti non rappresentano due vetture diverse ma la stessa vettura, identificata in due modi diversi.
Tale circostanza non è inficiata dalle ulteriori circostanze indicate nella sentenza appellata, ovvero dalla mancata indicazione della data dell'intervento sulla fattura del soccorso stradale e dal fatto che il recupero del mezzo era avvenuto in Borgo Poggio
Bianco, località diversa rispetto a quella del sinistro, questioni su cui l'appellante si è soffermato nel secondo motivo d'appello, laddove ha contestato anche la N. 661/2024 R.G. 6 / 10
ricostruzione del sinistro operata dal primo giudice ed il mancato superamento della presunzione di pari responsabilità, questione su cui si tornerà subito infra.
In effetti, ribadito che l'autovettura danneggiata, indicata nel modulo CAI e quella soccorsa e riparata, indicata nella fattura del Soccorso stradale e nella fattura della carrozzeria, sono la stessa autovettura e considerato che tale autovettura - per come risulta dalla fattura di riparazione - aveva riportato danni solo alla carrozzeria e non alla parte meccanica, è ragionevole ritenere che, per come chiarito dall'appellante,
l'autovettura medesima fosse in condizioni di viaggiare e che il conducente l'abbia condotta sino alla propria abitazione e poi, per evitare ulteriori spostamenti e possibili aggravamenti dei danni, abbia chiamato il Soccorso stradale e questo sia intervenuto in tale luogo.
Del resto, il convenuto nel corso dell'interrogatorio formale Persona_1 deferitogli, rispondendo sul capitolo 1) dell'atto di citazione, ha espressamente ammesso, con dichiarazione avente natura confessoria, che l'incidente si era svolto in data 3.2.2022 verso le ore 8,50 circa, tra la Porsche Carrera targata FE333MR di proprietà di condotta da e Controparte_5 Persona_1
l'autovettura Fiat IN targata EB035SX di proprietà della condotta Controparte_2 da . Controparte_1
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta che, sulla base della Pt_1 diversità di autovetture indicate, della mancata indicazione della data dell'intervento sulla fattura del soccorso stradale e del fatto che il recupero del mezzo era avvenuto in Borgo Poggio Bianco, località diversa rispetto a quella del sinistro, il Giudice abbia presunto che il veicolo danneggiato non fosse quello oggetto di causa o che, ove anche fosse stato lo stesso, o il mezzo fosse viaggiante o il sinistro non fosse avvenuto secondo le modalità descritte. Quindi, col quarto motivo d'appello,
l'appellante lamenta che il Giudice abbia erroneamente presunto l'eccessiva velocità dell'autovettura danneggiante dai danni riportati in fattura, laddove la maggior parte dei costi riguardava la verniciatura, e non abbia tenuto conto della repentinità della manovra della controparte e, col quinto motivo d'appello, conseguentemente, abbia ritenuto sussistente un concorso di colpa nella misura N. 661/2024 R.G. 7 / 10
del 50%. Tali motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente perché tutti attinenti alle modalità del sinistro ed al conseguente accertamento di una responsabilità concorsuale del danneggiato.
Ora, è pur vero che, come evidenziato in giurisprudenza, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 comma 2° c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cassazione civile, sez. III, 4 novembre 2014, n. 23431).
Tuttavia, anzitutto, dall'elencazione dei danni riportati in fattura risultano solo le parti della Porsche che hanno subito danni ma non emergono elementi per determinare l'entità di tali danni e quindi l'entità dell'impatto e, di conseguenza, la velocità dell'autovettura Porsche al momento dell'impatto in questione. In secondo luogo, richiamato quanto evidenziato supra con riferimento alle dichiarazioni rese dal conducente convenuto, si deve ulteriormente considerare che, ancora nel corso dell'interrogatorio, ha confermato quanto indicato al capitolo 2) Controparte_1 dell'atto di citazione, cioè che l'automezzo dell'attore “mentre percorreva a moderata andatura la strada… [era stato] urtato all'improvviso nella parte laterale destra… dall'autovettura Fiat IN … [da lui] condotta … il quale provenendo da
Via Pignattaia Alta, si immetteva sulla strada provinciale senza dare la dovuta precedenza”; l'interrogato ha poi precisato che “mentre stav[a] uscendo dalla strada vicinale ed immettendo[si] sulla provinciale girando a sinistra, [aveva] controllato a destra, mentre a sinistra avev[a] il finestrino appannato e quando [si era] accorto del sopraggiungere dell'altra vettura, ormai er[a] troppo avanti, quasi a metà della corsia di marcia della Porsche…”, con ciò evidenziando non solo l'imprudenza della propria condotta ma anche e soprattutto la repentinità della manovra posta in essere.
Il Conturso ha quindi aggiunto che il guidatore della Porsche aveva “tentato di evitar[lo] con manovra di emergenza, sterzando prima a sinistra e successivamente, per evitare i veicoli sopraggiungenti, a destra, andando ad impattare con la sua fiancata posteriore destra l'angolo anteriore destro del paraurti” del da esso Pt_2 N. 661/2024 R.G. 8 / 10
condotto, e con ciò ha ulteriormente confermato che il a causa della Pt_1 repentinità della manovra di immissione sulla strada principale da parte sua, pur cercando di eseguire anche una manovra d'emergenza, non aveva potuto fare nulla per evitare l'impatto.
In questo quadro, deve ritenersi che il abbia fornito la prova di avere tenuto Pt_1 una condotta rispettosa delle regole della circolazione stradale e di quelle di prudenza alla guida e che il sinistro sia stato causato esclusivamente dalla condotta del
; quindi, l'appello sul punto deve essere accolto e, contrariamente a quanto CP_1 ritenuto dal Giudice di Pace, la responsabilità del sinistro deve essere addebitata esclusivamente a quest'ultimo.
Con il sesto motivo d'appello, l'appellante lamenta che, per le ragioni di cui Pt_1 al precedente motivo sub 2), dovevano essere liquidate a suo favore anche le spese di soccorso.
In effetti, richiamato quanto evidenziato in relazione al secondo motivo d'appello, dovendosi ritenere che l'autovettura Porsche, dopo l'incidente, fosse comunque in grado di viaggiare e che quindi il suo conducente l'abbia guidata sino alla propria abitazione, deve comunque riconoscersi a favore dell'attore ed odierno appellante anche il costo dell'intervento del Soccorso stradale da tale luogo all'officina di riparazione, intervento opportuno per evitare di arrecare ulteriori danni all'autovettura. Anche questo motivo d'appello appare dunque meritevole di accoglimento.
Dunque, in conclusione, per come evidenziato dall'appellante col settimo motivo
d'appello, contrariamente a quanto statuito nella sentenza appellata, la responsabilità del sinistro deve essere attribuita in via esclusiva al convenuto ed appellato , CP_1 conducente dell'autovettura IN, e tutti i danni lamentati dall'attore ed appellante devono essere conseguentemente liquidati a suo favore, per complessivi € Pt_1
5.549,02.
Da tale importo deve essere detratto quello di € 3.000,00 corrisposto dalla compagnia assicurativa convenuta dopo la notifica della sentenza di primo grado. CP_3 N. 661/2024 R.G. 9 / 10
Pertanto, in integrale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, i convenuti ed odierni appellati , quale conducente CP_1 dell'autoveicolo danneggiante, quale proprietaria del medesimo Controparte_6 autoveicolo, e quale assicuratore del veicolo stesso, devono essere CP_3 condannati, in solido tra loro, a pagare all'attore il residuo importo di € Pt_1
2.549,02, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda al saldo.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., dovendosi peraltro considerare che, per come tradizionalmente affermato in giurisprudenza, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 12 aprile 2018 n. 9064; conformi
Cassazione civile, sez. II, 20 marzo 2024, n. 7428; Cassazione civile, sez. VI, 6 ottobre 2021, n. 27056).
I convenuti ed odierni appellati , e devono CP_1 Controparte_6 CP_3 dunque essere condannati a rimborsare all'attore ed odierno appellante le Pt_1 spese di lite, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, N. 661/2024 R.G. 10 / 10
dichiara esclusivo responsabile dell'incidente oggetto di causa Controparte_1
e, per l'effetto, tenuto conto della somma già corrisposta, condanna CP_1
, e in solido tra loro, a pagare a
[...] Controparte_6 CP_3 [...] la somma di € 2.549,02, oltre interessi, a titolo di risarcimento Parte_1 dei danni;
condanna , e in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_6 CP_3 rimborsare a le spese di lite, che liquida, per il Parte_1 procedimento di primo grado dinanzi al Giudice di pace, in € 274,00 per spese ed €
1.265,00 per compenso professionale, e, per il procedimento d'appello dinanzi al
Tribunale, in € 174,00 per spese ed € 1.278,00 per compenso professionale, in entrambi i casi oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Siena, 13 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 661 R.G. dell'anno 2024 tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per mandato allegato all'atto di citazione dinanzi al Giudice di
Pace, dall'Avv. Riccardo Canuti e dall'Avv. Alberto Pino, presso il cui studio in
Roma, Via Pilo Albertelli n. 15, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
(C.F.: , contumace Controparte_1 C.F._2
C.F.: ), contumace Controparte_2 P.IVA_1
(C.F.: ), contumace CP_3 P.IVA_2
APPELLATI avente ad oggetto: solo danni a cose
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'11.2.2025, per l'Avv. Riccardo Canuti si riporta alle Parte_1 conclusioni indicate nel proprio atto di appello, da intendersi integralmente richiamate e trascritte, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari di N. 661/2024 R.G. 2 / 10
entrambi i gradi del giudizio: “Piaccia all'On.le Tribunale adito - in persona del
Giudice Unico competente - contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO Riformare la sentenza n°22/24 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Montepulciano in persona del Giudice Dott.ssa Chiara Flavia Scarsella nel giudizio
R.G. 226/23, pubblicata il 27/2/2024, ed in accoglimento dell'impugnazione, ritenuti fondati i motivi tutti esposti nel proposto appello, accogliere la domanda attrice, e per l'effetto condannare il Sig. , la e la Controparte_1 Controparte_2 CP_3 in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni materiali subiti
[...] dall'appellante, pari ad €.2.549,02 (determinato dal danno complessivo di
€.5.549,02, da cui sono stati detratti gli €.3.000,00 già corrisposti da CP_3 dopo la notifica della sentenza), il tutto compresi interesse di legge alla data dell'effettivo esborso, con condanna degli stessi soccombenti, sempre in solido tra loro, al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria si chiede di poter depositare le foto riproducenti le due vetture rimaste coinvolte nel sinistro, scattate nell'immediatezza dell'evento, il cui deposito non è stato consentito nel primo grado di giudizio per i motivi suesposti.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
, e dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Montepulciano; esponeva che in data 3.2.2022 verso le ore 8.50, l'autovettura
Porsche 996 GS targata FE333MR di sua proprietà, condotta da Persona_1 mentre percorreva la SP 146 al Km. 97, in Comune di Chiusi, era stata urtata dall'autovettura Fiat IN targata EB035SX di proprietà della Controparte_2 condotta da e assicurata con che, provenendo da Controparte_1 CP_3
Via Pignattaia Alta, si era immessa sulla strada provinciale senza dare la dovuta precedenza;
lamentava di avere subito danni all'autovettura e per il costo del soccorso stradale;
avendo inutilmente effettuato l'invito alla negoziazione assistita, concludeva chiedendo il risarcimento dei danni, pari ad € 5.549,02 oltre interessi, con vittoria di spese. N. 661/2024 R.G. 3 / 10
I convenuti , e pur ritualmente Controparte_1 Controparte_2 CP_3 citati, non si costituivano.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza del 28.4.2023, la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova per interrogatorio formale ammessa dal Giudice all'esito dell'udienza in questione ed espletata all'udienza del 6.10.2023.
Quindi, il Giudice di Pace, con sentenza n. 22/2024 del 27.2.2024, evidenziato che il modello di autovettura indicato nel modulo CAI e nelle fatture era diverso, che nella fattura del soccorso stradale non era indicato il luogo dell'intervento mentre il recupero era stato effettuato a distanza di circa 8 Km dal luogo del sinistro, che non vi erano fotografie dell'autovettura danneggiata e che dalla fattura di riparazione era presumibile che l'autovettura dell'attore non viaggiasse a velocità prudenziale e che il conducente della stessa autovettura avrebbe potuto percepire l'ostacolo in modo da evitare l'impatto, ritenuta non superata la presunzione di colpa al 50%, condannava i convenuti al pagamento di metà delle spese di riparazione per € 2.800,00, con esclusione di quelle del soccorso stradale, e compensava integralmente le spese di lite.
Avverso tale sentenza, proponeva appello e, con atto Parte_1 di citazione notificato il 28.3.2024 ed il 3-9.4.2024, conveniva , Controparte_1
e dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena;
premesso che Controparte_2 CP_3
dopo la notifica della sentenza di primo grado, in data 19.3.2024 CP_3 aveva pagato la l'importo di € 3.000,00, a fondamento dell'appello sosteneva che: 1)
l'autovettura indicata in atti era la stessa, marca Porsche modello 911 Carrera Cabrio versione 996 4S, ma nel modulo CAI era stata indicata in forma abbreviata;
2) il recupero del mezzo era avvenuto in località diversa rispetto a quella del sinistro, perché il conducente, considerato che l'autovettura aveva riportato danni solo alla carrozzeria e non alla parte meccanica, l'aveva condotta sino alla propria abitazione;
3) il Giudice di pace non aveva consentito la produzione di foto, erroneamente ritenendola tardiva;
4) il medesimo Giudice aveva erroneamente presunto l'eccessiva velocità dell'autovettura danneggiante dai danni riportati in fattura, laddove la N. 661/2024 R.G. 4 / 10
maggior parte dei costi riguardava la verniciatura, e non aveva tenuto conto della repentinità della manovra della controparte;
5) dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale emergeva la responsabilità esclusiva del;
6) CP_1 dovevano essere liquidate anche le spese di soccorso, per le ragioni di cui al motivo sub 2); 7) vi era responsabilità esclusiva del e tutti i danni dovevano essere CP_1 liquidati;
concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e la condanna delle controparti al risarcimento dell'intero danno, detratto l'importo già corrisposto, con vittoria di spese.
Gli appellati e non si costituivano Controparte_2 Controparte_1 CP_3
e venivano dichiarati contumaci.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza del 12.9.2024 ed acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente, anche con la produzione delle fotografie dell'autovettura danneggiata.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'11.2.2025, la parte appellante precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il terzo motivo d'appello, che deve essere trattato preliminarmente, in quanto attiene all'attività istruttoria, l'appellante lamenta che il Giudice di pace non aveva consentito la produzione di documentazione fotografica, erroneamente ritenendola tardiva, e poi in sentenza aveva evidenziato che non vi erano fotografie a sostegno della domanda attorea.
Si deve in proposito rilevare che dalla lettura dei verbali di causa del procedimento di primo grado non risulta che l'attore ed odierno appellante abbia mai cercato di produrre tale documentazione fotografica né che il Giudice di primo grado abbia impedito tale attività.
Il suddetto appellante ha invero prodotto la documentazione fotografica in questione in sede d'appello, alla prima udienza, previa esibizione della medesima nel corso dell'udienza stessa. N. 661/2024 R.G. 5 / 10
Tuttavia, con riferimento al procedimento d'appello, l'art. 345 comma 3° c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54 Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con
Legge 7 agosto 2012 n. 134, dispone che “… non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto … produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”; e tale divieto di produzione di nuovi documenti in appello - per come evidenziato anche in giurisprudenza - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2024, n. 16289).
Dunque, le fotografie prodotte dall'attore ed odierno appellante nel corso del presente giudizio sono inutilizzabili.
Ciò detto e passando al merito della controversia, con il primo motivo d'appello,
l'appellante lamenta che il Giudice di pace abbia ritenuto che l'autovettura Pt_1 indicata nelle fatture e nel modulo CAI fosse diversa, laddove l'autovettura era la stessa ma nel modulo CAI era stata indicata in forma abbreviata.
È pur vero che nelle due fatture della CBT. autocarrozzeria che ha CP_4 eseguito le riparazioni, l'autovettura è indicata come “Porsche 911 3.4 Cabrio 2
Porte”, mentre nel modulo CAI è indicata come “Porsche 996 4S” ma è anche vero che, anzitutto, sia nelle fatture che nel modulo in questione è indicata la stessa targa;
ma soprattutto, come chiarito dall'appellante nel proprio atto di citazione in appello, in realtà, la denominazione completa dell'autovettura in questione è marca “Porsche” modello “911 Carrera Cabrio 4S” versione “996”. Ne deriva che le due indicazioni contenute nella documentazione in atti non rappresentano due vetture diverse ma la stessa vettura, identificata in due modi diversi.
Tale circostanza non è inficiata dalle ulteriori circostanze indicate nella sentenza appellata, ovvero dalla mancata indicazione della data dell'intervento sulla fattura del soccorso stradale e dal fatto che il recupero del mezzo era avvenuto in Borgo Poggio
Bianco, località diversa rispetto a quella del sinistro, questioni su cui l'appellante si è soffermato nel secondo motivo d'appello, laddove ha contestato anche la N. 661/2024 R.G. 6 / 10
ricostruzione del sinistro operata dal primo giudice ed il mancato superamento della presunzione di pari responsabilità, questione su cui si tornerà subito infra.
In effetti, ribadito che l'autovettura danneggiata, indicata nel modulo CAI e quella soccorsa e riparata, indicata nella fattura del Soccorso stradale e nella fattura della carrozzeria, sono la stessa autovettura e considerato che tale autovettura - per come risulta dalla fattura di riparazione - aveva riportato danni solo alla carrozzeria e non alla parte meccanica, è ragionevole ritenere che, per come chiarito dall'appellante,
l'autovettura medesima fosse in condizioni di viaggiare e che il conducente l'abbia condotta sino alla propria abitazione e poi, per evitare ulteriori spostamenti e possibili aggravamenti dei danni, abbia chiamato il Soccorso stradale e questo sia intervenuto in tale luogo.
Del resto, il convenuto nel corso dell'interrogatorio formale Persona_1 deferitogli, rispondendo sul capitolo 1) dell'atto di citazione, ha espressamente ammesso, con dichiarazione avente natura confessoria, che l'incidente si era svolto in data 3.2.2022 verso le ore 8,50 circa, tra la Porsche Carrera targata FE333MR di proprietà di condotta da e Controparte_5 Persona_1
l'autovettura Fiat IN targata EB035SX di proprietà della condotta Controparte_2 da . Controparte_1
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta che, sulla base della Pt_1 diversità di autovetture indicate, della mancata indicazione della data dell'intervento sulla fattura del soccorso stradale e del fatto che il recupero del mezzo era avvenuto in Borgo Poggio Bianco, località diversa rispetto a quella del sinistro, il Giudice abbia presunto che il veicolo danneggiato non fosse quello oggetto di causa o che, ove anche fosse stato lo stesso, o il mezzo fosse viaggiante o il sinistro non fosse avvenuto secondo le modalità descritte. Quindi, col quarto motivo d'appello,
l'appellante lamenta che il Giudice abbia erroneamente presunto l'eccessiva velocità dell'autovettura danneggiante dai danni riportati in fattura, laddove la maggior parte dei costi riguardava la verniciatura, e non abbia tenuto conto della repentinità della manovra della controparte e, col quinto motivo d'appello, conseguentemente, abbia ritenuto sussistente un concorso di colpa nella misura N. 661/2024 R.G. 7 / 10
del 50%. Tali motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente perché tutti attinenti alle modalità del sinistro ed al conseguente accertamento di una responsabilità concorsuale del danneggiato.
Ora, è pur vero che, come evidenziato in giurisprudenza, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 comma 2° c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cassazione civile, sez. III, 4 novembre 2014, n. 23431).
Tuttavia, anzitutto, dall'elencazione dei danni riportati in fattura risultano solo le parti della Porsche che hanno subito danni ma non emergono elementi per determinare l'entità di tali danni e quindi l'entità dell'impatto e, di conseguenza, la velocità dell'autovettura Porsche al momento dell'impatto in questione. In secondo luogo, richiamato quanto evidenziato supra con riferimento alle dichiarazioni rese dal conducente convenuto, si deve ulteriormente considerare che, ancora nel corso dell'interrogatorio, ha confermato quanto indicato al capitolo 2) Controparte_1 dell'atto di citazione, cioè che l'automezzo dell'attore “mentre percorreva a moderata andatura la strada… [era stato] urtato all'improvviso nella parte laterale destra… dall'autovettura Fiat IN … [da lui] condotta … il quale provenendo da
Via Pignattaia Alta, si immetteva sulla strada provinciale senza dare la dovuta precedenza”; l'interrogato ha poi precisato che “mentre stav[a] uscendo dalla strada vicinale ed immettendo[si] sulla provinciale girando a sinistra, [aveva] controllato a destra, mentre a sinistra avev[a] il finestrino appannato e quando [si era] accorto del sopraggiungere dell'altra vettura, ormai er[a] troppo avanti, quasi a metà della corsia di marcia della Porsche…”, con ciò evidenziando non solo l'imprudenza della propria condotta ma anche e soprattutto la repentinità della manovra posta in essere.
Il Conturso ha quindi aggiunto che il guidatore della Porsche aveva “tentato di evitar[lo] con manovra di emergenza, sterzando prima a sinistra e successivamente, per evitare i veicoli sopraggiungenti, a destra, andando ad impattare con la sua fiancata posteriore destra l'angolo anteriore destro del paraurti” del da esso Pt_2 N. 661/2024 R.G. 8 / 10
condotto, e con ciò ha ulteriormente confermato che il a causa della Pt_1 repentinità della manovra di immissione sulla strada principale da parte sua, pur cercando di eseguire anche una manovra d'emergenza, non aveva potuto fare nulla per evitare l'impatto.
In questo quadro, deve ritenersi che il abbia fornito la prova di avere tenuto Pt_1 una condotta rispettosa delle regole della circolazione stradale e di quelle di prudenza alla guida e che il sinistro sia stato causato esclusivamente dalla condotta del
; quindi, l'appello sul punto deve essere accolto e, contrariamente a quanto CP_1 ritenuto dal Giudice di Pace, la responsabilità del sinistro deve essere addebitata esclusivamente a quest'ultimo.
Con il sesto motivo d'appello, l'appellante lamenta che, per le ragioni di cui Pt_1 al precedente motivo sub 2), dovevano essere liquidate a suo favore anche le spese di soccorso.
In effetti, richiamato quanto evidenziato in relazione al secondo motivo d'appello, dovendosi ritenere che l'autovettura Porsche, dopo l'incidente, fosse comunque in grado di viaggiare e che quindi il suo conducente l'abbia guidata sino alla propria abitazione, deve comunque riconoscersi a favore dell'attore ed odierno appellante anche il costo dell'intervento del Soccorso stradale da tale luogo all'officina di riparazione, intervento opportuno per evitare di arrecare ulteriori danni all'autovettura. Anche questo motivo d'appello appare dunque meritevole di accoglimento.
Dunque, in conclusione, per come evidenziato dall'appellante col settimo motivo
d'appello, contrariamente a quanto statuito nella sentenza appellata, la responsabilità del sinistro deve essere attribuita in via esclusiva al convenuto ed appellato , CP_1 conducente dell'autovettura IN, e tutti i danni lamentati dall'attore ed appellante devono essere conseguentemente liquidati a suo favore, per complessivi € Pt_1
5.549,02.
Da tale importo deve essere detratto quello di € 3.000,00 corrisposto dalla compagnia assicurativa convenuta dopo la notifica della sentenza di primo grado. CP_3 N. 661/2024 R.G. 9 / 10
Pertanto, in integrale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, i convenuti ed odierni appellati , quale conducente CP_1 dell'autoveicolo danneggiante, quale proprietaria del medesimo Controparte_6 autoveicolo, e quale assicuratore del veicolo stesso, devono essere CP_3 condannati, in solido tra loro, a pagare all'attore il residuo importo di € Pt_1
2.549,02, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda al saldo.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., dovendosi peraltro considerare che, per come tradizionalmente affermato in giurisprudenza, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 12 aprile 2018 n. 9064; conformi
Cassazione civile, sez. II, 20 marzo 2024, n. 7428; Cassazione civile, sez. VI, 6 ottobre 2021, n. 27056).
I convenuti ed odierni appellati , e devono CP_1 Controparte_6 CP_3 dunque essere condannati a rimborsare all'attore ed odierno appellante le Pt_1 spese di lite, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, N. 661/2024 R.G. 10 / 10
dichiara esclusivo responsabile dell'incidente oggetto di causa Controparte_1
e, per l'effetto, tenuto conto della somma già corrisposta, condanna CP_1
, e in solido tra loro, a pagare a
[...] Controparte_6 CP_3 [...] la somma di € 2.549,02, oltre interessi, a titolo di risarcimento Parte_1 dei danni;
condanna , e in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_6 CP_3 rimborsare a le spese di lite, che liquida, per il Parte_1 procedimento di primo grado dinanzi al Giudice di pace, in € 274,00 per spese ed €
1.265,00 per compenso professionale, e, per il procedimento d'appello dinanzi al
Tribunale, in € 174,00 per spese ed € 1.278,00 per compenso professionale, in entrambi i casi oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Siena, 13 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi