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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/09/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
RG 3132/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3132/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. OVI GIORDANA presso il cui studio sito in VIA PAOLO BORSELLINO 22, REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BARTOLI ILARIA presso il cui studio sito in PIAZZA UNITA' D'ITALIA 38, NOVELLARA [RE] è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 15.09.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a Guastalla (RE) in [...]_1
10.07.2010
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 11.07.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
A) affido del figlio minorenne ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica dello stesso nell'abitazione familiare di Novellara (RE), Via L. Ariosto n. 12, assegnata alla madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio , relative all'educazione, alla formazione Per_1 scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del ragazzo. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e/o permanenza. La SI. ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la Parte_1 propria residenza e quella del figlio, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la SI. ra sarà tenuta a Parte_1 darne notizia al SI. con congruo preavviso. Parte_2
B) Il SI. , potrà vedere e tenere con sé il figlio come e quando lo Parte_2 Per_1 desidera compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso nonchè con i propri impegni di lavoro. In particolare, egli avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio due fine settimana alternati al mese, dal venerdì sera (dopo la piscina di Mattia) sino alla domenica sera dopo cena, sempre compatibilmente con il desiderio del ragazzo;
il padre potrà altresì tenere il figlio un pomeriggio sino a dopo cena una sera infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì. I genitori potranno, comunque, compatibilmente con i propri impegni e con le esigenze e necessità del minore, apportare modifiche al presente calendario sempre con congruo preavviso di almeno 24 ore da comunicare all'altro genitore. I genitori, a tal proposito, si impegnano a dialogare tra di loro pacificamente e a rispettare ed ascoltare anche le esigenze di , al fine di consentire loro di superare in maniera serena la Per_1 separazione dei genitori e di conservare un rapporto ed un dialogo con entrambi.
C) Il figlio minore potrà trascorrere le vacanze estive e quelle invernali separatamente con i propri genitori in eguale misura. In particolare, durante le vacanze estive Per_1 potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, con onere di comunicare il periodo che si intende utilizzare con loro entro il 31.05 di ciascun anno, ciò indipendentemente dal fatto che le vacanze vengano o meno trascorse in località di villeggiatura. Durante le festività Natalizie, trascorrerà i giorni di festa in Per_1 modo alternato con i due genitori comprendendo alternativamente il Natale e la Vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano e l'Epifania, così come Ultimo dell'Anno e Capodanno, ad anni alterni;
ovvero in alternativa 7 giorni consecutivi la settimana di Natale sino all'ultimo dell'anno e la prima settimana dell'anno, sempre ad anni alterni e compatibilmente con le preferenze e le esigenze dei ragazzi. Relativamente alle vacanze pasquali, i genitori potranno trascorrere il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con i figli, ovvero anche 3 giorni consecutivi, sempre ad anni alterni e sempre compatibilmente alle preferenze ed esigenze dei ragazzi.
Le parti stabiliscono sin da ora che, in caso di disaccordo sui periodi di vacanza da trascorrere con il figlio, negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre.
D) Entrambi i coniugi acconsentono e si autorizzano reciprocamente a delegare i nonni materni – se e quando disponibili - per il ritiro del figlio al termine delle attività scolastiche ed extrascolastiche, come già fanno, senza mutare le abitudini familiari.
E) Il sig. si impegna entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese a Parte_2 corrispondere tramite bonifico bancario alla SInora a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento per il figlio minore la somma di € 450,00; detto Per_1 importo poi sarà aggiornato secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di dicembre 2025.
F) Il sig. rimborserà, inoltre, alla SI. ra entro il giorno 10 di Parte_2 Parte_1 ciascun mese, il 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli minori così come previste dal Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia in materia di Diritto di Famiglia del 13/06/2023, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte ed allegate al presente ricorso con sottoscrizione in tutte le pagine da parte dei SIg. ri e (Doc. 6 all.). Pt_2 Parte_1 Secondo le stesse modalità e tempistiche saranno rimborsate dalla SI. ra Parte_1 al SI. le spese straordinarie per i figli da questi sostenute. Pt_2
G) I SIg. ri e espressamente riconoscono che - quale integrazione al Pt_2 Parte_1 contributo del mantenimento del figlio minore - l'Assegno Unico sarà di spettanza al 100% della SI. ra le detrazioni fiscali per il figlio a carico Parte_1 spetteranno invece ad entrambi i genitori in egual misura.
H) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere il sopracitato contributo di Parte_2 mantenimento nell'interesse del figlio fintanto che il ragazzo continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, e con ciascun ramo genitoriale;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
L) I genitori si impegnano ad introdurre i loro eventuali nuovi partner alla frequentazione con il figlio con la massima gradualità e nel rispetto della sensibilità del minore oltre che dei rispettivi ruoli genitoriali, onde evitare confusioni nelle figure adulte di riferimento del minore.
M) I SIg. ri e si impegnano altresì a prestare il proprio consenso, Pt_2 Parte_1 qualora fosse necessario per legge, ad espatriare o, comunque, per ottenere/rinnovare il proprio passaporto personale e/o quello del figlio minori . Per_1
N) L'abitazione familiare sita in Novellara (RE), Via L. Ariosto n. 12, di proprietà esclusiva del SI. , resta assegnata alla SI. ra , con Parte_2 Parte_1 tutti i beni e le suppellettili che la corredano;
pertanto, la SI. ra provvederà Parte_1 ad effettuare a Suo nome le volture di tutte le utenze domestiche, ivi comprese quelle di telefonia mobile e la tassa rifiuti, e le relative spese graveranno interamente a suo carico. Parimenti, dovrà provvedere alla cura dell'area cortiliva e delle pertinenze ad essa connesse e sostenerne le spese di gestione ordinaria.
O) I sigg.ri e sono cointestari di un conto corrente Parte_2 Parte_1 presso TE AS di EN (ag. ) che verrà chiuso entro la fine del Parte_3 mese di Giugno 2025, l'eventuale giacenza attiva verrà utilizzata per le spese di chiusura conto ed eventuali rimanenze rimarranno alla sig. Parte_1
P) I SIg. ri e dichiarano che per quanto riguarda gli Parte_2 Parte_1 altri aspetti economici/patrimoniali nonché su beni immobili e beni mobili in comune hanno già provveduto con separato atto.
Q) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte (da A a N)
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte (O e P)
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3132/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. OVI GIORDANA presso il cui studio sito in VIA PAOLO BORSELLINO 22, REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BARTOLI ILARIA presso il cui studio sito in PIAZZA UNITA' D'ITALIA 38, NOVELLARA [RE] è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 15.09.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a Guastalla (RE) in [...]_1
10.07.2010
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 11.07.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
A) affido del figlio minorenne ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica dello stesso nell'abitazione familiare di Novellara (RE), Via L. Ariosto n. 12, assegnata alla madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio , relative all'educazione, alla formazione Per_1 scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del ragazzo. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e/o permanenza. La SI. ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la Parte_1 propria residenza e quella del figlio, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la SI. ra sarà tenuta a Parte_1 darne notizia al SI. con congruo preavviso. Parte_2
B) Il SI. , potrà vedere e tenere con sé il figlio come e quando lo Parte_2 Per_1 desidera compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso nonchè con i propri impegni di lavoro. In particolare, egli avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio due fine settimana alternati al mese, dal venerdì sera (dopo la piscina di Mattia) sino alla domenica sera dopo cena, sempre compatibilmente con il desiderio del ragazzo;
il padre potrà altresì tenere il figlio un pomeriggio sino a dopo cena una sera infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì. I genitori potranno, comunque, compatibilmente con i propri impegni e con le esigenze e necessità del minore, apportare modifiche al presente calendario sempre con congruo preavviso di almeno 24 ore da comunicare all'altro genitore. I genitori, a tal proposito, si impegnano a dialogare tra di loro pacificamente e a rispettare ed ascoltare anche le esigenze di , al fine di consentire loro di superare in maniera serena la Per_1 separazione dei genitori e di conservare un rapporto ed un dialogo con entrambi.
C) Il figlio minore potrà trascorrere le vacanze estive e quelle invernali separatamente con i propri genitori in eguale misura. In particolare, durante le vacanze estive Per_1 potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, con onere di comunicare il periodo che si intende utilizzare con loro entro il 31.05 di ciascun anno, ciò indipendentemente dal fatto che le vacanze vengano o meno trascorse in località di villeggiatura. Durante le festività Natalizie, trascorrerà i giorni di festa in Per_1 modo alternato con i due genitori comprendendo alternativamente il Natale e la Vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano e l'Epifania, così come Ultimo dell'Anno e Capodanno, ad anni alterni;
ovvero in alternativa 7 giorni consecutivi la settimana di Natale sino all'ultimo dell'anno e la prima settimana dell'anno, sempre ad anni alterni e compatibilmente con le preferenze e le esigenze dei ragazzi. Relativamente alle vacanze pasquali, i genitori potranno trascorrere il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con i figli, ovvero anche 3 giorni consecutivi, sempre ad anni alterni e sempre compatibilmente alle preferenze ed esigenze dei ragazzi.
Le parti stabiliscono sin da ora che, in caso di disaccordo sui periodi di vacanza da trascorrere con il figlio, negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre.
D) Entrambi i coniugi acconsentono e si autorizzano reciprocamente a delegare i nonni materni – se e quando disponibili - per il ritiro del figlio al termine delle attività scolastiche ed extrascolastiche, come già fanno, senza mutare le abitudini familiari.
E) Il sig. si impegna entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese a Parte_2 corrispondere tramite bonifico bancario alla SInora a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento per il figlio minore la somma di € 450,00; detto Per_1 importo poi sarà aggiornato secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di dicembre 2025.
F) Il sig. rimborserà, inoltre, alla SI. ra entro il giorno 10 di Parte_2 Parte_1 ciascun mese, il 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli minori così come previste dal Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia in materia di Diritto di Famiglia del 13/06/2023, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte ed allegate al presente ricorso con sottoscrizione in tutte le pagine da parte dei SIg. ri e (Doc. 6 all.). Pt_2 Parte_1 Secondo le stesse modalità e tempistiche saranno rimborsate dalla SI. ra Parte_1 al SI. le spese straordinarie per i figli da questi sostenute. Pt_2
G) I SIg. ri e espressamente riconoscono che - quale integrazione al Pt_2 Parte_1 contributo del mantenimento del figlio minore - l'Assegno Unico sarà di spettanza al 100% della SI. ra le detrazioni fiscali per il figlio a carico Parte_1 spetteranno invece ad entrambi i genitori in egual misura.
H) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere il sopracitato contributo di Parte_2 mantenimento nell'interesse del figlio fintanto che il ragazzo continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, e con ciascun ramo genitoriale;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
L) I genitori si impegnano ad introdurre i loro eventuali nuovi partner alla frequentazione con il figlio con la massima gradualità e nel rispetto della sensibilità del minore oltre che dei rispettivi ruoli genitoriali, onde evitare confusioni nelle figure adulte di riferimento del minore.
M) I SIg. ri e si impegnano altresì a prestare il proprio consenso, Pt_2 Parte_1 qualora fosse necessario per legge, ad espatriare o, comunque, per ottenere/rinnovare il proprio passaporto personale e/o quello del figlio minori . Per_1
N) L'abitazione familiare sita in Novellara (RE), Via L. Ariosto n. 12, di proprietà esclusiva del SI. , resta assegnata alla SI. ra , con Parte_2 Parte_1 tutti i beni e le suppellettili che la corredano;
pertanto, la SI. ra provvederà Parte_1 ad effettuare a Suo nome le volture di tutte le utenze domestiche, ivi comprese quelle di telefonia mobile e la tassa rifiuti, e le relative spese graveranno interamente a suo carico. Parimenti, dovrà provvedere alla cura dell'area cortiliva e delle pertinenze ad essa connesse e sostenerne le spese di gestione ordinaria.
O) I sigg.ri e sono cointestari di un conto corrente Parte_2 Parte_1 presso TE AS di EN (ag. ) che verrà chiuso entro la fine del Parte_3 mese di Giugno 2025, l'eventuale giacenza attiva verrà utilizzata per le spese di chiusura conto ed eventuali rimanenze rimarranno alla sig. Parte_1
P) I SIg. ri e dichiarano che per quanto riguarda gli Parte_2 Parte_1 altri aspetti economici/patrimoniali nonché su beni immobili e beni mobili in comune hanno già provveduto con separato atto.
Q) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte (da A a N)
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte (O e P)
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi