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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/11/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 378/2025, promossa con atto di citazione
DA
( ) rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
TO UT, come da procura allegata al ricorso ex art 281 decies cpc depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] l'[...], CUI , contumace CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni da fatto illecito
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 21.11.2025 il procuratore di parte ricorrente ha richiamato le conclusioni come da ricorso, specificando di voler limitare la domanda al danno non patrimoniale, riservando ogni diversa richiesta risarcitoria sul danno patrimoniale all'esito del pronunciamento del Ministero sul riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo al sig. come segue: Pt_1 per parte attrice:
“Piaccia al Giudice del Tribunale Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza:
Pagina nr. 1 1) -dichiarare il sig. responsabile delle lesioni e dei fatti illeciti CP_1 commessi in danno del sig. in data 01.02.2022 dalle ore 22 alle ore 23 in Parte_1
ON VI CC e meglio descritti nella narrativa del ricorso e che a seguito di dette lesioni sono derivate al sig. inabilità temporanea per gg. 849, Parte_1 postumi permanenti pari al 30% del danno biologico, e la perdita totale della capacità lavorativa specifica.
2) -conseguenzialmente dichiarare tenuto e condannare il sig. a risarcire CP_1 in favore del sig. tutti i danni biologici, patrimoniali e non patrimoniali, Parte_1 oltre rivalutazione e interessi dal dì dell'illecito al saldo, ivi compresi quelli determinati dalla perdita della capacità lavorativa specifica, derivanti dalle lesioni e dai fatti illeciti commessi in data 1/02/2022 in danno del sig. , danni che si quantificano in Parte_1
€ 520.000,00 (cinquecentoventimila) o nella cifra arbitranda dal Tribunale Ill.mo, in base alle risultanze istruttorie.
Protestate spese e compenso di patrocinio del presente giudizio oltre rimborso forfettario,cpa e iva”.
*********************************************
MOTIVI DELLA DECISIONE
• Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, ha evocato in giudizio chiedendone Parte_1 CP_1 la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle lesioni subite nel corso dell'intervento svolto il 1° febbraio 2022, in ON, VI dei
CC 1B/15, mentre prestava servizio quale Vice Brigadiere dell'Arma dei
Carabinieri.
• Il ricorrente ha esposto che:
1. unitamente all'Appuntato , era intervenuto in data 1° Controparte_2 febbraio 2022 presso l'abitazione della sig.ra ove il figlio , in CP_3 CP_1 evidente stato di ubriachezza, stava dando in escandescenze. Nel corso dell'intervento egli era stato aggredito dal e, a seguito di colluttazioni, aveva riportato CP_1 plurime lesioni personali;
2. in ausilio alla pattuglia del NORM dei Carabinieri di ON, di cui era componente, erano intervenuti anche una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Noli nonché una pattuglia della squadra volante della Questura di ON;
Pagina nr. 2 3. per tali fatti, era stato tratto a giudizio per i reati di cui agli artt. CP_1
337, 339, 582, 585 e 576 n.
5-bis c.p. ed aveva definito il procedimento penale tramite sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 287, depositata il 17.05.2022, con applicazione della pena concordata di anni 1 e mesi 8 di reclusione con, per quel che qui ancora rileva, la distruzione di un coltello, utilizzato per aggredire il ricorrente ed altro milite intervenuto e la concessione della sospensione condizionale della pena.
• In relazione a tali accadimenti, ha prodotto: - sub doc. 1) relazione Parte_1 di servizio dei Carabinieri;
- sub doc. 2) annotazione di intervento della P.G.; - sub doc.
5 verbale SIT 2/2/2022 rese dai genitori del;
- sub doc. 6 verbale di CP_1 ricezione della denuncia querela dal medesimo sporta contro il ). Inoltre, CP_1 ha documentato (sub docc. 13-14-15-16) una complessa evoluzione clinica derivante dalle lesioni subite a seguito dell'aggressione, che lo aveva condotto a più interventi chirurgici alla spalla sinistra, a un intervento al polso destro e a plurimi trattamenti riabilitativi, nonché ad un quadro di algodistrofia e neuropatia.
• Il ricorrente ha inoltre lamentato di essere stato dichiarato, in data 05.07.2024, permanentemente non idoneo al servizio dall'Arma dei Carabinieri, con conseguente perdita totale della capacità lavorativa specifica.
• Nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in CP_1 giudizio ed è pertanto stato dichiarato contumace all'udienza del 16.05.2025.
• La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale ed escussione di testimoni e, all'esito, rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
• In tale sede, il procuratore del ricorrente ha affermato di intendere limitare la domanda al solo risarcimento del danno non patrimoniale, “riservando ogni diversa richiesta risarcitoria sul danno patrimoniale all'esito del pronunciamento del Ministero sul riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo al sig. . Pt_1
• A seguito di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
**********************
La domanda del ricorrente, così come limitata all'udienza di discussione, è fondata e deve essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Sulla responsabilità ex art. 2043 cc di CP_1
Pagina nr. 3 La condotta del resistente integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 2043 c.c. Pertanto, è onere del danneggiato provare gli elementi costitutivi dell'illecito, oggettivo e soggettivo, nonché i danni conseguenza eziologicamente consequenziali al fatto dannoso.
Ebbene, si ritiene che nel caso di specie il ricorrente abbia assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante.
In particolare, la dinamica dell'evento risulta comprovata alla luce della documentazione in atti e, nello specifico, dalla relazione di servizio dei Carabinieri
(doc. 1 ric.) e dall'annotazione di intervento della P.G. (doc. 2 ric.), facenti prova fino a querela di falso, nonché dal verbale SIT 2/2/2022 rese dai genitori di CP_1
(doc. 5 ric.).
Tali documenti costituiscono prove atipiche liberamente valutabili dal Giudice ex art. 115 cpc, il cui contenuto, nel caso di specie, ove complessivamente apprezzato, rende già di per sé verosimile la narrazione dei fatti evidenziati da nella propria Parte_1 denuncia querela sporta contro (doc. 6 ric.) e nel ricorso introduttivo del CP_1 presente giudizio.
Inoltre, la sentenza penale ex art. 444 c.p.p. (doc. 12 ric.), pur non avendo efficacia di giudicato e di prova nel presente giudizio, costituisce comunque un significativo indice a fondamento della narrazione attorea, tenuto anche conto che , CP_1 restando contumace, non ha fornito alcun elemento utile a confutare il carattere illecito delle proprie azioni o a dimostrarne la totale o parziale non imputabilità delle stesse, come invece sarebbe stato suo onere.
D'altra parte, lo svolgimento degli accadimenti risulta accertato anche a seguito delle deposizioni rese dai testimoni escussi, dalle cui dichiarazioni si trae univoca conferma della sequenza degli eventi, in linea con la documentazione versata in atti.
Invero, dall'istruttoria orale risulta confermato che: la sera del 01.02.2022, 1) “…
è sceso … c'è stata una” prima “colluttazione con i Carabinieri, uno di quali CP_1 era , che è stato “ sbattuto per terra da;
poi i Carabinieri sono riusciti Pt_1 CP_1
a fermarlo e lo hanno accompagnato in casa per prendere le sue cose ”(così ha riferito il teste , membro dell'ambulanza intervenuta in loco su chiamata della Tes_1 madre del ); 2) rientrato in casa accompagnato dai Carabinieri e dagli agenti di CP_1
P.G. , … è entrato in cucina, ha aperto un cassetto, ha afferrato un coltello CP_1
… è intervento che era più vicino e l'ha disarmato”; i militi hanno “cercato di Pt_1
Pagina nr. 4 calmare , riuscendoci sia pure a fatica e” l'hanno “fatto scendere in strada;
… CP_1 lui è salito sull'ambulanza poi è ridisceso … si è avvicinato ad uno dei carabinieri della
Stazione di Noli e l'ha aggredito” (così ha riferito il teste , Sovrintendente Tes_2 della Polizia di Stato); sono “dovuti intervenire praticamente in otto per fermarlo … presentava i segni della colluttazione” (la prima) “ fu poi coinvolto anche Pt_1 Pt_1 nella colluttazione quando il soggetto scese in strada” (così ha riferito il teste Tes_3
, Polizia di Stato); 3) è stato poi trasportato in ambulanza, su cui
[...] CP_1 prestava servizio il teste , che ha riferito “il carabiniere l'ho poi Tes_1 Pt_1 trovato in ospedale che lamentava dolori ad una spalla tanto che gli dissi di farsi visitare.”.
È altresì provato che, a seguito di tali colluttazioni, ha subito importanti Parte_1 lesioni, come riscontrate, subito dopo l'intervento del milite, dal personale del Pronto
Soccorso di ON (cfr. referti del Pronto Soccorso allegati alla relazione medico- legale di parte a firma del dott. - doc. 13 ric.) Per_1
Del pari deve ritenersi dimostrato, alla luce della ctu espletata, che a seguito dell'evento dannoso, il ricorrente ha subito una notevole compromissione della propria integrità psicofisica, dovendo altresì sopportare un lungo e faticoso percorso chirurgico e riabilitativo, come attesa la documentazione medica allegata (doc. 13).
A tale riguardo, dalla ctu effettuata in corso di causa è emerso che: “Sulla base di quanto riscontrato dall'attento esame degli atti documentali disponibili e dalla visita medica eseguita emerge che il p. in data 1 febbraio '22, nel corso della colluttazione ha riportato un trauma della spalla sinistra, del polso destro ed una contusione all'emivolto sinistro con lesione dell'elemento dentale 1.5, pilastro di manufatto protesico.
Dette lesioni sono state responsabili di lesione del tendine sovraspinoso della spalla sinistra complicata da capsulite adesiva, per il quale è stato sottoposto ad intervento chirurgico di capsuloplastica con riparazione tendinea e artrolisi, e di trauma del polso destro con lesione del legamento radio-ulnare distale, sottoposto ad intervento di riduzione e tenoplastica, e lesione capsulare della II articolazione metacarpofalangea della mano destra con residua algodistrofia e neuropatia delle piccole fibre.
Tali lesioni appaiono ovviamente congrue e coerenti con la cinetica dell'evento lesivo riferita, risultante in atti e suffragata dai noti criteri medico legali del nesso causale,
Pagina nr. 5 quali quello eziologico, cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, di continuità fenomenologica e di esclusione di altre cause”.
Sulla base di tale valutazione, il CTU ha rappresentato che le lesioni sono assolutamente compatibili causalmente con la dinamica dell'evento e che - pur essendo il periziato affetto da patologie pregresse (“caratterizzate da patologia degenerativa sia a carico della spalla sinistra che del polso destro, peraltro compatibili con l'età anagrafica del soggetto”) - hanno determinato complessivamente un grado di invalidità permanente parziale, inteso come danno biologico comportante menomazione permanente dell'integrità psicofisica del p., valutabile complessivamente, secondo i comuni barèmes di riferimento, nel 25% della totale.
Alla luce delle evidenze riportate, deve essere affermata la responsabilità ex art. 2043
c.c. del convenuto per i fatti addebitatigli, in quanto sono dimostrati: il fatto dannoso come verificatosi in concreto, la volontarietà dell'aggressione da parte del danneggiante, il danno conseguenza determinatosi a causa del pestaggio subito in capo al Carabiniere
Pt_1
Ne discende che deve essere condannato al risarcimento dei danni subiti CP_1 dal ricorrente, come di seguito specificati, tenuto conto che la difesa attorea, all'udienza di discussione del 21.11.2025, ha dichiarato di voler limitare la domanda ai soli pregiudizi non patrimoniali, riservando in altra sede di agire per il ristoro dei danni di natura patrimoniale.
Sui danni non patrimoniali
Relativamente ai danni non patrimoniali, ne va anzitutto affermata la pacifica risarcibilità in linea di principio, non solo ai sensi dell'art. 185 c.p., posto che i fatti per cui è causa configurano reati, ma anche in virtù dell'art. 2059 c.c. che secondo la lettura costituzionalmente orientata enunciata dalla Suprema Corte (da Cass. 31/5/2003 n.
8827) è norma diretta a ristorare il danneggiato ove sia stato compromesso e leso un bene appartenente alla sua sfera giuridica di rango costituzionale, come certamente nel caso di specie.
Per procedere alla quantificazione, va tenuto presente l'indirizzo della Corte di
Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa
Suprema Corte (sent. n.7513/2018, Cass. Civ. sent. n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse
Pagina nr. 6 a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-
26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente giudice “1)
l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale
e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.
3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226,
2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di
Pagina nr. 7 risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza
d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e
139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale per i pregiudizi all'integrità psico-fisica subita dal ricorrente, si ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal
Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione, riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011
n. 12408) e tenuto conto della non applicabilità ratione temporis della nuova Tariffa
Unica di Liquidazione del danno.
A fronte delle risultanze di ctu, in assenza di osservazioni critiche da parte ricorrente, deve osservarsi dunque che:
1) presenta un deficit stenico e funzionale a carico della spalla Parte_1 sinistra e del polso destro con rottura dell'elemento dentale 1.5, coerente con la riferita cinetica dell'evento lesivo e con quanto accertato in atti;
2) le lesioni subite dal ricorrente appaiono coerenti con la riferita cinetica dell'evento lesivo e con quanto accertato in atti;
3) la durata della inabilità temporanea deve essere riconosciuta in: giorni 3 (tre) di totale;
giorni 90 (novanta) di parziale al 75 %; giorni 120 (centoventi) di parziale al
50 %, con riconoscimento di un grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1
a 5, pari a 3;
4) l'invalidità permanente parziale, intesa come danno biologico, comportante menomazione permanente dell'integrità psicofisica deve essere riconosciuta nella
Pagina nr. 8 misura complessiva di 25 (venticinque) punti percentuali, con riconoscimento di un grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5, sempre pari a 3.
Alla luce delle conclusioni raggiunte dal CTU, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età del ricorrente al momento dell'evento (anni 38) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno non patrimoniale la somma di euro
19.575,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di euro
135.644,00 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti, per un totale di euro 155.219,00, in moneta attuale.
Al riguardo, si chiarisce di aver ritenuto opportuno ed equo riconoscere:
- quanto all'inabilità temporanea, un importo giornaliero di euro 150,00, tenuto conto che l'iter riabilitativo post sinistro è stato peculiarmente faticoso e travagliato, con presumibile rilevante grado di sofferenza soggettiva;
- relativamente all'invalidità permanente, applicare la maggiorazione prevista per il danno da sofferenza soggettiva, in quanto specificamente allegato e presuntivamente provato, sia in ragione della gravità delle lesioni subite, sia a fronte delle conseguenze significativamente negative determinatesi in capo al danneggiato a causa dell'aggressione subita. In particolare, si ritiene che la perdita del lavoro, per un uomo di giovane età, determinata peraltro da un evento di natura traumatica e dipesa da atti cruenti subiti durante l'attività lavorativa abbia potuto provocare un particolare scotimento emotivo, tale da giustificare anche la personalizzazione del danno nella misura del 10%.
In definitiva, tenuto conto che il ricorrente ha rinunciato a chiedere la corresponsione dei danni patrimoniali, deve essere condannato a pagare in suo favore la CP_1 somma di euro 155.219,00 in moneta attuale.
Sull'importo liquidato, integrante debito di valore in quanto posta risarcitoria, sono dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno a far tempo dalla data del fatto, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno.
Peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o
Pagina nr. 9 espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Sono inoltre dovuti gli interessi al tasso previsto dalla legge dalla data della presente sentenza al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di
[...]
, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto CP_1 conto del valore della controversia (calcolato sulla base del danno liquidato in questa sede), della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi previsti dallo scaglione di riferimento, per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria e decisionale, ridotti del 30%.
Anche le spese di CTU, liquidate in corso di causa, devono essere poste a carico di parte convenuta, rimasta soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di ON, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) accertata la responsabilità di per le lesioni subite da in CP_1 Parte_1 data 01.02.2022, condanna il convenuto a pagare in favore del ricorrente l'importo complessivo di euro 155.219,00, oltre agli interessi legali, come specificati in parte motiva;
2) pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U., come CP_1 liquidate in corso di causa;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_2 processuali, che liquida in euro 1.241,00 per esborsi ed in euro 9.872,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A.
(se dovuta e non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
ON, 28/11/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 378/2025, promossa con atto di citazione
DA
( ) rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
TO UT, come da procura allegata al ricorso ex art 281 decies cpc depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] l'[...], CUI , contumace CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni da fatto illecito
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 21.11.2025 il procuratore di parte ricorrente ha richiamato le conclusioni come da ricorso, specificando di voler limitare la domanda al danno non patrimoniale, riservando ogni diversa richiesta risarcitoria sul danno patrimoniale all'esito del pronunciamento del Ministero sul riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo al sig. come segue: Pt_1 per parte attrice:
“Piaccia al Giudice del Tribunale Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza:
Pagina nr. 1 1) -dichiarare il sig. responsabile delle lesioni e dei fatti illeciti CP_1 commessi in danno del sig. in data 01.02.2022 dalle ore 22 alle ore 23 in Parte_1
ON VI CC e meglio descritti nella narrativa del ricorso e che a seguito di dette lesioni sono derivate al sig. inabilità temporanea per gg. 849, Parte_1 postumi permanenti pari al 30% del danno biologico, e la perdita totale della capacità lavorativa specifica.
2) -conseguenzialmente dichiarare tenuto e condannare il sig. a risarcire CP_1 in favore del sig. tutti i danni biologici, patrimoniali e non patrimoniali, Parte_1 oltre rivalutazione e interessi dal dì dell'illecito al saldo, ivi compresi quelli determinati dalla perdita della capacità lavorativa specifica, derivanti dalle lesioni e dai fatti illeciti commessi in data 1/02/2022 in danno del sig. , danni che si quantificano in Parte_1
€ 520.000,00 (cinquecentoventimila) o nella cifra arbitranda dal Tribunale Ill.mo, in base alle risultanze istruttorie.
Protestate spese e compenso di patrocinio del presente giudizio oltre rimborso forfettario,cpa e iva”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
• Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, ha evocato in giudizio chiedendone Parte_1 CP_1 la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle lesioni subite nel corso dell'intervento svolto il 1° febbraio 2022, in ON, VI dei
CC 1B/15, mentre prestava servizio quale Vice Brigadiere dell'Arma dei
Carabinieri.
• Il ricorrente ha esposto che:
1. unitamente all'Appuntato , era intervenuto in data 1° Controparte_2 febbraio 2022 presso l'abitazione della sig.ra ove il figlio , in CP_3 CP_1 evidente stato di ubriachezza, stava dando in escandescenze. Nel corso dell'intervento egli era stato aggredito dal e, a seguito di colluttazioni, aveva riportato CP_1 plurime lesioni personali;
2. in ausilio alla pattuglia del NORM dei Carabinieri di ON, di cui era componente, erano intervenuti anche una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Noli nonché una pattuglia della squadra volante della Questura di ON;
Pagina nr. 2 3. per tali fatti, era stato tratto a giudizio per i reati di cui agli artt. CP_1
337, 339, 582, 585 e 576 n.
5-bis c.p. ed aveva definito il procedimento penale tramite sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 287, depositata il 17.05.2022, con applicazione della pena concordata di anni 1 e mesi 8 di reclusione con, per quel che qui ancora rileva, la distruzione di un coltello, utilizzato per aggredire il ricorrente ed altro milite intervenuto e la concessione della sospensione condizionale della pena.
• In relazione a tali accadimenti, ha prodotto: - sub doc. 1) relazione Parte_1 di servizio dei Carabinieri;
- sub doc. 2) annotazione di intervento della P.G.; - sub doc.
5 verbale SIT 2/2/2022 rese dai genitori del;
- sub doc. 6 verbale di CP_1 ricezione della denuncia querela dal medesimo sporta contro il ). Inoltre, CP_1 ha documentato (sub docc. 13-14-15-16) una complessa evoluzione clinica derivante dalle lesioni subite a seguito dell'aggressione, che lo aveva condotto a più interventi chirurgici alla spalla sinistra, a un intervento al polso destro e a plurimi trattamenti riabilitativi, nonché ad un quadro di algodistrofia e neuropatia.
• Il ricorrente ha inoltre lamentato di essere stato dichiarato, in data 05.07.2024, permanentemente non idoneo al servizio dall'Arma dei Carabinieri, con conseguente perdita totale della capacità lavorativa specifica.
• Nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in CP_1 giudizio ed è pertanto stato dichiarato contumace all'udienza del 16.05.2025.
• La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale ed escussione di testimoni e, all'esito, rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
• In tale sede, il procuratore del ricorrente ha affermato di intendere limitare la domanda al solo risarcimento del danno non patrimoniale, “riservando ogni diversa richiesta risarcitoria sul danno patrimoniale all'esito del pronunciamento del Ministero sul riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo al sig. . Pt_1
• A seguito di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
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La domanda del ricorrente, così come limitata all'udienza di discussione, è fondata e deve essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Sulla responsabilità ex art. 2043 cc di CP_1
Pagina nr. 3 La condotta del resistente integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 2043 c.c. Pertanto, è onere del danneggiato provare gli elementi costitutivi dell'illecito, oggettivo e soggettivo, nonché i danni conseguenza eziologicamente consequenziali al fatto dannoso.
Ebbene, si ritiene che nel caso di specie il ricorrente abbia assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante.
In particolare, la dinamica dell'evento risulta comprovata alla luce della documentazione in atti e, nello specifico, dalla relazione di servizio dei Carabinieri
(doc. 1 ric.) e dall'annotazione di intervento della P.G. (doc. 2 ric.), facenti prova fino a querela di falso, nonché dal verbale SIT 2/2/2022 rese dai genitori di CP_1
(doc. 5 ric.).
Tali documenti costituiscono prove atipiche liberamente valutabili dal Giudice ex art. 115 cpc, il cui contenuto, nel caso di specie, ove complessivamente apprezzato, rende già di per sé verosimile la narrazione dei fatti evidenziati da nella propria Parte_1 denuncia querela sporta contro (doc. 6 ric.) e nel ricorso introduttivo del CP_1 presente giudizio.
Inoltre, la sentenza penale ex art. 444 c.p.p. (doc. 12 ric.), pur non avendo efficacia di giudicato e di prova nel presente giudizio, costituisce comunque un significativo indice a fondamento della narrazione attorea, tenuto anche conto che , CP_1 restando contumace, non ha fornito alcun elemento utile a confutare il carattere illecito delle proprie azioni o a dimostrarne la totale o parziale non imputabilità delle stesse, come invece sarebbe stato suo onere.
D'altra parte, lo svolgimento degli accadimenti risulta accertato anche a seguito delle deposizioni rese dai testimoni escussi, dalle cui dichiarazioni si trae univoca conferma della sequenza degli eventi, in linea con la documentazione versata in atti.
Invero, dall'istruttoria orale risulta confermato che: la sera del 01.02.2022, 1) “…
è sceso … c'è stata una” prima “colluttazione con i Carabinieri, uno di quali CP_1 era , che è stato “ sbattuto per terra da;
poi i Carabinieri sono riusciti Pt_1 CP_1
a fermarlo e lo hanno accompagnato in casa per prendere le sue cose ”(così ha riferito il teste , membro dell'ambulanza intervenuta in loco su chiamata della Tes_1 madre del ); 2) rientrato in casa accompagnato dai Carabinieri e dagli agenti di CP_1
P.G. , … è entrato in cucina, ha aperto un cassetto, ha afferrato un coltello CP_1
… è intervento che era più vicino e l'ha disarmato”; i militi hanno “cercato di Pt_1
Pagina nr. 4 calmare , riuscendoci sia pure a fatica e” l'hanno “fatto scendere in strada;
… CP_1 lui è salito sull'ambulanza poi è ridisceso … si è avvicinato ad uno dei carabinieri della
Stazione di Noli e l'ha aggredito” (così ha riferito il teste , Sovrintendente Tes_2 della Polizia di Stato); sono “dovuti intervenire praticamente in otto per fermarlo … presentava i segni della colluttazione” (la prima) “ fu poi coinvolto anche Pt_1 Pt_1 nella colluttazione quando il soggetto scese in strada” (così ha riferito il teste Tes_3
, Polizia di Stato); 3) è stato poi trasportato in ambulanza, su cui
[...] CP_1 prestava servizio il teste , che ha riferito “il carabiniere l'ho poi Tes_1 Pt_1 trovato in ospedale che lamentava dolori ad una spalla tanto che gli dissi di farsi visitare.”.
È altresì provato che, a seguito di tali colluttazioni, ha subito importanti Parte_1 lesioni, come riscontrate, subito dopo l'intervento del milite, dal personale del Pronto
Soccorso di ON (cfr. referti del Pronto Soccorso allegati alla relazione medico- legale di parte a firma del dott. - doc. 13 ric.) Per_1
Del pari deve ritenersi dimostrato, alla luce della ctu espletata, che a seguito dell'evento dannoso, il ricorrente ha subito una notevole compromissione della propria integrità psicofisica, dovendo altresì sopportare un lungo e faticoso percorso chirurgico e riabilitativo, come attesa la documentazione medica allegata (doc. 13).
A tale riguardo, dalla ctu effettuata in corso di causa è emerso che: “Sulla base di quanto riscontrato dall'attento esame degli atti documentali disponibili e dalla visita medica eseguita emerge che il p. in data 1 febbraio '22, nel corso della colluttazione ha riportato un trauma della spalla sinistra, del polso destro ed una contusione all'emivolto sinistro con lesione dell'elemento dentale 1.5, pilastro di manufatto protesico.
Dette lesioni sono state responsabili di lesione del tendine sovraspinoso della spalla sinistra complicata da capsulite adesiva, per il quale è stato sottoposto ad intervento chirurgico di capsuloplastica con riparazione tendinea e artrolisi, e di trauma del polso destro con lesione del legamento radio-ulnare distale, sottoposto ad intervento di riduzione e tenoplastica, e lesione capsulare della II articolazione metacarpofalangea della mano destra con residua algodistrofia e neuropatia delle piccole fibre.
Tali lesioni appaiono ovviamente congrue e coerenti con la cinetica dell'evento lesivo riferita, risultante in atti e suffragata dai noti criteri medico legali del nesso causale,
Pagina nr. 5 quali quello eziologico, cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, di continuità fenomenologica e di esclusione di altre cause”.
Sulla base di tale valutazione, il CTU ha rappresentato che le lesioni sono assolutamente compatibili causalmente con la dinamica dell'evento e che - pur essendo il periziato affetto da patologie pregresse (“caratterizzate da patologia degenerativa sia a carico della spalla sinistra che del polso destro, peraltro compatibili con l'età anagrafica del soggetto”) - hanno determinato complessivamente un grado di invalidità permanente parziale, inteso come danno biologico comportante menomazione permanente dell'integrità psicofisica del p., valutabile complessivamente, secondo i comuni barèmes di riferimento, nel 25% della totale.
Alla luce delle evidenze riportate, deve essere affermata la responsabilità ex art. 2043
c.c. del convenuto per i fatti addebitatigli, in quanto sono dimostrati: il fatto dannoso come verificatosi in concreto, la volontarietà dell'aggressione da parte del danneggiante, il danno conseguenza determinatosi a causa del pestaggio subito in capo al Carabiniere
Pt_1
Ne discende che deve essere condannato al risarcimento dei danni subiti CP_1 dal ricorrente, come di seguito specificati, tenuto conto che la difesa attorea, all'udienza di discussione del 21.11.2025, ha dichiarato di voler limitare la domanda ai soli pregiudizi non patrimoniali, riservando in altra sede di agire per il ristoro dei danni di natura patrimoniale.
Sui danni non patrimoniali
Relativamente ai danni non patrimoniali, ne va anzitutto affermata la pacifica risarcibilità in linea di principio, non solo ai sensi dell'art. 185 c.p., posto che i fatti per cui è causa configurano reati, ma anche in virtù dell'art. 2059 c.c. che secondo la lettura costituzionalmente orientata enunciata dalla Suprema Corte (da Cass. 31/5/2003 n.
8827) è norma diretta a ristorare il danneggiato ove sia stato compromesso e leso un bene appartenente alla sua sfera giuridica di rango costituzionale, come certamente nel caso di specie.
Per procedere alla quantificazione, va tenuto presente l'indirizzo della Corte di
Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa
Suprema Corte (sent. n.7513/2018, Cass. Civ. sent. n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse
Pagina nr. 6 a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-
26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente giudice “1)
l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale
e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.
3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226,
2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di
Pagina nr. 7 risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza
d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e
139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale per i pregiudizi all'integrità psico-fisica subita dal ricorrente, si ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal
Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione, riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011
n. 12408) e tenuto conto della non applicabilità ratione temporis della nuova Tariffa
Unica di Liquidazione del danno.
A fronte delle risultanze di ctu, in assenza di osservazioni critiche da parte ricorrente, deve osservarsi dunque che:
1) presenta un deficit stenico e funzionale a carico della spalla Parte_1 sinistra e del polso destro con rottura dell'elemento dentale 1.5, coerente con la riferita cinetica dell'evento lesivo e con quanto accertato in atti;
2) le lesioni subite dal ricorrente appaiono coerenti con la riferita cinetica dell'evento lesivo e con quanto accertato in atti;
3) la durata della inabilità temporanea deve essere riconosciuta in: giorni 3 (tre) di totale;
giorni 90 (novanta) di parziale al 75 %; giorni 120 (centoventi) di parziale al
50 %, con riconoscimento di un grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1
a 5, pari a 3;
4) l'invalidità permanente parziale, intesa come danno biologico, comportante menomazione permanente dell'integrità psicofisica deve essere riconosciuta nella
Pagina nr. 8 misura complessiva di 25 (venticinque) punti percentuali, con riconoscimento di un grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5, sempre pari a 3.
Alla luce delle conclusioni raggiunte dal CTU, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età del ricorrente al momento dell'evento (anni 38) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno non patrimoniale la somma di euro
19.575,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di euro
135.644,00 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti, per un totale di euro 155.219,00, in moneta attuale.
Al riguardo, si chiarisce di aver ritenuto opportuno ed equo riconoscere:
- quanto all'inabilità temporanea, un importo giornaliero di euro 150,00, tenuto conto che l'iter riabilitativo post sinistro è stato peculiarmente faticoso e travagliato, con presumibile rilevante grado di sofferenza soggettiva;
- relativamente all'invalidità permanente, applicare la maggiorazione prevista per il danno da sofferenza soggettiva, in quanto specificamente allegato e presuntivamente provato, sia in ragione della gravità delle lesioni subite, sia a fronte delle conseguenze significativamente negative determinatesi in capo al danneggiato a causa dell'aggressione subita. In particolare, si ritiene che la perdita del lavoro, per un uomo di giovane età, determinata peraltro da un evento di natura traumatica e dipesa da atti cruenti subiti durante l'attività lavorativa abbia potuto provocare un particolare scotimento emotivo, tale da giustificare anche la personalizzazione del danno nella misura del 10%.
In definitiva, tenuto conto che il ricorrente ha rinunciato a chiedere la corresponsione dei danni patrimoniali, deve essere condannato a pagare in suo favore la CP_1 somma di euro 155.219,00 in moneta attuale.
Sull'importo liquidato, integrante debito di valore in quanto posta risarcitoria, sono dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno a far tempo dalla data del fatto, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno.
Peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o
Pagina nr. 9 espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Sono inoltre dovuti gli interessi al tasso previsto dalla legge dalla data della presente sentenza al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di
[...]
, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto CP_1 conto del valore della controversia (calcolato sulla base del danno liquidato in questa sede), della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi previsti dallo scaglione di riferimento, per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria e decisionale, ridotti del 30%.
Anche le spese di CTU, liquidate in corso di causa, devono essere poste a carico di parte convenuta, rimasta soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di ON, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) accertata la responsabilità di per le lesioni subite da in CP_1 Parte_1 data 01.02.2022, condanna il convenuto a pagare in favore del ricorrente l'importo complessivo di euro 155.219,00, oltre agli interessi legali, come specificati in parte motiva;
2) pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U., come CP_1 liquidate in corso di causa;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_2 processuali, che liquida in euro 1.241,00 per esborsi ed in euro 9.872,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A.
(se dovuta e non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
ON, 28/11/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
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