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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 60032 /2021
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 16.01.2025 innanzi al giudice dott. ssa Chiara Serafini è comparso per parte appellante l'avv. Maria Grazia Viviana Bartolini la quale si riporta ai propri scritti difensivi
Alle ore 10,30 nessuno è comparso per l' . Controparte_1
L'avv. Bartoli a questo punto discute oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per il rigetto della eccezione di incompetenza del Giudice adito ritenendo che la competenza per materia per l'esecuzione forzata, che assorbe quella per valore, spetta sempre al Tribunale ex art. 9
c.p.c. Ribadisce in toto tutte le eccezioni sollevate nel proprio atto introduttivo, in particolare questa difesa insiste affinché venga dichiarata l'inesistenza della notifica afferente la cartella esattoriale impugnata, in quanto proveniente da un indirizzo PEC non presente nei Pubblici Elenchi e chiede che venga dichiarata la nullità della cartella opposta per omessa notifica del verbale di accertamento, che l'Amministrazione contumace- pur onerata della relativa prova- non ha dimostrato di aver eseguito ( tempestivamente e validamente), con conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria ( Cass. Civ.
SEZ. III , n. 4690/2022). Di tanto vi è evidenza atteso che né il ruolo prodotto dall' , né la cartella CP_2
impugnata recano ex artt. 1 e 6 d.m. 321/99 la data di notifica dell'atto presupposto e la data in cui lo stesso titolo è divenuto esecutivo. Voglia, pertanto, il Giudice rimettere la causa in decisione con declaratoria di nullità/inesistenza dell'atto impugnato.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17,50 assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, di seguito riportate.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
emessa all'esito della discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 16.01.2025 nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 60032 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Altavilla Irpina, alla via San Trifone n. 34, presso lo studio dell'avv.
Maria Grazia Viviana Bartolini in virtù di procura in atti;
- attore –
CONTRO
l , Controparte_3
elettivamente domiciliata in Roma, al Piazzale Clodio n. 8, presso lo studio dell'avv. Antonino
Magliulo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- convenuta –
E
la Controparte_4
- convenuta contumace–
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
Conclusioni: come in atti
2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
09720200084871785000 con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 404,58,
a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, oltre accessori, elevata dalla
. Controparte_4
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha contestato la nullità della notifica della cartella di pagamento poiché eseguita a mezzo di un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello iscritto nei pubblici registri, con conseguente violazione dell'art. 26 DPR 602/1973.
L'attore, inoltre, ha contestato la nullità della cartella impugnata per omessa indicazione della data di notificazione del verbale di accertamento ad essa sotteso e dei criteri di calcolo degli interessi.
L'opponente ha altresì contestato l'omessa notificazione degli atti prodromici alla cartella impugnata e la conseguente assoluta carenza del titolo esecutivo.
L ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del Tribunale in Controparte_3
favore del Giudice di Pace in relazione alle domande integranti opposizione ex art. 615 c.p.c.
La convenuta ha poi rilevato la ritualità della notificazione della cartella di pagamento, eseguita mediante posta elettronica certificata, evidenziando, in ogni caso, il raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
La convenuta ha rilevato altresì la legittimità formale dell'atto impugnato e della procedura di riscossione, nonché, nel merito, delle somme pretese a titolo di interessi, e ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative alla fase antecedente alla notificazione della cartella di pagamento.
L'agente della riscossione ha, infine, evidenziato la piena efficacia probatoria della documentazione prodotta in copia e la rituale costituzione in giudizio mediante avvocato del libero foro.
La non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_4
2. L'eccezione di incompetenza del Tribunale è parzialmente fondata. L'opponente ha, infatti, proposto cumulativamente diverse azioni.
La domanda di accertamento della nullità della cartella di pagamento, per omessa indicazione della data di notificazione del verbale di accertamento e dei criteri di calcolo degli interessi, nonché di accertamento della nullità della sua notificazione integra una opposizione ex art. 617 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che la censura concernente l'invalidità della notifica della cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, in quanto eseguita da un
3 indirizzo p.e.c. non inserito nei pubblici elenchi, è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi
(da ultimo Cass. n. 29884/2024; cfr. altresì Cass. n. 22094/2019) e che in generale, l'opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 3582/2022)
L'opposizione ex art. 617 c.p.c. è devoluta alla competenza del Tribunale (cfr. Cass. n. 3582/2022;
Cass. Sez. Unite n. 10261/2018).
L'opponente ha tuttavia altresì contestato l'omessa notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento e la conseguente carenza di titolo esecutivo in capo all'amministrazione.
Tale contestazione integra una opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, come affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.
n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (Cass. S.U. n. 22080/2017; cfr. altresì Cass. n.
14266/2021).
Tanto premesso deve osservarsi che la competenza in ordine alle opposizioni ex art. 7 d.lgs. n.
150/2011, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, è devoluta per materia al Giudice di Pace. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs.
n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione (Cass. n. 7460/2019; cfr. altresì Cass. n. 7460/2019).
Attesa la competenza per materia del Giudice di Pace in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'opposizione a verbale di accertamento, anche qualora siano svolte in forma recuperatoria mediante l'impugnazione della cartella di pagamento che si assume essere il primo atto notificato all'interessato, deve conseguentemente essere disposta la separazione delle domande integranti opposizione ex art. 7 d.lgs. 150/2011, in relazione alle quali deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di Pace, con assegnazione del termine di mesi tre per la riassunzione.
4 3. Devono quindi essere esaminate nel merito le sole contestazioni che integrano una opposizione ex art. 617 c.p.c.
La domanda di accertamento della nullità della notificazione della cartella di pagamento in quanto eseguita mediante un indirizzo PEC t) non inserito Email_1
nei pubblici registri è infondata e deve pertanto essere rigettata.
In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali,
l'articolo 26, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973 prevede in via generale che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INIPEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che non è applicabile al caso di specie la più stringente disciplina di cui all'articolo 3-bis comma 1 della legge 21 gennaio 1994, che detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati. Ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005
e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. (cfr. Cass. S. U. n 15979/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. n. 18684/2023).
Nel caso di specie, l'impugnazione proposta dal destinatario della notificazione della cartella di pagamento, il quale ha svolto compiutamente le proprie difese, sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo la notifica pienamente raggiunto lo scopo (Cass. S.U. 23620/2018; Cass. n.
6417/2019) senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza dell'atto e all'oggetto dell'impugnazione.
L'opponente ha infatti correttamente individuato l' come il Controparte_1
soggetto dal quale è stata inviata la cartella di pagamento e nei suoi confronti ha conseguentemente proposto l'opposizione. Deve quindi farsi applicazione nella specie del principio generale secondo
5 cui l'accertata ricezione della cartella di pagamento da parte del destinatario e la sua successiva tempestiva impugnazione costituiscono circostanza idonea a sanare qualsiasi vizio di natura formale, in ossequio al principio processuale del raggiungimento dello scopo dell'atto, la cui applicazione deve essere estesa anche alla cartella di pagamento (Cass. n. 6417/2019).
Va poi rilevato che la notificazione integra una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo (cfr. ex multis Cass. n. 21071/2018; Cass. n. 8374/2015), sicché
l'eventuale invalidità della notificazione non si ripercuote sulla validità dell'atto esattivo.
4. L'opponente ha poi contestato la nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione della data della notificazione del verbale ad essa presupposto e per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Le doglianze sono infondate.
La cartella di pagamento reca infatti l'indicazione della data di emissione del verbale (21.08.2018) e della sua notificazione (1.10.2018).
Va poi osservato che il credito oggetto della cartella di pagamento è relativo alla sanzione applicata, alle maggiorazioni ex art 27 legge n. 689/1981, alle spese e agli oneri di riscossione.
Non v'è domanda di pagamento degli interessi maturati anteriormente alla notificazione della cartella di pagamento.
Per quanto concerne gli interessi che matureranno successivamente, la cartella indica che: “Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell' Controparte_1
(art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento”.
Risultano quindi chiaramente indicati i criteri di calcolo degli interessi di mora e l'aliquota applicabile, mediante rinvio ad un atto generale conoscibile dall'opponente.
Ne deriva l'infondatezza della doglianza dell'opponente.
In conclusione, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. deve essere rigettata.
5. Le spese di giudizio liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022, in base al valore della causa (inferiore a 1.100,00 euro) tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate, detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, seguono la soccombenza dell'opponente nei confronti dell . Controparte_1
Devono invece essere dichiarate irripetibili le spese processuali nei confronti della
[...]
, attesa la contumacia. Controparte_4
6
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti dell' e della Parte_1 Controparte_1 [...]
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: Controparte_4 dichiara l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di Pace, sulle domande integranti opposizione ex art. 7 d.lgs. 150/2011; rigetta l'opposizione ex art. 617 c.p.c.; condanna al rimborso delle spese processuali nei confronti del procuratore Parte_2
dell dichiaratosi antistatario liquidate in euro 280,00 per Controparte_3
compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, 16.01.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
7
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 16.01.2025 innanzi al giudice dott. ssa Chiara Serafini è comparso per parte appellante l'avv. Maria Grazia Viviana Bartolini la quale si riporta ai propri scritti difensivi
Alle ore 10,30 nessuno è comparso per l' . Controparte_1
L'avv. Bartoli a questo punto discute oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per il rigetto della eccezione di incompetenza del Giudice adito ritenendo che la competenza per materia per l'esecuzione forzata, che assorbe quella per valore, spetta sempre al Tribunale ex art. 9
c.p.c. Ribadisce in toto tutte le eccezioni sollevate nel proprio atto introduttivo, in particolare questa difesa insiste affinché venga dichiarata l'inesistenza della notifica afferente la cartella esattoriale impugnata, in quanto proveniente da un indirizzo PEC non presente nei Pubblici Elenchi e chiede che venga dichiarata la nullità della cartella opposta per omessa notifica del verbale di accertamento, che l'Amministrazione contumace- pur onerata della relativa prova- non ha dimostrato di aver eseguito ( tempestivamente e validamente), con conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria ( Cass. Civ.
SEZ. III , n. 4690/2022). Di tanto vi è evidenza atteso che né il ruolo prodotto dall' , né la cartella CP_2
impugnata recano ex artt. 1 e 6 d.m. 321/99 la data di notifica dell'atto presupposto e la data in cui lo stesso titolo è divenuto esecutivo. Voglia, pertanto, il Giudice rimettere la causa in decisione con declaratoria di nullità/inesistenza dell'atto impugnato.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17,50 assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, di seguito riportate.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
emessa all'esito della discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 16.01.2025 nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 60032 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Altavilla Irpina, alla via San Trifone n. 34, presso lo studio dell'avv.
Maria Grazia Viviana Bartolini in virtù di procura in atti;
- attore –
CONTRO
l , Controparte_3
elettivamente domiciliata in Roma, al Piazzale Clodio n. 8, presso lo studio dell'avv. Antonino
Magliulo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- convenuta –
E
la Controparte_4
- convenuta contumace–
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
Conclusioni: come in atti
2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
09720200084871785000 con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 404,58,
a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, oltre accessori, elevata dalla
. Controparte_4
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha contestato la nullità della notifica della cartella di pagamento poiché eseguita a mezzo di un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello iscritto nei pubblici registri, con conseguente violazione dell'art. 26 DPR 602/1973.
L'attore, inoltre, ha contestato la nullità della cartella impugnata per omessa indicazione della data di notificazione del verbale di accertamento ad essa sotteso e dei criteri di calcolo degli interessi.
L'opponente ha altresì contestato l'omessa notificazione degli atti prodromici alla cartella impugnata e la conseguente assoluta carenza del titolo esecutivo.
L ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del Tribunale in Controparte_3
favore del Giudice di Pace in relazione alle domande integranti opposizione ex art. 615 c.p.c.
La convenuta ha poi rilevato la ritualità della notificazione della cartella di pagamento, eseguita mediante posta elettronica certificata, evidenziando, in ogni caso, il raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
La convenuta ha rilevato altresì la legittimità formale dell'atto impugnato e della procedura di riscossione, nonché, nel merito, delle somme pretese a titolo di interessi, e ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative alla fase antecedente alla notificazione della cartella di pagamento.
L'agente della riscossione ha, infine, evidenziato la piena efficacia probatoria della documentazione prodotta in copia e la rituale costituzione in giudizio mediante avvocato del libero foro.
La non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_4
2. L'eccezione di incompetenza del Tribunale è parzialmente fondata. L'opponente ha, infatti, proposto cumulativamente diverse azioni.
La domanda di accertamento della nullità della cartella di pagamento, per omessa indicazione della data di notificazione del verbale di accertamento e dei criteri di calcolo degli interessi, nonché di accertamento della nullità della sua notificazione integra una opposizione ex art. 617 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che la censura concernente l'invalidità della notifica della cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, in quanto eseguita da un
3 indirizzo p.e.c. non inserito nei pubblici elenchi, è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi
(da ultimo Cass. n. 29884/2024; cfr. altresì Cass. n. 22094/2019) e che in generale, l'opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 3582/2022)
L'opposizione ex art. 617 c.p.c. è devoluta alla competenza del Tribunale (cfr. Cass. n. 3582/2022;
Cass. Sez. Unite n. 10261/2018).
L'opponente ha tuttavia altresì contestato l'omessa notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento e la conseguente carenza di titolo esecutivo in capo all'amministrazione.
Tale contestazione integra una opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, come affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.
n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (Cass. S.U. n. 22080/2017; cfr. altresì Cass. n.
14266/2021).
Tanto premesso deve osservarsi che la competenza in ordine alle opposizioni ex art. 7 d.lgs. n.
150/2011, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, è devoluta per materia al Giudice di Pace. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs.
n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione (Cass. n. 7460/2019; cfr. altresì Cass. n. 7460/2019).
Attesa la competenza per materia del Giudice di Pace in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'opposizione a verbale di accertamento, anche qualora siano svolte in forma recuperatoria mediante l'impugnazione della cartella di pagamento che si assume essere il primo atto notificato all'interessato, deve conseguentemente essere disposta la separazione delle domande integranti opposizione ex art. 7 d.lgs. 150/2011, in relazione alle quali deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di Pace, con assegnazione del termine di mesi tre per la riassunzione.
4 3. Devono quindi essere esaminate nel merito le sole contestazioni che integrano una opposizione ex art. 617 c.p.c.
La domanda di accertamento della nullità della notificazione della cartella di pagamento in quanto eseguita mediante un indirizzo PEC t) non inserito Email_1
nei pubblici registri è infondata e deve pertanto essere rigettata.
In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali,
l'articolo 26, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973 prevede in via generale che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INIPEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che non è applicabile al caso di specie la più stringente disciplina di cui all'articolo 3-bis comma 1 della legge 21 gennaio 1994, che detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati. Ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005
e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. (cfr. Cass. S. U. n 15979/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. n. 18684/2023).
Nel caso di specie, l'impugnazione proposta dal destinatario della notificazione della cartella di pagamento, il quale ha svolto compiutamente le proprie difese, sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo la notifica pienamente raggiunto lo scopo (Cass. S.U. 23620/2018; Cass. n.
6417/2019) senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza dell'atto e all'oggetto dell'impugnazione.
L'opponente ha infatti correttamente individuato l' come il Controparte_1
soggetto dal quale è stata inviata la cartella di pagamento e nei suoi confronti ha conseguentemente proposto l'opposizione. Deve quindi farsi applicazione nella specie del principio generale secondo
5 cui l'accertata ricezione della cartella di pagamento da parte del destinatario e la sua successiva tempestiva impugnazione costituiscono circostanza idonea a sanare qualsiasi vizio di natura formale, in ossequio al principio processuale del raggiungimento dello scopo dell'atto, la cui applicazione deve essere estesa anche alla cartella di pagamento (Cass. n. 6417/2019).
Va poi rilevato che la notificazione integra una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo (cfr. ex multis Cass. n. 21071/2018; Cass. n. 8374/2015), sicché
l'eventuale invalidità della notificazione non si ripercuote sulla validità dell'atto esattivo.
4. L'opponente ha poi contestato la nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione della data della notificazione del verbale ad essa presupposto e per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Le doglianze sono infondate.
La cartella di pagamento reca infatti l'indicazione della data di emissione del verbale (21.08.2018) e della sua notificazione (1.10.2018).
Va poi osservato che il credito oggetto della cartella di pagamento è relativo alla sanzione applicata, alle maggiorazioni ex art 27 legge n. 689/1981, alle spese e agli oneri di riscossione.
Non v'è domanda di pagamento degli interessi maturati anteriormente alla notificazione della cartella di pagamento.
Per quanto concerne gli interessi che matureranno successivamente, la cartella indica che: “Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell' Controparte_1
(art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento”.
Risultano quindi chiaramente indicati i criteri di calcolo degli interessi di mora e l'aliquota applicabile, mediante rinvio ad un atto generale conoscibile dall'opponente.
Ne deriva l'infondatezza della doglianza dell'opponente.
In conclusione, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. deve essere rigettata.
5. Le spese di giudizio liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022, in base al valore della causa (inferiore a 1.100,00 euro) tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate, detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, seguono la soccombenza dell'opponente nei confronti dell . Controparte_1
Devono invece essere dichiarate irripetibili le spese processuali nei confronti della
[...]
, attesa la contumacia. Controparte_4
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PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti dell' e della Parte_1 Controparte_1 [...]
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: Controparte_4 dichiara l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di Pace, sulle domande integranti opposizione ex art. 7 d.lgs. 150/2011; rigetta l'opposizione ex art. 617 c.p.c.; condanna al rimborso delle spese processuali nei confronti del procuratore Parte_2
dell dichiaratosi antistatario liquidate in euro 280,00 per Controparte_3
compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, 16.01.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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