Sentenza 18 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 18/03/2026, n. 5155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5155 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05155/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10856/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10856 del 2025, proposto da LE Engineering Prof. Ing. MI LE e Associati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Arrigo Varlaro Sinisi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sebino 29;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Maria Privitera, Carlo D'Amata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la declaratoria, ex artt. 31 e 117 c.p.a., dell'illegittimità del silenzio/inadempimento della Regione Lazio sull'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore della ricorrente, derivante dal Lodo arbitrale n. 1377/2009 del 23 luglio 2009, cui è stata apposta la formula esecutiva in data 4 novembre 2009 (all. n. 1), a mezzo del quale il Collegio Arbitrale ha condannato la Regione Lazio al pagamento, in favore del R.T.I. LE Engineering Prof. Ing. MI LE e Associati - Pigreco s.r.l., di oltre 13 milioni di euro per sorte capitale e spese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il raggruppamento istante, con l’odierno ricorso, ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. al fine di far dichiarare l’illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dalla Regione Lazio sull'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore del ricorrente, derivante dal Lodo arbitrale n. 1377/2009 del 23 luglio 2009, cui è stata apposta la formula esecutiva in data 4 novembre 2009, a mezzo del quale il Collegio Arbitrale ha condannato la resistente al pagamento, in favore del r.t.i. LE Engineering Prof. Ing. MI LE e Associati - Pigreco s.r.l., di oltre 13 milioni di euro per sorte capitale e spese.
Deduce la parte ricorrente nell’atto introduttivo che in data 19 novembre 2009 notificava alla Regione Lazio il lodo arbitrale in oggetto, cui era stata apposta la formula esecutiva in data 4 novembre 2009,
e che tale importo non sarebbe stato liquidato, né sarebbe stato oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte degli uffici regionali.
Avendo l’istante sollecitato l’adozione del provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del TUEL e non avendo l’amministrazione dato riscontro entro il termine di legge, l’esponente ha dunque incardinato il presente giudizio avverso il silenzio, rassegnando le conclusioni di cui all’epigrafe.
Nel giudizio si è costituita la Regione Lazio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, insistendo nella inammissibilità del ricorso, del quale ha chiesto la reiezione.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa audizione delle parti presenti.
2. Tanto sinteticamente premesso in fatto, il Collegio rileva il difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo.
Ed invero, la formazione del silenzio – inadempimento, contestabile mediante l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., è essenzialmente connessa con le controversie che abbiano ad oggetto interessi legittimi e spendita di potere pubblico, mentre non è compatibile con le controversie che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia dell’organo pubblico a provvedere, come nei casi in cui l’accertamento verta su pretese patrimoniali costitutive di diritti di credito in base a norme che regolano l’azione amministrativa.
L’azione avverso il silenzio non è invero compatibile con le pretese che si fondino essenzialmente su di una causa petendi incentrata sull’esercizio di un diritto soggettivo pieno, azionabile dinanzi al giudice ordinario.
Tali assunti possono essere declinati anche con riferimento alla fattispecie in esame, in cui la pretesa sostanziale che legittimamente l’istante esercita attiene al diritto soggettivo perfetto di ottenere il pagamento - intermediato attraverso il riconoscimento del debito fuori bilancio (in linea con la disciplina prevista per le realtà territoriali dall’art. 194 del d.lgs n. 267/2000) - di quanto dovuto a seguito dell’esecuzione di un lodo arbitrale, con conseguente condanna dell’amministrazione a provvedere.
Osserva il Collegio che, al fine di attrarre la controversia nell’ambito della potestas judicandi del giudice amministrativo, neppure può farsi riferimento ad una asserita spendita di potere discrezionale che l’ente eserciterebbe nell’ambito del procedimento di riconoscimento di cui si verte.
L’individuazione della giurisdizione non può avvenire per fasi, separando e disarticolando ciascuna di esse allo scopo di ottenere una giustiziabilità frazionata, con riferimento ai singoli segmenti del procedimento, né può fondarsi su di una atomistica frammentazione della situazione giuridica, bensì sulla considerazione sintetica della situazione giuridica vantata, che, nel caso di specie, è indubitabilmente quella di un diritto soggettivo perfetto intestato al raggruppamento ricorrente, la quale, omisso medio , ha titolo per agire nelle dovute sedi onde ottenere l’adempimento dell’obbligazione contrattuale ed eventualmente eseguire coattivamente il titolo ottenuto.
Del resto la procedura di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, come contemplata dall’art. 194 del T.U.E.L. (la cui disciplina è estendibile anche all’ente regionale), lungi dall’atteggiarsi quale necessario momento dell’attuazione del diritto di credito, risponde a differenti esigenze di controllo della regolarità amministrativo – contabile dell’ente, nell’ambito della quale, l’organo consiliare, nell’esercizio di prerogative di alta vigilanza, è chiamato ad analizzare le circostanze in cui è insorta la passività non programmata, anche al fine di mettere a punto idonee misure correttive e, al contempo di individuare eventuali responsabilità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2024, n. 3184).
3. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, dovendosi piuttosto radicare la causa avanti il giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.11 c.p.a.
4. Sussistono i presupposti di legge per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD VO, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | RD VO |
IL SEGRETARIO