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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/09/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1624/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1624/2024
promossa da:
in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Cascina (PI) Parte_2
presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Eustachi, che la rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Gianfranco Fusco, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
(già , in persona del Presidente del Controparte_1 Controparte_2
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, sig. CP_3
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Francesco Ciaccio, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Picca, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 809/2024 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa nomina del
Giudice relatore e fissazione dell'udienza di discussione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 435 c.p.c., sospendere l'esecutività della sentenza impugnata ex art. 351 c.p.c. e quindi, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello, - in principalità, dichiarare nulla la sentenza n. 809/2024 della G.O.T. del Tribunale di Pisa, Dott.ssa Paola Arnaldi, in data 14-18/06/2024 nel giudizio N. 5443/2016 R.G. (“rito locatizio”), per violazione degli artt. 447-bis comma 1 e 429 comma 1 c.p.c. e art. 111 comma 2 Cost.; - in subordine, dato atto della proposta querela di falso dei tre verbali d'udienza prodotti, (ex art 355 c.p.c.), sospendere con ordinanza il giudizio e fissare un termine perentorio alle parti, entro il quale riassumere la causa di falso davanti al Tribunale di Pisa;
- nel merito, dichiarare risolto il contratto di locazione de quo, con effetto alla data del 05/08/2015, per fatto e colpa esclusivi della società locatrice e per grave inadempimento della stessa, ai sensi degli artt. 1453 e 1584 comma 2 c.c., con conseguente inefficacia e inapplicabilità del patto di cui all'art. 11 del risolto contratto, e pertanto condannare la in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla in persona CP_4
del suo legale rappresentante pro tempore, somma non inferiore a Euro 169.875,00 oltre
I.V.A. e quindi Euro 207.247,50, determinata dal C.T.U., a titolo di indennità per addizioni/miglioramenti apportati dalla conduttrice all'immobile locato, oltre interessi legali;
- condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a restituire alla in persona del suo legale rappresentante pro CP_4
tempore il deposito cauzionale di Euro 65.000,00, oltre interessi legali dalla data dell'01/01/2016 al pagamento effettivo;
- dichiarare che nulla è dovuto dalla CP_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore, né per canone né per indennità di occupazione dal
05/08/2015 alla data dell'effettiva riconsegna, questa individuando nel 10/06/2016 o almeno nel 18/01/2017, previa dichiarazione di illegittimità del rifiuto della locatrice a riceverla;
di conseguenza, ordinare a quest'ultima l'emissione di idonei documenti fiscali,
a integrale storno degli importi di cui alle fatture mensilmente emesse, a titolo di canone e di indennità di occupazione, dal mese di agosto 2015 al mese di dicembre 2016 compresi;
in via subordinata e ipotetica, accertata la data della giuridica riconsegna, come sopra indicata, determinare, con eventuale riferimento ai valori medi ufficialmente rilevati in zona (Tabelle O.M.I.) e in via equitativa, se e quanto debba essere corrisposto dalla conduttrice alla locatrice, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile de quo, dalla
2 data di ritenuto effettivo ripristino della porzione immobiliare nelle stesse condizioni anteriori all'incendio, fino alla data del rilascio, in tale ipotesi compensando la somma, eventualmente determinata come sopra, con quella dovuta dalla locatrice alla conduttrice, a qualsiasi titolo derivante dal contratto di locazione. In via subordinata istruttoria, se ritenuto necessario al fine del decidere, ammettersi prove per testi e per interpello sui seguenti capitoli: 1) Vero che, a seguito dell'incendio in data 05.08.2015, che danneggiò tutti i macchinari, le merci e gli impianti e lesionò il solaio fra i due piani, la conduttrice perse la disponibilità dei locali condotti in locazione e interruppe ogni attività lavorativa. 2) Vero che i lavori di parziale ripristino delle strutture e degli impianti, ordinati alla società proprietaria dal Comune di San Miniato, a seguito della dichiarata inagibilità dell'edificio, terminarono a fine 2015, inizio 2016. 3) Vero che, in seguito all'incendio, la conduttrice mise immediatamente a disposizione della CP_5
inizialmente incaricata della bonifica (doc. 15 in primo grado), e dei periti delle
[...]
assicurazioni i propri macchinari, le pelli, le attrezzature, gli impianti e ogni altro bene posto all'interno della porzione immobiliare condotta in locazione. 4) Vero che, anche dopo la parziale revoca dell'ordinanza comunale d'inagibilità, in data 06/10/2015, la locatrice proseguì l'esecuzione delle opere di ripristino strutturale, fino all'inizio del
2016, rimanendo peraltro non funzionante il montacarichi e interrotti gli scarichi delle acque di lavorazione. 5) Vero che, a seguito della cessazione della propria attività, dal marzo 2016 la conduttrice mise in vendita i macchinari dell'azienda e che il reperimento di acquirenti terminò solo nel gennaio 2017. 6) Vero che, dal 18/01/2017, data dell'offerta di riconsegna dell'immobile alla locatrice, la conduttrice lo lasciò libero da persone e cose, non accedendovi più. 7) Vero che la locatrice, pur avendo rifiutato la riconsegna, dal gennaio 2017 accedette liberamente e in via esclusiva ai locali già condotti in locazione dalla conduttrice. Si inducono a testi: di Testimone_1
Altopascio, su tutti i capitoli;
Ing. di Pisa e Ing. di Testimone_2 Per_1
Casciavola, sui capp. 3-4-5-7; di Fucecchio, sui capp. 1 e 5; Testimone_3 Tes_4 sui capp. 4 e 5; di Santa Croce sull'Arno, sul cap.
1. Con vittoria di
[...] Testimone_5
spese (comprese quelle generali del 15%) e compensi del due gradi di giudizio, da determinare ai sensi del D. M. n. 147/2022 e successive modifiche”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, previa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, e reietta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare: in via pregiudiziale e preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'appello per passaggio in giudicato della impugnata sentenza del Tribunale di Pisa n.809/2024, per tutti i motivi dedotti in atti sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e manifesta
3 infondatezza dell'appello per tutti i motivi dedotti in atti con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Pisa n.809/2024 nel merito: respingere tutti i motivi di appello svolti da perché infondati sia in fatto che in Parte_3 diritto per tutti i motivi dedotti in atti e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Pisa n.809/2024. in via istruttoria: per il caso in cui la Corte ritenesse di svolgere attività istruttoria, si insiste, nelle istanze istruttorie svolte nelle note conclusive di primo grado del 13.02.2020 e nelle note integrative del 30.01.2024, del
08.02.2024 e del 12.03.2024, da intendersi qui integralmente ritrascritte, ivi compresa la richiesta di rinnovazione/integrazione della CTU, opponendosi alle avverse istanze istruttorie e produzioni documentali perchè tardive, irrituali, inammissibili ed irrilevanti per tutti i motivi dedotti in atti. Si chiede, se ritenuta necessaria, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio Corte d'Appello di Firenze R.G.n.1603/2024, avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza Trib. Pisa n. 809/2024. In ogni caso con vittoria di spese e competenze sia di primo che di secondo grado, oltre spese generali ed accessori di legge ed aumento ex art 4 c.1bis D.M.55/2014”.
MOTIVAZIONE
1) La causa in oggetto ha tratto origine dalla convalida di sfratto per finita locazione intimata da (di seguito: ) a Controparte_2 CP_2 Parte_1
(di seguito: con atto del 6.10.2016.
[...] Pt_1
1.1) A sostegno di tale istanza, aveva addotto: CP_2
• di aver stipulato con un contratto di locazione ad uso non abitativo, in data Pt_1
1.10.2004, relativo ad un immobile ad uso industriale sito al primo piano di un fabbricato di sua proprietà posto nel territorio di San Miniato (PI);
• che, con raccomandata dell'1.7.2005, aveva intimato a formale disdetta dal Pt_1
predetto contratto, sì che la locazione sarebbe venuta a cessare il 30.9.2016;
• che nonostante le dichiarazioni di disponibilità, stava ancora occupando Pt_1
l'immobile, in questo caso “sine titulo”.
1.1.1) Su tali basi era stata chiesta la convalida dello sfratto e, in caso di opposizione e di passaggio al rito locatizio, la declaratoria di cessazione del contratto per finita locazione con condanna al rilascio dell'immobile.
1.2) Nel giudizio così instaurato si era costituita contestando la domanda Pt_1
di ed esponendo in particolare che: CP_2
o il 5.8.2015 si era sviluppato un incendio nell'immobile in questione (a partire dall'area occupata dalla proprietaria ), con ingenti danni ai macchinari CP_2
4 presenti ed alle strutture del fabbricato e susseguente ordinanza del Comune di San
Miniato di inagibilità dell'edificio;
o la responsabilità dell'incendio era di , che era dunque tenuta al CP_2
risarcimento dei danni, anche con riferimento alla forzosa e prolungata interruzione dell'attività aziendale di Pt_1
o in data 2.10.2015 aveva contestato a la risoluzione del contratto Pt_1 CP_2
per grave inadempimento, oltre che chiesto il risarcimento dei danni predetti;
o nel perdurare della situazione, aveva infine cessato la propria attività, Pt_1
dando corso alla dismissione dei macchinari residui.
1.2.1) Su tali basi era stato chiesto: “affinché l'Ill.mo Tribunale di Pisa, previo mutamento di rito ex artt. 665, 667, 426 e 447 bis c.p.c. - rigettata ogni preliminare istanza di emissione dell'ordinanza non impugnabile di rilascio immediatamente esecutivo ex art. 665 c.p.c. - in accoglimento della presente opposizione Voglia, Accertare il grave inadempimento del locatore, causa l'inidoneità della cosa locata che ne ha impedito il godimento al conduttore dal 05.08.2015 a seguito del sinistro imputabile alla stessa e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di locazione Controparte_2
inter partes stipulato il 01.10.2004 per fatto e colpa esclusivi della parte Locatrice, con ogni consequenziale pronuncia. Accertare e dichiarare che gli impianti e le attrezzature di proprietà della già presenti all'interno ed all'esterno dell'immobile oggetto di Parte_4
locazione al momento del sinistro, anche in conseguenza alla risoluzione del contratto di locazione per causa e colpa della Locatrice, sono e restano nella esclusiva proprietà e disponibilità della parte Conduttrice, ovvero, in difetto, che ad essa sia riconosciuto il diritto al risarcimento di un danno patrimoniale (da quantificarsi nelle sedi di competenza), ancorché conseguente ad un arricchimento senza causa della parte
Locatrice. Con vittoria delle spese di giudizio e condanna ex art. 96 c.p.c.”.
1.3) Emessa ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio, mutato il rito, svolta istruttoria mediante produzioni documentali ed espletamento di CTU (in sede di ATP in corso di causa), il Tribunale di Pisa aveva infine ritenuto che:
− dagli atti di causa risultava che la sospensione dell'attività di in Pt_1 conseguenza dell'incendio sopra ricordato, era stata di due mesi, mentre era indimostrata l'allegazione della convenuta secondo cui tale sospensione sarebbe perdurata dal 5.8.2015 al 26.2.2016;
− le risultanze emergenti dalla CTU attestavano poi l'infondatezza delle doglianze di concernenti il mancato allacciamento degli scarichi delle acque di Pt_1
lavorazione ed il mancato funzionamento degli ascensori;
5 − la sospensione dell'attività per due mesi (di cui uno allocato nel periodo della chiusura estiva) non poteva ritenersi integrare un grave inadempimento della locatrice, anche considerando che avrebbe potuto attivarsi per riprendere Pt_1
l'attività, invece di dislocare altrove i macchinati e rilevando come il contratto di locazione sarebbe comunque scaduto dopo circa un anno, mentre risultava Pt_1 già morosa al momento dell'incendio, sì da evidenziare una volontà della stessa di cessare la propria volontà (tanto che, ad agosto 2015, il personale di era già Pt_1
in cassa integrazione, senza peraltro che fosse mai stata individuata come causa lo sviluppo dell'incendio ed essendo invece menzionata la crisi economica e finanziaria non transitoria attraversata dall'azienda);
− la riconsegna dell'immobile era avvenuta il 23.1.2019, dovendosi dunque sino a tale momento computare la debenza dell'indennità di occupazione;
− non sussisteva diritto all'indennizzo, in capo alla conduttrice, per le opere eseguite sull'immobile, ai sensi dell'art. 11 del contratto di locazione.
1.3.1) Il Tribunale di Pisa aveva quindi reso la seguente statuizione: “Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, nella persona del G.O. dr.ssa Paola Arnaldi, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:” -Dichiara Con inammissibile la documentazione prodotta da nelle note del 02.02.2024, “seconde note integrative” e del 16.2.2024, peraltro non autorizzate dal giudice, in quanto tardiva ed irrituale;
-Dichiara cessato il contratto di locazione del 1.10.2004, registrato presso
Agenzia delle Entrate di San Miniato in data 21.11.2006 al n.102, Serie 3T, per finita locazione con scadenza al 30.9.2016, e conferma l'ordinanza del 19.11.2016 di rilascio dell'immobile, dichiarando accertata in causa l'avvenuta consegna a CP_2 dell'immobile con contestuale reimmissione nel possesso in data 23.1.2019; -Condanna
al pagamento in favore di dei canoni di locazione e delle Controparte_6 CP_2 indennità di occupazione, come meglio indicato in motivazione, sino all'effettiva riconsegna dell'immobile avvenuta in data 23.01.2019, per l'importo complessivo di €
494.200,40, oltre oltre iva al 22% ed interessi convenzionali ai sensi dell'art. 8 del contratto;
-Accerta e dichiara che gli impianti e le strutture esistenti all'interno e all'esterno dell'immobile locato, elencati e riprodotti nel verbale di sopralluogo del
10.06.2016 e nel report fotografico del 11.06.2016, descritti in CTU , rimangono , per le ragioni di cui in motivazione in proprietà di senza indennizzi e/o pagamenti di CP_2 sorta, ai sensi dell'art. 11 del contratto di locazione;
-Rigetta la domanda ex art.96 c.p.c. proposta da in quanto non sussistono i presupposti di legge: -Accoglie la CP_2
domanda di restituzione della cauzione proposta in riconvenzionale da e per CP_4
l'effetto condanna l'attrice a restituire la somma di euro 65.000,00 oltre interessi CP_2
6 legali dalla scadenza del contratto di locazione al saldo;
-Respinge tutte le altre domande di parte resistente siccome infondate. Condanna al pagamento in favore edi CP_4
della somma: per la fase sommaria di 3.151,00 euro per compensi , per la fase di CP_2
ATP di euro 1.170,00 per compensi, per la fase di mediazione di 1.305,00 euro per compensi ,per il procedimento di merito di 11.200,00 euro per compensi oltre a spese vive per il totale di euro 813,00 euro: oltre ai IVA, CAP e 15% per spese generali di studio, oltre successive occorrende. Le spese di CTU di cui all'espletato ATP rimangono a carico della parte soccombente . CP_4
2) Nei confronti di tale sentenza ha proposto appello rilevando Pt_1 preliminarmente che “con ricorso depositato in data 26/07/2024, la società in epigrafe aveva presentato appello avverso la sentenza n. 809/2024 della G.O.T. del Tribunale di
Pisa, Dott.ssa Paola Arnaldi, in data 14-18/06/2024 nel giudizio N. 5443/2016 R.G. (“rito locatizio”), mai notificata;
- che il giudizio aveva assunto il N. 1603/2024 R.G.; - che, per un uso improprio della funzione “copia incolla”, nel suddetto ricorso non era stata inserita l'istanza inibitoria dell'esecutività della sentenza impugnata;
- che, non essendo stato ancora nominato il Consigliere relatore né fissata l'udienza di discussione né scaduto il termine per impugnare, è stata depositata, in data odierna, rinuncia agli atti di quel giudizio, salvo il diritto azionato”.
2.1) Il gravame è stato quindi affidato ai seguenti motivi:
1°. “Nullità della sentenza – Violazione artt. 447-bis comma 1 e 429 comma 1 c.p.c. e art. 111 comma 2 Cost. – Querela di falso”, rilevando che “...come emerge dai documenti prodotti, la presente causa fu discussa all'udienza del 13/03/2024
(dopo ventotto rinvii), ma la sentenza fu depositata solo in data 18/06/2024 (dopo ulteriori otto rinvii), data in cui infatti la cancelleria ne diede avviso al difensore, al che non sarebbe stata tenuta, qualora la G.O.T. avesse rispettato il su citato dettato normativo (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. 11/02/2021 n. 3394; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. 30/05/2017 n. 13617). Merita evidenziare però che, in calce al verbale del 13/03/2024, si legge – contro il vero – che l'udienza viene rinviata
“per gli stessi incombenti alla udienza del 18.3.2024”, cioè ancora per la discussione, invece già svoltasi. Non solo, ma nel verbale dell'udienza 14/06/2024 si legge – ancora contro il vero – che “Il Giudice pronuncia sentenza contestuale ex art 429 c.p.c., di seguito” mentre non vi fu né lettura del dispositivo né deposito della sentenza, avvenuto in data 18/06/2024 (donde la comunicazione da parte della cancelleria)”, così integrandosi una nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo all'esito dell'udienza di discussione e conseguentemente dovendo la causa essere decisa nel merito dalla Corte d'Appello;
7 2°. “Omessa e/o errata valutazione delle prove – Violazione art. 447-bis comma 3
c.p.c.”, contestando in particolare: a) l'omessa valutazione di prove documentali derivanti dalla declaratoria di inammissibilità della produzione documentale operata da nelle note del 2.2.24 e 16.2.24; b) l'errata valutazione delle Pt_1 risultanze emergenti dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio e, a monte,
l'irrituale ricezione della relazione di consulenza tecnica svolta nel corso di un accertamento tecnico preventivo in corso di causa nell'ambito di altra e diversa causa;
c) i travisamenti in fatto contenuti nella sentenza (non essendo vero: che era già morosa al momento dell'incendio, che il persona della stessa era già Pt_1
in cassa integrazione, che la procedura di mobilità non contenesse riferimenti all'incendio);
3°. “Illogicità di motivazione”, contestando la valutazione del Tribunale secondo cui era giustificato il rifiuto di di accettare la riconsegna dell'immobile in CP_2
data 18.1.2017.
Su tali basi l'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Il contraddittorio si è radicato con la costituzione di Controparte_1
(di seguito: , in cui si era medio tempore fusa per incorporazione , che CP_1 CP_2
ha:
− preliminarmente eccepito la “Inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'appello per passaggio in giudicato della sentenza impugnata”, rilevando che la Corte d'Appello:
o con decreto del 31.7.2024, aveva dichiarato l'estinzione ex art. 306 c.p.c. della causa rubricata al n. 1603/2024 RG, per effetto della dichiarazione di rinuncia della parte;
o con provvedimento del 4.12.2024 aveva respinto l'istanza di revoca del predetto decreto di estinzione;
→ da ciò derivando l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ex art. 338 c.p.c.
− nel merito, contestato la fondatezza delle allegazioni poste dall'appellante a sostegno dei motivi di gravame, eccependone peraltro anche l'inammissibilità ex art. 642 c.p.c. per omessa indicazione dei capi della sentenza oggetto di impugnazione.
In forza di tali rilievi, ha quindi formulato le conclusioni riportate in CP_1
epigrafe.
8 3) Ciò premesso, occorre affrontare anzitutto la questione concernente le ricadute sulla presente causa derivanti dall'intervenuta dichiarazione di estinzione della causa
1603/2024 RG, anche in considerazione dell'eccezione sollevata in via preliminare da parte appellata.
3.1) In proposito va peraltro in primo luogo rilevato come risulti che:
a) per stessa ammissione di parte appellante (come ricordata nel pregresso paragrafo
2), ha proposto un primo appello nei confronti della sentenza in oggetto Pt_1
(con ricorso depositato in data 26.7.2024);
b) nel respingere la richiesta di inibitoria della sentenza impugnata (nel provvedimento reso in data 19.9.2024) avanzata in questa causa da il Pt_1 collegio ha rilevato, con riferimento alle stesse allegazioni dell'appellante, che
“...da tali allegazioni risulta dunque l'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio relativo all'appello precedentemente proposto dall'odierna ricorrente sì che è presumibile che tale giudizio di appello sia stato già dichiarato estinto (e, sul punto, si invitano le parti a prendere posizione alla prima udienza di trattazione onde verificare nel pieno contraddittorio l'esito del pregresso giudizio), ciò che rende applicabile l'art. 338 c.p.c. con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed improcedibilità del gravame introduttivo del presente giudizio”;
c) con decreto del 31.7.2024, la Corte d'Appello ha in effetti dichiarato ex art. 306
c.p.c l'estinzione della causa 1603/2024, per effetto della rinuncia ivi operata dall'appellante;
d) in data 4.12.2024, la Corte d'Appello ha reso nella causa 1603/2024 RG (in esito all'istanza di revoca avanzata da ordinanza del seguente tenore: “vista Pt_1
l'istanza dimessa da parte appellante, con cui è stato preliminarmente allegato che: • in data 26/07/2024 era stato depositato da Parte_5
un ricorso in appello avverso la sentenza n. 809/2024 del Tribunale di Pisa, con instaurazione della causa con numero 1603/2024 R.G.; • “per un mero errore materiale, nell'esemplare del ricorso depositato – a causa di un uso improprio della funzione “copia-incolla” – non era stata inserita l'istanza inibitoria;
accortosi dell'errore, in data 30/07/2024 (martedì successivo), lo scrivente – poiché il sistema telematico non consente di eseguire la sostituzione di un atto depositato – depositò l'esemplare corretto del ricorso in appello, completo dell'istanza inibitoria, a cui il sistema attribuì inevitabilmente il nuovo numero
1624/2024 R.G.; in quest'ultimo, esponeva l'errore materiale commesso, circostanza spiegata anche nell'altro atto, depositato contemporaneamente in
9 questo procedimento N. 1603/2024 R.G., e definito “Rinuncia agli atti” (rectius
“all'atto”), affinché venisse accettato dal sistema, non sapendo come altrimenti denominare la propria richiesta di non tener conto del primo atto viziato”; • in data 31/07/2024, era stato presentato, nel procedimento n. 1624/2024 R.G., un ricorso al Presidente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 e 351 commi
2-3 c.p.c., affinché la decisione sulla sospensione venisse pronunciata prima dell'udienza di comparizione;
• con decreto in data 31/07/2024, l'intestata Corte
d'Appello, aveva “preso atto che la parte appellante […] ha rinunciato agli atti del giudizio” e quindi dichiarato “estinto il processo” n. 1603/2024 R.G.; • con ordinanza, sempre in data 31/07/2024, la medesima Corte d'Appello, con la medesima composizione collegiale, ha fissato l'udienza collegiale del 17/09/2025 per la discussione dell'appello n. 1624/2024 R.G., e l'udienza collegiale in camera di consiglio del 18/09/2024 (sostituita dal deposito di note scritte), per l'esame dell'istanza inibitoria, nel sub-procedimento n. 1624-1/2024 R.G.; • con ordinanza in data 19/09/2024, resa nel predetto sub-procedimento 1624-1/2024, era stata respinta l'istanza di inibitoria, ex art. 283 c.p.c., dando atto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, in conseguenza della rinuncia agli atti intervenuta nel giudizio n. 1603/2024 R.G., e dell'improcedibilità dell'appello n.
1624/2024 R.G.; rilevato che, sulla scorta di tali circostanza, parte ricorrente ha argomentato che: o in considerazione del tenore della “rinuncia agli atti” (e, anzi,
“all'atto”) operata dalla parte “...la fattispecie de qua è del tutto diversa da quella regolamentata dall'art. 306 c.p.c., essendovi stato, in questo caso, il deposito di un atto sbagliato – per mero errore materiale – con la conseguente necessità di sostituirlo con quello corretto, sostituzione che sarebbe stata realizzabile in natura, ai tempi del processo “cartaceo”, e che invece è resa impossibile dall'attuale sistema telematico, che non consente di revocare un deposito di atto errato, per sostituirlo con l'atto corretto, donde la necessità di depositare un nuovo ricorso (al quale il sistema ha attribuito un nuovo numero di
Registro Generale, con pagamento di ulteriore C.U.), annullando il primo col riferimento (sia pure improprio) all'istituto più prossimo alla situazione reale, quello appunto della “rinuncia agli atti […] fermo il diritto”, senza con ciò voler in alcun modo provocare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, quale conseguenza automatica dell'estinzione del processo (art. 306 c.p.c.), che produce i medesimi effetti sostanziali e processuali della rinunzia all'azione, cioè la cessazione della materia del contendere”; o “Coerentemente con questa espressa volontà, la “rinuncia” non fu fatta con la forma richiesta dall'art. 306
10 comma 2 c.p.c., annunciando il deposito del nuovo ricorso corretto, eseguito effettivamente il giorno stesso, subito dopo. Né, in verità, codesta Corte mostrò di avere interpretato la “rinuncia” come sostanzialmente tale da provocare l'effetto di cui all'art. 348 bis c.p.c. e cioè l'inammissibilità dell'appello”; o ed infatti, nonostante la declaratoria di estinzione della causa iscritta al n. 1603/2024 R.G., la Corte d'Appello aveva in pari data pronunciato, nell'appello iscritto al n.
1624/2024 R.G., l'ordinanza di fissazione dell'udienza del 18.9.2024, per la discussione dell'udienza di inibitoria, e quella del 17.9.2025 per la discussione del merito, mentre solo con l'ordinanza del 19.9.2024 era stata dichiarata l'improcedibilità del gravame ex art. 348 c.p.c.; o “In altre parole, si ritiene che la
Corte, al di là dell'improprio nomen iuris utilizzato (“rinuncia agli atti”), avrebbe dovuto privilegiare l'evidenziata volontà sostanziale dell'appellante, espressa nel presente procedimento N. 1603/2024 R.G. e accoglierne la richiesta, dichiarando giuridicamente inesistente il primo ricorso e quindi non validamente introdotto il presente giudizio, tamquam non esset, dando poi atto, nel giudizio N. 1624/2024
R.G., che la sola valida impugnazione della sentenza n. 809/2024 del Tribunale di
Pisa era stata proposta col ricorso depositato in data 30/07/2024, che aveva introdotto quel procedimento”; o “Peraltro, qualora codesta Corte avesse ritenuto ammissibile il primo ricorso (nonostante l'errore materiale segnalato) e quindi ritualmente introdotto questo giudizio N. 1603/2024 R.G. – fermo restando che la cosiddetta “rinuncia” tale dichiaratamente non voleva essere – avendo esaminato entrambi i ricorsi nello stesso giorno, quali impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, si ritiene che avrebbe dovuto disporne la riunione, che costituisce uno strumento di attuazione del principio di unità del giudizio di gravame: “Quando due impugnazioni investono il medesimo provvedimento, la loro riunione è obbligatoria ai sensi dell'art. 335 c.p.c., indipendentemente da chi siano le parti impugnanti (Cass. sez. un. N. 1521 del 2013; conf. Cass. n. 27550 del 2018)” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 09/07/2024, n. 18708)”; sulla scorta di tali rilievi, parte ricorrente ha chiesto: “che codesta Corte, dato atto che la controparte non è costituita in questo giudizio, dell'errore materiale commesso dall'appellante e della sua espressa volontà di sostituirne l'atto introduttivo sbagliato con altro corretto, voglia revocare il proprio decreto in data 31/07/2024
e dichiarare giuridicamente inesistente il ricorso in appello erroneamente depositato in data 26/07/2024 e quindi non validamente introdotto il presente giudizio N. 1603/2024 R.G., con ogni provvedimento conseguente, se del caso dando atto anche che la sola valida impugnazione della sentenza n. 809/2024 del
11 Tribunale di Pisa è stata proposta col ricorso depositato in data 30/07/2024, che ha introdotto il procedimento N. 1624/2024 R.G.. In subordine, qualora ritenga validamente introdotto il presente giudizio N. 1603/2024 R.G., dato atto che la controparte non è costituita in questo giudizio e che è stata proposta separatamente, contro la stessa sentenza, l'impugnazione N. 1624/2024 R.G. pendente avanti a codesto stesso Giudice, voglia revocare il proprio decreto in data 31/07/2024 e, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., disporre la riunione delle due impugnazioni, con ogni provvedimento conseguente”; ciò premesso ritiene il collegio che l'istanza non sia suscettibile di essere presa in considerazione e debba quindi essere dichiara inammissibile, essendo stata dimessa nel contesto di causa dichiarata estinta, nei cui confronti non può che essere proposta autonoma impugnazione secondo le modalità procedurali del caso, ricordando altresì che, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., non possono essere oggetto di modifica o revoca le ordinanze per le quali la legge prevede uno specifico strumento di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza”;
e) sempre in data 4.12.2024, la Corte d'Appello ha reso, sia nella causa rubricata al n.
1624-1/2024 (relativa al sub-procedimento incidentale di inibitoria), sia nella presente causa, ordinanze conseguenti ad identiche (rispetto a quella ricordata al punto che precede) istanze di ed in cui – previa esposizione dei medesimi Pt_1
rilievi ricordati al punto che precede – si è ritenuto infine:
→ nella causa 1624-1/2024, “...l'istanza insuscettibile di essere presa in considerazione, essendo stata dimessa nel contesto di sub- procedimento incidentale ormai definito ed osservando, peraltro, come non constino specifiche richieste di parte ricorrente aventi diretto riferimento alla procedura in oggetto”, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'istanza stessa;
→ nella presente causa, che “...la questione esposta dall'appellante vada trattata in sede di decisione del giudizio, quale questione pregiudiziale rispetto al merito”, rinviando quindi l'analisi dell'istanza stessa al momento della decisione finale sul gravame;
3.2) Con riferimento alle (incontestate) circostanze che precedono deve quindi rilevarsi che, come eccepito da parte appellata, la dichiarazione di estinzione del giudizio rubricato al n. 1603/2024 RG comporta automaticamente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
12 Da ciò consegue, ulteriormente, l'improcedibilità del gravame introduttivo della presente causa, in quanto concernente un appello proposto contro una sentenza che risulta non più suscettibile di riforma per effetto del suo passaggio in giudicato.
3.3) Non possono del resto condurre a diversa conclusione le argomentazioni esposte da parte appellante nel contesto dell'istanza depositata in data 14.10.2024 (ed il cui esame, come detto, era stato posposto al momento della decisione) secondo cui “...la fattispecie de qua è del tutto diversa da quella regolamentata dall'art. 306 c.p.c., essendovi stato, in questo caso, il deposito di un atto sbagliato – per mero errore materiale – con la conseguente necessità di sostituirlo con quello corretto, sostituzione che sarebbe stata realizzabile in natura, ai tempi del processo “cartaceo”, e che invece è resa impossibile dall'attuale sistema telematico, che non consente di revocare un deposito di atto errato, per sostituirlo con l'atto corretto, donde la necessità di depositare un nuovo ricorso (al quale il sistema ha attribuito questo nuovo numero di Registro
Generale, con pagamento di ulteriore C.U.), annullando il primo col riferimento (sia pure improprio) all'istituto più prossimo alla situazione reale, quello appunto della “rinuncia agli atti […] fermo il diritto”, senza con ciò voler in alcun modo provocare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, quale conseguenza automatica dell'estinzione del processo (art. 306 c.p.c.), che produce i medesimi effetti sostanziali e processuali della rinunzia all'azione, cioè la cessazione della materia del contendere” ed in forza delle quali
“...si ritiene che la Corte, al di là dell'improprio nomen iuris utilizzato nel procedimento
N. 1603/2024 R.G. (“rinuncia agli atti”), avrebbe dovuto privilegiare l'evidenziata volontà sostanziale dell'appellante, espressa in quell'atto e accoglierne la richiesta, dichiarando giuridicamente inesistente il ricorso viziato, colà depositato, e quindi non validamente introdotto quel giudizio, tamquam non esset, dando poi atto, in questo giudizio N. 1624/2024 R.G., che la sola valida impugnazione della sentenza n. 809/2024 del Tribunale di Pisa è stata proposta col ricorso depositato in data 30/07/2024, che ha introdotto il presente procedimento”, con richiesta alla Corte che “...dato atto dell'errore materiale commesso dall'appellante e della sua espressa volontà di sostituire l'atto sbagliato introduttivo del procedimento N. 1603/2024 R.G. con altro corretto, e che quindi quel procedimento non è mai stato validamente introdotto, per l'inesistenza giuridica del ricorso in esso erroneamente depositato, voglia revocare la propria ordinanza in data 19/09/2024 nella parte in cui rileva l'avvenuta rinuncia agli atti di quel giudizio e l'applicabilità dell'art. 338 c.p.c. “con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed improcedibilità del gravame introduttivo del presente giudizio” e dichiarare con ordinanza la procedibilità e ammissibilità del presente appello
N. 1624/2024 R.G., unico validamente proposto avverso la sentenza del tribunale di Pisa
13 n. 809/2024. In subordine, qualora venga ritenuto validamente introdotto il giudizio N.
1603/2024 R.G., dato atto che è stata proposta separatamente, contro la stessa sentenza, quell'impugnazione pendente avanti a codesto stesso Giudice, voglia revocare la propria ordinanza in data 19/09/2024 nella parte in cui rileva l'avvenuta rinuncia agli atti di quel giudizio e l'applicabilità dell'art. 338 c.p.c. “con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed improcedibilità del gravame introduttivo del presente giudizio” e disporre la riunione delle due impugnazioni, con ogni provvedimento conseguente”.
In proposito va infatti rilevato (e ribadito, stante il tenore dei provvedimenti già resi sul punto) che:
• l'intervenuta declaratoria di estinzione della causa rubricata al n. 1603/2024 RG costituisce il contenuto di un atto non più suscettibile di essere revocato e/o modificato da questa Corte, in termini generali, e tantomeno dunque nell'ambito di altra causa (quale è la presente, rispetto alla causa 1603/2024 RG), potendosi pervenire agli esiti postulati da parte appellante solamente mediante la proposizione dei rimedi procedurali apprestati dall'ordinamento per l'ipotesi in esame;
• sono irrilevanti, in tale ottica, le allegazioni operate da parte appellante in ordine alla ricostruzione della propria volontà ed alle conseguenti ricadute sul piano processuale;
• preso atto della declaratoria di estinzione della causa n. 1603/2024 RG, consegue automaticamente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, n. 809/2024 del Tribunale di Pisa (che costituisce l'oggetto anche dell'impugnazione introduttiva della presente causa) ai sensi dell'art. 338 c.p.c.;
• il passaggio in giudicato della sentenza in esame comporta l'improcedibilità del gravame introduttivo della presente causa.
5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 260.000,01 ed € 520.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del “petitum” riferito al complesso delle domande dell'appellante) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
14 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 809/2024 del Tribunale di Pisa, Parte_1
così statuisce:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 20.119,00 Controparte_1 per compenso, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, €
5.880,00 per la fase di trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisoria, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.9.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1624/2024
promossa da:
in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Cascina (PI) Parte_2
presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Eustachi, che la rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Gianfranco Fusco, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
(già , in persona del Presidente del Controparte_1 Controparte_2
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, sig. CP_3
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Francesco Ciaccio, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Picca, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 809/2024 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa nomina del
Giudice relatore e fissazione dell'udienza di discussione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 435 c.p.c., sospendere l'esecutività della sentenza impugnata ex art. 351 c.p.c. e quindi, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello, - in principalità, dichiarare nulla la sentenza n. 809/2024 della G.O.T. del Tribunale di Pisa, Dott.ssa Paola Arnaldi, in data 14-18/06/2024 nel giudizio N. 5443/2016 R.G. (“rito locatizio”), per violazione degli artt. 447-bis comma 1 e 429 comma 1 c.p.c. e art. 111 comma 2 Cost.; - in subordine, dato atto della proposta querela di falso dei tre verbali d'udienza prodotti, (ex art 355 c.p.c.), sospendere con ordinanza il giudizio e fissare un termine perentorio alle parti, entro il quale riassumere la causa di falso davanti al Tribunale di Pisa;
- nel merito, dichiarare risolto il contratto di locazione de quo, con effetto alla data del 05/08/2015, per fatto e colpa esclusivi della società locatrice e per grave inadempimento della stessa, ai sensi degli artt. 1453 e 1584 comma 2 c.c., con conseguente inefficacia e inapplicabilità del patto di cui all'art. 11 del risolto contratto, e pertanto condannare la in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla in persona CP_4
del suo legale rappresentante pro tempore, somma non inferiore a Euro 169.875,00 oltre
I.V.A. e quindi Euro 207.247,50, determinata dal C.T.U., a titolo di indennità per addizioni/miglioramenti apportati dalla conduttrice all'immobile locato, oltre interessi legali;
- condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a restituire alla in persona del suo legale rappresentante pro CP_4
tempore il deposito cauzionale di Euro 65.000,00, oltre interessi legali dalla data dell'01/01/2016 al pagamento effettivo;
- dichiarare che nulla è dovuto dalla CP_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore, né per canone né per indennità di occupazione dal
05/08/2015 alla data dell'effettiva riconsegna, questa individuando nel 10/06/2016 o almeno nel 18/01/2017, previa dichiarazione di illegittimità del rifiuto della locatrice a riceverla;
di conseguenza, ordinare a quest'ultima l'emissione di idonei documenti fiscali,
a integrale storno degli importi di cui alle fatture mensilmente emesse, a titolo di canone e di indennità di occupazione, dal mese di agosto 2015 al mese di dicembre 2016 compresi;
in via subordinata e ipotetica, accertata la data della giuridica riconsegna, come sopra indicata, determinare, con eventuale riferimento ai valori medi ufficialmente rilevati in zona (Tabelle O.M.I.) e in via equitativa, se e quanto debba essere corrisposto dalla conduttrice alla locatrice, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile de quo, dalla
2 data di ritenuto effettivo ripristino della porzione immobiliare nelle stesse condizioni anteriori all'incendio, fino alla data del rilascio, in tale ipotesi compensando la somma, eventualmente determinata come sopra, con quella dovuta dalla locatrice alla conduttrice, a qualsiasi titolo derivante dal contratto di locazione. In via subordinata istruttoria, se ritenuto necessario al fine del decidere, ammettersi prove per testi e per interpello sui seguenti capitoli: 1) Vero che, a seguito dell'incendio in data 05.08.2015, che danneggiò tutti i macchinari, le merci e gli impianti e lesionò il solaio fra i due piani, la conduttrice perse la disponibilità dei locali condotti in locazione e interruppe ogni attività lavorativa. 2) Vero che i lavori di parziale ripristino delle strutture e degli impianti, ordinati alla società proprietaria dal Comune di San Miniato, a seguito della dichiarata inagibilità dell'edificio, terminarono a fine 2015, inizio 2016. 3) Vero che, in seguito all'incendio, la conduttrice mise immediatamente a disposizione della CP_5
inizialmente incaricata della bonifica (doc. 15 in primo grado), e dei periti delle
[...]
assicurazioni i propri macchinari, le pelli, le attrezzature, gli impianti e ogni altro bene posto all'interno della porzione immobiliare condotta in locazione. 4) Vero che, anche dopo la parziale revoca dell'ordinanza comunale d'inagibilità, in data 06/10/2015, la locatrice proseguì l'esecuzione delle opere di ripristino strutturale, fino all'inizio del
2016, rimanendo peraltro non funzionante il montacarichi e interrotti gli scarichi delle acque di lavorazione. 5) Vero che, a seguito della cessazione della propria attività, dal marzo 2016 la conduttrice mise in vendita i macchinari dell'azienda e che il reperimento di acquirenti terminò solo nel gennaio 2017. 6) Vero che, dal 18/01/2017, data dell'offerta di riconsegna dell'immobile alla locatrice, la conduttrice lo lasciò libero da persone e cose, non accedendovi più. 7) Vero che la locatrice, pur avendo rifiutato la riconsegna, dal gennaio 2017 accedette liberamente e in via esclusiva ai locali già condotti in locazione dalla conduttrice. Si inducono a testi: di Testimone_1
Altopascio, su tutti i capitoli;
Ing. di Pisa e Ing. di Testimone_2 Per_1
Casciavola, sui capp. 3-4-5-7; di Fucecchio, sui capp. 1 e 5; Testimone_3 Tes_4 sui capp. 4 e 5; di Santa Croce sull'Arno, sul cap.
1. Con vittoria di
[...] Testimone_5
spese (comprese quelle generali del 15%) e compensi del due gradi di giudizio, da determinare ai sensi del D. M. n. 147/2022 e successive modifiche”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, previa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, e reietta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare: in via pregiudiziale e preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'appello per passaggio in giudicato della impugnata sentenza del Tribunale di Pisa n.809/2024, per tutti i motivi dedotti in atti sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e manifesta
3 infondatezza dell'appello per tutti i motivi dedotti in atti con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Pisa n.809/2024 nel merito: respingere tutti i motivi di appello svolti da perché infondati sia in fatto che in Parte_3 diritto per tutti i motivi dedotti in atti e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Pisa n.809/2024. in via istruttoria: per il caso in cui la Corte ritenesse di svolgere attività istruttoria, si insiste, nelle istanze istruttorie svolte nelle note conclusive di primo grado del 13.02.2020 e nelle note integrative del 30.01.2024, del
08.02.2024 e del 12.03.2024, da intendersi qui integralmente ritrascritte, ivi compresa la richiesta di rinnovazione/integrazione della CTU, opponendosi alle avverse istanze istruttorie e produzioni documentali perchè tardive, irrituali, inammissibili ed irrilevanti per tutti i motivi dedotti in atti. Si chiede, se ritenuta necessaria, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio Corte d'Appello di Firenze R.G.n.1603/2024, avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza Trib. Pisa n. 809/2024. In ogni caso con vittoria di spese e competenze sia di primo che di secondo grado, oltre spese generali ed accessori di legge ed aumento ex art 4 c.1bis D.M.55/2014”.
MOTIVAZIONE
1) La causa in oggetto ha tratto origine dalla convalida di sfratto per finita locazione intimata da (di seguito: ) a Controparte_2 CP_2 Parte_1
(di seguito: con atto del 6.10.2016.
[...] Pt_1
1.1) A sostegno di tale istanza, aveva addotto: CP_2
• di aver stipulato con un contratto di locazione ad uso non abitativo, in data Pt_1
1.10.2004, relativo ad un immobile ad uso industriale sito al primo piano di un fabbricato di sua proprietà posto nel territorio di San Miniato (PI);
• che, con raccomandata dell'1.7.2005, aveva intimato a formale disdetta dal Pt_1
predetto contratto, sì che la locazione sarebbe venuta a cessare il 30.9.2016;
• che nonostante le dichiarazioni di disponibilità, stava ancora occupando Pt_1
l'immobile, in questo caso “sine titulo”.
1.1.1) Su tali basi era stata chiesta la convalida dello sfratto e, in caso di opposizione e di passaggio al rito locatizio, la declaratoria di cessazione del contratto per finita locazione con condanna al rilascio dell'immobile.
1.2) Nel giudizio così instaurato si era costituita contestando la domanda Pt_1
di ed esponendo in particolare che: CP_2
o il 5.8.2015 si era sviluppato un incendio nell'immobile in questione (a partire dall'area occupata dalla proprietaria ), con ingenti danni ai macchinari CP_2
4 presenti ed alle strutture del fabbricato e susseguente ordinanza del Comune di San
Miniato di inagibilità dell'edificio;
o la responsabilità dell'incendio era di , che era dunque tenuta al CP_2
risarcimento dei danni, anche con riferimento alla forzosa e prolungata interruzione dell'attività aziendale di Pt_1
o in data 2.10.2015 aveva contestato a la risoluzione del contratto Pt_1 CP_2
per grave inadempimento, oltre che chiesto il risarcimento dei danni predetti;
o nel perdurare della situazione, aveva infine cessato la propria attività, Pt_1
dando corso alla dismissione dei macchinari residui.
1.2.1) Su tali basi era stato chiesto: “affinché l'Ill.mo Tribunale di Pisa, previo mutamento di rito ex artt. 665, 667, 426 e 447 bis c.p.c. - rigettata ogni preliminare istanza di emissione dell'ordinanza non impugnabile di rilascio immediatamente esecutivo ex art. 665 c.p.c. - in accoglimento della presente opposizione Voglia, Accertare il grave inadempimento del locatore, causa l'inidoneità della cosa locata che ne ha impedito il godimento al conduttore dal 05.08.2015 a seguito del sinistro imputabile alla stessa e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di locazione Controparte_2
inter partes stipulato il 01.10.2004 per fatto e colpa esclusivi della parte Locatrice, con ogni consequenziale pronuncia. Accertare e dichiarare che gli impianti e le attrezzature di proprietà della già presenti all'interno ed all'esterno dell'immobile oggetto di Parte_4
locazione al momento del sinistro, anche in conseguenza alla risoluzione del contratto di locazione per causa e colpa della Locatrice, sono e restano nella esclusiva proprietà e disponibilità della parte Conduttrice, ovvero, in difetto, che ad essa sia riconosciuto il diritto al risarcimento di un danno patrimoniale (da quantificarsi nelle sedi di competenza), ancorché conseguente ad un arricchimento senza causa della parte
Locatrice. Con vittoria delle spese di giudizio e condanna ex art. 96 c.p.c.”.
1.3) Emessa ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio, mutato il rito, svolta istruttoria mediante produzioni documentali ed espletamento di CTU (in sede di ATP in corso di causa), il Tribunale di Pisa aveva infine ritenuto che:
− dagli atti di causa risultava che la sospensione dell'attività di in Pt_1 conseguenza dell'incendio sopra ricordato, era stata di due mesi, mentre era indimostrata l'allegazione della convenuta secondo cui tale sospensione sarebbe perdurata dal 5.8.2015 al 26.2.2016;
− le risultanze emergenti dalla CTU attestavano poi l'infondatezza delle doglianze di concernenti il mancato allacciamento degli scarichi delle acque di Pt_1
lavorazione ed il mancato funzionamento degli ascensori;
5 − la sospensione dell'attività per due mesi (di cui uno allocato nel periodo della chiusura estiva) non poteva ritenersi integrare un grave inadempimento della locatrice, anche considerando che avrebbe potuto attivarsi per riprendere Pt_1
l'attività, invece di dislocare altrove i macchinati e rilevando come il contratto di locazione sarebbe comunque scaduto dopo circa un anno, mentre risultava Pt_1 già morosa al momento dell'incendio, sì da evidenziare una volontà della stessa di cessare la propria volontà (tanto che, ad agosto 2015, il personale di era già Pt_1
in cassa integrazione, senza peraltro che fosse mai stata individuata come causa lo sviluppo dell'incendio ed essendo invece menzionata la crisi economica e finanziaria non transitoria attraversata dall'azienda);
− la riconsegna dell'immobile era avvenuta il 23.1.2019, dovendosi dunque sino a tale momento computare la debenza dell'indennità di occupazione;
− non sussisteva diritto all'indennizzo, in capo alla conduttrice, per le opere eseguite sull'immobile, ai sensi dell'art. 11 del contratto di locazione.
1.3.1) Il Tribunale di Pisa aveva quindi reso la seguente statuizione: “Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, nella persona del G.O. dr.ssa Paola Arnaldi, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:” -Dichiara Con inammissibile la documentazione prodotta da nelle note del 02.02.2024, “seconde note integrative” e del 16.2.2024, peraltro non autorizzate dal giudice, in quanto tardiva ed irrituale;
-Dichiara cessato il contratto di locazione del 1.10.2004, registrato presso
Agenzia delle Entrate di San Miniato in data 21.11.2006 al n.102, Serie 3T, per finita locazione con scadenza al 30.9.2016, e conferma l'ordinanza del 19.11.2016 di rilascio dell'immobile, dichiarando accertata in causa l'avvenuta consegna a CP_2 dell'immobile con contestuale reimmissione nel possesso in data 23.1.2019; -Condanna
al pagamento in favore di dei canoni di locazione e delle Controparte_6 CP_2 indennità di occupazione, come meglio indicato in motivazione, sino all'effettiva riconsegna dell'immobile avvenuta in data 23.01.2019, per l'importo complessivo di €
494.200,40, oltre oltre iva al 22% ed interessi convenzionali ai sensi dell'art. 8 del contratto;
-Accerta e dichiara che gli impianti e le strutture esistenti all'interno e all'esterno dell'immobile locato, elencati e riprodotti nel verbale di sopralluogo del
10.06.2016 e nel report fotografico del 11.06.2016, descritti in CTU , rimangono , per le ragioni di cui in motivazione in proprietà di senza indennizzi e/o pagamenti di CP_2 sorta, ai sensi dell'art. 11 del contratto di locazione;
-Rigetta la domanda ex art.96 c.p.c. proposta da in quanto non sussistono i presupposti di legge: -Accoglie la CP_2
domanda di restituzione della cauzione proposta in riconvenzionale da e per CP_4
l'effetto condanna l'attrice a restituire la somma di euro 65.000,00 oltre interessi CP_2
6 legali dalla scadenza del contratto di locazione al saldo;
-Respinge tutte le altre domande di parte resistente siccome infondate. Condanna al pagamento in favore edi CP_4
della somma: per la fase sommaria di 3.151,00 euro per compensi , per la fase di CP_2
ATP di euro 1.170,00 per compensi, per la fase di mediazione di 1.305,00 euro per compensi ,per il procedimento di merito di 11.200,00 euro per compensi oltre a spese vive per il totale di euro 813,00 euro: oltre ai IVA, CAP e 15% per spese generali di studio, oltre successive occorrende. Le spese di CTU di cui all'espletato ATP rimangono a carico della parte soccombente . CP_4
2) Nei confronti di tale sentenza ha proposto appello rilevando Pt_1 preliminarmente che “con ricorso depositato in data 26/07/2024, la società in epigrafe aveva presentato appello avverso la sentenza n. 809/2024 della G.O.T. del Tribunale di
Pisa, Dott.ssa Paola Arnaldi, in data 14-18/06/2024 nel giudizio N. 5443/2016 R.G. (“rito locatizio”), mai notificata;
- che il giudizio aveva assunto il N. 1603/2024 R.G.; - che, per un uso improprio della funzione “copia incolla”, nel suddetto ricorso non era stata inserita l'istanza inibitoria dell'esecutività della sentenza impugnata;
- che, non essendo stato ancora nominato il Consigliere relatore né fissata l'udienza di discussione né scaduto il termine per impugnare, è stata depositata, in data odierna, rinuncia agli atti di quel giudizio, salvo il diritto azionato”.
2.1) Il gravame è stato quindi affidato ai seguenti motivi:
1°. “Nullità della sentenza – Violazione artt. 447-bis comma 1 e 429 comma 1 c.p.c. e art. 111 comma 2 Cost. – Querela di falso”, rilevando che “...come emerge dai documenti prodotti, la presente causa fu discussa all'udienza del 13/03/2024
(dopo ventotto rinvii), ma la sentenza fu depositata solo in data 18/06/2024 (dopo ulteriori otto rinvii), data in cui infatti la cancelleria ne diede avviso al difensore, al che non sarebbe stata tenuta, qualora la G.O.T. avesse rispettato il su citato dettato normativo (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. 11/02/2021 n. 3394; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. 30/05/2017 n. 13617). Merita evidenziare però che, in calce al verbale del 13/03/2024, si legge – contro il vero – che l'udienza viene rinviata
“per gli stessi incombenti alla udienza del 18.3.2024”, cioè ancora per la discussione, invece già svoltasi. Non solo, ma nel verbale dell'udienza 14/06/2024 si legge – ancora contro il vero – che “Il Giudice pronuncia sentenza contestuale ex art 429 c.p.c., di seguito” mentre non vi fu né lettura del dispositivo né deposito della sentenza, avvenuto in data 18/06/2024 (donde la comunicazione da parte della cancelleria)”, così integrandosi una nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo all'esito dell'udienza di discussione e conseguentemente dovendo la causa essere decisa nel merito dalla Corte d'Appello;
7 2°. “Omessa e/o errata valutazione delle prove – Violazione art. 447-bis comma 3
c.p.c.”, contestando in particolare: a) l'omessa valutazione di prove documentali derivanti dalla declaratoria di inammissibilità della produzione documentale operata da nelle note del 2.2.24 e 16.2.24; b) l'errata valutazione delle Pt_1 risultanze emergenti dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio e, a monte,
l'irrituale ricezione della relazione di consulenza tecnica svolta nel corso di un accertamento tecnico preventivo in corso di causa nell'ambito di altra e diversa causa;
c) i travisamenti in fatto contenuti nella sentenza (non essendo vero: che era già morosa al momento dell'incendio, che il persona della stessa era già Pt_1
in cassa integrazione, che la procedura di mobilità non contenesse riferimenti all'incendio);
3°. “Illogicità di motivazione”, contestando la valutazione del Tribunale secondo cui era giustificato il rifiuto di di accettare la riconsegna dell'immobile in CP_2
data 18.1.2017.
Su tali basi l'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Il contraddittorio si è radicato con la costituzione di Controparte_1
(di seguito: , in cui si era medio tempore fusa per incorporazione , che CP_1 CP_2
ha:
− preliminarmente eccepito la “Inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'appello per passaggio in giudicato della sentenza impugnata”, rilevando che la Corte d'Appello:
o con decreto del 31.7.2024, aveva dichiarato l'estinzione ex art. 306 c.p.c. della causa rubricata al n. 1603/2024 RG, per effetto della dichiarazione di rinuncia della parte;
o con provvedimento del 4.12.2024 aveva respinto l'istanza di revoca del predetto decreto di estinzione;
→ da ciò derivando l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ex art. 338 c.p.c.
− nel merito, contestato la fondatezza delle allegazioni poste dall'appellante a sostegno dei motivi di gravame, eccependone peraltro anche l'inammissibilità ex art. 642 c.p.c. per omessa indicazione dei capi della sentenza oggetto di impugnazione.
In forza di tali rilievi, ha quindi formulato le conclusioni riportate in CP_1
epigrafe.
8 3) Ciò premesso, occorre affrontare anzitutto la questione concernente le ricadute sulla presente causa derivanti dall'intervenuta dichiarazione di estinzione della causa
1603/2024 RG, anche in considerazione dell'eccezione sollevata in via preliminare da parte appellata.
3.1) In proposito va peraltro in primo luogo rilevato come risulti che:
a) per stessa ammissione di parte appellante (come ricordata nel pregresso paragrafo
2), ha proposto un primo appello nei confronti della sentenza in oggetto Pt_1
(con ricorso depositato in data 26.7.2024);
b) nel respingere la richiesta di inibitoria della sentenza impugnata (nel provvedimento reso in data 19.9.2024) avanzata in questa causa da il Pt_1 collegio ha rilevato, con riferimento alle stesse allegazioni dell'appellante, che
“...da tali allegazioni risulta dunque l'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio relativo all'appello precedentemente proposto dall'odierna ricorrente sì che è presumibile che tale giudizio di appello sia stato già dichiarato estinto (e, sul punto, si invitano le parti a prendere posizione alla prima udienza di trattazione onde verificare nel pieno contraddittorio l'esito del pregresso giudizio), ciò che rende applicabile l'art. 338 c.p.c. con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed improcedibilità del gravame introduttivo del presente giudizio”;
c) con decreto del 31.7.2024, la Corte d'Appello ha in effetti dichiarato ex art. 306
c.p.c l'estinzione della causa 1603/2024, per effetto della rinuncia ivi operata dall'appellante;
d) in data 4.12.2024, la Corte d'Appello ha reso nella causa 1603/2024 RG (in esito all'istanza di revoca avanzata da ordinanza del seguente tenore: “vista Pt_1
l'istanza dimessa da parte appellante, con cui è stato preliminarmente allegato che: • in data 26/07/2024 era stato depositato da Parte_5
un ricorso in appello avverso la sentenza n. 809/2024 del Tribunale di Pisa, con instaurazione della causa con numero 1603/2024 R.G.; • “per un mero errore materiale, nell'esemplare del ricorso depositato – a causa di un uso improprio della funzione “copia-incolla” – non era stata inserita l'istanza inibitoria;
accortosi dell'errore, in data 30/07/2024 (martedì successivo), lo scrivente – poiché il sistema telematico non consente di eseguire la sostituzione di un atto depositato – depositò l'esemplare corretto del ricorso in appello, completo dell'istanza inibitoria, a cui il sistema attribuì inevitabilmente il nuovo numero
1624/2024 R.G.; in quest'ultimo, esponeva l'errore materiale commesso, circostanza spiegata anche nell'altro atto, depositato contemporaneamente in
9 questo procedimento N. 1603/2024 R.G., e definito “Rinuncia agli atti” (rectius
“all'atto”), affinché venisse accettato dal sistema, non sapendo come altrimenti denominare la propria richiesta di non tener conto del primo atto viziato”; • in data 31/07/2024, era stato presentato, nel procedimento n. 1624/2024 R.G., un ricorso al Presidente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 e 351 commi
2-3 c.p.c., affinché la decisione sulla sospensione venisse pronunciata prima dell'udienza di comparizione;
• con decreto in data 31/07/2024, l'intestata Corte
d'Appello, aveva “preso atto che la parte appellante […] ha rinunciato agli atti del giudizio” e quindi dichiarato “estinto il processo” n. 1603/2024 R.G.; • con ordinanza, sempre in data 31/07/2024, la medesima Corte d'Appello, con la medesima composizione collegiale, ha fissato l'udienza collegiale del 17/09/2025 per la discussione dell'appello n. 1624/2024 R.G., e l'udienza collegiale in camera di consiglio del 18/09/2024 (sostituita dal deposito di note scritte), per l'esame dell'istanza inibitoria, nel sub-procedimento n. 1624-1/2024 R.G.; • con ordinanza in data 19/09/2024, resa nel predetto sub-procedimento 1624-1/2024, era stata respinta l'istanza di inibitoria, ex art. 283 c.p.c., dando atto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, in conseguenza della rinuncia agli atti intervenuta nel giudizio n. 1603/2024 R.G., e dell'improcedibilità dell'appello n.
1624/2024 R.G.; rilevato che, sulla scorta di tali circostanza, parte ricorrente ha argomentato che: o in considerazione del tenore della “rinuncia agli atti” (e, anzi,
“all'atto”) operata dalla parte “...la fattispecie de qua è del tutto diversa da quella regolamentata dall'art. 306 c.p.c., essendovi stato, in questo caso, il deposito di un atto sbagliato – per mero errore materiale – con la conseguente necessità di sostituirlo con quello corretto, sostituzione che sarebbe stata realizzabile in natura, ai tempi del processo “cartaceo”, e che invece è resa impossibile dall'attuale sistema telematico, che non consente di revocare un deposito di atto errato, per sostituirlo con l'atto corretto, donde la necessità di depositare un nuovo ricorso (al quale il sistema ha attribuito un nuovo numero di
Registro Generale, con pagamento di ulteriore C.U.), annullando il primo col riferimento (sia pure improprio) all'istituto più prossimo alla situazione reale, quello appunto della “rinuncia agli atti […] fermo il diritto”, senza con ciò voler in alcun modo provocare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, quale conseguenza automatica dell'estinzione del processo (art. 306 c.p.c.), che produce i medesimi effetti sostanziali e processuali della rinunzia all'azione, cioè la cessazione della materia del contendere”; o “Coerentemente con questa espressa volontà, la “rinuncia” non fu fatta con la forma richiesta dall'art. 306
10 comma 2 c.p.c., annunciando il deposito del nuovo ricorso corretto, eseguito effettivamente il giorno stesso, subito dopo. Né, in verità, codesta Corte mostrò di avere interpretato la “rinuncia” come sostanzialmente tale da provocare l'effetto di cui all'art. 348 bis c.p.c. e cioè l'inammissibilità dell'appello”; o ed infatti, nonostante la declaratoria di estinzione della causa iscritta al n. 1603/2024 R.G., la Corte d'Appello aveva in pari data pronunciato, nell'appello iscritto al n.
1624/2024 R.G., l'ordinanza di fissazione dell'udienza del 18.9.2024, per la discussione dell'udienza di inibitoria, e quella del 17.9.2025 per la discussione del merito, mentre solo con l'ordinanza del 19.9.2024 era stata dichiarata l'improcedibilità del gravame ex art. 348 c.p.c.; o “In altre parole, si ritiene che la
Corte, al di là dell'improprio nomen iuris utilizzato (“rinuncia agli atti”), avrebbe dovuto privilegiare l'evidenziata volontà sostanziale dell'appellante, espressa nel presente procedimento N. 1603/2024 R.G. e accoglierne la richiesta, dichiarando giuridicamente inesistente il primo ricorso e quindi non validamente introdotto il presente giudizio, tamquam non esset, dando poi atto, nel giudizio N. 1624/2024
R.G., che la sola valida impugnazione della sentenza n. 809/2024 del Tribunale di
Pisa era stata proposta col ricorso depositato in data 30/07/2024, che aveva introdotto quel procedimento”; o “Peraltro, qualora codesta Corte avesse ritenuto ammissibile il primo ricorso (nonostante l'errore materiale segnalato) e quindi ritualmente introdotto questo giudizio N. 1603/2024 R.G. – fermo restando che la cosiddetta “rinuncia” tale dichiaratamente non voleva essere – avendo esaminato entrambi i ricorsi nello stesso giorno, quali impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, si ritiene che avrebbe dovuto disporne la riunione, che costituisce uno strumento di attuazione del principio di unità del giudizio di gravame: “Quando due impugnazioni investono il medesimo provvedimento, la loro riunione è obbligatoria ai sensi dell'art. 335 c.p.c., indipendentemente da chi siano le parti impugnanti (Cass. sez. un. N. 1521 del 2013; conf. Cass. n. 27550 del 2018)” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 09/07/2024, n. 18708)”; sulla scorta di tali rilievi, parte ricorrente ha chiesto: “che codesta Corte, dato atto che la controparte non è costituita in questo giudizio, dell'errore materiale commesso dall'appellante e della sua espressa volontà di sostituirne l'atto introduttivo sbagliato con altro corretto, voglia revocare il proprio decreto in data 31/07/2024
e dichiarare giuridicamente inesistente il ricorso in appello erroneamente depositato in data 26/07/2024 e quindi non validamente introdotto il presente giudizio N. 1603/2024 R.G., con ogni provvedimento conseguente, se del caso dando atto anche che la sola valida impugnazione della sentenza n. 809/2024 del
11 Tribunale di Pisa è stata proposta col ricorso depositato in data 30/07/2024, che ha introdotto il procedimento N. 1624/2024 R.G.. In subordine, qualora ritenga validamente introdotto il presente giudizio N. 1603/2024 R.G., dato atto che la controparte non è costituita in questo giudizio e che è stata proposta separatamente, contro la stessa sentenza, l'impugnazione N. 1624/2024 R.G. pendente avanti a codesto stesso Giudice, voglia revocare il proprio decreto in data 31/07/2024 e, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., disporre la riunione delle due impugnazioni, con ogni provvedimento conseguente”; ciò premesso ritiene il collegio che l'istanza non sia suscettibile di essere presa in considerazione e debba quindi essere dichiara inammissibile, essendo stata dimessa nel contesto di causa dichiarata estinta, nei cui confronti non può che essere proposta autonoma impugnazione secondo le modalità procedurali del caso, ricordando altresì che, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., non possono essere oggetto di modifica o revoca le ordinanze per le quali la legge prevede uno specifico strumento di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza”;
e) sempre in data 4.12.2024, la Corte d'Appello ha reso, sia nella causa rubricata al n.
1624-1/2024 (relativa al sub-procedimento incidentale di inibitoria), sia nella presente causa, ordinanze conseguenti ad identiche (rispetto a quella ricordata al punto che precede) istanze di ed in cui – previa esposizione dei medesimi Pt_1
rilievi ricordati al punto che precede – si è ritenuto infine:
→ nella causa 1624-1/2024, “...l'istanza insuscettibile di essere presa in considerazione, essendo stata dimessa nel contesto di sub- procedimento incidentale ormai definito ed osservando, peraltro, come non constino specifiche richieste di parte ricorrente aventi diretto riferimento alla procedura in oggetto”, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'istanza stessa;
→ nella presente causa, che “...la questione esposta dall'appellante vada trattata in sede di decisione del giudizio, quale questione pregiudiziale rispetto al merito”, rinviando quindi l'analisi dell'istanza stessa al momento della decisione finale sul gravame;
3.2) Con riferimento alle (incontestate) circostanze che precedono deve quindi rilevarsi che, come eccepito da parte appellata, la dichiarazione di estinzione del giudizio rubricato al n. 1603/2024 RG comporta automaticamente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
12 Da ciò consegue, ulteriormente, l'improcedibilità del gravame introduttivo della presente causa, in quanto concernente un appello proposto contro una sentenza che risulta non più suscettibile di riforma per effetto del suo passaggio in giudicato.
3.3) Non possono del resto condurre a diversa conclusione le argomentazioni esposte da parte appellante nel contesto dell'istanza depositata in data 14.10.2024 (ed il cui esame, come detto, era stato posposto al momento della decisione) secondo cui “...la fattispecie de qua è del tutto diversa da quella regolamentata dall'art. 306 c.p.c., essendovi stato, in questo caso, il deposito di un atto sbagliato – per mero errore materiale – con la conseguente necessità di sostituirlo con quello corretto, sostituzione che sarebbe stata realizzabile in natura, ai tempi del processo “cartaceo”, e che invece è resa impossibile dall'attuale sistema telematico, che non consente di revocare un deposito di atto errato, per sostituirlo con l'atto corretto, donde la necessità di depositare un nuovo ricorso (al quale il sistema ha attribuito questo nuovo numero di Registro
Generale, con pagamento di ulteriore C.U.), annullando il primo col riferimento (sia pure improprio) all'istituto più prossimo alla situazione reale, quello appunto della “rinuncia agli atti […] fermo il diritto”, senza con ciò voler in alcun modo provocare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, quale conseguenza automatica dell'estinzione del processo (art. 306 c.p.c.), che produce i medesimi effetti sostanziali e processuali della rinunzia all'azione, cioè la cessazione della materia del contendere” ed in forza delle quali
“...si ritiene che la Corte, al di là dell'improprio nomen iuris utilizzato nel procedimento
N. 1603/2024 R.G. (“rinuncia agli atti”), avrebbe dovuto privilegiare l'evidenziata volontà sostanziale dell'appellante, espressa in quell'atto e accoglierne la richiesta, dichiarando giuridicamente inesistente il ricorso viziato, colà depositato, e quindi non validamente introdotto quel giudizio, tamquam non esset, dando poi atto, in questo giudizio N. 1624/2024 R.G., che la sola valida impugnazione della sentenza n. 809/2024 del Tribunale di Pisa è stata proposta col ricorso depositato in data 30/07/2024, che ha introdotto il presente procedimento”, con richiesta alla Corte che “...dato atto dell'errore materiale commesso dall'appellante e della sua espressa volontà di sostituire l'atto sbagliato introduttivo del procedimento N. 1603/2024 R.G. con altro corretto, e che quindi quel procedimento non è mai stato validamente introdotto, per l'inesistenza giuridica del ricorso in esso erroneamente depositato, voglia revocare la propria ordinanza in data 19/09/2024 nella parte in cui rileva l'avvenuta rinuncia agli atti di quel giudizio e l'applicabilità dell'art. 338 c.p.c. “con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed improcedibilità del gravame introduttivo del presente giudizio” e dichiarare con ordinanza la procedibilità e ammissibilità del presente appello
N. 1624/2024 R.G., unico validamente proposto avverso la sentenza del tribunale di Pisa
13 n. 809/2024. In subordine, qualora venga ritenuto validamente introdotto il giudizio N.
1603/2024 R.G., dato atto che è stata proposta separatamente, contro la stessa sentenza, quell'impugnazione pendente avanti a codesto stesso Giudice, voglia revocare la propria ordinanza in data 19/09/2024 nella parte in cui rileva l'avvenuta rinuncia agli atti di quel giudizio e l'applicabilità dell'art. 338 c.p.c. “con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed improcedibilità del gravame introduttivo del presente giudizio” e disporre la riunione delle due impugnazioni, con ogni provvedimento conseguente”.
In proposito va infatti rilevato (e ribadito, stante il tenore dei provvedimenti già resi sul punto) che:
• l'intervenuta declaratoria di estinzione della causa rubricata al n. 1603/2024 RG costituisce il contenuto di un atto non più suscettibile di essere revocato e/o modificato da questa Corte, in termini generali, e tantomeno dunque nell'ambito di altra causa (quale è la presente, rispetto alla causa 1603/2024 RG), potendosi pervenire agli esiti postulati da parte appellante solamente mediante la proposizione dei rimedi procedurali apprestati dall'ordinamento per l'ipotesi in esame;
• sono irrilevanti, in tale ottica, le allegazioni operate da parte appellante in ordine alla ricostruzione della propria volontà ed alle conseguenti ricadute sul piano processuale;
• preso atto della declaratoria di estinzione della causa n. 1603/2024 RG, consegue automaticamente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, n. 809/2024 del Tribunale di Pisa (che costituisce l'oggetto anche dell'impugnazione introduttiva della presente causa) ai sensi dell'art. 338 c.p.c.;
• il passaggio in giudicato della sentenza in esame comporta l'improcedibilità del gravame introduttivo della presente causa.
5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 260.000,01 ed € 520.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del “petitum” riferito al complesso delle domande dell'appellante) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
14 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 809/2024 del Tribunale di Pisa, Parte_1
così statuisce:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 20.119,00 Controparte_1 per compenso, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, €
5.880,00 per la fase di trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisoria, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.9.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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