TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3833/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3833/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Leo Scordino Giuseppa e dell'avv. Paola Rizzo presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 30/05/1992.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 462 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: ed , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 indipendenti.
Con ricorso depositato il 21/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Preliminarmente rileva questo Collegio che nulla può essere disposto in punto assegnazione della casa coniugale attesa la mancanza dei presupposti di legge (figli minori di età o maggiorenni non indipendenti economicamente);
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria dimora ovunque voglia, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio;
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale sita in Torino, Strada alle Sei Ville, 25, Piano S1-3, identificata catastalmente al Foglio 1310-Part. 529, sub 22 e sub 23 - con l'arredo ivi esistente - già in uso alla sig.ra resti nella disponibilità della stessa;
Pt_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la sig.ra sin dalla data di sottoscrizione dell'accordo, Pt_2 provvederà a volturare a suo nome le utenze e i tributi afferenti la casa coniugale alla stessa in uso;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'immobile sito in Torino Strada alle Sei Ville, 25, Piano S1-2, catastalmente identificato al Foglio 1310 del Comune di Torino, Part. 529, sub 2, della consistenza di vani sei, in uso al sig. sin dalla data della separazione di fatto, rimarrà nell'esclusiva Parte_1 disponibilità dello stesso con tutti gli arredi ivi insistenti;
DÀ ATTO che i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa agli immobili in comproprietà ed ai beni mobili di comproprietà obbligandosi a procedere come in appresso:
– il sig. si obbliga a trasferire mediante rogito notarile, entro dodici mesi dall'omologa Parte_1 dell'accordo di separazione, alla signora la propria quota di ½ dell'immobile adibito a casa Parte_2 coniugale, sito in Torino, Strada alle Sei Ville n 25, unitamente agli arredi ivi insistenti, ivi compreso il quadro “Donna velata” di , (ad eccezione del quadro di degli altri due quadri Persona_3 Per_4 di e della stampa di Maccari, che il sig. terrà per sé, oltre agli effetti personali) Persona_3 Parte_1 e catastalmente identificato al Fl. 1310 Part. lle 529 sub 22 e sub 23 (quest'ultimo relativo alla proprietà dell'area e proprietà superficiaria per 500/1000);
– la sig.ra si obbliga a trasferire mediante rogito notarile, entro dodici mesi dall'omologa Pt_2 pagina 2 di 3 dell'accordo di separazione, al sig. , la quota di ½ dell'immobile sito in Torino, Strada alle Sei Parte_1 Ville 25 e catastalmente identificato al Foglio 1310 del Comune di Torino, Part. 529, sub 21, unitamente agli arredi ivi insistenti, già in uso allo stesso sin dalla data della separazione di fatto;
DISPONE che il sig. corrisponda un assegno di mantenimento mensile in favore della sig.ra Parte_1 pari a € 4.500,00 (quattromilacinquecento); su tale importo maturerà annualmente la rivalutazione Pt_2 Istat costo della vita, a decorrere dall'anno successivo alla data di omologa dell'accordo di separazione;
DÀ ATTO che le parti concordano che siano escluse dalla comunione de residuo le azioni societarie SEIF SpA- Società Editoriale Il Fatto SpA, quotata in Borsa, editrice della testata “Il Fatto Quotidiano” e della testata telematica www.ilfattoquotidiano.it [di cui al punto d) delle Premesse)], di cui il sig.
rimarrà esclusivo titolare e proprietario;
parimenti esclusi dalla comunione de residuo, oltre Parte_1 alla titolarità e proprietà dei detti titoli azionari, anche il relativo valore di mercato, i correlati diritti patrimoniali, inclusi i dividendi, con espressa pattuizione che siano di esclusiva spettanza del sig.
, con rinuncia a ogni eventuale diritto di credito da parte della sig.ra nei di lui confronti Parte_1 Pt_2 e/o nei confronti di terzi.
DÀ ATTO che le parti convengono di procedere all'estinzione dello scoperto dei conti correnti nr. 66/307812 e 66/448658 accesi presso Banca Fideuram dell'importo, risultante alla data di sottoscrizione del presente accordo, pari a - € 392.160,23, utilizzando i comuni investimenti finanziari azionari, obbligazionari e assicurativi, ad eccezione delle partecipazioni azionarie nella Società SEIF S.p.A e relativo valore di mercato, nonché diritti patrimoniali, inclusi i dividendi, che resteranno di esclusiva proprietà del sig. , secondo la disciplina di cui al punto 7. degli accordi di separazione;
all'esito Parte_1 della liquidazione degli investimenti ed estinzione dello scoperto dei conti correnti di cui sopra, considerando la valorizzazione dei titoli al 7.02.2025 fornita dalla Banca Fideuram, il valore residuo di tali rapporti finanziari, che sarà pari a circa € 554.237,90, verrà suddiviso al 50% tra le parti;
DÀ ATTO che le parti convengono che le giacenze sui conti correnti personali, di cui al punto c) delle Premesse del ricorso, verranno suddivise in parti eguali tra i coniugi.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/07/2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3833/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Leo Scordino Giuseppa e dell'avv. Paola Rizzo presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 30/05/1992.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 462 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: ed , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 indipendenti.
Con ricorso depositato il 21/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Preliminarmente rileva questo Collegio che nulla può essere disposto in punto assegnazione della casa coniugale attesa la mancanza dei presupposti di legge (figli minori di età o maggiorenni non indipendenti economicamente);
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria dimora ovunque voglia, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio;
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale sita in Torino, Strada alle Sei Ville, 25, Piano S1-3, identificata catastalmente al Foglio 1310-Part. 529, sub 22 e sub 23 - con l'arredo ivi esistente - già in uso alla sig.ra resti nella disponibilità della stessa;
Pt_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la sig.ra sin dalla data di sottoscrizione dell'accordo, Pt_2 provvederà a volturare a suo nome le utenze e i tributi afferenti la casa coniugale alla stessa in uso;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'immobile sito in Torino Strada alle Sei Ville, 25, Piano S1-2, catastalmente identificato al Foglio 1310 del Comune di Torino, Part. 529, sub 2, della consistenza di vani sei, in uso al sig. sin dalla data della separazione di fatto, rimarrà nell'esclusiva Parte_1 disponibilità dello stesso con tutti gli arredi ivi insistenti;
DÀ ATTO che i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa agli immobili in comproprietà ed ai beni mobili di comproprietà obbligandosi a procedere come in appresso:
– il sig. si obbliga a trasferire mediante rogito notarile, entro dodici mesi dall'omologa Parte_1 dell'accordo di separazione, alla signora la propria quota di ½ dell'immobile adibito a casa Parte_2 coniugale, sito in Torino, Strada alle Sei Ville n 25, unitamente agli arredi ivi insistenti, ivi compreso il quadro “Donna velata” di , (ad eccezione del quadro di degli altri due quadri Persona_3 Per_4 di e della stampa di Maccari, che il sig. terrà per sé, oltre agli effetti personali) Persona_3 Parte_1 e catastalmente identificato al Fl. 1310 Part. lle 529 sub 22 e sub 23 (quest'ultimo relativo alla proprietà dell'area e proprietà superficiaria per 500/1000);
– la sig.ra si obbliga a trasferire mediante rogito notarile, entro dodici mesi dall'omologa Pt_2 pagina 2 di 3 dell'accordo di separazione, al sig. , la quota di ½ dell'immobile sito in Torino, Strada alle Sei Parte_1 Ville 25 e catastalmente identificato al Foglio 1310 del Comune di Torino, Part. 529, sub 21, unitamente agli arredi ivi insistenti, già in uso allo stesso sin dalla data della separazione di fatto;
DISPONE che il sig. corrisponda un assegno di mantenimento mensile in favore della sig.ra Parte_1 pari a € 4.500,00 (quattromilacinquecento); su tale importo maturerà annualmente la rivalutazione Pt_2 Istat costo della vita, a decorrere dall'anno successivo alla data di omologa dell'accordo di separazione;
DÀ ATTO che le parti concordano che siano escluse dalla comunione de residuo le azioni societarie SEIF SpA- Società Editoriale Il Fatto SpA, quotata in Borsa, editrice della testata “Il Fatto Quotidiano” e della testata telematica www.ilfattoquotidiano.it [di cui al punto d) delle Premesse)], di cui il sig.
rimarrà esclusivo titolare e proprietario;
parimenti esclusi dalla comunione de residuo, oltre Parte_1 alla titolarità e proprietà dei detti titoli azionari, anche il relativo valore di mercato, i correlati diritti patrimoniali, inclusi i dividendi, con espressa pattuizione che siano di esclusiva spettanza del sig.
, con rinuncia a ogni eventuale diritto di credito da parte della sig.ra nei di lui confronti Parte_1 Pt_2 e/o nei confronti di terzi.
DÀ ATTO che le parti convengono di procedere all'estinzione dello scoperto dei conti correnti nr. 66/307812 e 66/448658 accesi presso Banca Fideuram dell'importo, risultante alla data di sottoscrizione del presente accordo, pari a - € 392.160,23, utilizzando i comuni investimenti finanziari azionari, obbligazionari e assicurativi, ad eccezione delle partecipazioni azionarie nella Società SEIF S.p.A e relativo valore di mercato, nonché diritti patrimoniali, inclusi i dividendi, che resteranno di esclusiva proprietà del sig. , secondo la disciplina di cui al punto 7. degli accordi di separazione;
all'esito Parte_1 della liquidazione degli investimenti ed estinzione dello scoperto dei conti correnti di cui sopra, considerando la valorizzazione dei titoli al 7.02.2025 fornita dalla Banca Fideuram, il valore residuo di tali rapporti finanziari, che sarà pari a circa € 554.237,90, verrà suddiviso al 50% tra le parti;
DÀ ATTO che le parti convengono che le giacenze sui conti correnti personali, di cui al punto c) delle Premesse del ricorso, verranno suddivise in parti eguali tra i coniugi.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/07/2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3