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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/06/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6760/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6760/2022
All'udienza del 17 giugno 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 [...]
, l'avv. Palmieri Erina ha depositato le note sostitutive di Controparte_2
udienza in data 16.6.2025;
- Per il l'avv. Mentullo Cinzia ha depositato le note sostitutive di Parte_1
udienza in data 13.6.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6760/2022 promossa da:
(c.f. , in proprio e quale legale Controparte_1 C.F._1
rappresentante della (c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Palmieri Erina ed elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso il suo studio in Pontinia, Via Tronco Pietro Micca n. 3, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), in persona del pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_2 CP_3
e difeso dall'avv. Mentullo Cinzia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , Pt_1
Viale IV Novembre n. 25, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in proprio e n.q. di legale Controparte_1
rapp.te della società conveniva in giudizio il Controparte_2
proponendo opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo per Parte_1
entrata patrimoniale omesso pagamento n. 6041 dell'11/10/2022, con riferimento alla Tariffa
Integrata Ambientale (TIA 2) per l'anno 2012, relativa all'attività di esercizio di ristorazione
[...]
attività cessata – sita in via dei Piceni 63 , con Controparte_2 Pt_1
pagina 2 di 7 cui il aveva intimato alla , di pagare Parte_1 Controparte_2
entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, l'importo di Euro 6.550,00, comprensivo del credito ed interessi di mora, con avvertimento e diffida che, mancanza del pagamento, detto avviso sarebbe divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 1 co. 792 lett b) della L.
160/2019.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., deducendo che il termine per potere avanzare la pretesa impositiva, avente ad oggetto la TIA relativa all'anno 2012, era il 31 dicembre del 2017, decorrendo il termine prescrizione dal 1 gennaio 2013.
Pertanto, in assenza di validi atti interruttivi, poiché l'atto di sollecito risultava notificato il 5 gennaio 2018, il termine prescrizione doveva reputarsi prescritto.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
− in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'avviso di accertamento impugnato di cui in premessa, notificato in data 07/11/2022 dal;
− nel merito, accertato e Parte_1
dichiarato prescritto il credito vantato dal per l'anno 2012 nei confronti di Parte_1
parte attrice per le causali descritte in premessa, annullare e comunque dichiarare inefficace
l'avviso di accertamento impugnato notificato in data 07/11/2022 dal . Con Parte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio il esponendo che la materia oggetto di causa aveva Parte_1
trovato compiuta regolamentazione con atto normativo emanato dal per l'anno Parte_1
2012, con il quale era stata disciplinata la “TARIFFA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI”, laddove ai sensi dell'art. 33, comma 6 il fruitore del servizio era tenuto al pagamento del dovuto “entro il termine indicato in fattura presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati nel territorio, ovvero tramite domiciliazione bancaria”. In relazione all'utenza non domestica n. 150825, la parte attrice era tenuta al pagamento della Fattura n. 26526 dell'1.8.2014, con termine di scadenza al 5.9.2014, da considerarsi dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione del credito maturato dall'Amministrazione Comunale di . Quindi, atteso il Pt_1
mancato pagamento nei termini, la contribuente veniva invitata a provvedere con il sollecito n.
Per_ S12 dell'11.12.2017, trasmesso al postalizzatore il 22.12.2017, data da considerare quale primo atto interruttivo della prescrizione;
infine, veniva notificato l'avviso di accertamento n.
6041 dell'11.10.2022, consegnato all'ufficio postale in data 19.10.2022, con ulteriore pagina 3 di 7 interruzione dei termini di prescrizione. Dunque, applicando il noto principio generale di scissione degli effetti della notifica, il aveva conservato integro ed Parte_1
impregiudicato il diritto alla riscossione delle somme maturate per l'utenza in uso alla sig.ra avendo interrotto il termine quinquennale una prima volta con il sollecito, Controparte_1
postalizzato il 22.12.2017, ed una seconda volta con l'avviso esecutivo, consegnato per la notifica il 19.10.2022, a nulla rilevando la data di effettiva consegna degli atti alla parte destinataria.
In tali premesse, concludeva chiedendo: “Piaccia all'adito Tribunale di Latina: - in limine litis , respingere l'invocata tutela cautelare, in difetto tanto del fumus – vista la palese infondatezza delle ragioni di annullamento -, quanto del periculum – in alcun modo argomentato e documentato;
- nel merito , respingere la domanda confermando l'avviso di accertamento n.
6041 dell'11.10.2022. - Vittoria delle spese di lite”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 17.6.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto preliminarmente affermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria, in conformità al principio giurisprudenziale, sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui “Spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010) aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetta
TIA-2), nonché le controversie, sorte successivamente alla medesima data, aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetta TIA-1)” (Cass. Civ., Sez. Un., 6.5.2022, n.
14467).
Nel merito, ad avviso del Giudicante deve reputarsi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Invero, l'avviso di accertamento oggetto di opposizione veniva notificato dall in data CP_4
7.11.2022 a seguito dell'omesso pagamento della fattura n. 26526 del 1.8.2014, avente ad oggetto pagina 4 di 7 la Tariffa Integrata Ambientale 2012. Tale fattura non risulta notificata alla parte, atteso che il in sede di costituzione, si è limitato al deposito della fattura senza, tuttavia, dare alcuna Pt_1
prova dell'invio o della ricezione di essa da parte del destinatario. Pertanto, l'unica richiesta di pagamento precedente all'avviso di accertamento impugnato è il sollecito di pagamento dell'11.12.2017, spedito in data 22.12.2017 e ricevuto dalla parte in data 5.1.2018.
Nel caso di specie, il credito oggetto dell'avviso di accertamento opposto è riferito alla T.I.A. anno 2012, per cui, considerata la durata quinquennale del termine di prescrizione applicabile alla fattispecie, in assenza di atti interruttivi il termine prescrizionale deve reputarsi decorso al
31.12.2017.
Ed invero, ritiene il Tribunale che il dies a quo della prescrizione non possa identificarsi con la data di scadenza indicata in fattura per il pagamento, dovendo farsi decorrere, ex art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e quindi dal primo giorno dell'anno successivo a quello di riferimento. Difatti, posto che la T.I.A. è corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 c.c., comincia a decorrere dalla data di scadenza delle singole annualità. Del resto, se così non fosse, e cioè aderendo alla tesi difensiva del si consentirebbe allo stesso Ente, mediante Parte_1
l'indicazione in fattura della data di scadenza del pagamento, di determinare unilateralmente il termine di decorrenza della prescrizione.
Occorre quindi verificare l'idoneità del sollecito di pagamento, spedito il 22.12.2017 e ricevuto il
5.1.2018, a produrre effetti interruttivi della prescrizione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che, con riferimento alla prescrizione, non possa invocarsi a favore del creditore il principio della scissione degli effetti della notificazione.
Va premesso che, come noto, l'art. 2943 c.c. sancisce il principio della natura recettizia degli atti interruttivi della prescrizione, sicché “In tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto - non necessariamente effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale (artt. 1334, 1335 cod. civ., artt. 137 e segg. cod. proc. civ.) - da parte del destinatario” (Cass. Civ., Sez. 6, 21.05.2013, n. 12480).
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza pagina 5 di 7 costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario. (Cass. Civ., Sez.
U., 09/12/2015, n. 24822; in senso conforme, Cass. Civ., Sez. 3, 18.02.2025 n. 4193).
Da ciò discende che per l'interruzione della prescrizione, da farsi con un atto unilaterale recettizio e non con un atto processuale, non vale il principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato, ma è necessario che l'atto interruttivo pervenga all'indirizzo del notificato (con conoscenza anche solo legale dello stesso).
In altri termini, la scissione degli effetti della notificazione opera solo per quei diritti che non possono essere compiuti in altro modo se non tramite una domanda giudiziale e non anche, invece, con riguardo agli atti recettizi con effetti sostanziali, come nel caso di specie ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, che invece possono essere fatti valere anche in via stragiudiziale (cfr. in tal senso Corte d'Appello di Roma, 3.2.2025, n. 709, la quale richiama, sul punto, la sentenza n. 17644/2008 della S.C., nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di legittimità costituzionale, affermando nello specifico che: “È manifestamente infondata
l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 149 c.p.c., 2943 c.c. e 4, comma 3, della l. 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in relazione alla notifica di un atto stragiudiziale diretto ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, atteso che, da un lato, non sussiste l'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa nel giudizio – posta a fondamento della sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. con cui è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 149 c.p.c. e della normativa postale per violazione dell'art.
24 Cost. – e, dall'altro, sussiste l'interesse del destinatario alla certezza del diritto, ossia a conoscere se la 13 prescrizione sia stata tempestivamente interrotta ovvero il rapporto possa considerarsi definito, la cui preminenza non appare irragionevole, atteso che il mittente ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività e che, in relazione al disposto di cui agli artt. 1334
e 1335 c.c., perché l'atto produca i suoi effetti è necessario e sufficiente che pervenga all'indirizzo del destinatario in tempo utile”).
pagina 6 di 7 Ed allora, facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, deve conclusivamente ritenersi che la mera spedizione del sollecito di pagamento, effettuata in data 22.12.2017, non è idonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione, non operando in tale fattispecie il principio della scissione degli effetti della notificazione. Pertanto, posto che il sollecito di pagamento è stato ricevuto solo in data 5.1.2018, in assenza di ulteriori atti interruttivi, deve concludersi che risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate in dispositivo Parte_1
secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando la tariffa minima per la fase istruttoria/ trattazione atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto del Parte_1
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della
[...] Controparte_2
in forza dell'avviso di accertamento n. 6041 dell'11.10.2022, avente ad
[...]
oggetto la TIA 2012, per intervenuta prescrizione del credito;
- condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore della che liquida in € Controparte_2
264,00 per esborsi e in € 4.237,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 17 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6760/2022
All'udienza del 17 giugno 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 [...]
, l'avv. Palmieri Erina ha depositato le note sostitutive di Controparte_2
udienza in data 16.6.2025;
- Per il l'avv. Mentullo Cinzia ha depositato le note sostitutive di Parte_1
udienza in data 13.6.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6760/2022 promossa da:
(c.f. , in proprio e quale legale Controparte_1 C.F._1
rappresentante della (c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Palmieri Erina ed elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso il suo studio in Pontinia, Via Tronco Pietro Micca n. 3, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), in persona del pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_2 CP_3
e difeso dall'avv. Mentullo Cinzia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , Pt_1
Viale IV Novembre n. 25, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in proprio e n.q. di legale Controparte_1
rapp.te della società conveniva in giudizio il Controparte_2
proponendo opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo per Parte_1
entrata patrimoniale omesso pagamento n. 6041 dell'11/10/2022, con riferimento alla Tariffa
Integrata Ambientale (TIA 2) per l'anno 2012, relativa all'attività di esercizio di ristorazione
[...]
attività cessata – sita in via dei Piceni 63 , con Controparte_2 Pt_1
pagina 2 di 7 cui il aveva intimato alla , di pagare Parte_1 Controparte_2
entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, l'importo di Euro 6.550,00, comprensivo del credito ed interessi di mora, con avvertimento e diffida che, mancanza del pagamento, detto avviso sarebbe divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 1 co. 792 lett b) della L.
160/2019.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., deducendo che il termine per potere avanzare la pretesa impositiva, avente ad oggetto la TIA relativa all'anno 2012, era il 31 dicembre del 2017, decorrendo il termine prescrizione dal 1 gennaio 2013.
Pertanto, in assenza di validi atti interruttivi, poiché l'atto di sollecito risultava notificato il 5 gennaio 2018, il termine prescrizione doveva reputarsi prescritto.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
− in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'avviso di accertamento impugnato di cui in premessa, notificato in data 07/11/2022 dal;
− nel merito, accertato e Parte_1
dichiarato prescritto il credito vantato dal per l'anno 2012 nei confronti di Parte_1
parte attrice per le causali descritte in premessa, annullare e comunque dichiarare inefficace
l'avviso di accertamento impugnato notificato in data 07/11/2022 dal . Con Parte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio il esponendo che la materia oggetto di causa aveva Parte_1
trovato compiuta regolamentazione con atto normativo emanato dal per l'anno Parte_1
2012, con il quale era stata disciplinata la “TARIFFA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI”, laddove ai sensi dell'art. 33, comma 6 il fruitore del servizio era tenuto al pagamento del dovuto “entro il termine indicato in fattura presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati nel territorio, ovvero tramite domiciliazione bancaria”. In relazione all'utenza non domestica n. 150825, la parte attrice era tenuta al pagamento della Fattura n. 26526 dell'1.8.2014, con termine di scadenza al 5.9.2014, da considerarsi dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione del credito maturato dall'Amministrazione Comunale di . Quindi, atteso il Pt_1
mancato pagamento nei termini, la contribuente veniva invitata a provvedere con il sollecito n.
Per_ S12 dell'11.12.2017, trasmesso al postalizzatore il 22.12.2017, data da considerare quale primo atto interruttivo della prescrizione;
infine, veniva notificato l'avviso di accertamento n.
6041 dell'11.10.2022, consegnato all'ufficio postale in data 19.10.2022, con ulteriore pagina 3 di 7 interruzione dei termini di prescrizione. Dunque, applicando il noto principio generale di scissione degli effetti della notifica, il aveva conservato integro ed Parte_1
impregiudicato il diritto alla riscossione delle somme maturate per l'utenza in uso alla sig.ra avendo interrotto il termine quinquennale una prima volta con il sollecito, Controparte_1
postalizzato il 22.12.2017, ed una seconda volta con l'avviso esecutivo, consegnato per la notifica il 19.10.2022, a nulla rilevando la data di effettiva consegna degli atti alla parte destinataria.
In tali premesse, concludeva chiedendo: “Piaccia all'adito Tribunale di Latina: - in limine litis , respingere l'invocata tutela cautelare, in difetto tanto del fumus – vista la palese infondatezza delle ragioni di annullamento -, quanto del periculum – in alcun modo argomentato e documentato;
- nel merito , respingere la domanda confermando l'avviso di accertamento n.
6041 dell'11.10.2022. - Vittoria delle spese di lite”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 17.6.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto preliminarmente affermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria, in conformità al principio giurisprudenziale, sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui “Spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010) aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetta
TIA-2), nonché le controversie, sorte successivamente alla medesima data, aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetta TIA-1)” (Cass. Civ., Sez. Un., 6.5.2022, n.
14467).
Nel merito, ad avviso del Giudicante deve reputarsi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Invero, l'avviso di accertamento oggetto di opposizione veniva notificato dall in data CP_4
7.11.2022 a seguito dell'omesso pagamento della fattura n. 26526 del 1.8.2014, avente ad oggetto pagina 4 di 7 la Tariffa Integrata Ambientale 2012. Tale fattura non risulta notificata alla parte, atteso che il in sede di costituzione, si è limitato al deposito della fattura senza, tuttavia, dare alcuna Pt_1
prova dell'invio o della ricezione di essa da parte del destinatario. Pertanto, l'unica richiesta di pagamento precedente all'avviso di accertamento impugnato è il sollecito di pagamento dell'11.12.2017, spedito in data 22.12.2017 e ricevuto dalla parte in data 5.1.2018.
Nel caso di specie, il credito oggetto dell'avviso di accertamento opposto è riferito alla T.I.A. anno 2012, per cui, considerata la durata quinquennale del termine di prescrizione applicabile alla fattispecie, in assenza di atti interruttivi il termine prescrizionale deve reputarsi decorso al
31.12.2017.
Ed invero, ritiene il Tribunale che il dies a quo della prescrizione non possa identificarsi con la data di scadenza indicata in fattura per il pagamento, dovendo farsi decorrere, ex art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e quindi dal primo giorno dell'anno successivo a quello di riferimento. Difatti, posto che la T.I.A. è corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 c.c., comincia a decorrere dalla data di scadenza delle singole annualità. Del resto, se così non fosse, e cioè aderendo alla tesi difensiva del si consentirebbe allo stesso Ente, mediante Parte_1
l'indicazione in fattura della data di scadenza del pagamento, di determinare unilateralmente il termine di decorrenza della prescrizione.
Occorre quindi verificare l'idoneità del sollecito di pagamento, spedito il 22.12.2017 e ricevuto il
5.1.2018, a produrre effetti interruttivi della prescrizione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che, con riferimento alla prescrizione, non possa invocarsi a favore del creditore il principio della scissione degli effetti della notificazione.
Va premesso che, come noto, l'art. 2943 c.c. sancisce il principio della natura recettizia degli atti interruttivi della prescrizione, sicché “In tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto - non necessariamente effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale (artt. 1334, 1335 cod. civ., artt. 137 e segg. cod. proc. civ.) - da parte del destinatario” (Cass. Civ., Sez. 6, 21.05.2013, n. 12480).
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza pagina 5 di 7 costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario. (Cass. Civ., Sez.
U., 09/12/2015, n. 24822; in senso conforme, Cass. Civ., Sez. 3, 18.02.2025 n. 4193).
Da ciò discende che per l'interruzione della prescrizione, da farsi con un atto unilaterale recettizio e non con un atto processuale, non vale il principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato, ma è necessario che l'atto interruttivo pervenga all'indirizzo del notificato (con conoscenza anche solo legale dello stesso).
In altri termini, la scissione degli effetti della notificazione opera solo per quei diritti che non possono essere compiuti in altro modo se non tramite una domanda giudiziale e non anche, invece, con riguardo agli atti recettizi con effetti sostanziali, come nel caso di specie ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, che invece possono essere fatti valere anche in via stragiudiziale (cfr. in tal senso Corte d'Appello di Roma, 3.2.2025, n. 709, la quale richiama, sul punto, la sentenza n. 17644/2008 della S.C., nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di legittimità costituzionale, affermando nello specifico che: “È manifestamente infondata
l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 149 c.p.c., 2943 c.c. e 4, comma 3, della l. 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in relazione alla notifica di un atto stragiudiziale diretto ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, atteso che, da un lato, non sussiste l'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa nel giudizio – posta a fondamento della sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. con cui è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 149 c.p.c. e della normativa postale per violazione dell'art.
24 Cost. – e, dall'altro, sussiste l'interesse del destinatario alla certezza del diritto, ossia a conoscere se la 13 prescrizione sia stata tempestivamente interrotta ovvero il rapporto possa considerarsi definito, la cui preminenza non appare irragionevole, atteso che il mittente ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività e che, in relazione al disposto di cui agli artt. 1334
e 1335 c.c., perché l'atto produca i suoi effetti è necessario e sufficiente che pervenga all'indirizzo del destinatario in tempo utile”).
pagina 6 di 7 Ed allora, facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, deve conclusivamente ritenersi che la mera spedizione del sollecito di pagamento, effettuata in data 22.12.2017, non è idonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione, non operando in tale fattispecie il principio della scissione degli effetti della notificazione. Pertanto, posto che il sollecito di pagamento è stato ricevuto solo in data 5.1.2018, in assenza di ulteriori atti interruttivi, deve concludersi che risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate in dispositivo Parte_1
secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando la tariffa minima per la fase istruttoria/ trattazione atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto del Parte_1
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della
[...] Controparte_2
in forza dell'avviso di accertamento n. 6041 dell'11.10.2022, avente ad
[...]
oggetto la TIA 2012, per intervenuta prescrizione del credito;
- condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore della che liquida in € Controparte_2
264,00 per esborsi e in € 4.237,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 17 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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