Articolo 1 della Legge 27 ottobre 2006, n. 272
Articolo 2
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19 novembre 2006
Art. 1. (Rendiconti) 1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e i rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per l'esercizio 2005 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Entrata in vigore il 19 novembre 2006