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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GASPARINI GIACOMO, Presidente e Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - CF_Riccorente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Marche 1 - CO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 3765 ADD.PROV.ACCISE 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 3765 ADD.PROV.ACCISE 2011
proposto da
Ricorrente_1 Spa - CF_Riccorente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ADD.PROV.ACCISE 2010
- DINIEGO RIMBORSO ADD.PROV.ACCISE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 358/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
L'Agenzia delle Dogane ha presentato la richiesta di cessata materia del contendere con compensazione delle spese
La Provincia di RO chiede di valutare la possibilità di applicare le spese di soccombenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si discute della legittimità del rifiuto di rimborso delle somme versate nel 2010 e nel 2011 alla Provincia di RO BI da Ricorrente_1 a titolo di accise provinciali sulla energia elettrica.
Nel corso del giudizio come documentato da memorie in atti dal 27.112025 l'Agenzia delle Dogane ha annullato in via di autotutela il provvedimento che negava il diritto al rimborso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sotto il profilo processuale questo fatto nuovo ha comportato la cessazione della materia del contendere.
Non ne deriva però la condanna al pagamento delle spese processuali reclamata dalla Provincia, secondo ente resistente: basta soltanto considerare che la materia è risultata estremamente complessa al punto che la imposizione giuridica nazionale è stata giudicata in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE finendo abrogata;
le problematiche concernenti i rimborsi hanno generato contenziosi che si sono conclusi con pronunce non univoche.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di RO BI dichiara la estinzione del giudizio e compensa tra tutte le parti le spese processuali. RO 18.12.2025 Presidente relatore/estensore
OM NI
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GASPARINI GIACOMO, Presidente e Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - CF_Riccorente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Marche 1 - CO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 3765 ADD.PROV.ACCISE 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 3765 ADD.PROV.ACCISE 2011
proposto da
Ricorrente_1 Spa - CF_Riccorente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ADD.PROV.ACCISE 2010
- DINIEGO RIMBORSO ADD.PROV.ACCISE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 358/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
L'Agenzia delle Dogane ha presentato la richiesta di cessata materia del contendere con compensazione delle spese
La Provincia di RO chiede di valutare la possibilità di applicare le spese di soccombenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si discute della legittimità del rifiuto di rimborso delle somme versate nel 2010 e nel 2011 alla Provincia di RO BI da Ricorrente_1 a titolo di accise provinciali sulla energia elettrica.
Nel corso del giudizio come documentato da memorie in atti dal 27.112025 l'Agenzia delle Dogane ha annullato in via di autotutela il provvedimento che negava il diritto al rimborso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sotto il profilo processuale questo fatto nuovo ha comportato la cessazione della materia del contendere.
Non ne deriva però la condanna al pagamento delle spese processuali reclamata dalla Provincia, secondo ente resistente: basta soltanto considerare che la materia è risultata estremamente complessa al punto che la imposizione giuridica nazionale è stata giudicata in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE finendo abrogata;
le problematiche concernenti i rimborsi hanno generato contenziosi che si sono conclusi con pronunce non univoche.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di RO BI dichiara la estinzione del giudizio e compensa tra tutte le parti le spese processuali. RO 18.12.2025 Presidente relatore/estensore
OM NI