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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 995/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NA ANTONIO, Presidente e Relatore FAILLA CARMELO, Giudice ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3474/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Comune di Scicli - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Indirizzo_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 809/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 4 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5488/2020 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5488/2020 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 669/2024 depositato il 16/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: non costituito in giudizio
FATTO E DIRITTO
1 Resistente_1 ha proposto appello nei confronti del Comune di Scicli, non costituitosi in giudizio seppure ritualmente e tempestivamente citato, avverso la sentenza n. 809/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Ragusa, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine all'avviso di accertamento n. 5488, notificato il 13.01.2021, con il quale era stata richiesta la somma complessiva di euro 540,00 per tari dovuta per gli anni di imposta 2015 e 2016 oltre accessori. L'appello è fondato e va accolto. Ed, invero, devesi osservare che erroneamente la Corte di I grado ha annullato per vizio di sottoscrizione l'avviso di accertamento opposto, che invece è stato Difensore_1legittimamente firmato a stampa dal capo settore dott.ssa in applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità, dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale” (v. Cass. n. 20628/2017, n. 12756/2019 e n. 29820/2021). La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito (Cass. n. 20628/2017 e n. 9079/2015) che il citato art. 1, comma 87, è norma speciale non abrogata e che conserva, pertanto, la sua efficacia. Nella specie l'avviso di accertamento impugnato è stato prodotto con sistemi informatici automatizzati e riporta espressamente la indicazione della delibera della Giunta Comunale n. 17 del 12.02.2020, versata in atti nel giudizio di appello, con la Difensore_1quale la dott.ssa è stata nominata quale funzionario responsabile dei tributi, conferendole all'uopo le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle imposte e tasse comunali. Al riguardo va notato che in ordine al suindicato deposito della citata documentazione non si appalesa ostativo il divieto di cui all'art. 58 comma 3 d. lgs. n. 546/1992 nel testo introdotto dal d. lgs. n. 220/2023 alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale della norma citata di cui alla sentenza n. 36/2025 della Corte Costituzionale. Gli ulteriori motivi di ricorso, assorbiti dal vizio di sottoscrizione ritenuto nella sentenza impugnata, devono intendersi rinunciati ex art. 56 d. lgs. n. 546/1992 in quanto non riproposti in appello dal contribuente non costituitosi in giudizio. Pertanto, in riforma della sentenza appellata, va rigettato il ricorso introduttivo. Le spese giudiziali di I e II grado seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa pari alla somma di euro 540,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento dell'appello del Comune di Scicli ed in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, che condanna al pagamento in favore del Comune appellante delle spese giudiziali di
2 I e II grado liquidate - per ciascun grado - nella somma di euro 300,00 per compensi già ridotta ex art. 15 comma 2 sexies d. lgs. n. 546/1992.
Catania 12.12.2024
Il presidente estensore
TO IO
3
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NA ANTONIO, Presidente e Relatore FAILLA CARMELO, Giudice ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3474/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Comune di Scicli - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Indirizzo_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 809/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 4 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5488/2020 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5488/2020 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 669/2024 depositato il 16/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: non costituito in giudizio
FATTO E DIRITTO
1 Resistente_1 ha proposto appello nei confronti del Comune di Scicli, non costituitosi in giudizio seppure ritualmente e tempestivamente citato, avverso la sentenza n. 809/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Ragusa, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine all'avviso di accertamento n. 5488, notificato il 13.01.2021, con il quale era stata richiesta la somma complessiva di euro 540,00 per tari dovuta per gli anni di imposta 2015 e 2016 oltre accessori. L'appello è fondato e va accolto. Ed, invero, devesi osservare che erroneamente la Corte di I grado ha annullato per vizio di sottoscrizione l'avviso di accertamento opposto, che invece è stato Difensore_1legittimamente firmato a stampa dal capo settore dott.ssa in applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità, dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale” (v. Cass. n. 20628/2017, n. 12756/2019 e n. 29820/2021). La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito (Cass. n. 20628/2017 e n. 9079/2015) che il citato art. 1, comma 87, è norma speciale non abrogata e che conserva, pertanto, la sua efficacia. Nella specie l'avviso di accertamento impugnato è stato prodotto con sistemi informatici automatizzati e riporta espressamente la indicazione della delibera della Giunta Comunale n. 17 del 12.02.2020, versata in atti nel giudizio di appello, con la Difensore_1quale la dott.ssa è stata nominata quale funzionario responsabile dei tributi, conferendole all'uopo le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle imposte e tasse comunali. Al riguardo va notato che in ordine al suindicato deposito della citata documentazione non si appalesa ostativo il divieto di cui all'art. 58 comma 3 d. lgs. n. 546/1992 nel testo introdotto dal d. lgs. n. 220/2023 alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale della norma citata di cui alla sentenza n. 36/2025 della Corte Costituzionale. Gli ulteriori motivi di ricorso, assorbiti dal vizio di sottoscrizione ritenuto nella sentenza impugnata, devono intendersi rinunciati ex art. 56 d. lgs. n. 546/1992 in quanto non riproposti in appello dal contribuente non costituitosi in giudizio. Pertanto, in riforma della sentenza appellata, va rigettato il ricorso introduttivo. Le spese giudiziali di I e II grado seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa pari alla somma di euro 540,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento dell'appello del Comune di Scicli ed in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, che condanna al pagamento in favore del Comune appellante delle spese giudiziali di
2 I e II grado liquidate - per ciascun grado - nella somma di euro 300,00 per compensi già ridotta ex art. 15 comma 2 sexies d. lgs. n. 546/1992.
Catania 12.12.2024
Il presidente estensore
TO IO
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