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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/12/2025, n. 3420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3420 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2840 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Irene PO Presidente rel.
Dott. Francesca Vullo Consigliere Dott.Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella procedura di reclamo avverso sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa da
Parte_1
(C.F. ), in persona del titolare
[...] C.F._1 Parte_1
(c.f. ), con sede legale in Via Bruschera n. 99 – 21021 C.F._1
Angera (VA), assistita dall'Avv. Stefano Pichierri (c.f. ) C.F._2 elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso lo studio sito in Roma, Via Nemorense n. 93, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni attinenti al giudizio e nel corso del medesimo, all'utenza fax 06.40419151 e/o all'indirizzo di PEC Email_1
CONTRO
GIUDIZIALE DELLA DITTA INDIVIDUALE CP_1 Parte_1
IN PERSONA DEL TITOLARE (C.F. )
[...] Parte_1 P.IVA_1 contumace;
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GOBBI FRATTINI MARIANNA e dell'avv. GIARDINI MAURO ) AVV. GRAZIA PASOTTI VIA PORTA N. 3 C.F._3
21013 GALLARATE , con elezione di domicilio in VIA CARLO GIUSEPPE VERATTI N. 3 VARESE presso e nello studio dell'avv. GOBBI FRATTINI MARIANNA;
AUTORITÀ DI BACINO Controparte_3
rappresentata e assistita ai fini del presente giudizio dagli
[...] avv.ti ALESSANDRO ALBÉ (cod. fisc. , fax 0331-324220, C.F._4
PEC e DO VI (cod. fisc. Email_2
, PEC fax 0331-324220) C.F._5 Email_3 entrambi del Foro di Busto Arsizio, con studio in Busto Arsizio, via Galileo Ferraris n. 7 (con domicilio digitale PEC agli indirizzi PEC indicati), come da procura ai Ema_4 sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Varese ha dichiarato la liquidazione giudiziale della Controparte_2
[... su istanza della che vantava un credito di Controparte_4 oltre 600.000 euro per occupazione sine titulo di aree demaniali.
Nel corso delle indagini, il Curatore della liquidazione giudiziale Controparte_2 ha rilevato che:
FA AR è amministratore unico e socio unico della srl;
-le due realtà, srl e impresa ID, operavano con stessa sede, stessa clientela, stessa e-mail, stessa denominazione, stesso oggetto sociale, svolgendo attività complementari e confuse;
non possedeva beni di rilievo;
Parte_2
-presso la sede vi erano solo natanti e pontili riconducibili alla impresa ID
“ ” che ne chiedeva la restituzione al curatore della srl in liquidazione Parte_1 giudiziale;
-i clienti pagavano i servizi (posteggio, ormeggio) alla impresa ID, pur utilizzando servizi identici a quelli offerti dalla s.r.l.;
-l' impresa ID ha pagato per anni i canoni demaniali per conto della s.r.l.
Su istanza del curatore il Tribunale ha ritenuto esistente una “società di fatto” tra s.r.l. e l'impresa ID (ex art. 256 CCII), con unitarietà economica e confusione patrimoniale e ha disposto l'estensione della liquidazione giudiziale anche alla impresa ID . Parte_1
Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo l'impresa ID , sostenendo che:
-Il Tribunale avrebbe mal valutato i fatti atteso che la impresa ID sin dalla sua costituzione nel 1985 ha esercitato attività di rimessaggio e in data 4-8-17 l'impresa ID ha protocollato autonoma istanza di concessione Pt_1 all'autorità distinta e autonoma rispetto alla richiesta Controparte_5 avanzata in pari data dalla , circostanza ignorata dal giudice;
Controparte_2
-non vi sarebbe alcuna “supersocietà”, ma solo due attività autonome e le fatture della impresa ID riguardano attività sue proprie;
-i pagamenti dei canoni demaniali riferiti alla srl sarebbero stati effettuati dall'impresa ID solo per necessità contingenti;
-la confusione tra i due soggetti non sarebbe provata;
- la impresa ID non sarebbe insolvente;
.
Interveniva l'Autorità di Bacino chiedendo il rigetto del reclamo , ribadendo che di fatto, la e la impresa ID hanno sempre operato con gestione unitaria e CP_2 irregolare dell'attività, occupando abusivamente aree demaniali e accumulando consistenti debiti;
richiamava i rilievi della Guardia di Finanza sulla maggiore occupazione reale rispetto ai dati dichiarati.
La curatela della impresa ID non si costituiva e viene in questa sede dichiarata contumace.
Ciò premesso.
1. Quanto alla sussistenza della supersocietà di fatto.
Sono dati pacifici che è amministratore unico e socio unico della srl Parte_1 nonché titolare della impresa ID e che le due realtà operavano con stessa sede, stessa clientela, stessa e-mail, stessa denominazione, stesso oggetto sociale nello stesso luogo.
L'assunto secondo cui l'impresa ID fosse titolare di una concessione dell'Autorità Bacino Lacuale dei Laghi, distinta e autonoma rispetto a quella dalla
è smentito dal fatto che le concessioni invocate erano cessate a Controparte_2 far tempo dal 2018 né è stato dimostrato l'avvenuto rinnovo delle stesse, che anzi, pacificamente non si è verificato.
E' provato poi che le aree occupate dalla srl e dall'impresa ID ( in virtù delle concessioni del 2004) fossero contigue atteso che nel 2013 la società e l'impresa ID formularono congiuntamente istanza di unione “delle due ditte già precedentemente concessionarie delle aree con provvedimenti n. 205/04 e 206/04” e ciò al fine “ di un complessivo riordino delle funzioni specifiche delle aree all'interno del compendio , sede da oltre un ventennio delle attività di cantieristica del sig legale rappresentante delle nominate ditte”, istanza che non Parte_1 ebbe seguito.
Co L'accertamento svolto dalla guardia di finanza nel 2023 a carico della dà poi atto , poi, che le aree in questione erano occupate sine titulo . A seguito della dichiarazione della liquidazione giudiziale della srl, il ha Pt_1 formulato istanza di restituzione di propri beni presenti nel cantiere nautico della srl, quali natanti e attrezzature varie e pontili.
Dunque, del tutto non provato e, anzi, contraddetto dalla documentazione in atti è la circostanza allegata dalla reclamante ossia che la srl e l'impresa ID fossero titolari di concessioni diverse e svolgessero attività distinte essendo invece dimostrato che le due imprese al momento dell'accertamento della guardia di finanza non erano titolari di concessioni in essere e che la impresa ID svolgeva attività di rimessaggio e possedeva pontili, imbarcazioni, e attrezzature nell'area riconducibile alla srl in liquidazione giudiziale. Pacifico poi, in quanto documentato ed espressamente ammesso dalla reclamante che l'impresa ID aveva pagato alcuni canoni demaniali riferiti alla srl, che i clienti avevano pagato i servizi (posteggio, ormeggio) alla impresa ID che agiva in osmosi con la srl, tant'è che tra le due società vi erano anche fatturazioni reciproche.
Alla luce di quanto sopra non è censurabile la sentenza del tribunale che ha ritenuto Co che i due soggetti, la e l'impresa ID, svolgessero attività economica in comune e che dunque vi fosse affectio societatis rinvenibile dalle circostanze sopra enucleate, tale da configurare una supersocietà di fatto.
Infatti la Cassazione ( Cass n. 204/24) ha chiarito che :
“L'art. 147, comma 5°, l.fall., come questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 3867 del 2020; Cass. n. 10507 del 2016; più di recente, Cass. n. 20552 del 2022, in motiv.), trova, applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore ID, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva (Cass. n. 366 del 2021, in motiv.), anche (come, del resto, confermato dall'art. 256, comma 5, c.c.i.) nel caso in cui il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto)
-indici dell'affectio societatis sono : lo svolgimento da parte dei compartecipi (società e/o persone fisiche) della stessa attività facente capo all'imprenditore o alla società inizialmente fallita;
la comunanza tra i diversi compartecipi dell'organizzazione aziendale a tale fine utilizzata, come i locali, le insegne, le utenze, con i relativi dipendenti, in ragione dell'esecuzione, da parte di ciascuno di essi, di apporti patrimonialmente rilevanti in favore della stessa, come beni aziendali, somme di denaro, prestazioni di servizi e rinunce a crediti maturati nei suoi confronti;
- la distribuzione in favore dei partecipi dei benefici economici conseguenti (non necessariamente in proporzione rispetto al valore degli apporti) in termini di percezione di somme di denaro non corrispondenti alle prestazioni d'opera svolte ovvero di mancato versamento di somme giuridicamente dovute, all'esercizio in comune dell'impresa.”
In conclusione, nella specie ricorrono i presupposti per ravvisare la sussistenza tra la Co e la impresa ID di affectio societatis , essendo esercitata in comune la stessa attività economica nello stesso luogo e sotto denominazioni analoghe con apporto di fondi da parte dell'impresa ID a favore della srl e osmosi di fatturazioni tra le due.
2. Quanto allo stato di insolvenza della Nella specie, in conformità con quanto statuito dal Supremo collegio (Cass. n. 1234 del 2019, conf., Cass. n. 1106 del 1995) l'insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti della srl fallita come ente ID ma , per Co quanto sopra detto socia di una società di fatto i cui soci ( e impresa ID) assumono responsabilità personale e illimitata
Infatti l'esposizione debitoria della supersocietà di fatto deriva dalla commistione di Co attività tra i due soci ( e impresa ID) sicchè i debiti assunti nell'attività di impresa sono giuridicamente imputabili alla predetta supersocietà e dunque ai due soci illimitatamente responsabili .
Tanto premesso, dallo stato passivo esecutivo della liquidazione giudiziale della srl sono emersi debiti complessivamente per euro 614.921,71 di cui euro 597.670,29 privilegiati, debiti dei quali per quanto sopra detto deve rispondere la impresa ID.
Rispetto a tale esposizione debitoria, l'impresa ammette la propria Pt_1 incapienza affermando nel reclamo che “ non dispone di beni mobili Parte_1
o immobili di rilevante valore idonei ad essere liquidati generando liquidità futura, in quanto l'attività d'impresa della stessa ditta ID consiste nel solo rimessaggio di imbarcazioni di soggetti privati terzi” . D'altro canto oltre all'assenza di beni liquidabili , l'attività aziendale, asseritamente unica fonte di sostentamento del , resta impedita dall' avvio del procedimento di sgombero dell'area Pt_1 notificato all'impresa ID dall in data 14-3-25. Controparte_4
In conclusione anche rispetto alla impresa ID, considerato il debito Co complessivo emerso dallo stato passivo della va affermato lo stato di «insolvenza», ossia una “ situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività” (Cass. 2020, n. 18541). Ciò che rileva è, infatti, come nella specie, la dichiarata mancanza di risorse finanziarie dell'impresa a fronte delle obbligazioni inadempiute. La reclamata sentenza merita dunque integrale conferma con condanna di parte reclamante al pagamento delle spese sostenute dalle parti reclamate, liquidate come da dispositivo. Va, infine, dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte respinge il reclamo proposto da avverso la Parte_1 sentenza del tribunale di Varese n.58/25 del 9-9-25 . Condanna parte reclamante al pagamento delle spese processuali in favore di e che Controparte_2 Controparte_2 Controparte_6 liquida per ciascuna in euro 6000,00 per compenso professionale , oltre IVA e cassa previdenziale Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
Così deciso in Milano, 04/12/2025
Il Presidente estensore
Irene PO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Irene PO Presidente rel.
Dott. Francesca Vullo Consigliere Dott.Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella procedura di reclamo avverso sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa da
Parte_1
(C.F. ), in persona del titolare
[...] C.F._1 Parte_1
(c.f. ), con sede legale in Via Bruschera n. 99 – 21021 C.F._1
Angera (VA), assistita dall'Avv. Stefano Pichierri (c.f. ) C.F._2 elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso lo studio sito in Roma, Via Nemorense n. 93, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni attinenti al giudizio e nel corso del medesimo, all'utenza fax 06.40419151 e/o all'indirizzo di PEC Email_1
CONTRO
GIUDIZIALE DELLA DITTA INDIVIDUALE CP_1 Parte_1
IN PERSONA DEL TITOLARE (C.F. )
[...] Parte_1 P.IVA_1 contumace;
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GOBBI FRATTINI MARIANNA e dell'avv. GIARDINI MAURO ) AVV. GRAZIA PASOTTI VIA PORTA N. 3 C.F._3
21013 GALLARATE , con elezione di domicilio in VIA CARLO GIUSEPPE VERATTI N. 3 VARESE presso e nello studio dell'avv. GOBBI FRATTINI MARIANNA;
AUTORITÀ DI BACINO Controparte_3
rappresentata e assistita ai fini del presente giudizio dagli
[...] avv.ti ALESSANDRO ALBÉ (cod. fisc. , fax 0331-324220, C.F._4
PEC e DO VI (cod. fisc. Email_2
, PEC fax 0331-324220) C.F._5 Email_3 entrambi del Foro di Busto Arsizio, con studio in Busto Arsizio, via Galileo Ferraris n. 7 (con domicilio digitale PEC agli indirizzi PEC indicati), come da procura ai Ema_4 sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Varese ha dichiarato la liquidazione giudiziale della Controparte_2
[... su istanza della che vantava un credito di Controparte_4 oltre 600.000 euro per occupazione sine titulo di aree demaniali.
Nel corso delle indagini, il Curatore della liquidazione giudiziale Controparte_2 ha rilevato che:
FA AR è amministratore unico e socio unico della srl;
-le due realtà, srl e impresa ID, operavano con stessa sede, stessa clientela, stessa e-mail, stessa denominazione, stesso oggetto sociale, svolgendo attività complementari e confuse;
non possedeva beni di rilievo;
Parte_2
-presso la sede vi erano solo natanti e pontili riconducibili alla impresa ID
“ ” che ne chiedeva la restituzione al curatore della srl in liquidazione Parte_1 giudiziale;
-i clienti pagavano i servizi (posteggio, ormeggio) alla impresa ID, pur utilizzando servizi identici a quelli offerti dalla s.r.l.;
-l' impresa ID ha pagato per anni i canoni demaniali per conto della s.r.l.
Su istanza del curatore il Tribunale ha ritenuto esistente una “società di fatto” tra s.r.l. e l'impresa ID (ex art. 256 CCII), con unitarietà economica e confusione patrimoniale e ha disposto l'estensione della liquidazione giudiziale anche alla impresa ID . Parte_1
Avverso detta pronuncia ha proposto reclamo l'impresa ID , sostenendo che:
-Il Tribunale avrebbe mal valutato i fatti atteso che la impresa ID sin dalla sua costituzione nel 1985 ha esercitato attività di rimessaggio e in data 4-8-17 l'impresa ID ha protocollato autonoma istanza di concessione Pt_1 all'autorità distinta e autonoma rispetto alla richiesta Controparte_5 avanzata in pari data dalla , circostanza ignorata dal giudice;
Controparte_2
-non vi sarebbe alcuna “supersocietà”, ma solo due attività autonome e le fatture della impresa ID riguardano attività sue proprie;
-i pagamenti dei canoni demaniali riferiti alla srl sarebbero stati effettuati dall'impresa ID solo per necessità contingenti;
-la confusione tra i due soggetti non sarebbe provata;
- la impresa ID non sarebbe insolvente;
.
Interveniva l'Autorità di Bacino chiedendo il rigetto del reclamo , ribadendo che di fatto, la e la impresa ID hanno sempre operato con gestione unitaria e CP_2 irregolare dell'attività, occupando abusivamente aree demaniali e accumulando consistenti debiti;
richiamava i rilievi della Guardia di Finanza sulla maggiore occupazione reale rispetto ai dati dichiarati.
La curatela della impresa ID non si costituiva e viene in questa sede dichiarata contumace.
Ciò premesso.
1. Quanto alla sussistenza della supersocietà di fatto.
Sono dati pacifici che è amministratore unico e socio unico della srl Parte_1 nonché titolare della impresa ID e che le due realtà operavano con stessa sede, stessa clientela, stessa e-mail, stessa denominazione, stesso oggetto sociale nello stesso luogo.
L'assunto secondo cui l'impresa ID fosse titolare di una concessione dell'Autorità Bacino Lacuale dei Laghi, distinta e autonoma rispetto a quella dalla
è smentito dal fatto che le concessioni invocate erano cessate a Controparte_2 far tempo dal 2018 né è stato dimostrato l'avvenuto rinnovo delle stesse, che anzi, pacificamente non si è verificato.
E' provato poi che le aree occupate dalla srl e dall'impresa ID ( in virtù delle concessioni del 2004) fossero contigue atteso che nel 2013 la società e l'impresa ID formularono congiuntamente istanza di unione “delle due ditte già precedentemente concessionarie delle aree con provvedimenti n. 205/04 e 206/04” e ciò al fine “ di un complessivo riordino delle funzioni specifiche delle aree all'interno del compendio , sede da oltre un ventennio delle attività di cantieristica del sig legale rappresentante delle nominate ditte”, istanza che non Parte_1 ebbe seguito.
Co L'accertamento svolto dalla guardia di finanza nel 2023 a carico della dà poi atto , poi, che le aree in questione erano occupate sine titulo . A seguito della dichiarazione della liquidazione giudiziale della srl, il ha Pt_1 formulato istanza di restituzione di propri beni presenti nel cantiere nautico della srl, quali natanti e attrezzature varie e pontili.
Dunque, del tutto non provato e, anzi, contraddetto dalla documentazione in atti è la circostanza allegata dalla reclamante ossia che la srl e l'impresa ID fossero titolari di concessioni diverse e svolgessero attività distinte essendo invece dimostrato che le due imprese al momento dell'accertamento della guardia di finanza non erano titolari di concessioni in essere e che la impresa ID svolgeva attività di rimessaggio e possedeva pontili, imbarcazioni, e attrezzature nell'area riconducibile alla srl in liquidazione giudiziale. Pacifico poi, in quanto documentato ed espressamente ammesso dalla reclamante che l'impresa ID aveva pagato alcuni canoni demaniali riferiti alla srl, che i clienti avevano pagato i servizi (posteggio, ormeggio) alla impresa ID che agiva in osmosi con la srl, tant'è che tra le due società vi erano anche fatturazioni reciproche.
Alla luce di quanto sopra non è censurabile la sentenza del tribunale che ha ritenuto Co che i due soggetti, la e l'impresa ID, svolgessero attività economica in comune e che dunque vi fosse affectio societatis rinvenibile dalle circostanze sopra enucleate, tale da configurare una supersocietà di fatto.
Infatti la Cassazione ( Cass n. 204/24) ha chiarito che :
“L'art. 147, comma 5°, l.fall., come questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 3867 del 2020; Cass. n. 10507 del 2016; più di recente, Cass. n. 20552 del 2022, in motiv.), trova, applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore ID, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva (Cass. n. 366 del 2021, in motiv.), anche (come, del resto, confermato dall'art. 256, comma 5, c.c.i.) nel caso in cui il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto)
-indici dell'affectio societatis sono : lo svolgimento da parte dei compartecipi (società e/o persone fisiche) della stessa attività facente capo all'imprenditore o alla società inizialmente fallita;
la comunanza tra i diversi compartecipi dell'organizzazione aziendale a tale fine utilizzata, come i locali, le insegne, le utenze, con i relativi dipendenti, in ragione dell'esecuzione, da parte di ciascuno di essi, di apporti patrimonialmente rilevanti in favore della stessa, come beni aziendali, somme di denaro, prestazioni di servizi e rinunce a crediti maturati nei suoi confronti;
- la distribuzione in favore dei partecipi dei benefici economici conseguenti (non necessariamente in proporzione rispetto al valore degli apporti) in termini di percezione di somme di denaro non corrispondenti alle prestazioni d'opera svolte ovvero di mancato versamento di somme giuridicamente dovute, all'esercizio in comune dell'impresa.”
In conclusione, nella specie ricorrono i presupposti per ravvisare la sussistenza tra la Co e la impresa ID di affectio societatis , essendo esercitata in comune la stessa attività economica nello stesso luogo e sotto denominazioni analoghe con apporto di fondi da parte dell'impresa ID a favore della srl e osmosi di fatturazioni tra le due.
2. Quanto allo stato di insolvenza della Nella specie, in conformità con quanto statuito dal Supremo collegio (Cass. n. 1234 del 2019, conf., Cass. n. 1106 del 1995) l'insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti della srl fallita come ente ID ma , per Co quanto sopra detto socia di una società di fatto i cui soci ( e impresa ID) assumono responsabilità personale e illimitata
Infatti l'esposizione debitoria della supersocietà di fatto deriva dalla commistione di Co attività tra i due soci ( e impresa ID) sicchè i debiti assunti nell'attività di impresa sono giuridicamente imputabili alla predetta supersocietà e dunque ai due soci illimitatamente responsabili .
Tanto premesso, dallo stato passivo esecutivo della liquidazione giudiziale della srl sono emersi debiti complessivamente per euro 614.921,71 di cui euro 597.670,29 privilegiati, debiti dei quali per quanto sopra detto deve rispondere la impresa ID.
Rispetto a tale esposizione debitoria, l'impresa ammette la propria Pt_1 incapienza affermando nel reclamo che “ non dispone di beni mobili Parte_1
o immobili di rilevante valore idonei ad essere liquidati generando liquidità futura, in quanto l'attività d'impresa della stessa ditta ID consiste nel solo rimessaggio di imbarcazioni di soggetti privati terzi” . D'altro canto oltre all'assenza di beni liquidabili , l'attività aziendale, asseritamente unica fonte di sostentamento del , resta impedita dall' avvio del procedimento di sgombero dell'area Pt_1 notificato all'impresa ID dall in data 14-3-25. Controparte_4
In conclusione anche rispetto alla impresa ID, considerato il debito Co complessivo emerso dallo stato passivo della va affermato lo stato di «insolvenza», ossia una “ situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività” (Cass. 2020, n. 18541). Ciò che rileva è, infatti, come nella specie, la dichiarata mancanza di risorse finanziarie dell'impresa a fronte delle obbligazioni inadempiute. La reclamata sentenza merita dunque integrale conferma con condanna di parte reclamante al pagamento delle spese sostenute dalle parti reclamate, liquidate come da dispositivo. Va, infine, dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte respinge il reclamo proposto da avverso la Parte_1 sentenza del tribunale di Varese n.58/25 del 9-9-25 . Condanna parte reclamante al pagamento delle spese processuali in favore di e che Controparte_2 Controparte_2 Controparte_6 liquida per ciascuna in euro 6000,00 per compenso professionale , oltre IVA e cassa previdenziale Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
Così deciso in Milano, 04/12/2025
Il Presidente estensore
Irene PO