TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/11/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1182/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott.ssa Marta Paganini Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1182/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CR AN
e
FR NA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
GI LL con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e FR NA hanno contratto matrimonio con Parte_1 rito civile il 03/12/2022 a Pusiano e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 01/08/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti
“CONCLUSIONI
Relative alla separazione
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e SC ME ai sensi Parte_1 dell'art. 151, primo comma c.c.;
- ordinare al Comune di Pusiano (CO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE
Le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti in quanto dispongono, ciascuno per proprio conto, di adeguato reddito, di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto e/o questione economica e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
3) Le parti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Pusiano (CO), affinché provveda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000;
4) Spese legali, interamente compensate tra le parti.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e FR Parte_1
NA, che hanno contratto matrimonio con rito civile a Pusiano il 03/12/2022, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2022, parte I, numero 2;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pusiano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 4 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott.ssa Marta Paganini Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1182/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CR AN
e
FR NA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
GI LL con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e FR NA hanno contratto matrimonio con Parte_1 rito civile il 03/12/2022 a Pusiano e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 01/08/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti
“CONCLUSIONI
Relative alla separazione
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e SC ME ai sensi Parte_1 dell'art. 151, primo comma c.c.;
- ordinare al Comune di Pusiano (CO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE
Le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti in quanto dispongono, ciascuno per proprio conto, di adeguato reddito, di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto e/o questione economica e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
3) Le parti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Pusiano (CO), affinché provveda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000;
4) Spese legali, interamente compensate tra le parti.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e FR Parte_1
NA, che hanno contratto matrimonio con rito civile a Pusiano il 03/12/2022, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2022, parte I, numero 2;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pusiano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 4 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada