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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/10/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
Dott.ssa Ida Perna GIUDICE
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 716/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, C.F._1 giusto mandato in atti, dall'avv. Teresa D'Auria ed insieme alla stessa elettivamente domiciliata in Scafati alla via L. Sturzo n. 11
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
ed ivi residente a[...], rappresentato e C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosarita Anna Sorrentino, ed insieme alla stessa elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla via Carlo Poerio n. 11;
RICORRENT
I
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025, le parti, riportandosi al ricorso
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 5 introduttivo e domandandone l'integrale accoglimento, hanno chiesto di omologare con sentenza la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni ivi concordate.
Il PM non faceva pervenire alcun parere nel termine di legge, a seguito della trasmissione degli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 03.04.2025, e Parte_1 [...]
hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro Parte_2 separazione personale.
A tal fine, hanno dichiarato di avere contratto matrimonio concordatario in Torre
Annunziata il 31.03.2001, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni e che dalla predetta unione nascevano due figlie: , nata a [...] Persona_1
EL GR il 19 luglio 2001 (C.F. ), maggiorenne ed CodiceFiscale_3 economicamente autosufficiente;
nata a [...] il 20 Persona_2 settembre 2012 (C.F. ), minorenne. C.F._4
L'unione coniugale, sebbene nata sotto i migliori auspici, si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale, rendendo vano ogni tentativo di riconciliazione.
Con decreto del Presidente del 09.04.2025, veniva designato il giudice delegato alla trattazione e fissata l'udienza del 24.06.2025, sostituita, per concorde volontà delle parti, dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; nel contempo i ricorrenti venivano invitati ad integrare e/o modificare la disciplina del diritto di visita paterno con riferimento al periodo delle festività ed a depositare documentazione reddituale e patrimoniale, ai sensi dell'art 473-bis.12 c.p.c.
Quindi, con note congiunte di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025, le parti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni di cui in ricorso come integrate nei termini di cui alle predette note dagli stessi sottoscritte e dai rispettivi difensori per autentica;
il Giudice delegato, dato atto di quanto sopra, con ordinanza 12 luglio 2025, riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere.
Il PM, a seguito della trasmissione del fascicolo, non rendeva le proprie conclusioni nei termini di legge.
La domanda è fondata.
Le condizioni poste alla base degli accordi di cui al ricorso introduttivo, poiché non
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 contrastano con norme inderogabili e risultano conformi agli interessi delle figlie, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Quanto alle condizioni economico- reddituali delle parti, queste ultime dichiaravano di essere entrambe attualmente in cerca di occupazione (la documentazione reddituale, sebbene indicata nel foliario del ricorso e richiesta con decreto del
Presidente del 9 aprile 2025, non è stata acquisita)
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 03.04.2025, così provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 20.01.1983, e , nato a [...] il [...] ai Parte_2 seguenti patti e condizioni:
a) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio crede, con l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
b) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i Persona_2 genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che la minore dimostrerà, con l'impegno da parte di entrambi di educarla ed istruirla;
c)la minore continuerà a convivere con la madre, con cui dimorerà nella casa coniugale sita in Torre Annunziata alla via Magenta, 50;
d) La casa familiare, rimarrà assegnata alla moglie;
Parte_1
e) Il signor , si impegna a restituire ogni duplicato delle chiavi Per_2 dell'immobile ed a liberare lo stesso dai propri effetti personali;
f) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per la figlia;
g) Il padre conserva il diritto di vedere e frequentare la Parte_2
h) figlia quotidianamente. Potrà inoltre tenerla con sé un week-end alternato, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica e due giorni alla
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 settimana il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 fino alle ore 21,30. I giorni e gli orari di visita potranno essere modificati, previo accordo anche verbale tra i coniugi, secondo le esigenze della minore e dei genitori.
i) Le festività natalizie saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore per sette giorni consecutivi dalle ore 9:300 del 23 dicembre fino alle ore 21:00 del
30 dicembre e con l'altro genitore trascorreranno i giorni dal 30 dicembre alle ore 9:30 fino alle ore 21:30 del 06/01; Le vacanze pasquali saranno trascorse dal venerdì mattina alle ore 9.30 fino alle ore 21:30 del successivo martedì in
Albis ad anni alterni con ciascun genitore;
j) Atteso che attualmente la sig.ra non dispone di propria Parte_1 autovettura, il signor si impegna ad accompagnare la bambina per Per_2 qualsiasi esigenza oppure a provvedere a proprie spese a mezzi alternativi a seconda delle eventuali necessità;
k) la bambina trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive tra luglio e agosto, periodo che verrà definito entro il mese di giugno di ogni anno, compatibilmente con le eventuali ferie estive di entrambi i genitori;
l) I compleanni e gli onomastici della minore saranno trascorsi insieme con entrambi i genitori in altro modo da stabilire da entrambe le parti;
m) I compleanni e gli onomastici dei genitori, Festa della Mamma e del
Papà, saranno trascorsi con il genitore interessato, come pure per le festività riguardanti rispettivi nonni, zii, cugini, ecc;
n) Eventuali altri ponti e/o festività saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore;
o) Rispetto agli impegni quotidiani, le parti stabiliscono quanto segue: la madre accompagnerà la minore all'inizio dell'orario scolastico alle ore 7.30, il padre la prenderà all'uscita alle ore 14.00 e la accompagnerà in caso di eventuali gare competitive e sportive;
la madre la accompagnerà all'inizio degli allenamenti;
p) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
q) il Sig. verserà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 mantenimento la somma di Euro 200,00 e la somma di Euro 400,00 (con rivalutazione annuale ISTAT) per il mantenimento della figlia minore
[...]
[...]
R.G. - pag. 4 di 5 Persona_3 , entro il giorno 5 di ogni mese, da corrispondere a mezzo Persona_2 bonifico;
r) Le spese straordinarie, da concordare preventivamente, saranno a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50%. Nello specifico: spese scolastiche;
libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute;
attività ludico-sportive; visite mediche ecc;
s) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
t) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune di Torre Annunziata per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e
10 l. 989/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n.19, Parte II, serie A, anno 2001);
3. Spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Raffaella Cappiello dott. ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
Dott.ssa Ida Perna GIUDICE
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 716/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, C.F._1 giusto mandato in atti, dall'avv. Teresa D'Auria ed insieme alla stessa elettivamente domiciliata in Scafati alla via L. Sturzo n. 11
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
ed ivi residente a[...], rappresentato e C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosarita Anna Sorrentino, ed insieme alla stessa elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla via Carlo Poerio n. 11;
RICORRENT
I
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025, le parti, riportandosi al ricorso
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 5 introduttivo e domandandone l'integrale accoglimento, hanno chiesto di omologare con sentenza la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni ivi concordate.
Il PM non faceva pervenire alcun parere nel termine di legge, a seguito della trasmissione degli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 03.04.2025, e Parte_1 [...]
hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro Parte_2 separazione personale.
A tal fine, hanno dichiarato di avere contratto matrimonio concordatario in Torre
Annunziata il 31.03.2001, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni e che dalla predetta unione nascevano due figlie: , nata a [...] Persona_1
EL GR il 19 luglio 2001 (C.F. ), maggiorenne ed CodiceFiscale_3 economicamente autosufficiente;
nata a [...] il 20 Persona_2 settembre 2012 (C.F. ), minorenne. C.F._4
L'unione coniugale, sebbene nata sotto i migliori auspici, si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale, rendendo vano ogni tentativo di riconciliazione.
Con decreto del Presidente del 09.04.2025, veniva designato il giudice delegato alla trattazione e fissata l'udienza del 24.06.2025, sostituita, per concorde volontà delle parti, dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; nel contempo i ricorrenti venivano invitati ad integrare e/o modificare la disciplina del diritto di visita paterno con riferimento al periodo delle festività ed a depositare documentazione reddituale e patrimoniale, ai sensi dell'art 473-bis.12 c.p.c.
Quindi, con note congiunte di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025, le parti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni di cui in ricorso come integrate nei termini di cui alle predette note dagli stessi sottoscritte e dai rispettivi difensori per autentica;
il Giudice delegato, dato atto di quanto sopra, con ordinanza 12 luglio 2025, riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere.
Il PM, a seguito della trasmissione del fascicolo, non rendeva le proprie conclusioni nei termini di legge.
La domanda è fondata.
Le condizioni poste alla base degli accordi di cui al ricorso introduttivo, poiché non
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 contrastano con norme inderogabili e risultano conformi agli interessi delle figlie, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Quanto alle condizioni economico- reddituali delle parti, queste ultime dichiaravano di essere entrambe attualmente in cerca di occupazione (la documentazione reddituale, sebbene indicata nel foliario del ricorso e richiesta con decreto del
Presidente del 9 aprile 2025, non è stata acquisita)
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 03.04.2025, così provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 20.01.1983, e , nato a [...] il [...] ai Parte_2 seguenti patti e condizioni:
a) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio crede, con l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
b) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i Persona_2 genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che la minore dimostrerà, con l'impegno da parte di entrambi di educarla ed istruirla;
c)la minore continuerà a convivere con la madre, con cui dimorerà nella casa coniugale sita in Torre Annunziata alla via Magenta, 50;
d) La casa familiare, rimarrà assegnata alla moglie;
Parte_1
e) Il signor , si impegna a restituire ogni duplicato delle chiavi Per_2 dell'immobile ed a liberare lo stesso dai propri effetti personali;
f) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per la figlia;
g) Il padre conserva il diritto di vedere e frequentare la Parte_2
h) figlia quotidianamente. Potrà inoltre tenerla con sé un week-end alternato, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica e due giorni alla
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 settimana il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 fino alle ore 21,30. I giorni e gli orari di visita potranno essere modificati, previo accordo anche verbale tra i coniugi, secondo le esigenze della minore e dei genitori.
i) Le festività natalizie saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore per sette giorni consecutivi dalle ore 9:300 del 23 dicembre fino alle ore 21:00 del
30 dicembre e con l'altro genitore trascorreranno i giorni dal 30 dicembre alle ore 9:30 fino alle ore 21:30 del 06/01; Le vacanze pasquali saranno trascorse dal venerdì mattina alle ore 9.30 fino alle ore 21:30 del successivo martedì in
Albis ad anni alterni con ciascun genitore;
j) Atteso che attualmente la sig.ra non dispone di propria Parte_1 autovettura, il signor si impegna ad accompagnare la bambina per Per_2 qualsiasi esigenza oppure a provvedere a proprie spese a mezzi alternativi a seconda delle eventuali necessità;
k) la bambina trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive tra luglio e agosto, periodo che verrà definito entro il mese di giugno di ogni anno, compatibilmente con le eventuali ferie estive di entrambi i genitori;
l) I compleanni e gli onomastici della minore saranno trascorsi insieme con entrambi i genitori in altro modo da stabilire da entrambe le parti;
m) I compleanni e gli onomastici dei genitori, Festa della Mamma e del
Papà, saranno trascorsi con il genitore interessato, come pure per le festività riguardanti rispettivi nonni, zii, cugini, ecc;
n) Eventuali altri ponti e/o festività saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore;
o) Rispetto agli impegni quotidiani, le parti stabiliscono quanto segue: la madre accompagnerà la minore all'inizio dell'orario scolastico alle ore 7.30, il padre la prenderà all'uscita alle ore 14.00 e la accompagnerà in caso di eventuali gare competitive e sportive;
la madre la accompagnerà all'inizio degli allenamenti;
p) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
q) il Sig. verserà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 mantenimento la somma di Euro 200,00 e la somma di Euro 400,00 (con rivalutazione annuale ISTAT) per il mantenimento della figlia minore
[...]
[...]
R.G. - pag. 4 di 5 Persona_3 , entro il giorno 5 di ogni mese, da corrispondere a mezzo Persona_2 bonifico;
r) Le spese straordinarie, da concordare preventivamente, saranno a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50%. Nello specifico: spese scolastiche;
libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute;
attività ludico-sportive; visite mediche ecc;
s) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
t) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune di Torre Annunziata per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e
10 l. 989/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n.19, Parte II, serie A, anno 2001);
3. Spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Raffaella Cappiello dott. ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5