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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/10/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2067 /2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei magistrati
RE LI Presidente
AL ES DI
AR HI DI rel.
ha pronunciato. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2067 /2025 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Piermario Cudini giusta mandato allegato al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
- attore -
contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. BINCOLETTO GIANLUIGI , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio.
- convenuto –
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: Come da ricorso.
Per parte convenuta:
Come da memoria di costituzione.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso del 17/4/2025, il sig. , padre di , nata il [...] Parte_1 Persona_1 dall'unione con la sig.ra , assume di essere tenuto al versamento della somma di €. 200,00 CP_1 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, in forza della sentenza di divorzio del
2/2/2016.
Egli afferma di essere pensionato ed affetto da numerose patologie, di avere già proposto una domanda di revoca dell'assegno, rigettata dal Tribunale di Udine nel 2022.
Egli ha quindi chiesto che venga dichiarata la cessazione dell'obbligo, a suo carico, di concorrere al mantenimento della figlia in ragione dell'età della stessa e del venir meno dei presupposti Per_1 che legittimerebbero la corresponsione.
A conferma della raggiunta indipendenza afferma il padre che la figlia avrebbe altresì aperto Per_1 nel 2018 un Centro Estetico.
Ella sarebbe anche comproprietaria con la madre di un immobile in IA.
Si è costituita la resistente chiedendo il rigetto della domanda e formulando domanda riconvenzionale di assegno divorzile.
La sig.ra rappresenta che la figlia non si è resa economicamente indipendente ed è anzi CP_1 priva di qualsiasi reddito;
ella continua a vivere con la madre ed è dalla stessa sostenuta.
Quanto al Centro Estetico che la figlia avrebbe aperto nel 2018, afferma la resistente che lo Per_1 stesso venne chiuso nel giro di qualche mese.
L'iniziativa era stata interamente finanziata dalla resistente, che all'epoca percepiva un reddito da lavoro dipendente, ed era un tentativo di dare un lavoro e un po' di autonomia alla figlia.
Il tutto sarebbe risolto però in una perdita economica non permettendo a di percepire alcun Per_1 reddito. Quanto alla proprietà dell'immobile, si tratterebbe di un appartamento acquistato dalla signora e che ella ha voluto intestare per la quota di 1/2, alla figlia che, da sempre, vive CP_1 con lei, per garantirle un posto dove stare, anche quando la madre non ci sarà più.
Per l'acquisto è stato stipulato un mutuo con la Banca di Cividale S.p.A, le cui rate sono state peraltro pagate interamente dalla signora , non avendo la figlia alcun reddito. Controparte_1
All'origine della situazione economica di non vi sarebbe peraltro una sua colpevole inerzia Per_1 nella ricerca di un posto di lavoro, bensì una condizione psichica che le renderebbe estremamente problematico l'inserimento nel mondo del lavoro.
Afferma inoltre la resistente di aver perso il lavoro, di essere al momento ospitata da conoscenti e di non avere la possibilità di percepire la pensione.
All'udienza del 6.10.25, comparse le parti, i procuratori delle stesse hanno discusso la causa e chiesto l'accoglimento delle conclusioni come formulate negli scritti.
***
1. Del mantenimento della figlia maggiorenne.
In materia di revisione delle condizioni di divorzio, perché la domanda possa essere accolta,
è richiesto non solo che siano intervenute medio tempore delle modifiche delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi o dei figli maggiorenni, ma si esige altresì che tali mutamenti siano idonei ad incidere sull'assetto delineato dal provvedimento giudiziale, attraverso un giudizio comparativo delle condizioni economiche attuali di entrambe le parti.
Chiaramente, tali circostanze costituiscono il presupposto di ciascun procedimento revisionale, pertanto l'onus probandi circa i mutamenti delle condizioni di fatto, che legittimano la modifica delle condizioni di divorzio a fronte di un sopravvenuto squilibrio degli assetti delineati con la precedente pronuncia giudiziale, incombe sul ricorrente stesso.
Applicando tale principio al caso di specie, l'onere di provare la sopravvenuta autosufficienza economica di incombe sul signor Per_1 Pt_1
Ciò premesso, si evidenzia che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma si protrae sino a quando non risulti che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica oppure risulti in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di idonea attività lavorativa.
La giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che, in base al principio di autoresponsabilità, solo il figlio maggiorenne privo della c.d. capacità lavorativa ha diritto al mantenimento da parte dei genitori, secondo una valutazione che – eliminato ogni automatismo – spetta di volta in volta al giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione.
Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre:
a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito.
Peraltro, non può nascondersi come l'evoluzione del mercato del lavoro, caratterizzato da notevole diffusione di forme di impiego a tempo determinato, senza garanzie previdenziali, comporti anche la diffusione di tipologie di lavoro che non sempre garantiscono ai figli la sicurezza del “posto fisso”.
La Suprema Corte, in questi casi, ha stabilito che l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio che, pur lavorando, non gode delle garanzie di un contratto a tempo determinato, viene meno nel caso in cui – nonostante la precarietà dei contratti a tempo determinato o di apprendistato – possa vantare una prospettiva concreta di continuità (Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2009, n. 8227).
Nel caso di specie, è stato provato in giudizio che trentatreenne, nel 2018 aveva aperto un Per_1 centro estetico, con l'aiuto della madre, attività che, però, ha chiuso pochi mesi dopo.
Dall'esame della documentazione in atti si evince che la formazione professionale di è Per_1 quella di estetista, avendo ella frequentato più corsi volti e svolto tirocini in centri estetici.
La resistente ha depositato altresì un progetto formativo individuale del luglio 2025 (successivo, quindi, all'introduzione del giudizio), documentazione del centro per l'impiego del 15.3.2019, e mail aventi ad oggetto offerta di lavoro dirette a varie strutture del 2021. Non può quindi ritenersi che abbia fatto tutti i tentativi possibili per trovare un impiego. Per_1
Infatti le e mail alle strutture sono del 2021 e la documentazione del centro per l'impiego è del 2019.
Ella si è invece nuovamente attivata nel 2025 a seguito del deposito del ricorso, così ottenendo un progetto formativo individuale.
Neppure può ritenersi che una particolare condizione di minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci, possa legittimare il mantenimento del padre in favore di Per_1
La relazione psichiatrica dell'1.7.25 di cui al doc. 4 riporta un buon equilibrio di un buon Per_1 compenso psichico, un'assunzione regolare della terapia;
gli unici fattori stressogeni riconosciuti sono rappresentati dall'instabilità lavorativa e dalla convivenza con il compagno della madre.
Da tale ultima e più recente certificazione non può desumersi una situazione di minorazione che inibisca lo svolgimento di attività lavorativa, a maggior ragione in presenza di una qualifica professionale del tipo di quella posseduta dall'interessata.
A conferma di ciò deve ritenersi che l'aver aperto un centro massaggi nel 2018 rappresenti un'opportunità che i genitori (o comunque la madre, che afferma di aver finanziato il progetto) non avrebbero offerto alla figlia se l'avessero ritenuta incapace di poterlo gestire.
L'effettiva sua chiusura qualche mese dopo, per cause non specificate, non può essere necessariamente ricondotta a condizioni di debolezza della figlia, essendosi al contrario potute verificare circostanze, legate al rischio di impresa, che esulano dalla persona della titolare.
Del resto, non è in possesso di alcuna certificazione che riconosca una ridotta capacità Per_1 lavorativa tale da consentirle l'accesso a misure particolari.
Se tali condizioni fossero verificate nelle competenti sedi allora la stessa potrebbe essere inserita in un contesto lavorativo adeguato e compatibile con le proprie condizioni;
diversamente, in assenza di una certificazione in tal senso, non può ritenersi che il padre debba continuare a mantenere la figlia trentatreenne.
I genitori hanno infatti garantito alla stessa le condizioni sufficienti per raggiungere l'autonomia, come dimostrato dalle certificazioni professionali in atti e dalla apertura del centro estetico nel 2018.
Inoltre il ricorrente ha provato un peggioramento del suo stato di salute, come dimostrato dal certificato medico rilasciato ai fini della domanda di invalidità e di handicap da presentare presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (doc. 9 e 10). In sede di visita, in data 234.7.24, gli è stato infatti diagnosticato quanto segue: enfisema panlobulare e sospetta BPCO con necessità di ossigeno tp continua;
cuore polmonare cronico;
ipertensione arteriosa;
artrosi rachide LS;
ipoacusia percettiva;
pregressa emorroidectomia;
pregresso intervento per tunnel carpale;
emicolectomia dx in diverticolite perforata;
pregressa ulcera perforata;
pregresso intervento per tunnel carpale;
emicolectomia dx in diverticolare perforata;
pregressa ulcera perforata oltre a Cardiopatia, problemi dell'udito, osteoporosi generalizzata e ad essere in ossigenoterapia.
A causa delle patologie sopra riportate la Commissione medica ha dichiarato il ricorrente portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3 della Legge n. 104 del 1992; egli tuttora non percepisce alcun emolumento.
Tale condizione di salute, unitamente alla percezione di una pensione di euro 1.150 rende ancora più difficile per il ricorrente continuare a versare in favore della figlia la somma di 200 euro.
Tuttavia, in udienza, il ricorrente si è offerto di dare ospitalità alla figlia e mantenerla direttamente, al contempo aiutandola a trovare un lavoro;
la madre, però, pur spettando la scelta alla figlia, maggiorenne, si è detta contraria ad una tale soluzione, che, invece, potrebbe contemperare le esigenze di tutti, consentendo a di ricevere un aiuto da parte del padre e di non gravare lo Per_1 stesso di una contribuzione divenuta poco sostenibile.
Alla luce di quanto emerso la domanda deve quindi essere accolta.
2. Dell'assegno divorzile.
La resistente chiede in via riconvenzionale il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore di
250 euro mensili.
Il resistente rappresenta che all'epoca del divorzio le parti si erano riconosciute autosufficienti e che la ex coniuge vivrebbe con un nuovo compagno.
Ella, al contrario, riferisce di aver lasciato la casa del compagno a seguito di un episodio di violenza e di aver sporto denuncia nei suoi confronti.
Ricordano Le Sezioni Unite nel 2023 che “i presupposti dell'assegno divorzile, quali individuati dall' art. 5 della L. n. 898 del 1970, come interpretato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 18287/2018, costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur: l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante complessiva ponderazione dell'intera storia familiare, in relazione al contesto specifico, e una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà.
L'interpretazione dell'art. 5, comma 6, alla luce dell'art. 29 Cost., - e al modello costituzionale del matrimonio “fondato sui principi di eguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta, reversibilità della decisione ed autoresponsabilità” - porta ad una “valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti”, insieme agli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, proprio al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante della famiglia.
Il criterio della durata del matrimonio risulta, come anche evidenziato dalle sezioni Unite nel 2018,
“cruciale”, con riferimento ai seguenti aspetti: a) la valutazione del contributo che ciascun coniuge, per tutto il periodo in cui l'unione matrimoniale era ancora esistente, ha dato alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge;
b) in relazione all'età del coniuge richiedente e alla conformazione del mercato del lavoro, per considerare le effettive potenzialità professionali e reddituali valutazioni alla fine della relazione matrimoniale”.
Dall'esame della documentazione in atti può evincersi che il canone di locazione relativo all'immobile di IA (PN) ammonta ad € 7.200 annui (doc. 21) e che tale importo viene integralmente percepito dalla sig.ra (doc. 22). CP_1
Inoltre, dall'estratto conto prodotto dalla resistente risulta che, nei mesi di maggio e giugno 2025, con riferimento ai soli dati disponibili al 30/06/2025, la stessa abbia percepito da Elior Ristorazione
S.p.A. ulteriori somme pari ad € 530,66 e € 403,33, a titolo di stipendio/pensione oltre alla NASPI fino a febbraio (10/02/2025 dell'estratto conto).
Tanto detto, la domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra non è accompagnata da CP_1 alcuna allegazione, né relativamente alla storia familiare, né alle condizioni economico – patrimoniali delle parti, né al contributo fornito dalla resistente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, né alla condizione reddituale ella stessa in epoca antecedente alla perdita del lavoro.
Le uniche scarne informazioni in tal senso sono state rese in udienza dalla resistente.
Alla luce dell'assenza di allegazioni e, di conseguenza, di prova, degli elementi fondanti la domanda, la stessa deve essere rigettata.
3. Delle spese di lite.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse devono essere liquidate come in dispositivo, mediante applicazione di valori inferiori ai medi alla luce della non particolare complessità della controversia, relativamente alle prime due fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando;
Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, a modifica della sentenza emessa Parte_1 dal Tribunale di Udine il 14.1.2016 n. 122/2016, revoca l'obbligo, posto in capo al sig. di Pt_1 corrispondere a titolo di concorso al mantenimento della figlia , la somma mensile Persona_1 di euro 200,00.
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, spese Controparte_1 quantificate in euro 2.500 oltre accessori di legge.
Treviso, 7.10.2025
Il Presidente
RE LI
Il DI
AR HI