CASS
Sentenza 1 marzo 2021
Sentenza 1 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/2021, n. 8006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8006 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BE IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2019 della Corte di Appello di MILANO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, LUIGI GIORDANO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte dell'avvocato Gaetano Giamboi del foro di Monza, difensore e procuratore speciale della parte civile costituita LE D'Ambra, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 Penale Sent. Sez. 5 Num. 8006 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 14/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Monza - che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato MA LI colpevole di lesioni personali ai danni di LE D'Ambra, e di porto di un coltello, - ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i due reati e, conseguentemente, rideterminato la pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con il tramite del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento denunciando vizio della motivazione per travisamento delle prove in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente. Secondo la Difesa ricorrente la Corte di appello non ha risolto, se non attraverso una motivazione affidata a clausole di stile, il problema, posto dall'appello, della credibilità e attendibilità della persona offesa, che ha reso versioni diverse del fatto, al quale avevano assistito anche suoi amici, altresì, evidenziando la assenza di riscontri al narrato della vittima, quanto allo specifico punto della attribuzione del fatto. 3.11 Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta del 16/12/2020, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria del 29 dicembre 2020 il difensore della costituita parte civile ha concluso nel senso della inammissibilità /rigetto del ricorso, non ravviandosi né travisamento della prova né motivazione apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Esso, per un verso, reitera i motivi di appello, e lo fa in modo generico, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha, invece, spiegato, innanzitutto, le ragioni per le quali la p.o. non denunciò, immediatamente l'aggressione, riferendo, piuttosto, di una caduta accidentale, tanto in ragione della amicizia esistente con il ricorrente. 2.1. La Corte di appello ha, inoltre, chiarito che, dai riscontri su altri aspetti del narrato, possono trarsi ragionevoli elementi di convincimento circa la più complessiva credibilità della p.o., anche richiamando le dichiarazioni dei testimoni TE e CO, intervenuti in soccorso del D'Ambra, circa quanto da loro ascoltato presso i locali del 118, dove alcuni amici della persona offesa dicevano " dopo ci penso io, lo vado a prendere", espressioni chiaramente significative di una aggressione, piuttosto che di una caduta accidentale. 2.2.. La motivazione offerta dalla Corte territoriale a sostegno della credibilità della persona offesa è, pertanto, adeguata e ragionevole, oltre che confortata da riscontri. Invece, le doglianze prospettate sono sostanzialmente orientate a 2 riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, dal momento che il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità ictu ocu/i percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente scrutinate dai giudici di merito. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 3. Ne deriva l'infondatezza del dedotto 6 travisamento delle prove, in presenza di una doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, la quale ha decisivo rilievo con riguardo a limiti della deducibilità in cassazione del predetto vizio, ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774 ; Sez. 5 n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Nel caso di specie, la Corte di appello riesaminando lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale, ha vagliato specificamente le censure dell'appellante, giungendo alla medesima conclusione in ordine alla attribuzione di responsabilità, dovendosi escludere, pertanto, il richiamo, da parte del giudice di secondo grado, a dati probatori non esaminati dal primo giudice, e neppure essendo ravvisabile il medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (tra le altre sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615; Sez. 3, 3 n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; sez. 3 - 26/10/2017, n. 17973; Sez. 2 n. 5336 del 09701/2018 rv. 272018). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. 5. Il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.200 oltre accessori di legge Così deciso in Roma, 14 gennaio 2021
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, LUIGI GIORDANO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte dell'avvocato Gaetano Giamboi del foro di Monza, difensore e procuratore speciale della parte civile costituita LE D'Ambra, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 Penale Sent. Sez. 5 Num. 8006 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 14/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Monza - che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato MA LI colpevole di lesioni personali ai danni di LE D'Ambra, e di porto di un coltello, - ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i due reati e, conseguentemente, rideterminato la pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con il tramite del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento denunciando vizio della motivazione per travisamento delle prove in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente. Secondo la Difesa ricorrente la Corte di appello non ha risolto, se non attraverso una motivazione affidata a clausole di stile, il problema, posto dall'appello, della credibilità e attendibilità della persona offesa, che ha reso versioni diverse del fatto, al quale avevano assistito anche suoi amici, altresì, evidenziando la assenza di riscontri al narrato della vittima, quanto allo specifico punto della attribuzione del fatto. 3.11 Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta del 16/12/2020, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria del 29 dicembre 2020 il difensore della costituita parte civile ha concluso nel senso della inammissibilità /rigetto del ricorso, non ravviandosi né travisamento della prova né motivazione apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Esso, per un verso, reitera i motivi di appello, e lo fa in modo generico, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha, invece, spiegato, innanzitutto, le ragioni per le quali la p.o. non denunciò, immediatamente l'aggressione, riferendo, piuttosto, di una caduta accidentale, tanto in ragione della amicizia esistente con il ricorrente. 2.1. La Corte di appello ha, inoltre, chiarito che, dai riscontri su altri aspetti del narrato, possono trarsi ragionevoli elementi di convincimento circa la più complessiva credibilità della p.o., anche richiamando le dichiarazioni dei testimoni TE e CO, intervenuti in soccorso del D'Ambra, circa quanto da loro ascoltato presso i locali del 118, dove alcuni amici della persona offesa dicevano " dopo ci penso io, lo vado a prendere", espressioni chiaramente significative di una aggressione, piuttosto che di una caduta accidentale. 2.2.. La motivazione offerta dalla Corte territoriale a sostegno della credibilità della persona offesa è, pertanto, adeguata e ragionevole, oltre che confortata da riscontri. Invece, le doglianze prospettate sono sostanzialmente orientate a 2 riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, dal momento che il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità ictu ocu/i percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente scrutinate dai giudici di merito. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 3. Ne deriva l'infondatezza del dedotto 6 travisamento delle prove, in presenza di una doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, la quale ha decisivo rilievo con riguardo a limiti della deducibilità in cassazione del predetto vizio, ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774 ; Sez. 5 n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Nel caso di specie, la Corte di appello riesaminando lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale, ha vagliato specificamente le censure dell'appellante, giungendo alla medesima conclusione in ordine alla attribuzione di responsabilità, dovendosi escludere, pertanto, il richiamo, da parte del giudice di secondo grado, a dati probatori non esaminati dal primo giudice, e neppure essendo ravvisabile il medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (tra le altre sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615; Sez. 3, 3 n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; sez. 3 - 26/10/2017, n. 17973; Sez. 2 n. 5336 del 09701/2018 rv. 272018). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. 5. Il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.200 oltre accessori di legge Così deciso in Roma, 14 gennaio 2021