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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/06/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 949/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 949/2024 tra
(CF. Parte_1 P.IVA_1
(CF. ) Controparte_1 P.IVA_2
ATTORI
e
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
CONVENUTO
Oggi 03/06/2025 ad ore 09:10 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per le parti ricorrenti, nessuno compare;
Per parte resistente l'avv. SAPONE FRANCA GIUSEPPINA, oggi sostituito dall'avv.
CLAUDIA FONDACARO per delega orale;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte resistente in via principale insiste come da comparsa di costituzione in appello e in subordine vista la normativa sopravvenuta si rimette alla decisione del Giudice.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 4 N. R.G. 949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 949/2024 promossa da:
(CF. Parte_1 P.IVA_1
(CF. ) Controparte_1 P.IVA_2
ATTORI
e
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 28 marzo 2024 il e l' Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la sentenza n. 595/2023 (R.G. 3313/2022) emessa dal Giudice di Pace di
Ivrea in data 29 settembre 2023 rilevando che essa era erronea nella parte in cui aveva affermato la carenza di legittimazione attiva in capo all' in forza del disposto di Parte_2 cui all'art. 4 sexies commi 3 e segg. del D.L. 44/2021, nonché l'erroneità dell'affermata invalidità dell'avviso di addebito derivante dall'assenza dell'atto necessario e prodromico all'avviso di addebito,
pagina 2 di 4 ossia l'atto/verbale (notificato al trasgressore) di accertamento dell'infrazione – inadempimento all'obbligo vaccinale – da parte dell'ente impositore. Infine, in ordine alla legittimità della sanzione applicata ribadivano i motivi già indicati in seno alla comparsa costitutiva di prime cure, concludendo per l'integrale riforma della sentenza e conferma del provvedimento sanzionatorio di cui all'avviso di addebito n. 11020226001704463000 e condanna della controparte alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 20 settembre 2024 si costituiva in giudizio rilevando, in via Controparte_2 preliminare, che l'atto di appello era indeterminato nel petitum in quanto contenente il riferimento all'avviso di addebito n. 11020226001704463000 in luogo di quello corretto n.
11020226000214544000 e, nel merito, che era corretta la sentenza di prime cure che aveva affermato il difetto di legittimazione per effetto del combinato disposto di cui all'art. 13 della L. 689/1981 e art. 97 della Costituzione, nonché del principio di legalità, che imponeva in capo ad ER la sola irrogazione della sanzione amministrativa previo accertamento della violazione ai sensi dell'art. 4 sexies D.L.
44/21. Previo richiamo integrale dei motivi di cui al ricorso di primo grado, domandava l'integrale reiezione dell'appello.
***
Nelle more del giudizio è sopravvenuto il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 così sancendo all'art. 21 comma 5: “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie gia' irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie gia' irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Parte_2 Parte_1
l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali
[...]
provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.
Ne consegue che la materia del contendere va dichiarata cessata con estinzione del giudizio per espresso tenore del testo legislativo, così come le spese devono disporsi con integrale compensazione tra le parti in deroga al principio della c.d. soccombenza virtuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del
31/08/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31955 del 11/12/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5555 del pagina 3 di 4 21/03/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11962 del
08/06/2005) per espresso volere del legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso sentenza n. 595/2023 (R.G.
3313/2022) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 29 settembre 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 21 comma 5 del D. L. 27 dicembre 2024, n. 202, a spese di lite integralmente compensate.
Ivrea, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 4 di 4
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 949/2024 tra
(CF. Parte_1 P.IVA_1
(CF. ) Controparte_1 P.IVA_2
ATTORI
e
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
CONVENUTO
Oggi 03/06/2025 ad ore 09:10 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per le parti ricorrenti, nessuno compare;
Per parte resistente l'avv. SAPONE FRANCA GIUSEPPINA, oggi sostituito dall'avv.
CLAUDIA FONDACARO per delega orale;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte resistente in via principale insiste come da comparsa di costituzione in appello e in subordine vista la normativa sopravvenuta si rimette alla decisione del Giudice.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 4 N. R.G. 949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 949/2024 promossa da:
(CF. Parte_1 P.IVA_1
(CF. ) Controparte_1 P.IVA_2
ATTORI
e
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 28 marzo 2024 il e l' Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la sentenza n. 595/2023 (R.G. 3313/2022) emessa dal Giudice di Pace di
Ivrea in data 29 settembre 2023 rilevando che essa era erronea nella parte in cui aveva affermato la carenza di legittimazione attiva in capo all' in forza del disposto di Parte_2 cui all'art. 4 sexies commi 3 e segg. del D.L. 44/2021, nonché l'erroneità dell'affermata invalidità dell'avviso di addebito derivante dall'assenza dell'atto necessario e prodromico all'avviso di addebito,
pagina 2 di 4 ossia l'atto/verbale (notificato al trasgressore) di accertamento dell'infrazione – inadempimento all'obbligo vaccinale – da parte dell'ente impositore. Infine, in ordine alla legittimità della sanzione applicata ribadivano i motivi già indicati in seno alla comparsa costitutiva di prime cure, concludendo per l'integrale riforma della sentenza e conferma del provvedimento sanzionatorio di cui all'avviso di addebito n. 11020226001704463000 e condanna della controparte alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 20 settembre 2024 si costituiva in giudizio rilevando, in via Controparte_2 preliminare, che l'atto di appello era indeterminato nel petitum in quanto contenente il riferimento all'avviso di addebito n. 11020226001704463000 in luogo di quello corretto n.
11020226000214544000 e, nel merito, che era corretta la sentenza di prime cure che aveva affermato il difetto di legittimazione per effetto del combinato disposto di cui all'art. 13 della L. 689/1981 e art. 97 della Costituzione, nonché del principio di legalità, che imponeva in capo ad ER la sola irrogazione della sanzione amministrativa previo accertamento della violazione ai sensi dell'art. 4 sexies D.L.
44/21. Previo richiamo integrale dei motivi di cui al ricorso di primo grado, domandava l'integrale reiezione dell'appello.
***
Nelle more del giudizio è sopravvenuto il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 così sancendo all'art. 21 comma 5: “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie gia' irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie gia' irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Parte_2 Parte_1
l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali
[...]
provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.
Ne consegue che la materia del contendere va dichiarata cessata con estinzione del giudizio per espresso tenore del testo legislativo, così come le spese devono disporsi con integrale compensazione tra le parti in deroga al principio della c.d. soccombenza virtuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del
31/08/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31955 del 11/12/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5555 del pagina 3 di 4 21/03/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11962 del
08/06/2005) per espresso volere del legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso sentenza n. 595/2023 (R.G.
3313/2022) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 29 settembre 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 21 comma 5 del D. L. 27 dicembre 2024, n. 202, a spese di lite integralmente compensate.
Ivrea, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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