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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 30/11/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 209/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 209 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente, dagli Avv.ti GIANLUCA FRATE e VALENZA NUNZIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Ururi, alla Via Santa Maria n. 8, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
EL RL e NA RE, posta elettronica certificata
- Email_1 Email_2
- OPPOSTO –
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “In via preliminare: dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione attiva della e, per gli effetti, revocare l'opposto decreto Controparte_1 ingiuntivo. In via gradata, nel merito, nella non temuta ipotesi di rigetto della superiore eccezione, accogliere, con qualsiasi statuizione, per i motivi esposti in narrativa, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11/2024, emesso dal Tribunale di Larino, nel procedimento monitorio n.r.g. 38/2024, perché la pretesa creditoria è pagina 1 di 11 infondata in fatto e in diritto e, per gli effetti, revocare l'opposto decreto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da liquidare in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”; per parte convenuta: “In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 11/2024 del 22/01/2024 RG n. 38/2024 emesso dal Tribunale di
Larino. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora al pagamento in Parte_1 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 11/2024, emesso dal Tribunale di Larino in data 22/01/2024 in accoglimento del ricorso proposto da cessionaria del credito Controparte_1 originariamente vantato da in forza di un contratto di finanziamento per Parte_2 credito al consumo (per acquisto di autovettura) datato 20.12.2027, rimasto inadempiuto ex latere debitoris.
1.1. A fondamento dell'opposizione, la ha eccepito: a) carenza di legittimazione attiva Pt_1 dell'opposta, mancando la prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco precedentemente realizzata tra e Parte_2 Controparte_1
b) carattere “del tutto fittizio” del “rapporto commerciale-finanziario tra la
[...] [...]
e la sig.ra ”, già affetta da problemi di salute mentale;
in particolare, Parte_2 Pt_1
l'opponente ha dedotto che “Soggetti terzi, noti alle Forze dell'Ordine, hanno facilmente convinto la sig.ra a firmare una richiesta di finanziamento, per l'acquisto di Parte_1 un'autovettura della quale non si conosce il reale proprietario, utilizzando una inesistente posizione lavorativa della opponente, con una altrettanto inesistente busta paga, non essendo la sig.ra dipendente di qualsivoglia soggetto” (pag. 5 opposizione), come da denuncia- Pt_1 querela depositata in atti;
c) inserimento nel contratto di finanziamento, unilateralmente predisposto, di clausole vessatorie e, segnatamente, quella relativa al “ritardo nei pagamenti e le spese” e al “Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”; d) illegittimità del metodo di ammortamento applicato;
e) carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
2. Si è costituita la società contestando ogni singolo addebito e Controparte_1 pagina 2 di 11 insistendo per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
3. La causa, di natura documentale, è stata così rinviata per la decisione all'udienza del
7.11.2025 e così assunta in decisione, ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
********
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione formulata dall'opponente in ordine al difetto di legittimazione attiva dell'opposta.
4.1. Osserva il Tribunale che deve essere distinto il piano della notifica della cessione al debitore ceduto da quello della prova della cessione in sé del credito litigioso.
Infatti, come anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, nell'ambito delle cessioni dei crediti in blocco- come quella di cui si discute- “la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuta cessione da parte della società cessionaria, di cui al comma 2 dell'articolo 58 TUB, rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, non costituendo di per sé prova della cessione”; diversamente, infatti, si finirebbe “per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto” (Cass. n. 17944 del
22 giugno 2023). In questo contesto, se la ratio dell'art. 58 TUB è quella di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici sul piano della pubblicità e dell'opponibilità dei trasferimenti in quanto interessanti vasti portafogli di crediti, dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (tra le tante Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997), nessuna deroga è invece prevista quanto alla prova necessaria per dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, che dovrà dunque essere comunque fornita per procedere alla riscossione del credito (da ultimo, cfr. anche Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, n. 5478).
Difatti, in tale ultimo caso, “ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera pagina 3 di 11 notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente, la già citata Cass. n. 17944 del 2023), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. tra le più recenti, Cass. civile sez. I, 12/11/2025, n.
29807).
Peraltro, con riguardo alla prova della cessione del credito è necessario distinguere ulteriormente la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Difatti, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così ancora le già menzionate Cass. n. 28790 del 2024 e Cass., n.
17944 del 2023. In tal senso vedasi anche Cass. n. 9412 del 2023).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non pagina 4 di 11 esclude, tuttavia, che “tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (così, sempre Cass., n. 17944 del 2023).
4.2. Tanto premesso, nel caso di specie l'opponente non ha contestato l'intervenuta cessione in sé tra e l'odierna opposta, ma l'inclusione in essa del credito Parte_2 di cui qui si discute (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione). Come detto, in casi siffatti la giurisprudenza di legittimità afferma che “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944). Sempre su questa scia, il Tribunale ritiene opportuno rammentare anche che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, di talché il cessionario potrà avvalersi di elementi indiziari tra i quali, appunto, lo stesso avviso in Gazzetta dell'avvenuta cessione, la disponibilità della documentazione afferente al credito, la conferma del trasferimento proveniente dal cedente, valorizzando in definitiva tutti gli elementi che facciano effettivamente presumere l'avvenuta conclusione del contratto (cfr. in tal senso Cass. n.
22268/2018 e Cass. n. 4453/2018, nonché Cass. n. 9768/2016).
Nel caso in esame, l'opposta ha prodotto l'avviso in G.U., contenente l'indicazione di un link a cui accedere per verificare i crediti ceduti;
a tal fine, ha depositato la certificazione notarile del contratto di cessione e l'estratto della lista dei crediti ceduti- ma anche la lista completa, parimenti con attestazione notarile - tra cui figura quello della , identificato Pt_1 tramite NDG 8861676 (nella lista completa, al 15° rigo partendo dall'ultimo), numero riportato anche nell'accordo transattivo concluso tra le odierne parti in causa in ordine al pagina 5 di 11 finanziamento originariamente concluso con la Infine, l'opposta ha Parte_2 prodotto tutta la documentazione contrattuale relativa a detto finanziamento al consumo. Tali gli elementi in atti, reputa il Tribunale che possa ritenersi sufficientemente provato che il credito qui in contestazione sia stato ricompreso nella cessione dei crediti in blocco tra e l'odierna opposta, con la conseguenza che l'eccezione della Frate deve Parte_2 essere senz'altro respinta.
5. Passando al merito, l'opponente ha sostenuto “l'oggettiva illegittimità del decreto ingiuntivo impugnato” in ragione del carattere “del tutto fittizio” del “rapporto commerciale- finanziario tra la e la sig.ra ”, già affetta da problemi di salute Parte_2 Pt_1 mentale;
in particolare, la ha esposto che “Soggetti terzi, noti alle Forze dell'Ordine, Pt_1 hanno facilmente convinto la sig.ra a firmare una richiesta di finanziamento, per Parte_1
l'acquisto di un'autovettura della quale non si conosce il reale proprietario, utilizzando una inesistente posizione lavorativa della opponente, con una altrettanto inesistente busta paga, non essendo la sig.ra dipendente di qualsivoglia soggetto” (pag. 5 opposizione), come da Pt_1 denuncia-querela depositata in atti.
Sul punto, posto che manca un'esplicita eccezione volta a dedurre, quale fatto impeditivo,
l'annullabilità del contratto di finanziamento, coglie nel segno la difesa dell'opposta, la quale ha evidenziato l'insostenibilità della tesi avversa, depositando in atti la carta di circolazione e il certificato di proprietà dell'autovettura intestata alla , con annotazione dell'atto di Pt_1 compravendita datato proprio 22.12.2017 (il contratto di finanziamento per acquisto dell'automobile con la è stato concluso il 20.12.2017); inoltre, Parte_2 evidenziato comunque che le problematiche di salute della (sindrome ansioso- Pt_1 depressiva) risultano accertate nell'anno 2023, non v'è prova che le stesse abbiano inciso sulla conclusione del contratto;
ad ogni modo, dalla stessa denuncia-querela emerge che i raggiri e frodi (tra cui, in tesi, l'induzione alla conclusione del contratto di finanziamento per cui è causa) erano stati orditi in suo danno da due soggetti - indicati nella stessa querela - conosciuti nel 2019 e, dunque, successivamente alla stipula del contratto di finanziamento, risalente al dicembre 2017. Su tali aspetti, l'opponente nulla ha replicato – non sono state depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., né le note sostitutive di udienza per la discussione finale-, di talché in parte qua l'opposizione è senz'altro infondata.
6. Proseguendo, l'opponente ha lamentato l'inserimento nel contratto di finanziamento di clausole vessatorie e, segnatamente, quella relativa al ritardo nei pagamenti e le spese, nonché quella sulla “Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”. In particolare, pagina 6 di 11 secondo la Frate, “Dalle condizioni generali di contratto la vessatorietà delle clausole si manifesta sotto diversi aspetti. Emerge innanzitutto una certa nebulosità nell'individuazione del costo per l'inadempimento: 1) in primis per la discrezionalità dell'intermediario nella fissazione della stessa penale, aggiuntiva alla sanzione rispetto all'interesse moratorio e 2) in secundis per la complessa composizione dei fattori (interessi moratori e penali) che concorrono alla determinazione dell'importo dovuto dal cliente, specie nel caso in cui il ritardo nel pagamento si tramuti in causa di risoluzione del contratto (decadenza dal beneficio del termine)”. Difatti, secondo l'opponente, “il potere del predisponente di decidere arbitrariamente se applicarla ed in quale misura vanifica la funzione conoscitiva-protettiva della clausola, con un notevole squilibrio contrattuale in danno del consumatore contraente. Sotto altro profilo, la soluzione della penale variabile prevista nel contratto appare un meccanismo elusivo del divieto imposto a pena di inefficacia, di imporre penali eccessive. Sono, pertanto, vessatorie, le clausole che, in aggiunta all'interesse moratorio, danno all'intermediario la facoltà di imporre un'ulteriore penale, senza specificare i criteri cui quest'ultimo si dovrà attenere nell'applicazione e nella quantificazione della stessa”.
Sul punto, occorre evidenziare che le doglianze dell'opponente sono del tutto avulse dal contratto dalla stessa sottoscritto: premesso che sia l'art. 5 che l'art. 8 del contratto, a cui pare riferirsi l'opponente (non avendovi fatto mai espresso riferimento), risultano specificatamente sottoscritte, deve rilevarsi che sia in caso di ritardo nei pagamenti, sia in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, non è stata prevista alcuna corresponsione di somme a titolo di penale, peraltro in aggiunta agli interessi moratori, i soli convenuti, di talché non è dato comprendere a cosa si riferisca la parte nel dolersi di penali non pattuite.
Peraltro, dallo stesso ricorso monitorio è agevole osservare che sono stati richiesti i soli interessi moratori nella misura concordata, mentre non state addebitate spese o somme ad altro titolo. Infine, il contratto contiene, nelle sue prime pagine, una sintesi chiara e di immediata percezione dei costi e dei rischi in caso di inadempimento sicché, anche in parte qua, l'opposizione, oltre che generica, nel lamentare una carenza di trasparenza è infondata.
7. Passando alla doglianza relativa all'asserita illegittimità del metodo di ammortamento alla francese per indeterminatezza e incertezza del costo in punto di interessi e per dar luogo ad una capitalizzazione composta, anche su tale aspetto l'opposizione è infondata. Al riguardo è sufficiente evidenziare che sulla questione si è pronunciata, a Sezioni unite, la Suprema Corte
(Cass. S.U. n. 15130 del 29/5/2024), enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati tradizionali a tasso fisso, come quello di specie, pagina 7 di 11 secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. A fondamento di tale principio, la Corte ha osservato, in estrema sintesi, che:
a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
“È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi […] in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”. Né “opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del pagina 8 di 11 contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
inoltre, con riguardo all'art. 117 TUB in tema di trasparenza bancaria, sul presupposto che il regime di ammortamento alla francese generi un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, la Corte ha osservato che “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di "credito immobiliare ai consumatori" (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies T.u.b., in attuazione, con
D.Lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di "credito ai consumatori" (art. 121 ss.
T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli "interessi e (di) tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili..." (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e,
T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di "credito ai consumatori" che, all'art. 21, comma
2, prevede che "il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento (che) indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi (e) contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi"). Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, comma 2, T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale […], riguardando
"modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti" o la produzione di
"interessi sugli interessi" come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) - con conseguente incidenza sul tasso effettivo - cioè situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento criticato (indicazioni contrastanti con la conclusione condivisa dal Collegio non si ricavano neppure dalle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di
"Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del CICR, del 3 agosto 2016 sulle
"modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" e del 29 settembre 2016 in tema di "disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori") […] Ed allora, se il contratto "trasparente" è quello che lascia pagina 9 di 11 intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre
2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto - ndr così anche nel caso qui in esame- in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico, proviene dall'art. 124, comma 1,
T.u.b. che, in tema di "credito ai consumatori", prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore "le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato"; cfr. anche l'art. 120- novies, comma 2, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori"). Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007)”;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento “alla francese” standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di
“interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
In altri termini, nel sistema alla francese la quantità d'interessi che viene pagata dal mutuatario è nel complesso maggiore rispetto, ad esempio, all'ammortamento “all'italiana” (il quale si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale con la conseguenza che le rate non possono essere uguali: le prime rate sono più alte in termini assoluti in quanto gli interessi riflettono un ammontare di capitale elevato;
le pagina 10 di 11 successive rate si abbassano man mano in quanto con il pagamento progressivo del capitale si abbassa anche il corrispondente onere per interessi), in quanto la quota capitale - sulla quale si calcolano gli interessi - si mantiene più alta per un più lungo periodo di tempo. Tanto non rende illegittimo il sistema “alla francese” in punto di trasparenza e conoscibilità dei costi, essendo la modalità di calcolo della rata esplicitata nel piano di ammortamento e, quindi, nello sviluppo delle modalità di restituzione del capitale ricevuto, mentre, sotto il profilo della meritevolezza, se il contraente beneficia di una rata uguale e costante nel tempo, risultando ciò vantaggioso nello gestire meglio i flussi di cassa, la Banca consegue dal canto sua una più rapida restituzione degli interessi, secondo quanto previsto e disposto dall'art. 1194 c.c. (tra le tante, si veda Tribunale Roma, sez. XVII, 04/12/2020, n. 17383).
Ne consegue, quindi, che il motivo di opposizione, nei termini in cui è stato proposto, è certamente infondato, con conseguente certezza e liquidità del credito e, dunque, infondatezza in parte qua anche dell'asserita carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
8. Per tutto quanto precede, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il dm
55/2014, nei valori medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per le restanti fasi, tenuto conto della concreta attività espletata dalle parti in dette fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 11/2024, emesso dal Tribunale di Larino in data 22/01/2024;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_1 favore di delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 3.387,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 30 novembre 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 209 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente, dagli Avv.ti GIANLUCA FRATE e VALENZA NUNZIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Ururi, alla Via Santa Maria n. 8, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
EL RL e NA RE, posta elettronica certificata
- Email_1 Email_2
- OPPOSTO –
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “In via preliminare: dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione attiva della e, per gli effetti, revocare l'opposto decreto Controparte_1 ingiuntivo. In via gradata, nel merito, nella non temuta ipotesi di rigetto della superiore eccezione, accogliere, con qualsiasi statuizione, per i motivi esposti in narrativa, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11/2024, emesso dal Tribunale di Larino, nel procedimento monitorio n.r.g. 38/2024, perché la pretesa creditoria è pagina 1 di 11 infondata in fatto e in diritto e, per gli effetti, revocare l'opposto decreto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da liquidare in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”; per parte convenuta: “In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 11/2024 del 22/01/2024 RG n. 38/2024 emesso dal Tribunale di
Larino. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora al pagamento in Parte_1 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 11/2024, emesso dal Tribunale di Larino in data 22/01/2024 in accoglimento del ricorso proposto da cessionaria del credito Controparte_1 originariamente vantato da in forza di un contratto di finanziamento per Parte_2 credito al consumo (per acquisto di autovettura) datato 20.12.2027, rimasto inadempiuto ex latere debitoris.
1.1. A fondamento dell'opposizione, la ha eccepito: a) carenza di legittimazione attiva Pt_1 dell'opposta, mancando la prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco precedentemente realizzata tra e Parte_2 Controparte_1
b) carattere “del tutto fittizio” del “rapporto commerciale-finanziario tra la
[...] [...]
e la sig.ra ”, già affetta da problemi di salute mentale;
in particolare, Parte_2 Pt_1
l'opponente ha dedotto che “Soggetti terzi, noti alle Forze dell'Ordine, hanno facilmente convinto la sig.ra a firmare una richiesta di finanziamento, per l'acquisto di Parte_1 un'autovettura della quale non si conosce il reale proprietario, utilizzando una inesistente posizione lavorativa della opponente, con una altrettanto inesistente busta paga, non essendo la sig.ra dipendente di qualsivoglia soggetto” (pag. 5 opposizione), come da denuncia- Pt_1 querela depositata in atti;
c) inserimento nel contratto di finanziamento, unilateralmente predisposto, di clausole vessatorie e, segnatamente, quella relativa al “ritardo nei pagamenti e le spese” e al “Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”; d) illegittimità del metodo di ammortamento applicato;
e) carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
2. Si è costituita la società contestando ogni singolo addebito e Controparte_1 pagina 2 di 11 insistendo per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
3. La causa, di natura documentale, è stata così rinviata per la decisione all'udienza del
7.11.2025 e così assunta in decisione, ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
********
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione formulata dall'opponente in ordine al difetto di legittimazione attiva dell'opposta.
4.1. Osserva il Tribunale che deve essere distinto il piano della notifica della cessione al debitore ceduto da quello della prova della cessione in sé del credito litigioso.
Infatti, come anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, nell'ambito delle cessioni dei crediti in blocco- come quella di cui si discute- “la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuta cessione da parte della società cessionaria, di cui al comma 2 dell'articolo 58 TUB, rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, non costituendo di per sé prova della cessione”; diversamente, infatti, si finirebbe “per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto” (Cass. n. 17944 del
22 giugno 2023). In questo contesto, se la ratio dell'art. 58 TUB è quella di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici sul piano della pubblicità e dell'opponibilità dei trasferimenti in quanto interessanti vasti portafogli di crediti, dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (tra le tante Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997), nessuna deroga è invece prevista quanto alla prova necessaria per dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, che dovrà dunque essere comunque fornita per procedere alla riscossione del credito (da ultimo, cfr. anche Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, n. 5478).
Difatti, in tale ultimo caso, “ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera pagina 3 di 11 notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente, la già citata Cass. n. 17944 del 2023), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. tra le più recenti, Cass. civile sez. I, 12/11/2025, n.
29807).
Peraltro, con riguardo alla prova della cessione del credito è necessario distinguere ulteriormente la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Difatti, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così ancora le già menzionate Cass. n. 28790 del 2024 e Cass., n.
17944 del 2023. In tal senso vedasi anche Cass. n. 9412 del 2023).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non pagina 4 di 11 esclude, tuttavia, che “tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (così, sempre Cass., n. 17944 del 2023).
4.2. Tanto premesso, nel caso di specie l'opponente non ha contestato l'intervenuta cessione in sé tra e l'odierna opposta, ma l'inclusione in essa del credito Parte_2 di cui qui si discute (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione). Come detto, in casi siffatti la giurisprudenza di legittimità afferma che “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944). Sempre su questa scia, il Tribunale ritiene opportuno rammentare anche che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, di talché il cessionario potrà avvalersi di elementi indiziari tra i quali, appunto, lo stesso avviso in Gazzetta dell'avvenuta cessione, la disponibilità della documentazione afferente al credito, la conferma del trasferimento proveniente dal cedente, valorizzando in definitiva tutti gli elementi che facciano effettivamente presumere l'avvenuta conclusione del contratto (cfr. in tal senso Cass. n.
22268/2018 e Cass. n. 4453/2018, nonché Cass. n. 9768/2016).
Nel caso in esame, l'opposta ha prodotto l'avviso in G.U., contenente l'indicazione di un link a cui accedere per verificare i crediti ceduti;
a tal fine, ha depositato la certificazione notarile del contratto di cessione e l'estratto della lista dei crediti ceduti- ma anche la lista completa, parimenti con attestazione notarile - tra cui figura quello della , identificato Pt_1 tramite NDG 8861676 (nella lista completa, al 15° rigo partendo dall'ultimo), numero riportato anche nell'accordo transattivo concluso tra le odierne parti in causa in ordine al pagina 5 di 11 finanziamento originariamente concluso con la Infine, l'opposta ha Parte_2 prodotto tutta la documentazione contrattuale relativa a detto finanziamento al consumo. Tali gli elementi in atti, reputa il Tribunale che possa ritenersi sufficientemente provato che il credito qui in contestazione sia stato ricompreso nella cessione dei crediti in blocco tra e l'odierna opposta, con la conseguenza che l'eccezione della Frate deve Parte_2 essere senz'altro respinta.
5. Passando al merito, l'opponente ha sostenuto “l'oggettiva illegittimità del decreto ingiuntivo impugnato” in ragione del carattere “del tutto fittizio” del “rapporto commerciale- finanziario tra la e la sig.ra ”, già affetta da problemi di salute Parte_2 Pt_1 mentale;
in particolare, la ha esposto che “Soggetti terzi, noti alle Forze dell'Ordine, Pt_1 hanno facilmente convinto la sig.ra a firmare una richiesta di finanziamento, per Parte_1
l'acquisto di un'autovettura della quale non si conosce il reale proprietario, utilizzando una inesistente posizione lavorativa della opponente, con una altrettanto inesistente busta paga, non essendo la sig.ra dipendente di qualsivoglia soggetto” (pag. 5 opposizione), come da Pt_1 denuncia-querela depositata in atti.
Sul punto, posto che manca un'esplicita eccezione volta a dedurre, quale fatto impeditivo,
l'annullabilità del contratto di finanziamento, coglie nel segno la difesa dell'opposta, la quale ha evidenziato l'insostenibilità della tesi avversa, depositando in atti la carta di circolazione e il certificato di proprietà dell'autovettura intestata alla , con annotazione dell'atto di Pt_1 compravendita datato proprio 22.12.2017 (il contratto di finanziamento per acquisto dell'automobile con la è stato concluso il 20.12.2017); inoltre, Parte_2 evidenziato comunque che le problematiche di salute della (sindrome ansioso- Pt_1 depressiva) risultano accertate nell'anno 2023, non v'è prova che le stesse abbiano inciso sulla conclusione del contratto;
ad ogni modo, dalla stessa denuncia-querela emerge che i raggiri e frodi (tra cui, in tesi, l'induzione alla conclusione del contratto di finanziamento per cui è causa) erano stati orditi in suo danno da due soggetti - indicati nella stessa querela - conosciuti nel 2019 e, dunque, successivamente alla stipula del contratto di finanziamento, risalente al dicembre 2017. Su tali aspetti, l'opponente nulla ha replicato – non sono state depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., né le note sostitutive di udienza per la discussione finale-, di talché in parte qua l'opposizione è senz'altro infondata.
6. Proseguendo, l'opponente ha lamentato l'inserimento nel contratto di finanziamento di clausole vessatorie e, segnatamente, quella relativa al ritardo nei pagamenti e le spese, nonché quella sulla “Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”. In particolare, pagina 6 di 11 secondo la Frate, “Dalle condizioni generali di contratto la vessatorietà delle clausole si manifesta sotto diversi aspetti. Emerge innanzitutto una certa nebulosità nell'individuazione del costo per l'inadempimento: 1) in primis per la discrezionalità dell'intermediario nella fissazione della stessa penale, aggiuntiva alla sanzione rispetto all'interesse moratorio e 2) in secundis per la complessa composizione dei fattori (interessi moratori e penali) che concorrono alla determinazione dell'importo dovuto dal cliente, specie nel caso in cui il ritardo nel pagamento si tramuti in causa di risoluzione del contratto (decadenza dal beneficio del termine)”. Difatti, secondo l'opponente, “il potere del predisponente di decidere arbitrariamente se applicarla ed in quale misura vanifica la funzione conoscitiva-protettiva della clausola, con un notevole squilibrio contrattuale in danno del consumatore contraente. Sotto altro profilo, la soluzione della penale variabile prevista nel contratto appare un meccanismo elusivo del divieto imposto a pena di inefficacia, di imporre penali eccessive. Sono, pertanto, vessatorie, le clausole che, in aggiunta all'interesse moratorio, danno all'intermediario la facoltà di imporre un'ulteriore penale, senza specificare i criteri cui quest'ultimo si dovrà attenere nell'applicazione e nella quantificazione della stessa”.
Sul punto, occorre evidenziare che le doglianze dell'opponente sono del tutto avulse dal contratto dalla stessa sottoscritto: premesso che sia l'art. 5 che l'art. 8 del contratto, a cui pare riferirsi l'opponente (non avendovi fatto mai espresso riferimento), risultano specificatamente sottoscritte, deve rilevarsi che sia in caso di ritardo nei pagamenti, sia in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, non è stata prevista alcuna corresponsione di somme a titolo di penale, peraltro in aggiunta agli interessi moratori, i soli convenuti, di talché non è dato comprendere a cosa si riferisca la parte nel dolersi di penali non pattuite.
Peraltro, dallo stesso ricorso monitorio è agevole osservare che sono stati richiesti i soli interessi moratori nella misura concordata, mentre non state addebitate spese o somme ad altro titolo. Infine, il contratto contiene, nelle sue prime pagine, una sintesi chiara e di immediata percezione dei costi e dei rischi in caso di inadempimento sicché, anche in parte qua, l'opposizione, oltre che generica, nel lamentare una carenza di trasparenza è infondata.
7. Passando alla doglianza relativa all'asserita illegittimità del metodo di ammortamento alla francese per indeterminatezza e incertezza del costo in punto di interessi e per dar luogo ad una capitalizzazione composta, anche su tale aspetto l'opposizione è infondata. Al riguardo è sufficiente evidenziare che sulla questione si è pronunciata, a Sezioni unite, la Suprema Corte
(Cass. S.U. n. 15130 del 29/5/2024), enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati tradizionali a tasso fisso, come quello di specie, pagina 7 di 11 secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. A fondamento di tale principio, la Corte ha osservato, in estrema sintesi, che:
a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
“È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi […] in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”. Né “opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del pagina 8 di 11 contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
inoltre, con riguardo all'art. 117 TUB in tema di trasparenza bancaria, sul presupposto che il regime di ammortamento alla francese generi un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, la Corte ha osservato che “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di "credito immobiliare ai consumatori" (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies T.u.b., in attuazione, con
D.Lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di "credito ai consumatori" (art. 121 ss.
T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli "interessi e (di) tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili..." (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e,
T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di "credito ai consumatori" che, all'art. 21, comma
2, prevede che "il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento (che) indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi (e) contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi"). Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, comma 2, T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale […], riguardando
"modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti" o la produzione di
"interessi sugli interessi" come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) - con conseguente incidenza sul tasso effettivo - cioè situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento criticato (indicazioni contrastanti con la conclusione condivisa dal Collegio non si ricavano neppure dalle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di
"Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del CICR, del 3 agosto 2016 sulle
"modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" e del 29 settembre 2016 in tema di "disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori") […] Ed allora, se il contratto "trasparente" è quello che lascia pagina 9 di 11 intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre
2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto - ndr così anche nel caso qui in esame- in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico, proviene dall'art. 124, comma 1,
T.u.b. che, in tema di "credito ai consumatori", prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore "le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato"; cfr. anche l'art. 120- novies, comma 2, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori"). Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007)”;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento “alla francese” standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di
“interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
In altri termini, nel sistema alla francese la quantità d'interessi che viene pagata dal mutuatario è nel complesso maggiore rispetto, ad esempio, all'ammortamento “all'italiana” (il quale si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale con la conseguenza che le rate non possono essere uguali: le prime rate sono più alte in termini assoluti in quanto gli interessi riflettono un ammontare di capitale elevato;
le pagina 10 di 11 successive rate si abbassano man mano in quanto con il pagamento progressivo del capitale si abbassa anche il corrispondente onere per interessi), in quanto la quota capitale - sulla quale si calcolano gli interessi - si mantiene più alta per un più lungo periodo di tempo. Tanto non rende illegittimo il sistema “alla francese” in punto di trasparenza e conoscibilità dei costi, essendo la modalità di calcolo della rata esplicitata nel piano di ammortamento e, quindi, nello sviluppo delle modalità di restituzione del capitale ricevuto, mentre, sotto il profilo della meritevolezza, se il contraente beneficia di una rata uguale e costante nel tempo, risultando ciò vantaggioso nello gestire meglio i flussi di cassa, la Banca consegue dal canto sua una più rapida restituzione degli interessi, secondo quanto previsto e disposto dall'art. 1194 c.c. (tra le tante, si veda Tribunale Roma, sez. XVII, 04/12/2020, n. 17383).
Ne consegue, quindi, che il motivo di opposizione, nei termini in cui è stato proposto, è certamente infondato, con conseguente certezza e liquidità del credito e, dunque, infondatezza in parte qua anche dell'asserita carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
8. Per tutto quanto precede, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il dm
55/2014, nei valori medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per le restanti fasi, tenuto conto della concreta attività espletata dalle parti in dette fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 11/2024, emesso dal Tribunale di Larino in data 22/01/2024;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_1 favore di delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 3.387,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 30 novembre 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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