TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1670/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1670/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SE (CE) il 10/02/1976 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE ROSA MADDALENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentati e difesi dall'avv. PASUT FRANCO
RESISTENTE
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. FRANCESCO POSTIGLIONE
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/02/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto il 10.1.2024 la notifica dell'intimazione di pagamento n.
1 02820239010289165000, impugnata limitatamente ai contributi ed ai relativi accessori indicati nel seguente avviso di addebito:
- 32820220000099619000.
Parte ricorrente ha dedotto la prescrizione dalla data di maturazione dei crediti, il difetto di motivazione, la violazione dello statuto del contribuente e della l.
241/1990 ed ha quindi chiesto di annullare gli atti opposti con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, sussiste l'interesse ad agire della parte ricorrente in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, che costituisce un atto prodromico all'esecuzione forzata ed è autonomamente impugnabile (Cass. Sez.
Un. 8279/2008; Cass. sez. un. 1865/2011 e più di recente Cass. Sez. Un.
2397/2016). In base all'art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973, infatti, il concessionario del servizio della riscossione, una volta decorso un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito, può agire in executivis solo se ha notificato preliminarmente un avviso al debitore ad adempiere entro cinque giorni. Tale atto, in base all'art. 50 ult. co. D.P.R. cit. produce effetti per un anno dalla sua notifica e l'opposizione in esame è stata proposta entro tale termine.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (Cass.
9016/2016; cfr. anche Cass. 16425/2019), “in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, questa Corte ha infatti escluso costantemente che, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito, sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, attribuendo alla chiamata in causa di quest'ultimo (già prescritta dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265) il valore di una mera litis
2 denuntiatio, volta esclusivamente a portare la pendenza della controversia a conoscenza del soggetto incaricato della riscossione, al fine di estendere anche allo stesso gli effetti del giudicato (cfr. Cass, Sez. lav., 11 novembre 2014, n.
23984; 12 maggio 2008, n. 11687; 16 maggio 2007, n. 11274). Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anzichè la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di quest'ultimo dev'essere pertanto ricondotta all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che
l'autorizzazione della stessa costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n. 25676; Cass., Sez. 1, 28 marzo
2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19 gennaio 2006, n. 984)”. Per tali ragioni, per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007;
Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. In questo caso, infatti, sussiste la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito in quanto il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa creditoria azionata. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza consolidata seppur nel diverso settore fallimentare, secondo cui “l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale, e
l'affidamento per legge al Concessionario delle attività di riscossione e del correlato potere rappresentativo, non escludono la concorrente legittimazione del titolare dell'obbligazione inadempiuta, il quale conserva la titolarità del credito azionato” (cfr. Cass. 24202/2015 e Cass. Sez. Un. 4126/2012). Per tali ragioni deve essere rigettata l'eccezione di parte resistente.
3 VIZI PROPRI DELL'INTIMAZIONE E DEGLI ATTI IMPOSITIVI –
VALUTAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DELL'AZIONE
In ordine all'eccezione di decadenza e di difetto di interesse ad agire occorre distinguere il piano dei vizi dell'intimazione di pagamento, da un lato, da quello relativo ai vizi propri delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito, dall'altro, ed, inoltre, occorre prendere in considerazione anche l'eccezione di prescrizione.
Devono ritenersi inammissibili tutti i vizi dell'intimazione di pagamento che riguardano il quomodo procedendi (nullità dell'intimazione per vizi propri) in quanto il ricorso è stato depositato in data 8.2.2024 e, quindi, oltre il decorso del termine decadenziale di 20 gg dalla notifica dell'atto di intimazione, avvenuta il
10.1.2024 (cfr. Cass. 1656/2016 e Cass. sez. un. 5791/2008).
Per quanto riguarda l'eccezione di decadenza relativa ai vizi propri della cartella opposta, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.
In base agli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999, avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di addebito è possibile esperire i seguenti strumenti di tutela:
1. proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
2. proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e art. 29 d.lgs. 46/1999 “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.);
3. proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento.
Tali norme si applicano anche agli avvisi di addebito, che dall'1.1.2011 hanno sostituito il previgente sistema dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle esattoriali, in base all'art. 30 co. 14 d.l. 78/2010, secondo cui “ai fini di cui al presente articolo,
i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, CP_1
4 costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
Nel caso in esame, inoltre, parte ricorrente formula propone come motivo di doglianza solo ed esclusivamente la prescrizione dei contributi dalla relativa data di maturazione.
Anche tale contestazione deve ritenersi inammissibile in quanto, come emerge dalla documentazione depositata dall' l'avviso opposto è stato notificato a CP_1 mezzo posta ordinaria in data 15.4.2022 e, quindi, alla data di proposizione del ricorso, è decorso il relativo termine decadenziale di 40 gg dalla loro notifica.
Allo stesso modo, deve ritenersi inammissibile in quanto tardivo il motivo di doglianza relativo alla prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento in quanto formulato per la prima volta solo nelle note di trattazione scritta.
Restano, quindi, assorbite le ulteriori deduzioni formulate dalle parti.
CONTESTAZIONI IN ORDINE ALLA CONFORMITA' DELLA COPIA
ALL'ORIGINALE DELLA NOTIFICA – MODALITA' DI NOTIFICA A MEZZO
POSTA ORDINARIA
Non sono condivisibili le contestazioni formulate da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta. Orbene, posto che le copie possono tener luogo dell'originale, parte ricorrente si è limitata a dedurre che si tratta di una fotocopia e ha rilevato genericamente l'irregolarità della notifica, ma non ha allegato alcunchè che possa orientare la decisione nel senso della ragionevole difformità tra i due atti
(originale e riproduzione meccanica), come ad esempio la inusualità del modello utilizzato, la presenza di cancellature o abrasioni tali da inficiare radicalmente l'atto, la palese erroneità dei dati anagrafici del destinatario ecc.
Conformemente al consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve ritenersi che il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale deve avvenire in modo formale, benché non debba esprimersi in formule sacramentali,
e quindi specifico e non equivoco (cfr ex multis Cass. 4476/2009; Cass.
19680/2008; Cass. 23174/2006).
Diverso è, inoltre, l'effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la conformità della copia all'originale ovvero l'autenticità della scrittura e/o della sottoscrizione, in quanto, nel primo caso, non impedisce al giudice
5 d'accertare tale conformità aliunde anche tramite presunzioni, mentre, nel secondo caso, preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento, salva la procedura di verificazione (Cass. n. 13334/ 1999; Cass. 7960/2003; Cass.
940/1996; Cass. n. 570/1985).
Ne consegue che in assenza di specifiche eccezioni sulla conformità, tenuto conto della completezza della relata in cui risultano peraltro corretti sia il nome che l'indirizzo del destinatario e risulta trascritto il numero della cartella esattoriale, non si dispone di alcun indizio per ritenere ragionevolmente che l'originale contenga dei dati diversi. Tale considerazione consente di neutralizzare gli effetti della mancata produzione da parte dei resistenti dell'originale della cartella esattoriale.
In altri termini, attraverso il riferimento al numero di cartella di pagamento sulla relata, è possibile evincere l'esistenza del titolo, peraltro riscontrabile dalla copia dell'estratto di ruolo. Tale considerazione consente di neutralizzare gli effetti della mancata produzione da parte dei resistenti dell'originale degli avvisi. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata
(cfr. Cass. 9246/2015) secondo cui “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1913, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. n. 11708/11; cfr. anche Cass. n. 6395/14 ed altre). In relazione a detta modalità di notificazione, non è affatto necessario, come sembra sostenere il ricorrente - con censura che, come detto, non è chiaro se si riferisca a tutte le cartelle esattoriali della cui notificazione si tratta, ovvero soltanto ad alcune -, che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata nè che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata. Il principio di diritto che viene in rilievo è, infatti, quello per il quale, non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve
6 ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (così, da ultimo, Cass. n. 15315/14, ma anche Cass. n. 9111/12, nonchè, in fattispecie analoga, in tema di ICI, Cass. n. 20027/11, dove si precisa che "la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso", non operando tale presunzione ed invertendosi
l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza;
cfr., in tale ultimo senso anche Cass. ord. n. 20786/14). Va perciò affermato che, pur essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale (cfr. Cass. n. 23213/14), "in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
Per tali notifiche, infatti, si applica il D.M. 13700 del 9.4.2001 e non la l.
890/1982 perché l'ente impositore ha proceduto alla notifica diretta degli atti a mezzo posta e non attraverso l'ufficiale giudiziario. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. 12083, 10232, 7184 e 3254 del 2016 nonché Cass. 1304/2017) secondo cui in tutti i casi di notifica postale eseguita direttamente dall'ufficio non si applicano le regole procedurali della legge
890/1982 ma occorre far riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario (con ragionamento estensibile anche alla notifica dell'avviso di addebito):
a) non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
7 b) l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
c) la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Dalla documentazione prodotta emerge che la notifica si è correttamente perfezionata.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei confronti dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna al pagamento, in favore dell' delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00 oltre accessori di legge se dovuti;
3. condanna al pagamento, in favore dell Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00 Controparte_2 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 13/05/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1670/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SE (CE) il 10/02/1976 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE ROSA MADDALENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentati e difesi dall'avv. PASUT FRANCO
RESISTENTE
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. FRANCESCO POSTIGLIONE
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/02/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto il 10.1.2024 la notifica dell'intimazione di pagamento n.
1 02820239010289165000, impugnata limitatamente ai contributi ed ai relativi accessori indicati nel seguente avviso di addebito:
- 32820220000099619000.
Parte ricorrente ha dedotto la prescrizione dalla data di maturazione dei crediti, il difetto di motivazione, la violazione dello statuto del contribuente e della l.
241/1990 ed ha quindi chiesto di annullare gli atti opposti con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, sussiste l'interesse ad agire della parte ricorrente in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, che costituisce un atto prodromico all'esecuzione forzata ed è autonomamente impugnabile (Cass. Sez.
Un. 8279/2008; Cass. sez. un. 1865/2011 e più di recente Cass. Sez. Un.
2397/2016). In base all'art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973, infatti, il concessionario del servizio della riscossione, una volta decorso un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito, può agire in executivis solo se ha notificato preliminarmente un avviso al debitore ad adempiere entro cinque giorni. Tale atto, in base all'art. 50 ult. co. D.P.R. cit. produce effetti per un anno dalla sua notifica e l'opposizione in esame è stata proposta entro tale termine.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (Cass.
9016/2016; cfr. anche Cass. 16425/2019), “in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, questa Corte ha infatti escluso costantemente che, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito, sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, attribuendo alla chiamata in causa di quest'ultimo (già prescritta dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265) il valore di una mera litis
2 denuntiatio, volta esclusivamente a portare la pendenza della controversia a conoscenza del soggetto incaricato della riscossione, al fine di estendere anche allo stesso gli effetti del giudicato (cfr. Cass, Sez. lav., 11 novembre 2014, n.
23984; 12 maggio 2008, n. 11687; 16 maggio 2007, n. 11274). Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anzichè la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di quest'ultimo dev'essere pertanto ricondotta all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che
l'autorizzazione della stessa costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n. 25676; Cass., Sez. 1, 28 marzo
2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19 gennaio 2006, n. 984)”. Per tali ragioni, per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007;
Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. In questo caso, infatti, sussiste la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito in quanto il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa creditoria azionata. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza consolidata seppur nel diverso settore fallimentare, secondo cui “l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale, e
l'affidamento per legge al Concessionario delle attività di riscossione e del correlato potere rappresentativo, non escludono la concorrente legittimazione del titolare dell'obbligazione inadempiuta, il quale conserva la titolarità del credito azionato” (cfr. Cass. 24202/2015 e Cass. Sez. Un. 4126/2012). Per tali ragioni deve essere rigettata l'eccezione di parte resistente.
3 VIZI PROPRI DELL'INTIMAZIONE E DEGLI ATTI IMPOSITIVI –
VALUTAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DELL'AZIONE
In ordine all'eccezione di decadenza e di difetto di interesse ad agire occorre distinguere il piano dei vizi dell'intimazione di pagamento, da un lato, da quello relativo ai vizi propri delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito, dall'altro, ed, inoltre, occorre prendere in considerazione anche l'eccezione di prescrizione.
Devono ritenersi inammissibili tutti i vizi dell'intimazione di pagamento che riguardano il quomodo procedendi (nullità dell'intimazione per vizi propri) in quanto il ricorso è stato depositato in data 8.2.2024 e, quindi, oltre il decorso del termine decadenziale di 20 gg dalla notifica dell'atto di intimazione, avvenuta il
10.1.2024 (cfr. Cass. 1656/2016 e Cass. sez. un. 5791/2008).
Per quanto riguarda l'eccezione di decadenza relativa ai vizi propri della cartella opposta, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.
In base agli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999, avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di addebito è possibile esperire i seguenti strumenti di tutela:
1. proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
2. proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e art. 29 d.lgs. 46/1999 “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.);
3. proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento.
Tali norme si applicano anche agli avvisi di addebito, che dall'1.1.2011 hanno sostituito il previgente sistema dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle esattoriali, in base all'art. 30 co. 14 d.l. 78/2010, secondo cui “ai fini di cui al presente articolo,
i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, CP_1
4 costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
Nel caso in esame, inoltre, parte ricorrente formula propone come motivo di doglianza solo ed esclusivamente la prescrizione dei contributi dalla relativa data di maturazione.
Anche tale contestazione deve ritenersi inammissibile in quanto, come emerge dalla documentazione depositata dall' l'avviso opposto è stato notificato a CP_1 mezzo posta ordinaria in data 15.4.2022 e, quindi, alla data di proposizione del ricorso, è decorso il relativo termine decadenziale di 40 gg dalla loro notifica.
Allo stesso modo, deve ritenersi inammissibile in quanto tardivo il motivo di doglianza relativo alla prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento in quanto formulato per la prima volta solo nelle note di trattazione scritta.
Restano, quindi, assorbite le ulteriori deduzioni formulate dalle parti.
CONTESTAZIONI IN ORDINE ALLA CONFORMITA' DELLA COPIA
ALL'ORIGINALE DELLA NOTIFICA – MODALITA' DI NOTIFICA A MEZZO
POSTA ORDINARIA
Non sono condivisibili le contestazioni formulate da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta. Orbene, posto che le copie possono tener luogo dell'originale, parte ricorrente si è limitata a dedurre che si tratta di una fotocopia e ha rilevato genericamente l'irregolarità della notifica, ma non ha allegato alcunchè che possa orientare la decisione nel senso della ragionevole difformità tra i due atti
(originale e riproduzione meccanica), come ad esempio la inusualità del modello utilizzato, la presenza di cancellature o abrasioni tali da inficiare radicalmente l'atto, la palese erroneità dei dati anagrafici del destinatario ecc.
Conformemente al consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve ritenersi che il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale deve avvenire in modo formale, benché non debba esprimersi in formule sacramentali,
e quindi specifico e non equivoco (cfr ex multis Cass. 4476/2009; Cass.
19680/2008; Cass. 23174/2006).
Diverso è, inoltre, l'effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la conformità della copia all'originale ovvero l'autenticità della scrittura e/o della sottoscrizione, in quanto, nel primo caso, non impedisce al giudice
5 d'accertare tale conformità aliunde anche tramite presunzioni, mentre, nel secondo caso, preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento, salva la procedura di verificazione (Cass. n. 13334/ 1999; Cass. 7960/2003; Cass.
940/1996; Cass. n. 570/1985).
Ne consegue che in assenza di specifiche eccezioni sulla conformità, tenuto conto della completezza della relata in cui risultano peraltro corretti sia il nome che l'indirizzo del destinatario e risulta trascritto il numero della cartella esattoriale, non si dispone di alcun indizio per ritenere ragionevolmente che l'originale contenga dei dati diversi. Tale considerazione consente di neutralizzare gli effetti della mancata produzione da parte dei resistenti dell'originale della cartella esattoriale.
In altri termini, attraverso il riferimento al numero di cartella di pagamento sulla relata, è possibile evincere l'esistenza del titolo, peraltro riscontrabile dalla copia dell'estratto di ruolo. Tale considerazione consente di neutralizzare gli effetti della mancata produzione da parte dei resistenti dell'originale degli avvisi. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata
(cfr. Cass. 9246/2015) secondo cui “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1913, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. n. 11708/11; cfr. anche Cass. n. 6395/14 ed altre). In relazione a detta modalità di notificazione, non è affatto necessario, come sembra sostenere il ricorrente - con censura che, come detto, non è chiaro se si riferisca a tutte le cartelle esattoriali della cui notificazione si tratta, ovvero soltanto ad alcune -, che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata nè che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata. Il principio di diritto che viene in rilievo è, infatti, quello per il quale, non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve
6 ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (così, da ultimo, Cass. n. 15315/14, ma anche Cass. n. 9111/12, nonchè, in fattispecie analoga, in tema di ICI, Cass. n. 20027/11, dove si precisa che "la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso", non operando tale presunzione ed invertendosi
l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza;
cfr., in tale ultimo senso anche Cass. ord. n. 20786/14). Va perciò affermato che, pur essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale (cfr. Cass. n. 23213/14), "in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
Per tali notifiche, infatti, si applica il D.M. 13700 del 9.4.2001 e non la l.
890/1982 perché l'ente impositore ha proceduto alla notifica diretta degli atti a mezzo posta e non attraverso l'ufficiale giudiziario. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. 12083, 10232, 7184 e 3254 del 2016 nonché Cass. 1304/2017) secondo cui in tutti i casi di notifica postale eseguita direttamente dall'ufficio non si applicano le regole procedurali della legge
890/1982 ma occorre far riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario (con ragionamento estensibile anche alla notifica dell'avviso di addebito):
a) non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
7 b) l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
c) la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Dalla documentazione prodotta emerge che la notifica si è correttamente perfezionata.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei confronti dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna al pagamento, in favore dell' delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00 oltre accessori di legge se dovuti;
3. condanna al pagamento, in favore dell Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00 Controparte_2 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 13/05/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
8