CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 26/02/2026, n. 3362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3362 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3362/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
RE ARMANDO, OR
ASCHETTINO LUCIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14736/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
De Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029390105 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029390105 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029390105 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029390105 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029390105 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029390105 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029390105 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD03381/2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD03381/2022 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD03470/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5IPPN00082/2024 SANZ.PECUNIARIE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD01438/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD01438/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD01438/2024 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF507MD01756/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3320/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: IL DIFENSORE DEL RICORRENTE SI RIPORTA AGLI ATTI DEL RICORSO IN
RELAZIONE ALL' ALLEGATO 13 FA PRESENTE CHE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO è STATA
APPELLATA DALLA CONTRIBUENTE Nominativo_1 6265/2025, INOLTRA LO STESSO ACCERTAMENTO HA GENERATO PIGNORAMENTO PRESSO ER (CONFRONTA ALLEGATO 20) . IN OGNI CASO
INSISTE PER ACCOGLIMENTO DEL RICORSO NON ESSENDOCI CORRISPONDENZA TRA GLI
IMPORTI
Resistente/Appellato: (Nominativo_2 in delega di Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
- Difensore_2 (difensore) in collegamento da remoto I QUALI SI RIPORTANO AGLI ATTI COME DA CONTRODEDUZIONE DEL RICORSO E CHIEDE RIGETTO DEL RICORSO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “De Ricorrente_1 srl”, rappresentata e difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 4.8.2025 e costituzione in giudizio effettuata giorno successivo, impugna:
- l'intimazione di pagamento n. 07120259029390105000;
- emessa da: Agenzia Entrate SI di Napoli;
- Ente impositore: Agenzia Entrate DP2 Napoli;
- data notifica atto: 8.7.2025;
- tributi: IR – AP – IV;
- anni d'imposta: 2016 – 2017 - 2018;
- importo complessivo: € 32.596.087,57; l'intimazione comprende i seguenti atti presupposti:
-1) avviso di accertamento n. TF503MD03381/2022;
-2) avviso di accertamento n. TF503MD03470/2023;
-3) atto successivo all'avviso di accertamento TF5IPPN000822024 (successivo all'accertamento n.
TF503MD03381/2022);
-4) avviso di accertamento TF503MD01438/2024;
-5) avviso di accertamento TF507MD01756/2024;
chiede l'annullamento dell'intimazione e di tutti gli atti ad essa presupposti, collegati e conseguenti, “per totale carenza del presupposto impositivo e di legittimazione passiva – violazione del diritto di difesa – per totale assenza di elementi a sostegno”, ciò in quanto le sentenze della CGT di 1° grado avrebbero parzialmente accolto i ricorsi avverso gli atti prodromici senza che ne sia stato tenuto conto nell'intimazione de qua;
inoltre eccepisce l'indeterminatezza della pretesa e l'omessa motivazione.
Resistono ed allegano documentazione l'ADER e la DP2, quest'ultima, intervenuta nel processo, deduce a proprio favore di aver tenuto conto delle sentenze, ed ancora,
-) che l'art. 68 comunque prevede l'iscrizione a ruolo di 2/3 e che nonostante ciò si sarebbe adeguata alle sentenze e, segnatamente:
-) l'atto sotteso n. 3, non impugnato e, dunque, definitivo, irroga sanzioni relative all'atto n. 1;
-) l'accertamento n. 1 è stato ridotto come da sentenza di primo grado ma poi in secondo grado sarebbe stato confermato;
il giudizio pende adesso davanti alla Corte di Cassazione;
-) l'atto n. 2 è stato ridotto ad 1/3 in seguito alla proposizione del ricorso;
-) per l'atto n. 4 è stata tenuta in considerazione la sentenza di primo grado;
-) l'atto n. 5 è collegato al n. 4, infatti riguarda ritenute alla fonte su presunta distribuzione di utili al nero;
in conclusione il n. 3 sarebbe definitivo per omessa impugnazione;
per i numeri 1 e 2 avrebbe applicato la riscossione frazionata in pendenza di giudizio, come da rideterminazione nelle sentenze di primo grado;
per gli atti n. 4 e 5 ha emesso ruoli straordinari ex art. 15 bis per fondato pericolo per la riscossione.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 20.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Insussistente è l'eccezione di difetto di motivazione poiché alle pagine 3 e 4 dell'intimazione sono dettagliati gli atti sottesi con la specifica dell'Ente impositore e l'indicazione dei singoli addendi distinti per imposta, sanzioni ed interessi, pertanto lo è anche quella di indeterminatezza della pretesa e, per quella di carenza del presupposto impositivo, dalla documentazione in atti si rileva quanto segue: -1) l'accertamento n. 1, che recava addebiti di IR per € 85.045,00 ed AP per € 15.370,00, nell'intimazione
è stato ridotto, in seguito alla sentenza di primo grado di parziale accoglimento, ad € 28.348,33 per IR ed
€ 5.123,33 per AP, con conseguente riduzione anche degli interessi;
-2) l'accertamento n. 2, che recava addebiti di IV per € 3.864.319,00, nell'intimazione è stato ridotto ad
€ 1.288.173,00, in seguito alla sentenza di primo grado di parziale accoglimento, con conseguente riduzione anche degli interessi;
-3) l'atto n. 3, collegato al n. 1, è definitivo per acquiescenza;
-4) l'atto n. 4 non tiene conto della sentenza di parziale accoglimento poiché il ruolo è stato emesso ex art. 15 bis per fondato pericolo della riscossione,
-5) l'atto n. 5, del pari, emesso ex art. 15 bis, si ribadisce che è collegato al n. 4 in quanto riguarda ritenute d'acconto su presunta distribuzione di utili al nero accertati con il n. TF503MD01438/2024.
Tutte le doglianze attoree vanno disattese ed il ricorso rigettato con la conferma dell'intimazione impugnata e delle pretese sottese.
La complessità del giudizio, collegato a sentenze di primo e secondo grado, precedute da ordinanze di sospensione della riscossione, è motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Spese compensate
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
RE ARMANDO, OR
ASCHETTINO LUCIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14736/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
De Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029390105 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029390105 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029390105 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029390105 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029390105 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029390105 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029390105 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD03381/2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD03381/2022 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD03470/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5IPPN00082/2024 SANZ.PECUNIARIE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD01438/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD01438/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD01438/2024 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF507MD01756/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3320/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: IL DIFENSORE DEL RICORRENTE SI RIPORTA AGLI ATTI DEL RICORSO IN
RELAZIONE ALL' ALLEGATO 13 FA PRESENTE CHE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO è STATA
APPELLATA DALLA CONTRIBUENTE Nominativo_1 6265/2025, INOLTRA LO STESSO ACCERTAMENTO HA GENERATO PIGNORAMENTO PRESSO ER (CONFRONTA ALLEGATO 20) . IN OGNI CASO
INSISTE PER ACCOGLIMENTO DEL RICORSO NON ESSENDOCI CORRISPONDENZA TRA GLI
IMPORTI
Resistente/Appellato: (Nominativo_2 in delega di Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
- Difensore_2 (difensore) in collegamento da remoto I QUALI SI RIPORTANO AGLI ATTI COME DA CONTRODEDUZIONE DEL RICORSO E CHIEDE RIGETTO DEL RICORSO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “De Ricorrente_1 srl”, rappresentata e difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 4.8.2025 e costituzione in giudizio effettuata giorno successivo, impugna:
- l'intimazione di pagamento n. 07120259029390105000;
- emessa da: Agenzia Entrate SI di Napoli;
- Ente impositore: Agenzia Entrate DP2 Napoli;
- data notifica atto: 8.7.2025;
- tributi: IR – AP – IV;
- anni d'imposta: 2016 – 2017 - 2018;
- importo complessivo: € 32.596.087,57; l'intimazione comprende i seguenti atti presupposti:
-1) avviso di accertamento n. TF503MD03381/2022;
-2) avviso di accertamento n. TF503MD03470/2023;
-3) atto successivo all'avviso di accertamento TF5IPPN000822024 (successivo all'accertamento n.
TF503MD03381/2022);
-4) avviso di accertamento TF503MD01438/2024;
-5) avviso di accertamento TF507MD01756/2024;
chiede l'annullamento dell'intimazione e di tutti gli atti ad essa presupposti, collegati e conseguenti, “per totale carenza del presupposto impositivo e di legittimazione passiva – violazione del diritto di difesa – per totale assenza di elementi a sostegno”, ciò in quanto le sentenze della CGT di 1° grado avrebbero parzialmente accolto i ricorsi avverso gli atti prodromici senza che ne sia stato tenuto conto nell'intimazione de qua;
inoltre eccepisce l'indeterminatezza della pretesa e l'omessa motivazione.
Resistono ed allegano documentazione l'ADER e la DP2, quest'ultima, intervenuta nel processo, deduce a proprio favore di aver tenuto conto delle sentenze, ed ancora,
-) che l'art. 68 comunque prevede l'iscrizione a ruolo di 2/3 e che nonostante ciò si sarebbe adeguata alle sentenze e, segnatamente:
-) l'atto sotteso n. 3, non impugnato e, dunque, definitivo, irroga sanzioni relative all'atto n. 1;
-) l'accertamento n. 1 è stato ridotto come da sentenza di primo grado ma poi in secondo grado sarebbe stato confermato;
il giudizio pende adesso davanti alla Corte di Cassazione;
-) l'atto n. 2 è stato ridotto ad 1/3 in seguito alla proposizione del ricorso;
-) per l'atto n. 4 è stata tenuta in considerazione la sentenza di primo grado;
-) l'atto n. 5 è collegato al n. 4, infatti riguarda ritenute alla fonte su presunta distribuzione di utili al nero;
in conclusione il n. 3 sarebbe definitivo per omessa impugnazione;
per i numeri 1 e 2 avrebbe applicato la riscossione frazionata in pendenza di giudizio, come da rideterminazione nelle sentenze di primo grado;
per gli atti n. 4 e 5 ha emesso ruoli straordinari ex art. 15 bis per fondato pericolo per la riscossione.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 20.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Insussistente è l'eccezione di difetto di motivazione poiché alle pagine 3 e 4 dell'intimazione sono dettagliati gli atti sottesi con la specifica dell'Ente impositore e l'indicazione dei singoli addendi distinti per imposta, sanzioni ed interessi, pertanto lo è anche quella di indeterminatezza della pretesa e, per quella di carenza del presupposto impositivo, dalla documentazione in atti si rileva quanto segue: -1) l'accertamento n. 1, che recava addebiti di IR per € 85.045,00 ed AP per € 15.370,00, nell'intimazione
è stato ridotto, in seguito alla sentenza di primo grado di parziale accoglimento, ad € 28.348,33 per IR ed
€ 5.123,33 per AP, con conseguente riduzione anche degli interessi;
-2) l'accertamento n. 2, che recava addebiti di IV per € 3.864.319,00, nell'intimazione è stato ridotto ad
€ 1.288.173,00, in seguito alla sentenza di primo grado di parziale accoglimento, con conseguente riduzione anche degli interessi;
-3) l'atto n. 3, collegato al n. 1, è definitivo per acquiescenza;
-4) l'atto n. 4 non tiene conto della sentenza di parziale accoglimento poiché il ruolo è stato emesso ex art. 15 bis per fondato pericolo della riscossione,
-5) l'atto n. 5, del pari, emesso ex art. 15 bis, si ribadisce che è collegato al n. 4 in quanto riguarda ritenute d'acconto su presunta distribuzione di utili al nero accertati con il n. TF503MD01438/2024.
Tutte le doglianze attoree vanno disattese ed il ricorso rigettato con la conferma dell'intimazione impugnata e delle pretese sottese.
La complessità del giudizio, collegato a sentenze di primo e secondo grado, precedute da ordinanze di sospensione della riscossione, è motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Spese compensate