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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1665/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
DI AR AR, RE
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4359/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
SO Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Via Salvatore Girardi, 15 80074 Casamicciola Terme NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.n.c. P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15865/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 13/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18000005 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 446/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente proposto la Resistente_1
S.N.C., in persona del legale rappresentate p.t., impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe alla stessa notificato il 08.03.2024 dalla SO per il Comune di Casamicciola Terme in relazione al mancato pagamento dell'IMU 2018, per l'importo complessivo di €. 34.416,00.
La società ricorrente deduceva:
a) L'omesso invio della comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 6, comma 5°, L. n. 212/2000 con, conseguente, illegittimità e nullità dell'avviso di accertamento impugnato.
b) L'omesso riconoscimento della riduzione del 50% per l'inagibilità del cespite con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 p. T.-1 e censito nel C.F. del Comune di Casamicciola Terme al foglio 1, particella 206, subalterno 1, (ossia il primo immobile indicato nella tabella alla pag. 3 dell'avviso impugnato) pe ril quale l'Ente comunale aveva erroneamente adoperato l'intero al 100% della rendita catastale di €. 34.574,00 quale base imponibile per il conteggio dell'IMU 2018, dichiarando che sarebbe dovuto l'importo di €. 25.012,56, con ciò determinando l'illegittimità dell'accertamento per maggiori imposizioni di somme non dovute, situazione ben nota al Comune, documentata ed accertata in sede giudiziaria inter partes, con illegittimo aggravio di sanzioni e interessi.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto ovvero la sua rettifica con riduzione del dovuto e vittoria di spese.
Si costituiva in primo grado la SO chiedendo il rigetto del ricorso.
Rimaneva contumace il Comune di Casamicciola Terme.
2. Con la sentenza n. 15865/2024 decisa il 4.10.2024 e depositata il 13.11.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI, Sezione 27, accoglieva il ricorso e condannava le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 2.905,00, oltre accessori di legge se dovuti in favore della parte ricorrente. Osservava il primo giudice che era da rigettarsi il primo motivo di ricorso in quanto in tema di omesso versamento Imu non è previsto alcun obbligo di comunicazione preventiva da parte dell'ente impositore ai sensi dell'art. 6 bis l. 212/2000 trattandosi di atti automatizzati di pronta liquidazione, invece “quanto al secondo motivo si rileva che ai sensi dell'art. 8 comma 1 D. Lgs. n.504/92 in tema di ICI (ciò vale anche per l'Imu) nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l'imposta va ridotta al 50 per cento;
qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità – accertabili dall'ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente – permangano per l'intero anno il trattamento agevolato dovrà estendersi a tutto il periodo temporale ed anche ai periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto. (cfr. Cass. ord. n. 8592/21).
Orbene nella fattispecie in esame la CTR Campania con la Sentenza n. 1264/2018 pubblicata in data 08.02.2018 irrevocabile, prodotta dalla parte ricorrente, ai fini dell'ICI sui medesimi immobili ha riconosciuto il diritto della società ricorrente alla riduzione al 50% sin dal periodo di imposta 2010, come emerge dagli allegati accertamenti ICI 2010-2011 sugli stessi immobili oggetto dell'avviso impugnato.
Appare pertanto evidente che l'ente impositore era a conoscenza dello stato di inagibilità dell'immobile di Indirizzo_1 che andrà quindi tassato nella misura del 50%”.
3. Proponeva appello avverso detta pronuncia la SO s.p.a. deducendo l'erroneità della stessa per mancato ricalcolo della pretesa tributaria: i primi giudici avrebbero errato nel disporre il completo annullamento dell'avviso di accertamento e della relativa pretesa tributaria dovuta per IMU 2018, in luogo di un accoglimento parziale, con ricalcolo della pretesa tributaria, anche in osservanza della sentenza n. 1264/2018 della CGT di Secondo Grado della Campania, richiamata in sentenza. Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, che venisse ritenuto valido l'Avviso di
Accertamento IMU 2018 n.18000005 del 29.11.2023 emesso dalla SO Spa, Concessionaria per la riscossione del Comune di Casamicciola Terme, con il riconoscimento del diritto alla riduzione tariffaria della pretesa originaria con ogni consequenziale statuizione e con favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in secondo grado parte appellata a Resistente_1
S.N.C. deducendo in via preliminare ed assorbente che l'appello era inammissibile: il contratto di concessione del servizio di riscossione intervenuto tra l'Ente impositore Comune di Casamicciola Terme ed il Concessionario SO (Rep. n. 510 del 15.12.2022, ndr.) era scaduto alla data del 31 dicembre 2023 e non sarebbero mai state adottate proroghe, né, tantomeno, vi sarebbero proroghe automatiche, con la conseguenza che la SO non avrebbe potuto emettere l'atto impositivo impugnato notificato alla società contribuente in data 08.03.2024, ossia allorquando già era PRIVA DI POTERI e la carenza di legittimazione con, consequenziale, carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. del concessionario SO si poneva anche con riguardo al proposto gravame. Chiedeva poi respingersi l'Appello e tutte le domande e richieste formulate dalla SO, eccependo, sempre in via preliminare, l'inammissibilità delle nuove eccezioni e domande formulate dall'Appellante giacché precluse ex art. 57 D.Lgs. n. 546/1992, laddove controparte non aveva giammai richiesto, neanche in via subordinata, il ricalcolo della pretesa tributaria di cui all'avviso di accertamento impugnato con applicazione della riduzione tariffaria del 50% per inagibilità dell'immobile oggetto della imposizione per IMU 2018. In ogni caso, l'Appello andava respinto posto che l'avviso di accertamento impugnato era da ritenersi nullo, viziato ed illegittimo laddove, con riferimento al fabbricato (albergo), sito alla Indirizzo_1 p. T.-1 e censito nel C.F. del Comune di Casamicciola Terme, Indirizzo_1 n. CM indirizzo_2 (ossia il primo immobile indicato nella tabella alla pag. 3 dell'avviso impugnato, v. all. 3 ndr.), l'Ente comunale aveva erroneamente adoperato l'intero al 100% della rendita catastale di €. 34.574,00 quale base imponibile per il conteggio dell'IMU 2018, dichiarando che sarebbe dovuto l'importo d €. 25.012,56, con ciò determinando l'illegittimità dell'accertamento per maggiori imposizioni di somme non dovute, con conseguente aggravio di sanzioni ed interessi. L'imposizione al 100% dell'IMU 2018 per il suddetto bene sarebbe illegittima stante l'omessa concessione del beneficio della riduzione al 50% di cui all'art. 8, comma 1°, del D.Lgs. n. 504/1992. L'Appello era da rigettarsi in quanto l'Ente impositore aveva illegittimamente preteso una IMU per €. 25.012,56 su un autentico rudere la cui fatiscenza lo rendeva, già da molti anni, inagibile e non utilizzato né, tantomeno, fruibile, tanto che lo stesso Comune di Casamicciola Terme aveva provveduto, sin dal 2009 alla revoca delle relative licenze di esercizio per tutta la struttura ricettiva dell'immobile. Riproponeva poi domande ed eccezioni non esaminate dalla Corte di I grado: vizi formali della notificazione dell'avviso di accertamento impugnato notificato a mezzo pec proveniente da un indirizzo di PEC (Email_4>), non censito in alcun pubblico elenco legalmente riconosciuto e, nello specifico, non presente nel Registro INI-PEC tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, nonché per mancanza della relata. Chiedeva dunque dichiararsi inammissibile e/o respingersi l'Appello e tutte le domande e richieste formulate dalla SO per la dedotta carenza di interesse, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si intendesse accogliere anche solo parzialmente il proposto gravame, di annullare e/o revocare l'avviso di accertamento impugnato per la maggiore imposizione per IMU 2018 e per incongruità delle pretese tributarie dell'Ente impositore con, consequenziale, illegittimo aggravio di sanzioni ed interessi e, per l'effetto, chiedeva rideterminarsi gli importi eventualmente dovuti dalla società contribuente depurandoli delle somme non dovute a titolo di IMU
2018 con integrale stralcio di sanzioni ed interessi ed, in estremo subordine, con eventuale rideterminazione delle sanzioni ed interessi, il tutto con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per Legge.
Parte appellata depositava anche memoria in vista dell'udienza.
4. All'udienza odierna, espletati le incombenze di cui a verbale, il processo è stato definito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va innanzitutto disattesa la questione sollevata in via preliminare da parte appellata in ordine alla legittimazione di SO.
La questione relativa alla legittimazione attiva della SO.G.E.T. S.p.A. ha trovato non univoche soluzioni nella giurisprudenza di questa commissione tributaria sia regionale che provinciale.
Ritiene comunque il collegio che essa sia infondata. La convenzione tra il Comune di Casamicciola Terme
e la SO.G.E.T. S.p.A., per la riscossione dei tributi locali era originariamente individuata fino al 2023: in data
15.12.2017, invero veniva stipulato, tra Comune di Casamicciola Terme (Na) e SO SpA, il contratto
Rep. 1510, dall'originaria durata di anni 5, a partire dalla data di avvio delle attività dell'11.06.2018, con scadenza naturale alla data del 10.06.2023.
In data 28.09.2018, a causa dei drammatici eventi sismici che hanno interessato, tra le altre, anche la comunità di Casamicciola, veniva emanato dal Governo il D.L. 109 del 28.09.2018 convertito in Legge
130/2018 che, all'art. 35, disponeva “la sospensione fino al 31.12.2020 della notifica degli atti della riscossione e delle relative procedure esecutive per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno”;
In data 18.04.2019, a seguito degli eccezionali ed imprevedibili eventi sismici, è stata dunque stipulata una prima appendice contrattuale, che formalizzava il differimento del termine di scadenza al 05.06.2025, come espressamente sancito all'art.2, che faceva salvi anche ulteriori differimenti.
E' intervenuta frattanto la normativa emergenziale covid: ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma
1, D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 519/2015, per gli atti della riscossione indicati nell'art. 68 i cui termini di decadenza o di prescrizione “scadevano” entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre
2021, è stabilita una proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.
Il legislatore emergenziale Covid, con il d.l. 22 marzo 2021, n. 41, ha, poi, introdotto nell'art. 68, d.l. n. 18/2020 il comma 4-bis. In cui, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione” (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, è stata disposta, alla lett. b), la proroga dei termini di decadenza e prescrizione “di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”.
In data 29.10.2021, veniva stipulata una seconda appendice contrattuale che, oltre a rinnovare la precedente appendice, stabiliva un ulteriore differimento al 05.06.2026, come espressamente sancito all'art.2.
Come previsto dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, invero ,sono consentite modifiche ai contratti pubblici in caso di cause impreviste, come il terremoto del 2017 e la pandemia da Covid-19.
La giurisprudenza amministrativa, come esemplificato dal Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1616/2021, ha chiarito che la proroga di contratti pubblici a causa di circostanze straordinarie non viola le normative sugli affidamenti. Inoltre, la SO.G.E.T. S.p.A. risulta regolarmente iscritta all'albo degli operatori abilitati per la riscossione dei tributi locali, come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997. Pertanto, la sua legittimazione ad agire è pienamente conforme alla normativa vigente.
L'originaria scadenza contrattuale del 10.06.2023 è stata dunque prorogata, prima, al 05.06.2025
(sospensione sisma + Covid) e, poi, al 05.06.2026, per il tramite, prima, dell'intervento normativo del Governo, causa eventi eccezionali, e, poi, dalle num. 02 appendici contrattuali espresse con Delibera di Consiglio
Comunale, sempre in corso di validità dell'originario contratto.
Quanto al merito dell'appello si osserva che esso è fondato.
La pronuncia di primo grado ha errato nel disporre il completo annullamento dell'avviso di accertamento e della relativa pretesa tributaria dovuta per IMU 2018, in luogo di un accoglimento parziale, con ricalcolo della pretesa tributaria, anche in osservanza della sentenza n. 1264/2018 della CGT di Secondo Grado della
Campania, richiamata in sentenza.
Secondo la giurisprudenza del giudice di legittimità, il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione - annullamento, bensì tra quelli di impugnazione - merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che il giudice, il quale ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa dell'amministrazione, non deve ne' può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal "petitum" delle parti (v. tra numerose altre Cass. n. 11212 del 2007, n. 17072 del 2010").
Si osserva, altresì, che la Corte di Cassazione con Ordinanza del 13/12/2021 N. 39660 ha enunciato il seguente principio di diritto: “In ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, e del rispetto dei principi del giusto processo diretti a contenere i tempi della giustizia di cui agli artt.111 Cost., 47
CDFUE e 6 CEDU, il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario".
La Sentenza di Primo Grado va dunque riformata e dichiarata la riduzione tariffaria sulla pretesa tributaria dell'Avviso di Accertamento IMU 2018 n.18000005 del 29.11.2023 con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 p. T.-1 e censito nel C.F. del Comune di Casamicciola Terme al foglio 1, particella 206, subalterno 1.
L'incertezza nella giurisprudenza di merito in ordine alla legittimazione di SO e l'accoglimento solo parziale dell'originario ricorso giustifica a parere del collegio la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte in riforma della sentenza impugnata dichiara la riduzione del 50 % della base imponibile imu per inagibilità del cespite con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 p.T. - 1 censito nel C.F. del comune di Casamicciola Terme al foglio indirizzo_2.Compensa le spese di entrambi i gradi.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
DI AR AR, RE
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4359/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
SO Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Via Salvatore Girardi, 15 80074 Casamicciola Terme NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.n.c. P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15865/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 13/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18000005 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 446/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente proposto la Resistente_1
S.N.C., in persona del legale rappresentate p.t., impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe alla stessa notificato il 08.03.2024 dalla SO per il Comune di Casamicciola Terme in relazione al mancato pagamento dell'IMU 2018, per l'importo complessivo di €. 34.416,00.
La società ricorrente deduceva:
a) L'omesso invio della comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 6, comma 5°, L. n. 212/2000 con, conseguente, illegittimità e nullità dell'avviso di accertamento impugnato.
b) L'omesso riconoscimento della riduzione del 50% per l'inagibilità del cespite con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 p. T.-1 e censito nel C.F. del Comune di Casamicciola Terme al foglio 1, particella 206, subalterno 1, (ossia il primo immobile indicato nella tabella alla pag. 3 dell'avviso impugnato) pe ril quale l'Ente comunale aveva erroneamente adoperato l'intero al 100% della rendita catastale di €. 34.574,00 quale base imponibile per il conteggio dell'IMU 2018, dichiarando che sarebbe dovuto l'importo di €. 25.012,56, con ciò determinando l'illegittimità dell'accertamento per maggiori imposizioni di somme non dovute, situazione ben nota al Comune, documentata ed accertata in sede giudiziaria inter partes, con illegittimo aggravio di sanzioni e interessi.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto ovvero la sua rettifica con riduzione del dovuto e vittoria di spese.
Si costituiva in primo grado la SO chiedendo il rigetto del ricorso.
Rimaneva contumace il Comune di Casamicciola Terme.
2. Con la sentenza n. 15865/2024 decisa il 4.10.2024 e depositata il 13.11.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI, Sezione 27, accoglieva il ricorso e condannava le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 2.905,00, oltre accessori di legge se dovuti in favore della parte ricorrente. Osservava il primo giudice che era da rigettarsi il primo motivo di ricorso in quanto in tema di omesso versamento Imu non è previsto alcun obbligo di comunicazione preventiva da parte dell'ente impositore ai sensi dell'art. 6 bis l. 212/2000 trattandosi di atti automatizzati di pronta liquidazione, invece “quanto al secondo motivo si rileva che ai sensi dell'art. 8 comma 1 D. Lgs. n.504/92 in tema di ICI (ciò vale anche per l'Imu) nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l'imposta va ridotta al 50 per cento;
qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità – accertabili dall'ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente – permangano per l'intero anno il trattamento agevolato dovrà estendersi a tutto il periodo temporale ed anche ai periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto. (cfr. Cass. ord. n. 8592/21).
Orbene nella fattispecie in esame la CTR Campania con la Sentenza n. 1264/2018 pubblicata in data 08.02.2018 irrevocabile, prodotta dalla parte ricorrente, ai fini dell'ICI sui medesimi immobili ha riconosciuto il diritto della società ricorrente alla riduzione al 50% sin dal periodo di imposta 2010, come emerge dagli allegati accertamenti ICI 2010-2011 sugli stessi immobili oggetto dell'avviso impugnato.
Appare pertanto evidente che l'ente impositore era a conoscenza dello stato di inagibilità dell'immobile di Indirizzo_1 che andrà quindi tassato nella misura del 50%”.
3. Proponeva appello avverso detta pronuncia la SO s.p.a. deducendo l'erroneità della stessa per mancato ricalcolo della pretesa tributaria: i primi giudici avrebbero errato nel disporre il completo annullamento dell'avviso di accertamento e della relativa pretesa tributaria dovuta per IMU 2018, in luogo di un accoglimento parziale, con ricalcolo della pretesa tributaria, anche in osservanza della sentenza n. 1264/2018 della CGT di Secondo Grado della Campania, richiamata in sentenza. Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, che venisse ritenuto valido l'Avviso di
Accertamento IMU 2018 n.18000005 del 29.11.2023 emesso dalla SO Spa, Concessionaria per la riscossione del Comune di Casamicciola Terme, con il riconoscimento del diritto alla riduzione tariffaria della pretesa originaria con ogni consequenziale statuizione e con favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in secondo grado parte appellata a Resistente_1
S.N.C. deducendo in via preliminare ed assorbente che l'appello era inammissibile: il contratto di concessione del servizio di riscossione intervenuto tra l'Ente impositore Comune di Casamicciola Terme ed il Concessionario SO (Rep. n. 510 del 15.12.2022, ndr.) era scaduto alla data del 31 dicembre 2023 e non sarebbero mai state adottate proroghe, né, tantomeno, vi sarebbero proroghe automatiche, con la conseguenza che la SO non avrebbe potuto emettere l'atto impositivo impugnato notificato alla società contribuente in data 08.03.2024, ossia allorquando già era PRIVA DI POTERI e la carenza di legittimazione con, consequenziale, carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. del concessionario SO si poneva anche con riguardo al proposto gravame. Chiedeva poi respingersi l'Appello e tutte le domande e richieste formulate dalla SO, eccependo, sempre in via preliminare, l'inammissibilità delle nuove eccezioni e domande formulate dall'Appellante giacché precluse ex art. 57 D.Lgs. n. 546/1992, laddove controparte non aveva giammai richiesto, neanche in via subordinata, il ricalcolo della pretesa tributaria di cui all'avviso di accertamento impugnato con applicazione della riduzione tariffaria del 50% per inagibilità dell'immobile oggetto della imposizione per IMU 2018. In ogni caso, l'Appello andava respinto posto che l'avviso di accertamento impugnato era da ritenersi nullo, viziato ed illegittimo laddove, con riferimento al fabbricato (albergo), sito alla Indirizzo_1 p. T.-1 e censito nel C.F. del Comune di Casamicciola Terme, Indirizzo_1 n. CM indirizzo_2 (ossia il primo immobile indicato nella tabella alla pag. 3 dell'avviso impugnato, v. all. 3 ndr.), l'Ente comunale aveva erroneamente adoperato l'intero al 100% della rendita catastale di €. 34.574,00 quale base imponibile per il conteggio dell'IMU 2018, dichiarando che sarebbe dovuto l'importo d €. 25.012,56, con ciò determinando l'illegittimità dell'accertamento per maggiori imposizioni di somme non dovute, con conseguente aggravio di sanzioni ed interessi. L'imposizione al 100% dell'IMU 2018 per il suddetto bene sarebbe illegittima stante l'omessa concessione del beneficio della riduzione al 50% di cui all'art. 8, comma 1°, del D.Lgs. n. 504/1992. L'Appello era da rigettarsi in quanto l'Ente impositore aveva illegittimamente preteso una IMU per €. 25.012,56 su un autentico rudere la cui fatiscenza lo rendeva, già da molti anni, inagibile e non utilizzato né, tantomeno, fruibile, tanto che lo stesso Comune di Casamicciola Terme aveva provveduto, sin dal 2009 alla revoca delle relative licenze di esercizio per tutta la struttura ricettiva dell'immobile. Riproponeva poi domande ed eccezioni non esaminate dalla Corte di I grado: vizi formali della notificazione dell'avviso di accertamento impugnato notificato a mezzo pec proveniente da un indirizzo di PEC (Email_4>), non censito in alcun pubblico elenco legalmente riconosciuto e, nello specifico, non presente nel Registro INI-PEC tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, nonché per mancanza della relata. Chiedeva dunque dichiararsi inammissibile e/o respingersi l'Appello e tutte le domande e richieste formulate dalla SO per la dedotta carenza di interesse, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si intendesse accogliere anche solo parzialmente il proposto gravame, di annullare e/o revocare l'avviso di accertamento impugnato per la maggiore imposizione per IMU 2018 e per incongruità delle pretese tributarie dell'Ente impositore con, consequenziale, illegittimo aggravio di sanzioni ed interessi e, per l'effetto, chiedeva rideterminarsi gli importi eventualmente dovuti dalla società contribuente depurandoli delle somme non dovute a titolo di IMU
2018 con integrale stralcio di sanzioni ed interessi ed, in estremo subordine, con eventuale rideterminazione delle sanzioni ed interessi, il tutto con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per Legge.
Parte appellata depositava anche memoria in vista dell'udienza.
4. All'udienza odierna, espletati le incombenze di cui a verbale, il processo è stato definito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va innanzitutto disattesa la questione sollevata in via preliminare da parte appellata in ordine alla legittimazione di SO.
La questione relativa alla legittimazione attiva della SO.G.E.T. S.p.A. ha trovato non univoche soluzioni nella giurisprudenza di questa commissione tributaria sia regionale che provinciale.
Ritiene comunque il collegio che essa sia infondata. La convenzione tra il Comune di Casamicciola Terme
e la SO.G.E.T. S.p.A., per la riscossione dei tributi locali era originariamente individuata fino al 2023: in data
15.12.2017, invero veniva stipulato, tra Comune di Casamicciola Terme (Na) e SO SpA, il contratto
Rep. 1510, dall'originaria durata di anni 5, a partire dalla data di avvio delle attività dell'11.06.2018, con scadenza naturale alla data del 10.06.2023.
In data 28.09.2018, a causa dei drammatici eventi sismici che hanno interessato, tra le altre, anche la comunità di Casamicciola, veniva emanato dal Governo il D.L. 109 del 28.09.2018 convertito in Legge
130/2018 che, all'art. 35, disponeva “la sospensione fino al 31.12.2020 della notifica degli atti della riscossione e delle relative procedure esecutive per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno”;
In data 18.04.2019, a seguito degli eccezionali ed imprevedibili eventi sismici, è stata dunque stipulata una prima appendice contrattuale, che formalizzava il differimento del termine di scadenza al 05.06.2025, come espressamente sancito all'art.2, che faceva salvi anche ulteriori differimenti.
E' intervenuta frattanto la normativa emergenziale covid: ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma
1, D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 519/2015, per gli atti della riscossione indicati nell'art. 68 i cui termini di decadenza o di prescrizione “scadevano” entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre
2021, è stabilita una proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.
Il legislatore emergenziale Covid, con il d.l. 22 marzo 2021, n. 41, ha, poi, introdotto nell'art. 68, d.l. n. 18/2020 il comma 4-bis. In cui, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione” (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, è stata disposta, alla lett. b), la proroga dei termini di decadenza e prescrizione “di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”.
In data 29.10.2021, veniva stipulata una seconda appendice contrattuale che, oltre a rinnovare la precedente appendice, stabiliva un ulteriore differimento al 05.06.2026, come espressamente sancito all'art.2.
Come previsto dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, invero ,sono consentite modifiche ai contratti pubblici in caso di cause impreviste, come il terremoto del 2017 e la pandemia da Covid-19.
La giurisprudenza amministrativa, come esemplificato dal Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1616/2021, ha chiarito che la proroga di contratti pubblici a causa di circostanze straordinarie non viola le normative sugli affidamenti. Inoltre, la SO.G.E.T. S.p.A. risulta regolarmente iscritta all'albo degli operatori abilitati per la riscossione dei tributi locali, come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997. Pertanto, la sua legittimazione ad agire è pienamente conforme alla normativa vigente.
L'originaria scadenza contrattuale del 10.06.2023 è stata dunque prorogata, prima, al 05.06.2025
(sospensione sisma + Covid) e, poi, al 05.06.2026, per il tramite, prima, dell'intervento normativo del Governo, causa eventi eccezionali, e, poi, dalle num. 02 appendici contrattuali espresse con Delibera di Consiglio
Comunale, sempre in corso di validità dell'originario contratto.
Quanto al merito dell'appello si osserva che esso è fondato.
La pronuncia di primo grado ha errato nel disporre il completo annullamento dell'avviso di accertamento e della relativa pretesa tributaria dovuta per IMU 2018, in luogo di un accoglimento parziale, con ricalcolo della pretesa tributaria, anche in osservanza della sentenza n. 1264/2018 della CGT di Secondo Grado della
Campania, richiamata in sentenza.
Secondo la giurisprudenza del giudice di legittimità, il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione - annullamento, bensì tra quelli di impugnazione - merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che il giudice, il quale ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa dell'amministrazione, non deve ne' può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal "petitum" delle parti (v. tra numerose altre Cass. n. 11212 del 2007, n. 17072 del 2010").
Si osserva, altresì, che la Corte di Cassazione con Ordinanza del 13/12/2021 N. 39660 ha enunciato il seguente principio di diritto: “In ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, e del rispetto dei principi del giusto processo diretti a contenere i tempi della giustizia di cui agli artt.111 Cost., 47
CDFUE e 6 CEDU, il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario".
La Sentenza di Primo Grado va dunque riformata e dichiarata la riduzione tariffaria sulla pretesa tributaria dell'Avviso di Accertamento IMU 2018 n.18000005 del 29.11.2023 con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 p. T.-1 e censito nel C.F. del Comune di Casamicciola Terme al foglio 1, particella 206, subalterno 1.
L'incertezza nella giurisprudenza di merito in ordine alla legittimazione di SO e l'accoglimento solo parziale dell'originario ricorso giustifica a parere del collegio la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte in riforma della sentenza impugnata dichiara la riduzione del 50 % della base imponibile imu per inagibilità del cespite con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 p.T. - 1 censito nel C.F. del comune di Casamicciola Terme al foglio indirizzo_2.Compensa le spese di entrambi i gradi.