Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1665
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa comunicazione di irregolarità

    Il primo giudice ha rigettato questo motivo, ritenendo che per l'IMU non sia prevista comunicazione preventiva trattandosi di atti automatizzati di pronta liquidazione.

  • Accolto
    Mancato riconoscimento riduzione 50% per inagibilità immobile

    Il primo giudice ha accolto questo motivo, rilevando che l'ente impositore era a conoscenza dello stato di inagibilità dell'immobile, come già accertato in sede giudiziaria per l'ICI, e che l'imposta andava quindi tassata al 50%.

  • Accolto
    Errore del primo giudice nel disporre l'annullamento totale anziché parziale

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, affermando che il giudice tributario, ravvisando l'infondatezza parziale della pretesa, deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti del petitum delle parti, anziché limitarsi all'annullamento dell'atto impositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1665
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1665
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo