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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/07/2025, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Roberta Dotta Presidente dr.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 72/2024 promossa da:
nato il [...], a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Nicoletta Masuelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 4.4.2023, notificato il 4.12.2023, con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con contestuale esclusione dei presupposti ex art 19 TUI. Conclusioni parte attrice: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Conclusioni di parte convenuta: “Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.12.23, il sig. ha impugnato il provvedimento Parte_1
indicato in epigrafe e ha chiesto il riconoscimento della protezione speciale, allegando il suo percorso integrativo in Italia e la presenza di una compagna in Italia.
Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto della domanda e ritenendo che il ricorrente non avesse maturato un'integrazione nel tessuto sociale italiano.
All'udienza del 13.6.2025, il difensore del ricorrente, unico comparso, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**********************************
Va preliminarmente osservato che la domanda di riconoscimento della protezione speciale deve ritenersi ammissibile per due ragioni: la Questura di si è espressa sulla relativa CP_1
fattispecie, escludendo i presupposti dell'art 19 TUI;
la vicenda sostanziale, dedotta in giudizio, è la medesima di quella dedotta davanti alla PA e riguarda l'integrazione nel tessuto sociale italiano per via dello svolgimento di attività lavorativa. D'altronde la stessa giurisprudenza di legittimità consente, in corso di causa, la modifica del petitum e della causa petendi, purché non si introduca una diversa vicenda sostanziale rispetto a quella dedotta originariamente nel giudizio (cfr. Cass. SU
12310/2015, Cass. 22404/2018 e Cass. n. 4410/2025). Pertanto, se la modifica della domanda, così come descritta dalla più recente giurisprudenza di legittimità, è ammissibile in corso di causa (fermo restando i limiti temporali processuali), deve ritenersi, a fortiori, ammissibile anche prima, mediante il deposito dell'atto introduttivo.
Passando al merito della causa, si osserva che l'istanza è stata formalizzata dal ricorrente in
Questura in data 21.10.22 (cfr. provvedimento opposto), con conseguente applicazione della disciplina di cui al DL 130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19
c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass.
20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio
2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela Pt_2
anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si
è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu,
14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della
Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non
è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante
l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23).
L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di “catalogo aperto”, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8
CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost).
Nel caso concreto il ricorrente ha depositato plurima documentazione lavorativa a decorrere dal 2022, con la percezione di redditi soddisfacenti: circa 20.000,00 euro nel 2023; circa 12.000,00 euro nel 2024 (cfr. 730/2024 ed estratto conto previdenziale INPS).
Ritiene il collegio che la documentazione sopra richiamata comprovi la sussistenza di un'effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano, con la conseguenza che un eventuale allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata, come enucleata dalla giurisprudenza sopra richiamata. Non emergono inoltre ragioni ostative al riconoscimento della protezione complementare.
La domanda va pertanto accolta.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente la protezione speciale, come disciplinata dal DL
130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 16.6.2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
Roberta Dotta
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Roberta Dotta Presidente dr.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 72/2024 promossa da:
nato il [...], a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Nicoletta Masuelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 4.4.2023, notificato il 4.12.2023, con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con contestuale esclusione dei presupposti ex art 19 TUI. Conclusioni parte attrice: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Conclusioni di parte convenuta: “Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.12.23, il sig. ha impugnato il provvedimento Parte_1
indicato in epigrafe e ha chiesto il riconoscimento della protezione speciale, allegando il suo percorso integrativo in Italia e la presenza di una compagna in Italia.
Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto della domanda e ritenendo che il ricorrente non avesse maturato un'integrazione nel tessuto sociale italiano.
All'udienza del 13.6.2025, il difensore del ricorrente, unico comparso, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**********************************
Va preliminarmente osservato che la domanda di riconoscimento della protezione speciale deve ritenersi ammissibile per due ragioni: la Questura di si è espressa sulla relativa CP_1
fattispecie, escludendo i presupposti dell'art 19 TUI;
la vicenda sostanziale, dedotta in giudizio, è la medesima di quella dedotta davanti alla PA e riguarda l'integrazione nel tessuto sociale italiano per via dello svolgimento di attività lavorativa. D'altronde la stessa giurisprudenza di legittimità consente, in corso di causa, la modifica del petitum e della causa petendi, purché non si introduca una diversa vicenda sostanziale rispetto a quella dedotta originariamente nel giudizio (cfr. Cass. SU
12310/2015, Cass. 22404/2018 e Cass. n. 4410/2025). Pertanto, se la modifica della domanda, così come descritta dalla più recente giurisprudenza di legittimità, è ammissibile in corso di causa (fermo restando i limiti temporali processuali), deve ritenersi, a fortiori, ammissibile anche prima, mediante il deposito dell'atto introduttivo.
Passando al merito della causa, si osserva che l'istanza è stata formalizzata dal ricorrente in
Questura in data 21.10.22 (cfr. provvedimento opposto), con conseguente applicazione della disciplina di cui al DL 130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19
c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass.
20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio
2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela Pt_2
anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si
è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu,
14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della
Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non
è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante
l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23).
L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di “catalogo aperto”, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8
CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost).
Nel caso concreto il ricorrente ha depositato plurima documentazione lavorativa a decorrere dal 2022, con la percezione di redditi soddisfacenti: circa 20.000,00 euro nel 2023; circa 12.000,00 euro nel 2024 (cfr. 730/2024 ed estratto conto previdenziale INPS).
Ritiene il collegio che la documentazione sopra richiamata comprovi la sussistenza di un'effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano, con la conseguenza che un eventuale allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata, come enucleata dalla giurisprudenza sopra richiamata. Non emergono inoltre ragioni ostative al riconoscimento della protezione complementare.
La domanda va pertanto accolta.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente la protezione speciale, come disciplinata dal DL
130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 16.6.2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
Roberta Dotta
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio