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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2106/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2106 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Katiuscia Masi in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avvocato Marzia Ridi in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 16/07/2025):
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 Per_
- disporre l'affido super esclusivo delle figlie e alla madre;
prevedere di Per_1 conseguenza che Questi possa autonomamente, con la sua sola firma, Parte_1 richiedere ed ottenere il rilascio/rinnovo dei documenti di identità delle minori;
- collocare le figlie presso la madre;
- disporre che il padre possa frequentare le figlie soltanto tramite incontri protetti che il servizio sociale è incaricato di organizzare, previa preparazione delle minori, e purché gli incontri non rechino pregiudizio alle figlie;
a tali incontri potranno essere presenti anche i nonni paterni;
- porre a carico di l'obbligo di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva mensile di € 350,00 (€ 175,00 a figlia), a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 10 di ogni mese;
- prevedere che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente da Parte_1
[...]
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie mediche (non coperte dal servizio sanitario nazionale), scolastiche e sportive necessarie per le figlie;
- compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Controparte_1 quale si è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la
2 separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 3390 pubblicata il 20/11/2023, che ha recepito le condizioni dagli stessi concordate.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(10/02/2025), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse delle Per_ figlie minori nata il [...], e nata il [...], le quali devono Per_1 restare affidate in via super esclusiva alla madre – come previsto già nella sentenza di separazione – tenuto conto dell'interruzione dei rapporti con il padre dal maggio 2023, e del rifiuto da parte del di svolgere un percorso terapeutico presso il al CP_1 Pt_2 fine di curare la propria dipendenza dal consumo di sostanze alcoliche;
d'altra parte, con la madre le minori hanno raggiunto una situazione di sostanziale equilibrio, in cui entrambe le figlie sono apparse serene, come rilevato dai servizi sociali.
Infine, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alle figlie un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio. 3
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RUFINA (FI) in data 27/05/2006 da , n. a FIRENZE (FI) il 10/09/1982, e Parte_1
n. a TERAMO (TE) il 30/03/1978, trascritto dall'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile del Comune di Rufina al n. 1, parte II, serie A, anno 2006;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2106 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Katiuscia Masi in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avvocato Marzia Ridi in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 16/07/2025):
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 Per_
- disporre l'affido super esclusivo delle figlie e alla madre;
prevedere di Per_1 conseguenza che Questi possa autonomamente, con la sua sola firma, Parte_1 richiedere ed ottenere il rilascio/rinnovo dei documenti di identità delle minori;
- collocare le figlie presso la madre;
- disporre che il padre possa frequentare le figlie soltanto tramite incontri protetti che il servizio sociale è incaricato di organizzare, previa preparazione delle minori, e purché gli incontri non rechino pregiudizio alle figlie;
a tali incontri potranno essere presenti anche i nonni paterni;
- porre a carico di l'obbligo di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva mensile di € 350,00 (€ 175,00 a figlia), a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 10 di ogni mese;
- prevedere che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente da Parte_1
[...]
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie mediche (non coperte dal servizio sanitario nazionale), scolastiche e sportive necessarie per le figlie;
- compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Controparte_1 quale si è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la
2 separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 3390 pubblicata il 20/11/2023, che ha recepito le condizioni dagli stessi concordate.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(10/02/2025), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse delle Per_ figlie minori nata il [...], e nata il [...], le quali devono Per_1 restare affidate in via super esclusiva alla madre – come previsto già nella sentenza di separazione – tenuto conto dell'interruzione dei rapporti con il padre dal maggio 2023, e del rifiuto da parte del di svolgere un percorso terapeutico presso il al CP_1 Pt_2 fine di curare la propria dipendenza dal consumo di sostanze alcoliche;
d'altra parte, con la madre le minori hanno raggiunto una situazione di sostanziale equilibrio, in cui entrambe le figlie sono apparse serene, come rilevato dai servizi sociali.
Infine, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alle figlie un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio. 3
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RUFINA (FI) in data 27/05/2006 da , n. a FIRENZE (FI) il 10/09/1982, e Parte_1
n. a TERAMO (TE) il 30/03/1978, trascritto dall'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile del Comune di Rufina al n. 1, parte II, serie A, anno 2006;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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