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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 15074 / 2021
All'udienza del 26/03/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 26/03/2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 15074/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15074/2021 promossa da:
,n. in Genova il 17.8.1964, res. in Catania, via CP_1 Parte_1
Cervignano, 15, c.f. , legale rappresentante di C.F._1 [...]
e p.i. con sede in Controparte_2 Controparte_2 P.IVA_1
Catania, viale Africa,170, in persona del legale rappr.te pro-tempore sig.
[...]
, rappr.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriele Controparte_3
Rizzo, con studio in Catania, via V. Giuffrida,85;
RICORRENTI
contro
, in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro-tempore, CF: , rappresentato e difeso dal P.IVA_2
Funzionario, dott. Salvatore Privitera, elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio, in Catania, via Battello 29/B; 2 RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.03.2025, le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 26.11.2021, i ricorrenti hanno impugnato i seguenti provvedimenti: ordinanze ingiunzione n.21/0329 prot. n. 21869 del 22.10.21,
n.21/0330 prot. n. 21868 del 22.10.21 e n. 21/0331 prot. n. 21864 del 22.10.2021 del
Dirigente Responsabile del Servizio XIX Ispettorato di Catania, Controparte_4
notificate in data 10.11.2021 al dott. ed il 23.11.2021 Controparte_3
alla con le quali si ingiungeva al dott. Parte_2 Controparte_3
in proprio ed alla quale obbligata in solido, di pagare Controparte_2
quale sanzione amministrativa per non avere comunicato all'Ufficio del Lavoro la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento normativo ed economico applicato entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro di , la somma di € 185,67 (di cui 166,67 per Parte_3
sanzione ed€ 19,00 per notifica) con la prima delle tre ordinanze impugnate;
di pagare, quale sanzione amministrativa per avere omesso di registrare sul Libro Unico
del Lavoro i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa sempre di
, la somma di € 5.419,00 (di cui 5.400,00 per sanzione ed € 19,00 Parte_3
3 per notifica) con la seconda ordinanza impugnata;
di pagare, quale sanzione amministrativa per avere omesso di consegnare al lavoratore , all'atto Parte_3
dell'instaurazione del rapporto di lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto,ovvero copia del contratto di lavoro, la somma di € 519,00
(di cui € 500,00 per sanzione ed € 19,00 per notifica) con la terza ordinanza impugnata.
Il ricorrente eccepisce che l' ha Controparte_5
erroneamente ritenuto di dovere accertare l'esistenza di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato, part-time per 20 ore settimanali, tra la Parte_3
e la dall'1.4.2014 al 22.9.2015 senza soluzione di Controparte_6
continuità, attribuendo alla la qualifica di impiegata amministrativa CCNL Pt_3
dipendenti da imprese di viaggio e turismo ed ha comminato ai ricorrenti le sanzioni amministrative di € 166,67 per non aver inviato al Servizio competente la comunicazione dell'inizio del rapporto di lavoro con la tramite il mod. Pt_3
con decorrenza assunzione 1.4.2014, la sanzione amministrativa di € 500,00 Pt_4
per non aver consegnato alla la copia della dichiarazione di assunzione ed Pt_3
addirittura di € 5.400,00 per aver omesso di registrare sul libro unico del lavoro la prestazione lavorativa asseritamente accertata.
I ricorrenti contestano tale ricostruzione fattuale, eccependo che la fu assunta Pt_3
per un periodo di tirocinio formativo dal 12.01.2015, cessato per gravi inadempienze della stessa in data 22.09.2015, e che prima di tale data la stessa frequentava saltuariamente la sede della società, senza alcun vincolo di subordinazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha ribadito la fondatezza dei provvedimenti CP_4
impugnati, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4 Svolta attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
Ai fini della decisione della presente controversia non si può prescindere da quanto accertato dalla sentenza della Corte di Appello di Catania. sez. Lavoro, n°1293/2024
del 17.01.2025, la quale ha dichiarato cessata la materia del contendere nella controversia incoata dalla Patamia nei confronti della al fine di ottenere il CP_2
riconoscimento dell'intercorso rapporto di lavoro.
In particolare la Corte di Appello ha accertato che tra le parti è intervenuto un accordo transattivo nell'ambito del quale la ha dichiarato: “esaminata più Pt_3
ponderatamente la natura, la quantità e qualità delle proprie prestazioni lavorative,
per vero, nessun rapporto di lavoro subordinato è mai intercorso tra di lei e
[...]
né dall'1.4.2014 al 22.9.2015, né in altro periodo, essendo Controparte_2
intercorsi tra le parti nel 2014 unicamente dei rapporti di collaborazione occasionale
e nel 2015 un rapporto di tirocinio formativo della durata di 20 ore settimanali dal
12.1.2015 al 22.9.2015”. Rinunciava “perciò a ogni diritto o pretesa derivante dalla sentenza del Tribunale di Catania” oggetto del gravame e agli effetti della stessa.”
La Corte inoltre precisa che “Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti davanti
al Tribunale di Catania sostituisce la regolamentazione dei rapporti intercorsi tra le
parti precedentemente data dalla sentenza impugnata, che resta travolta dal
sopravvenuto accordo transattivo e novativo che impedisce a questa Corte di entrare
nel merito delle domande. “ (cfr pag. 3)
“Quanto alla posizione dell'INPS, va rilevato che la lavoratrice ha rinunciato anche alla domanda di versamento dei contributi in favore dell'ente e non potrebbe essere altrimenti, visto che ha dato atto dell'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato, con una dichiarazione che, resa davanti all'Autorità giudiziale, assume invero
5 carattere confessorio.” (cfr pag. 4)
“Tale esistenza è però stata negata dalle stesse parti che nel rapporto assumerebbero la qualità di datore di lavoro e lavoratore, avendo l'appellata confessato di non avere mai instaurato un rapporto di lavoro con la società avente carattere e natura di lavoro
subordinato.” ( cfr pag. 4)
Pertanto, alla luce di quanto sopra, anche questo giudice deve prendere atto della confessione effettata dalla Patamia in sede di accordo transattivo tra le parti, in cui dichiara che non si è mai instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la CP_2
Mancando l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato tra la e la Pt_3
viene meno il presupposto per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione da CP_2
parte dell' , con la conseguenza che i provvedimenti impugnati Controparte_4
vanno annullati.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, in quanto l'accordo è
intervenuto soltanto in data 26.11.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie la spiegata opposizione e per l'effetto annulla le ordinanze -ingiunzioni impugnate, precisamente l'ordinanza ingiunzione n.21/0329 prot. n. 21869 del
22.10.21, n.21/0330 prot. n. 21868 del 22.10.21 e n. 21/0331 prot. n. 21864 del
22.10.2021 del Dirigente Responsabile del Servizio XIX Ispettorato Controparte_4
. Controparte_5
Compensa le spese tra le parti.
6 Così deciso in Catania, il 26/03/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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