CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
VITA AN ER, TO
GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1354/2023 depositato il 28/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920239001484053000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920239001484053000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.12.2023, RGR. 1354/23, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'l'Avv. Difensore_1, impugnava l'Intimazione di pagamento n°299 2023 90014840 53/000, notificata il 17.08.2023, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 11.087,99, relativamente alle seguenti cartelle di pagamento:
1. Cartella n.299 2012 0000216836 000, notificata il 18.04.2012 – Irpef 2008 – Contributi IVS proporzionali commercianti 2008;
2. Cartella n.299 2016 0013137692 000, notificata il 15.05.2017 – Diritto annuale Camera di Commercio 2012;
sostenendone la illegittimità.
Parte ricorrente eccepiva, l'intervenuta prescrizione quinquennale della richiesta di pagamento per non avere ricevuto, prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, alcun atto impositivo, né interruttivo,
l'intervenuta decadenza ex art. 20 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472, nonché la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto di accertamento.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 03.03.2024, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito relativamente ai carichi di natura contributiva “contributi IVS e contributi INPS somme aggiuntive”, il difetto di legittimazione passiva sull'asserito difetto di notifica dell'avviso di accertamento, confutando nel merito le argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 09.01.2026, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e può essere accolto.
L'eccezione dell'Ufficio relativa al difetto di giurisdizione per “contributi IVS e contributi INPS somme aggiuntive” è fondata
Infatti, l'impugnazione degli atti relativi a tali contribuzioni ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari.
Infondato è l'eccepito difetto di legittimazione passiva.
Il ricorso è stato regolarmente proposto contro l'ente che ha emesso l'atto impugnato.
Sul punto si rileva che le Sezioni Unite della Corte (Cass. S.U. 25.07.2007 n. 16412) hanno chiarito che “se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006);
Se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito.
In ogni caso, l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio” (Cass. 30.10.2007
n.22939; Cass.
9.02.2010 n.1532; Cass. 29.05.2013 n.13331).
Nel merito, il ricorso è fondato.
La Corte ritiene dirimente ed assorbente ogni altro motivo di ricorso l'eccezione in ordine alla prescrizione della pretesa tributaria.
Il diritto annuale Camera di Commercio 2012, di cui alla cartella n.299 2016 0013137692 000, soggetto al termine di prescrizione quinquennale, risulta prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, indipendentemente dalle sospensioni previste dalla normativa emergenziale Covid.
Anche l'Irpef 2008, richiesta con cartella, n.299 2012 0000216836 000, notificata il 18.04.2012, pur soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., risulta essere prescritta.
L'Art.12, comma 2° del D. Lgs. N.159/2015, richiamato dall'art.68 e recante la proroga biennale non è applicabile nel caso in specie, in quanto il termine di prescrizione ricade al di fuori del periodo di sospensione emergenziale.
La Cassazione e la giurisprudenza di merito (es. Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, sent. n. 4/694 del 12/03/2025; CGT Catanzaro n. 1576/2024), hanno chiarito il perimetro dell'art. 68, comma
4-bis, D.L. 18/2020.
La mancanza di atti intermedi, interruttivi dei termini prescrizionali, tra la data di notifica della cartella
(18.04.2012) e quella dell'intimazione di pagamento (17.08.2023), ha comportato, pertanto, la prescrizione della pretesa tributaria.
Il ricorso, pertanto, può essere accolto.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore della ricorrente in euro 800,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Trapani, addì 09.01.2026 Il Presidente Il TO
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
VITA AN ER, TO
GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1354/2023 depositato il 28/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920239001484053000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920239001484053000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.12.2023, RGR. 1354/23, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'l'Avv. Difensore_1, impugnava l'Intimazione di pagamento n°299 2023 90014840 53/000, notificata il 17.08.2023, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 11.087,99, relativamente alle seguenti cartelle di pagamento:
1. Cartella n.299 2012 0000216836 000, notificata il 18.04.2012 – Irpef 2008 – Contributi IVS proporzionali commercianti 2008;
2. Cartella n.299 2016 0013137692 000, notificata il 15.05.2017 – Diritto annuale Camera di Commercio 2012;
sostenendone la illegittimità.
Parte ricorrente eccepiva, l'intervenuta prescrizione quinquennale della richiesta di pagamento per non avere ricevuto, prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, alcun atto impositivo, né interruttivo,
l'intervenuta decadenza ex art. 20 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472, nonché la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto di accertamento.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 03.03.2024, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito relativamente ai carichi di natura contributiva “contributi IVS e contributi INPS somme aggiuntive”, il difetto di legittimazione passiva sull'asserito difetto di notifica dell'avviso di accertamento, confutando nel merito le argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 09.01.2026, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e può essere accolto.
L'eccezione dell'Ufficio relativa al difetto di giurisdizione per “contributi IVS e contributi INPS somme aggiuntive” è fondata
Infatti, l'impugnazione degli atti relativi a tali contribuzioni ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari.
Infondato è l'eccepito difetto di legittimazione passiva.
Il ricorso è stato regolarmente proposto contro l'ente che ha emesso l'atto impugnato.
Sul punto si rileva che le Sezioni Unite della Corte (Cass. S.U. 25.07.2007 n. 16412) hanno chiarito che “se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006);
Se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito.
In ogni caso, l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio” (Cass. 30.10.2007
n.22939; Cass.
9.02.2010 n.1532; Cass. 29.05.2013 n.13331).
Nel merito, il ricorso è fondato.
La Corte ritiene dirimente ed assorbente ogni altro motivo di ricorso l'eccezione in ordine alla prescrizione della pretesa tributaria.
Il diritto annuale Camera di Commercio 2012, di cui alla cartella n.299 2016 0013137692 000, soggetto al termine di prescrizione quinquennale, risulta prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, indipendentemente dalle sospensioni previste dalla normativa emergenziale Covid.
Anche l'Irpef 2008, richiesta con cartella, n.299 2012 0000216836 000, notificata il 18.04.2012, pur soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., risulta essere prescritta.
L'Art.12, comma 2° del D. Lgs. N.159/2015, richiamato dall'art.68 e recante la proroga biennale non è applicabile nel caso in specie, in quanto il termine di prescrizione ricade al di fuori del periodo di sospensione emergenziale.
La Cassazione e la giurisprudenza di merito (es. Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, sent. n. 4/694 del 12/03/2025; CGT Catanzaro n. 1576/2024), hanno chiarito il perimetro dell'art. 68, comma
4-bis, D.L. 18/2020.
La mancanza di atti intermedi, interruttivi dei termini prescrizionali, tra la data di notifica della cartella
(18.04.2012) e quella dell'intimazione di pagamento (17.08.2023), ha comportato, pertanto, la prescrizione della pretesa tributaria.
Il ricorso, pertanto, può essere accolto.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore della ricorrente in euro 800,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Trapani, addì 09.01.2026 Il Presidente Il TO