Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 78
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Prescrizione quinquennale

    La Corte ritiene che la pretesa tributaria relativa all'Irpef 2008, richiesta con cartella notificata in data remota, sia prescritta per mancanza di atti intermedi tra la notifica della cartella e l'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Decadenza ex art. 20 D.Lgs. 472/1997

    La Corte ritiene assorbita dalla prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità cartella per omessa notifica atto di accertamento

    La Corte ritiene assorbita dalla prescrizione.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale

    La Corte ritiene che il diritto annuale Camera di Commercio 2012, soggetto a prescrizione quinquennale, sia prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, indipendentemente dalle sospensioni Covid.

  • Rigettato
    Decadenza ex art. 20 D.Lgs. 472/1997

    La Corte ritiene assorbita dalla prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità cartella per omessa notifica atto di accertamento

    La Corte ritiene assorbita dalla prescrizione.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte accoglie l'eccezione, ritenendo che l'impugnazione di atti relativi a contribuzioni non tributarie ricada nella giurisdizione ordinaria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 78
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani
    Numero : 78
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo