Articolo 59 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 58Articolo 60
Versione
11 maggio 1966
Art. 59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 638 , relativa alla, sistemazione del fiumi e torrenti e della legge 25 gennaio 1962, n. 11 , concernente il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali.
Per l'attuazione delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 26 gennaio 1963, n. 31 e dell'art. 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181 , concernenti contributi ed anticipazioni alle Amministrazioni provinciali per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade classificate provinciali, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le relative variazioni compensative, sia in conto competenza che in conto residui.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, art. 21, primo comma , che disciplina la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo economico e popolare.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5055 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall' art. 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3 , apportate ai sensi del terzo comma del medesimo art. 11.
Parimenti, in relazione alla istituzione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Molise, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 883 , il Ministro per il tesoro, sii proposta del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni compensative di bilancio sia in conto competenza che in conto residui.
Entrata in vigore il 11 maggio 1966