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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis. 12, 49, 51 e ss., iscritto al n. v.g. 3230/2024 promosso dai coniugi:
nato a [...], il [...], residente in [...] c.f.: Parte_1
C.F._1
e nata a [...], il [...], residente in [...], Largo Cesare Balbo 1, Parte_2
c.f.: , C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Pisa, presso lo studio dell'Avv. Simone Battaglini
( posto in Marina di Pisa Via C.F._3 Email_1
Maiorca 135, che li rappresenta e assiste, come da delega in atti;
con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio concordatario in Pisa in data 09/10/2010 in regime di separazione dei beni, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa, Atto n.
128, Parte II, Serie A, Anno 2010. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Premettevano che dall'unione dalla coppia nascevano due figli in data 14.05.2014 e Per_1 Per_2
in data 30.09.2015.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi, le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario il 9.10.2010 a Pisa, trascritto nei registri dello stato civile del trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa, Atto n. 128, Parte II, Serie A, Anno 2010.
2. I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno,
3. Dispone l'affidamento condiviso dei figli e a entrambi i genitori i quali, Per_1 Persona_3
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I bambini avranno residenza abituale presso l'abitazione di
Pisa largo Cesare Balbo 1 di proprietà dei nonni paterni che, concordemente, viene assegnata a che continuerà ad abitarvi, con collocamento prevalente presso quest'ultima. Le Parte_2
decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Il padre potrà vedere i figli ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni e desideri dei minori, in ogni caso, potrà tenerli con sé almeno un giorno a settimana dall'uscita da scuola con pernotto fino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola, e un fine settimana alternato con la madre, dal sabato all'uscita da scuola o dalle ore 10,00 in assenza di obblighi scolastici sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. e trascorreranno i giorni del 25 Per_1 Per_2
dicembre e 1° gennaio con un genitore e quelli del 26 e 31 dicembre con l'altro, e trascorreranno in maniera alternata con i genitori per il periodo di una settimana ciascuno i giorni di vacanza scolastica durante il periodo natalizio, così come il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, alternandosi negli anni, salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto degli impegni dei minori.
Nelle vacanze estive i bambini trascorreranno con ciascuno dei genitori quindici giorni suddivisi in periodi di almeno 7 giorni consecutivi, previo accordo tra gli stessi genitori, da raggiungersi entro il primo del mese di maggio di ciascun anno;
così come va rimesso all'accordo dei genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza, la frequentazione con i figli durante eventuali giorni di vacanza scolastica che comportino ponti festivi. I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli minori. Il rapporto genitori figli dovrà essere improntato nel rispetto reciproco nell'esclusivo interesse morale e materiale dei minori stessi,
e riconoscendo il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significati con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento a dell'importo di Euro 600,00 mensili (€ 300,00 ciascuno per 12 mensilità), da Parte_2
versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da eseguirsi al seguente iban: [...]. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. Le spese straordinarie relative ai figli, mediche, scolastiche, ricreative, sportive e di svago saranno suddivise nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre. Inoltre, le spese ricreative, sportive e di svago superiori a € 100,00 dovranno essere concordate tra i genitori e documentate, mentre le altre spese (mediche, scolastiche obbligatorie) dovranno essere solo documentate. Tutte le spese straordinarie dovranno essere rimborsate entro trenta giorni dalla presentazione delle relative ricevute, che dovrà avvenire a mezzo di comunicazione via posta elettronica da effettuarsi ai seguenti indirizzi di posta elettronica: al genitore che le ha Email_2
interamente sostenute, in caso di mancata richiesta di rimborso della spesa e contestuale presentazione delle ricevute entro il mese successivo a quello nel quale la spesa è stata sostenuta il rimborso dovrà intendersi rinunciato. 5. Dispone che l'assegno unico e universale erogato dall' verrà incassato per l'intero CP_1
esclusivamente dalla madre Parte_2
Spese di lite compensate.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Si comunichi.
Così deciso, Pisa 8 gennaio 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis. 12, 49, 51 e ss., iscritto al n. v.g. 3230/2024 promosso dai coniugi:
nato a [...], il [...], residente in [...] c.f.: Parte_1
C.F._1
e nata a [...], il [...], residente in [...], Largo Cesare Balbo 1, Parte_2
c.f.: , C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Pisa, presso lo studio dell'Avv. Simone Battaglini
( posto in Marina di Pisa Via C.F._3 Email_1
Maiorca 135, che li rappresenta e assiste, come da delega in atti;
con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio concordatario in Pisa in data 09/10/2010 in regime di separazione dei beni, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa, Atto n.
128, Parte II, Serie A, Anno 2010. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Premettevano che dall'unione dalla coppia nascevano due figli in data 14.05.2014 e Per_1 Per_2
in data 30.09.2015.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi, le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario il 9.10.2010 a Pisa, trascritto nei registri dello stato civile del trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa, Atto n. 128, Parte II, Serie A, Anno 2010.
2. I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno,
3. Dispone l'affidamento condiviso dei figli e a entrambi i genitori i quali, Per_1 Persona_3
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I bambini avranno residenza abituale presso l'abitazione di
Pisa largo Cesare Balbo 1 di proprietà dei nonni paterni che, concordemente, viene assegnata a che continuerà ad abitarvi, con collocamento prevalente presso quest'ultima. Le Parte_2
decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Il padre potrà vedere i figli ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni e desideri dei minori, in ogni caso, potrà tenerli con sé almeno un giorno a settimana dall'uscita da scuola con pernotto fino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola, e un fine settimana alternato con la madre, dal sabato all'uscita da scuola o dalle ore 10,00 in assenza di obblighi scolastici sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. e trascorreranno i giorni del 25 Per_1 Per_2
dicembre e 1° gennaio con un genitore e quelli del 26 e 31 dicembre con l'altro, e trascorreranno in maniera alternata con i genitori per il periodo di una settimana ciascuno i giorni di vacanza scolastica durante il periodo natalizio, così come il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, alternandosi negli anni, salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto degli impegni dei minori.
Nelle vacanze estive i bambini trascorreranno con ciascuno dei genitori quindici giorni suddivisi in periodi di almeno 7 giorni consecutivi, previo accordo tra gli stessi genitori, da raggiungersi entro il primo del mese di maggio di ciascun anno;
così come va rimesso all'accordo dei genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza, la frequentazione con i figli durante eventuali giorni di vacanza scolastica che comportino ponti festivi. I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli minori. Il rapporto genitori figli dovrà essere improntato nel rispetto reciproco nell'esclusivo interesse morale e materiale dei minori stessi,
e riconoscendo il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significati con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento a dell'importo di Euro 600,00 mensili (€ 300,00 ciascuno per 12 mensilità), da Parte_2
versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da eseguirsi al seguente iban: [...]. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. Le spese straordinarie relative ai figli, mediche, scolastiche, ricreative, sportive e di svago saranno suddivise nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre. Inoltre, le spese ricreative, sportive e di svago superiori a € 100,00 dovranno essere concordate tra i genitori e documentate, mentre le altre spese (mediche, scolastiche obbligatorie) dovranno essere solo documentate. Tutte le spese straordinarie dovranno essere rimborsate entro trenta giorni dalla presentazione delle relative ricevute, che dovrà avvenire a mezzo di comunicazione via posta elettronica da effettuarsi ai seguenti indirizzi di posta elettronica: al genitore che le ha Email_2
interamente sostenute, in caso di mancata richiesta di rimborso della spesa e contestuale presentazione delle ricevute entro il mese successivo a quello nel quale la spesa è stata sostenuta il rimborso dovrà intendersi rinunciato. 5. Dispone che l'assegno unico e universale erogato dall' verrà incassato per l'intero CP_1
esclusivamente dalla madre Parte_2
Spese di lite compensate.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Si comunichi.
Così deciso, Pisa 8 gennaio 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina