TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/06/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3567/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3567/2022 promossa da c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARCO SERINI e dell'avv.to FIORELLO ZAUPA
ATTORE contro
(c.f. _1 C.F._2
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv.to DIEGO GIANESINI
C.F. - P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv.to SERENA NOLI
CONVENUTI
Oggetto: responsabilità civile – sinistro stradale – risarcimento del danno
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 30.1.2025, che si teneva con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. come da ordinanza del 4.2.2025.
Conclusioni : Parte_1
“Nel merito:
- accertare e dichiarare che il sinistro stradale occorso in Monticello Conte Otto (VI) in data 16.10.2020 tra la motocicletta Honda RC 75 21 targata EF12312 e l'autoveicolo Fiat Bravo targato DP879RF, è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del sig. , quale conducente del veicolo Fiat Bravo, che ha posto Controparte_2 in essere una condotta di guida contraria alle norme del Codice della Strada;
- per l'effetto condannare il sig. , quale conducente, nonché il sig. , quale Controparte_2 _1 proprietario dell'autoveicolo Fiat Bravo targato DP879RF, in solido tra loro ai sensi dell'art. 2054 c.c., a risarcire all'attore tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle lesioni Parte_1 dal medesimo subite a causa del sinistro stradale in oggetto, meglio descritti in citazione e nelle successive memorie difensive, quantificati -decurtata la somma di Euro 8.900,35 già liquidata a titolo di acconto- nell'importo residuo attualizzato di Euro 57.271,60 e/o nella diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge.
In via istruttoria: - Si insiste per l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli di prova formulati nella memoria attorea ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. che non sono stati ammessi.
- Si insiste per l'integrazione della CTU medico legale, in particolare disponendo un approfondimento peritale in merito alla patologia di induratio penis che interessa parte attrice, nominando all'uopo un ausiliario specialista andrologo o urologo.
Conclusioni e : _1 Controparte_2
“In principalità: Respingersi ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, anche in ragione di quanto già corrisposto dalla OM UR (ora ) che ha liquidato CP_4 Controparte_5 all'attore per danni fisici, anteriormente al presente giudizio in base alla procedura di risarcimento diretto prevista dagli artt. 149 e 150 Cod. Ass., la somma di euro 8.900,35.
In subordine: Contestato il quantum risarcitorio, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto, comunque accertarsi la sussistenza di una concorrente responsabilità dell'attore per i fatti di causa e, per l'effetto, ridursi proporzionalmente al grado di responsabilità accertata in capo a questi, l'ammontare del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c.. In ogni ipotesi di condanna del convenuto, per le ragioni esposte in narrativa condannarsi la OM UR a provvedere direttamente al risarcimento Controparte_6 dei danni accertati in favore dell'attore e comunque a manlevare e rifondere al convenuto stesso di ogni e qualsiasi somma che quest'ultimo sarà tenuto a versare all'attore per i fatti di cui è causa. In ogni caso, condannarsi la terza chiamata , a rifondere alla Controparte_7 parte convenuta le spese processuali di soccombenza e/o le spese di resistenza e/o le spese di chiamata in causa, ed espressamente anche ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c..“
Conclusioni Controparte_8
“Nei confronti dell'attore In via principale:
Respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in parte narrativa. In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, contenersi il risarcimento nei limiti dei danni effettivamente patiti dall'attore, da quantificarsi anche attraverso idonea CTU medico- legale che dovesse essere disposta, tenendo conto delle rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti nella causazione del sinistro de quo, detratto, in ogni caso, quanto già corrisposto.
Nei confronti dei convenuti In caso di condanna dei convenuti, contenersi la domanda di manleva tenendo conto dell'effettiva responsabilità dei convenuti nei limiti delle condizioni di polizza, al netto, in ogni caso, di quanto già corrisposto. Respingersi, in qualunque caso, le domande dei convenuti di pagamento delle spese legali da parte della terza chiamata per i motivi esposti in parte narrativa.
In ogni caso
Spese e compensi di causa interamente rifusi. In via istruttoria Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da parte avversa per i motivi dedotti”;
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e – rispettivamente conducente e Controparte_2 _1 proprietario del mezzo FIAT Bravo targato DP879RF - chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti in esito al sinistro verificatosi in data 16.10.2020 alle ore 19.00 nel
Comune di Monticello Conte Otto, in via Caselle, quando egli, in sella alla propria motocicletta
Honda RC 7521 targata EF12312, all'altezza del civico n. 50, veniva colliso dall'auto predetta che, uscendo da una strada privata, si immetteva nella pubblica via senza prestare in suo favore la prescritta precedenza.
L'attore riteneva il sinistro esclusivamente imputabile alla condotta di guida serbata dall'automobilista, dimettendo modulo di constatazione amichevole di incidente sottoscritto da entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro. Rappresentava di essere stato trasportato d'urgenza in ambulanza presso ospedale di Vicenza, ivi ricoverato presso reparto di urologia, ove veniva sottoposto a intervento di orchiectomia sinistra, con asportazione del testicolo sinistro e posizionamento di drenaggio, con dimissioni in data 19.10.2020, cui seguivano esami ed approfondimenti medici.
Dato atto che ogni richiesta di ristoro dell'integrale danno patito rimaneva senza esito - pur avendo incassato la minor somma di euro 8.900,35 da e ritenuta la responsabilità esclusiva Controparte_5 di nella causazione del sinistro, instava per il ristoro integrale Controparte_2 Parte_1 del maggior danno patito ex art. 2054 cc e/o art. 2043 c.c., sia nella componente patrimoniale che non patrimoniale, secondo le conclusioni sopra riportate. Con vittoria di spese e compensi.
2. Con comparsa depositata in data 20.10.2022 si costituivano in giudizio e Controparte_2
preliminarmente instando per la chiamata in causa della compagnia di assicurazione _1
RCA, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda attorea. Controparte_3
Circa la dinamica del sinistro, – che conduceva l'auto il giorno del fatto – allegava Controparte_2 di essersi immesso nella pubblica via dall'interno della propria abitazione, posta al civico n. 50 di
Via Caselle, eseguendo manovra di svolta a sinistra dopo essersi accertato di poter iniziare e completare la manovra in sicurezza, e sostenendo che nel frangente l'attore non era visibile in quanto presumibilmente si trovava dietro un'autovettura che lo precedeva nello stesso senso di marcia. Precisava di aver prontamente prestato soccorso al sino a che non giungeva Parte_1 presso i luoghi di causa la moglie in automobile che lo accompagnava al pronto soccorso.
I convenuti contestavano sussistenza e quantificazione del danno come determinato dall'attore per essere basato su di una perizia di parte e concludevano chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
3. Previa autorizzazione della chiamata, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio contestando la dinamica del sinistro come descritta Controparte_9 dell'attore, richiamando giurisprudenza in materia di efficacia probatoria del modulo CAI e ritenendo applicabile la presunzione di pari grado di colpa di cui all'art. 2054, co. 2, c.c. – in ogni caso negando la responsabilità esclusiva del . P_
La compagnia contestava la quantificazione dei danni come operata dall'attore ritenendo la somma da egli incassata in via stragiudiziale satisfattiva del pregiudizio subito;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda, anche in manleva come formulata dal patrocinio dei convenuti, chiedeva limitarne il quantum alle condizioni di polizza pattuite, ivi comprese franchigie e scoperti e esclusione della tutela legale in favore dei predetti. Come da conclusioni sopra rassegnate.
4. Alla prima udienza del 7.3.2023 i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.; indi il procedimento veniva istruito mediante prova orale e CTU medico- legale sulla persona dell'attore, e in seguito rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.1.2025. In detta udienza, che si teneva con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli di pc depositati telematicamente e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
5. Ciò posto, la domanda attorea è fondata nei termini che seguono.
Quanto alla dinamica del fatto storico e al valore probatorio della c.d. constatazione amichevole, si rileva in diritto che nel giudizio promosso dal soggetto danneggiato da un incidente stradale nei confronti dell'assicuratore, del conducente e del contraente la polizza, la confessione del conducente non proprietario, contenuta nel modello Cid, mentre è oggetto di libera valutazione del giudice nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del mezzo, ha valore di piena prova nei confronti del confitente medesimo, ai sensi degli artt. 2733, 2734 e 2735 c.c., trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo (Cass. civ., sez. III, 21.6.2012, n. 10304).
Quanto alla posizione della compagnia assicurativa (e per ragioni assimilabili del proprietario del mezzo non conducente), la Suprema Corte con pronuncia del 3.6.2024 m. 15431 ha chiarito che “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava
l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti” (così in parte motiva: “L'art. 143, comma 2, d.lg. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame”).
Nel caso di specie, l'attore ha dimesso in giudizio sub doc. 5 il modulo di constatazione amichevole che risulta sottoscritto anche da (conducente dell'automobile) ove la dinamica del Controparte_2 sinistro per cui è causa corrisponde, nella sostanza, a quella allegata dall'attore: in particolare viene rappresentato il motociclo (indicato quale veicolo “B”) che procede nel proprio senso di marcia, e l'automobile (veicolo “A”) in immissione in uscita verso via Caselle – senza che sia ivi rappresentato altro veicolo o differente dinamica del fatto. Del resto, la manovra di immissione nella pubblica via, da zona privata, con svolta a sinistra – ossia in senso opposto alla direzione di marcia del motoveicolo – è stata descritta dai convenuti nel costituirsi in giudizio. La circostanza della scarsa o nulla visibilità dell'automobilista è rimasta priva di riscontro probatorio.
Allo stesso tempo, a fronte della presunzione operante nei confronti della compagnia, nei termini sopra descritti, non ha fornito elementi probatori atti a superarla – Controparte_3 nello specifico quanto alla presenza di altro veicolo nelle circostanze di tempo e luogo in cui si verificava la collisione.
A ciò si aggiunga che la teste , coniuge separato dell'attore dall'anno 2022, Testimone_1 riferiva di essere giunta presso il luogo del sinistro circa 5-10 minuti dopo la collisione, confermava che le foto dimesse in atti da parte attrice rappresentano lo stato dei veicoli nell'immediatezza del sinistro, e riferiva che il convenuto continuava a scusarsi per l'accaduto Controparte_2 dichiarando “di essere uscito dalla propria abitazione di via caselle n. 50 senza rispettare la precedenza” (cap. 2 memoria istruttoria parte attrice). La testimonianza appare credibile in quanto coerente con le risultanze del modulo di constatazione amichevole, sottoscritto dallo stesso P_
.
[...]
Tali elementi, unitariamente considerati, ferma l'assenza di prova contraria o elemento alcuno da cui desumere una diversa modalità di accadimento del sinistro rispetto a quanto attestato nel CID, conducono a concludere che l'impatto si sia verificato per colpa esclusiva del conducente dell'auto,
, che nell'immettersi nella pubblica via dalla propria abitazione, ometteva di dare Controparte_2 la precedenza o comunque di assicurarsi di poter eseguire la manovra di immissione in sicurezza rispetto agli altri utenti della strada, collidendo l'attore che procedeva alla guida del proprio motociclo lungo la via principale.
Per tali motivi, va accertato e dichiarato che il sinistro per cui è causa è stato cagionato per esclusiva responsabilità dell'automobilista . Controparte_2
6. Rispetto alla determinazione del quantum dei lamentati danni, si osserva in diritto che, a seguito delle pronunce n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione e n. 233/2003 della Corte
Costituzionale è stato operato un nuovo inquadramento sistematico delle varie figure di danno risarcibile. In particolare, ad un sistema risarcitorio triangolare incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex artt. 2043 cc. e 32 Cost), del danno morale c.d. soggettivo (risarcibile ex artt. 2059 c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.), è stato sostituito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo maggiormente aderente all'effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendosi in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Quanto al danno non patrimoniale, ritiene questo Giudice opportuno richiamare i principi da ritenersi consolidati ormai a partire da Cass. civ, SS.UU., n. 26972/2008, in particolare quello della
“necessaria integralità del risarcimento, con la conseguente necessità di evitare gli effetti delle duplicazioni risarcitorie in merito a voci di danno che, in via meramente descrittiva, sono menzionate in diverso modo, ma i cui indici di sofferenza, tuttavia, non rappresentano altro che i medesimi componenti del complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente risarcito”
(ribadito di recente da Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015); e ancora, quello sugli interessi risarcibili: “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento
(quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.
Con precipuo riferimento alla lesione dei diritti alla salute e all'integrità fisica – valori la cui copertura costituzionale è indiscussa - il danno, seppur unitariamente liquidato, deve costituire ristoro di ogni pregiudizio subito dalla persona considerata non in chiave statica (lesione del bene giuridico salute inteso come integrità fisica), bensì dinamico-relazionale (lesione del bene giuridico salute inteso come benessere), valorizzandosi cioè il profilo – attinente al danno c.d. conseguenza – del pregiudizio continuativamente risentito dalla persona nei diversi momenti e contesti in cui trova esplicazione la sua personalità, secondo un giudizio standardizzato (c.d. tipicità sociale delle attività precluse o compresse, e delle relative implicazioni psicofisiche secondo l'id quod plerumque accidit) e ciò nondimeno adeguato alla specificità del caso concreto. Il danno non patrimoniale non potrà essere configurato come in re ipsa, dovendo sempre essere oggetto di prova anche a mezzo presunzioni, e la liquidazione sarà calibrata in funzione di un'attenta personalizzazione al fine di conseguire il risultato della riparazione integrale, seppur evitando di incorrere in duplicazioni non consentite.
Particolare attenzione e rigore dovranno quindi essere usati per evitare di incorrere in automatismi risarcitori, in aderenza dell'insegnamento della Suprema Corte.
Sul punto, quanto al danno morale, si richiama Cass. civ., n. 2461/2020 secondo cui “il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato e provato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione integrità psico-fisica”.
Con riferimento, invece, alla personalizzazione, si veda Cass. civ., n. 23778/2014 laddove ha precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima.
Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale,
è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni'” (Cass.
23778/2014).
Si richiamano quindi gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale a firma del dott.
(depositata in data 3.2.2024), condotta alla stregua dei migliori criteri della scienza Persona_1 medica all'esito di approfondita analisi della documentazione in atti ed anamnesi patologica dell'attore, coerente e adeguatamente motivata.
Il CTU incaricato ha accertato che in esito al sinistro stradale di cui trattasi Parte_1 riportava “trauma scrotale con ampia lesione del testicolo di sinistra e formazione di ematoma nella sacca scrotale di destra”, cui seguiva ricovero con intervento chirurgico di orchiectomia sinistra, ritenuto compatibile con il sinistro per cui è causa. Al contempo, l'ausiliario escludeva il nesso eziologico rispetto alla diagnosticata Induratio penis plastica (IPP), patologia determinata dalla progressione del fenomeno di formazione di placche fibrose all'interno della tunica albuginea del pene, tale da condurre a formazione di estese aree fibrotiche associate a calcificazioni, le quali determinano clinicamente deformità del pene stesso e dolore durante i rapporti sessuali. Il dott. precisava, difatti, che la relativa patogenesi non è Per_1 del tutto chiara, potendo l'eziologia essere multifattoriale e associata a fattori di rischio svariati, pur dando atto che la teoria maggiormente consolidata e accettata attribuisce le lesioni istologiche della
IPP agli effetti di una guarigione anomala a seguito di traumi ai corpi cavernosi del pene che
“includono sia eventi di tipo acuto (frattura del pene con lesione della tonaca albiginea) sia microtraumi locali ripetuti”, questi ultimi riconducibili a “rapporti sessuali ma anche nel caso di attività ippica o utilizzo frequente e/o prolungato di biciclette e moto (per il costante sfregamento del sedile o del serbatoio contro l'area genitale), in soggetti in qualche modo predisposti” (perizia pag. 10-11).
Il CTU quindi, assente la prova di una trauma acuto a livello penieno, e tenuto conto del riferito prolungato utilizzo della moto (che invero è oggetto di allegazione sin dall'atto introduttivo del giudizio e ricondotto a passione di questi), riferito come molto frequente dallo stesso attore in sede di esame da parte del medico, escludeva l'attitudine eziologica, dal punto di vista medico-legale, del sinistro che coinvolgeva l'attore con l'insorgenza della lamentata patologia, ritenendo non soddisfatta la criteriologia medico-legale di idoneità lesiva e di esclusione di altre cause. Tale conclusione appare del tutto coerente con il compendio probatorio in atti, in particolare rispetto al riferito utilizzo, frequente e costante nel tempo, della moto da parte dell'attore, e non vi è ragione di discostarsene. Si richiamano anche le considerazioni rese in sede di osservazioni a pag. 15 ss della relazione, tali da non rendere necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio.
Ritenuta soddisfatta la criteriologia medico-legale necessaria per la dimostrazione del nesso di causalità materiale tra il sinistro del 16.10.2020, le lesioni riportate dall'attore e il quadro menomante obiettivato, al momento dell'esame del periziando, nei termini testè esposti, giudicato come definitivamente stabilizzatosi, il consulente ha quindi così determinato il danno biologico subito dall'attore:
- danno biologico temporaneo con invalidità temporanea totale (ITT) per 3 giorni e invalidità temporanea parziale (ITP) al 75% per giorni 17, al 50% per giorni 20 e al 25% per giorni 20;
- danno biologico permanente nella misura del 8%, motivato in ragione dell'età del periziando e dalla presenza di un deficit della funzione di riserva riproduttiva ed endocrina determinata dall'assenza di un testicolo. Al contempo, il CTU escludeva il manifestarsi di conseguenze peculiari tali da giustificare un appesantimento del punto e al ricorso alla c.d. personalizzazione, rispetto a fattispecie analoghe, assente ripercussioni su specifici aspetti dinamico-relazionali e personali, anche in relazione alla sfera sessuale. Né dall'istruttoria orale svolta sono emersi elementi ulteriori in tal senso.
Quanto alla componente del danno morale, il CTU valutava il grado di sofferenza come medio durante l'evoluzione delle lesioni, per la durata di giorni 60, e di grado medio-lieve a postumi stabilizzati.
Ai fini della liquidazione del danno si applicano le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, aventi indiscussa vocazione nazionale, nella versione aggiornata alla data della decisione in quanto aderente al consolidato orientamento giurisprudenziale che nega alcun automatismo tra lesione dell'integrità fisica e sussistenza della componente “morale” del danno, che va pur sempre allegata e provata, anche per presunzioni.
Tenuto conto degli esiti della svolta CTU, il danno non patrimoniale subito dall'attore (di anni 51 all'epoca del sinistro) si determina in € 3.536,25 per pregiudizio biologico temporaneo, ed €
16.981,00 per danno biologico permanente.
La liquidazione del danno biologico permanente nella detta misura tiene già conto della sofferenza patita dall'attore in relazione al sinistro, come descritta dal CTU tenuto conto delle lesioni e del decorso clinico (applicato incremento del punto per sofferenza soggettiva nella misura del 25% stante il grado della sofferenza come stimato dal CTU, che tiene conto delle ripercussioni nella sfera personale-sessuale).
Non ha luogo, invece, alcuna personalizzazione difettandone i presupposti secondo i principi di cui alla giurisprudenza sopra richiamata, non essendo emerse conseguenze pregiudizievoli altre, diverse e ulteriori, anomale o peculiari, in capo all'attore rispetto a esiti lesivi di tipologia analoga.
Ne consegue che la somma complessivamente liquidata per danno non patrimoniale in favore di ammonta a € 20.517,25. Parte_1
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il ristoro delle spese mediche documentate sostenute dall'attore, riconosciute congrue e pertinenti dal CTU, per complessivi euro 696,25 per diagnosi, cura e riabilitazione, oltre a euro 427,00 per consulenza medico legale (doc. 14 e 16). E quindi per complessivi euro 1.123,25.
E quindi, in definitiva, la somma liquidata per ristoro del danno, patrimoniale e non patrimoniale, ammonta a euro 21.640,50.
Da tale somma va, ora, detratto l'acconto, pari a euro 8.900,35, medio tempore percepito dall'attore
(doc. 25) come segue, oltre al riconoscimento di rivalutazione ed interessi, previa devalutazione della somma liquidata come risarcimento alla data del sinistro, prima, e alla data dei singoli acconti percepiti dal danneggiato, poi (Cass. civ., 7.8.2023, n. 23927).
La complessiva somma di euro 21.640,50 va quindi devalutata alla data del sinistro del 16.10.2020
(risultando pari a € 18.215,91) ed applicata rivalutazione e interessi (ex Cass. civ. S.U. n.
1712/1995) sino al 2.4.2021, data di consegna dell'assegno di euro 8.900,35 da parte di , CP_5 risultando pari alla somma di € 18.527,98. Da tale somma va decurtato l'acconto di euro 8.900,35, residuando dovuta la minor somma di € 9.627,63.
Applicando nuovamente rivalutazione ed interessi su detta ultima somma come da Cass. civ. S.U. n.
1712/1995, dal 2.4.2021 al mese di giugno del 2025 (unico dato attualmente disponibile), risulta definitivamente dovuta in favore dell'attore la residua somma di € 12.316,66. Su tale somma sono poi dovuti interessi legali dal deposito della sentenza fino al saldo effettivo.
7. Da ultimo, la domanda di manleva svolta dai convenuti e nei Controparte_2 _10 confronti della compagnia terza chiamata è fondata (cfr. certificato di assicurazione sub doc. 1 parte convenuta): la terza chiamata va quindi condannata a tenere indenne i convenuti da quanto tenuti a versare in favore dell'attore a ristoro dei fatti oggetto di causa, pacificamente rientrando nel rischio assicurato.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 in applicazione del criterio del c.d. disputatum.
I convenuti sono tenuti a rifondere le spese di lite in favore dell'attore, stante la soccombenza rispetto alla domanda risarcitoria – ferma la domanda di manleva;
la compagnia terza chiamata è tenuta a rifondere le spese di lite in favore dei convenuti, stante la soccombenza rispetto alla domanda di manleva svolta nei suoi confronti.
Alla luce del complessivo esito della lite, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come giudizialmente liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro per Controparte_2 cui è causa verificatosi in data 16.10.2020 in Monticello Conte Otto e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna e , in solido, a pagare in favore di a Controparte_2 _1 Parte_1 titolo di ristoro del danno, patrimoniale e non patrimoniale, la somma di euro 12.316,66, oltre interessi come in parte motiva;
2) condanna e , in solido, a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_2 _1
, che si liquidano in euro 568,40 per anticipazioni, ed euro 5.077,00 per compenso Parte_1 professionale (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro
1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a tenere indenni e Controparte_11 Controparte_2 _1
di quanto condannati a pagare in favore di in forza del punto n. 1 e n. 2 del
[...] Parte_1 dispositivo;
4) condanna a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_11
e di , che si liquidano, in misura onnicomprensiva per detta parte, _1 Controparte_2 in euro 518,00 per anticipazioni ed euro 5.077,00 per compenso professionale (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro
1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) pone definitivamente le spese di CTU come già liquidate a carico di
[...]
Controparte_9
Vicenza, 17 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3567/2022 promossa da c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARCO SERINI e dell'avv.to FIORELLO ZAUPA
ATTORE contro
(c.f. _1 C.F._2
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv.to DIEGO GIANESINI
C.F. - P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv.to SERENA NOLI
CONVENUTI
Oggetto: responsabilità civile – sinistro stradale – risarcimento del danno
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 30.1.2025, che si teneva con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. come da ordinanza del 4.2.2025.
Conclusioni : Parte_1
“Nel merito:
- accertare e dichiarare che il sinistro stradale occorso in Monticello Conte Otto (VI) in data 16.10.2020 tra la motocicletta Honda RC 75 21 targata EF12312 e l'autoveicolo Fiat Bravo targato DP879RF, è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del sig. , quale conducente del veicolo Fiat Bravo, che ha posto Controparte_2 in essere una condotta di guida contraria alle norme del Codice della Strada;
- per l'effetto condannare il sig. , quale conducente, nonché il sig. , quale Controparte_2 _1 proprietario dell'autoveicolo Fiat Bravo targato DP879RF, in solido tra loro ai sensi dell'art. 2054 c.c., a risarcire all'attore tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle lesioni Parte_1 dal medesimo subite a causa del sinistro stradale in oggetto, meglio descritti in citazione e nelle successive memorie difensive, quantificati -decurtata la somma di Euro 8.900,35 già liquidata a titolo di acconto- nell'importo residuo attualizzato di Euro 57.271,60 e/o nella diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge.
In via istruttoria: - Si insiste per l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli di prova formulati nella memoria attorea ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. che non sono stati ammessi.
- Si insiste per l'integrazione della CTU medico legale, in particolare disponendo un approfondimento peritale in merito alla patologia di induratio penis che interessa parte attrice, nominando all'uopo un ausiliario specialista andrologo o urologo.
Conclusioni e : _1 Controparte_2
“In principalità: Respingersi ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, anche in ragione di quanto già corrisposto dalla OM UR (ora ) che ha liquidato CP_4 Controparte_5 all'attore per danni fisici, anteriormente al presente giudizio in base alla procedura di risarcimento diretto prevista dagli artt. 149 e 150 Cod. Ass., la somma di euro 8.900,35.
In subordine: Contestato il quantum risarcitorio, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto, comunque accertarsi la sussistenza di una concorrente responsabilità dell'attore per i fatti di causa e, per l'effetto, ridursi proporzionalmente al grado di responsabilità accertata in capo a questi, l'ammontare del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c.. In ogni ipotesi di condanna del convenuto, per le ragioni esposte in narrativa condannarsi la OM UR a provvedere direttamente al risarcimento Controparte_6 dei danni accertati in favore dell'attore e comunque a manlevare e rifondere al convenuto stesso di ogni e qualsiasi somma che quest'ultimo sarà tenuto a versare all'attore per i fatti di cui è causa. In ogni caso, condannarsi la terza chiamata , a rifondere alla Controparte_7 parte convenuta le spese processuali di soccombenza e/o le spese di resistenza e/o le spese di chiamata in causa, ed espressamente anche ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c..“
Conclusioni Controparte_8
“Nei confronti dell'attore In via principale:
Respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in parte narrativa. In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, contenersi il risarcimento nei limiti dei danni effettivamente patiti dall'attore, da quantificarsi anche attraverso idonea CTU medico- legale che dovesse essere disposta, tenendo conto delle rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti nella causazione del sinistro de quo, detratto, in ogni caso, quanto già corrisposto.
Nei confronti dei convenuti In caso di condanna dei convenuti, contenersi la domanda di manleva tenendo conto dell'effettiva responsabilità dei convenuti nei limiti delle condizioni di polizza, al netto, in ogni caso, di quanto già corrisposto. Respingersi, in qualunque caso, le domande dei convenuti di pagamento delle spese legali da parte della terza chiamata per i motivi esposti in parte narrativa.
In ogni caso
Spese e compensi di causa interamente rifusi. In via istruttoria Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da parte avversa per i motivi dedotti”;
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e – rispettivamente conducente e Controparte_2 _1 proprietario del mezzo FIAT Bravo targato DP879RF - chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti in esito al sinistro verificatosi in data 16.10.2020 alle ore 19.00 nel
Comune di Monticello Conte Otto, in via Caselle, quando egli, in sella alla propria motocicletta
Honda RC 7521 targata EF12312, all'altezza del civico n. 50, veniva colliso dall'auto predetta che, uscendo da una strada privata, si immetteva nella pubblica via senza prestare in suo favore la prescritta precedenza.
L'attore riteneva il sinistro esclusivamente imputabile alla condotta di guida serbata dall'automobilista, dimettendo modulo di constatazione amichevole di incidente sottoscritto da entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro. Rappresentava di essere stato trasportato d'urgenza in ambulanza presso ospedale di Vicenza, ivi ricoverato presso reparto di urologia, ove veniva sottoposto a intervento di orchiectomia sinistra, con asportazione del testicolo sinistro e posizionamento di drenaggio, con dimissioni in data 19.10.2020, cui seguivano esami ed approfondimenti medici.
Dato atto che ogni richiesta di ristoro dell'integrale danno patito rimaneva senza esito - pur avendo incassato la minor somma di euro 8.900,35 da e ritenuta la responsabilità esclusiva Controparte_5 di nella causazione del sinistro, instava per il ristoro integrale Controparte_2 Parte_1 del maggior danno patito ex art. 2054 cc e/o art. 2043 c.c., sia nella componente patrimoniale che non patrimoniale, secondo le conclusioni sopra riportate. Con vittoria di spese e compensi.
2. Con comparsa depositata in data 20.10.2022 si costituivano in giudizio e Controparte_2
preliminarmente instando per la chiamata in causa della compagnia di assicurazione _1
RCA, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda attorea. Controparte_3
Circa la dinamica del sinistro, – che conduceva l'auto il giorno del fatto – allegava Controparte_2 di essersi immesso nella pubblica via dall'interno della propria abitazione, posta al civico n. 50 di
Via Caselle, eseguendo manovra di svolta a sinistra dopo essersi accertato di poter iniziare e completare la manovra in sicurezza, e sostenendo che nel frangente l'attore non era visibile in quanto presumibilmente si trovava dietro un'autovettura che lo precedeva nello stesso senso di marcia. Precisava di aver prontamente prestato soccorso al sino a che non giungeva Parte_1 presso i luoghi di causa la moglie in automobile che lo accompagnava al pronto soccorso.
I convenuti contestavano sussistenza e quantificazione del danno come determinato dall'attore per essere basato su di una perizia di parte e concludevano chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
3. Previa autorizzazione della chiamata, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio contestando la dinamica del sinistro come descritta Controparte_9 dell'attore, richiamando giurisprudenza in materia di efficacia probatoria del modulo CAI e ritenendo applicabile la presunzione di pari grado di colpa di cui all'art. 2054, co. 2, c.c. – in ogni caso negando la responsabilità esclusiva del . P_
La compagnia contestava la quantificazione dei danni come operata dall'attore ritenendo la somma da egli incassata in via stragiudiziale satisfattiva del pregiudizio subito;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda, anche in manleva come formulata dal patrocinio dei convenuti, chiedeva limitarne il quantum alle condizioni di polizza pattuite, ivi comprese franchigie e scoperti e esclusione della tutela legale in favore dei predetti. Come da conclusioni sopra rassegnate.
4. Alla prima udienza del 7.3.2023 i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.; indi il procedimento veniva istruito mediante prova orale e CTU medico- legale sulla persona dell'attore, e in seguito rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.1.2025. In detta udienza, che si teneva con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli di pc depositati telematicamente e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
5. Ciò posto, la domanda attorea è fondata nei termini che seguono.
Quanto alla dinamica del fatto storico e al valore probatorio della c.d. constatazione amichevole, si rileva in diritto che nel giudizio promosso dal soggetto danneggiato da un incidente stradale nei confronti dell'assicuratore, del conducente e del contraente la polizza, la confessione del conducente non proprietario, contenuta nel modello Cid, mentre è oggetto di libera valutazione del giudice nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del mezzo, ha valore di piena prova nei confronti del confitente medesimo, ai sensi degli artt. 2733, 2734 e 2735 c.c., trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo (Cass. civ., sez. III, 21.6.2012, n. 10304).
Quanto alla posizione della compagnia assicurativa (e per ragioni assimilabili del proprietario del mezzo non conducente), la Suprema Corte con pronuncia del 3.6.2024 m. 15431 ha chiarito che “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava
l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti” (così in parte motiva: “L'art. 143, comma 2, d.lg. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame”).
Nel caso di specie, l'attore ha dimesso in giudizio sub doc. 5 il modulo di constatazione amichevole che risulta sottoscritto anche da (conducente dell'automobile) ove la dinamica del Controparte_2 sinistro per cui è causa corrisponde, nella sostanza, a quella allegata dall'attore: in particolare viene rappresentato il motociclo (indicato quale veicolo “B”) che procede nel proprio senso di marcia, e l'automobile (veicolo “A”) in immissione in uscita verso via Caselle – senza che sia ivi rappresentato altro veicolo o differente dinamica del fatto. Del resto, la manovra di immissione nella pubblica via, da zona privata, con svolta a sinistra – ossia in senso opposto alla direzione di marcia del motoveicolo – è stata descritta dai convenuti nel costituirsi in giudizio. La circostanza della scarsa o nulla visibilità dell'automobilista è rimasta priva di riscontro probatorio.
Allo stesso tempo, a fronte della presunzione operante nei confronti della compagnia, nei termini sopra descritti, non ha fornito elementi probatori atti a superarla – Controparte_3 nello specifico quanto alla presenza di altro veicolo nelle circostanze di tempo e luogo in cui si verificava la collisione.
A ciò si aggiunga che la teste , coniuge separato dell'attore dall'anno 2022, Testimone_1 riferiva di essere giunta presso il luogo del sinistro circa 5-10 minuti dopo la collisione, confermava che le foto dimesse in atti da parte attrice rappresentano lo stato dei veicoli nell'immediatezza del sinistro, e riferiva che il convenuto continuava a scusarsi per l'accaduto Controparte_2 dichiarando “di essere uscito dalla propria abitazione di via caselle n. 50 senza rispettare la precedenza” (cap. 2 memoria istruttoria parte attrice). La testimonianza appare credibile in quanto coerente con le risultanze del modulo di constatazione amichevole, sottoscritto dallo stesso P_
.
[...]
Tali elementi, unitariamente considerati, ferma l'assenza di prova contraria o elemento alcuno da cui desumere una diversa modalità di accadimento del sinistro rispetto a quanto attestato nel CID, conducono a concludere che l'impatto si sia verificato per colpa esclusiva del conducente dell'auto,
, che nell'immettersi nella pubblica via dalla propria abitazione, ometteva di dare Controparte_2 la precedenza o comunque di assicurarsi di poter eseguire la manovra di immissione in sicurezza rispetto agli altri utenti della strada, collidendo l'attore che procedeva alla guida del proprio motociclo lungo la via principale.
Per tali motivi, va accertato e dichiarato che il sinistro per cui è causa è stato cagionato per esclusiva responsabilità dell'automobilista . Controparte_2
6. Rispetto alla determinazione del quantum dei lamentati danni, si osserva in diritto che, a seguito delle pronunce n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione e n. 233/2003 della Corte
Costituzionale è stato operato un nuovo inquadramento sistematico delle varie figure di danno risarcibile. In particolare, ad un sistema risarcitorio triangolare incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex artt. 2043 cc. e 32 Cost), del danno morale c.d. soggettivo (risarcibile ex artt. 2059 c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.), è stato sostituito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo maggiormente aderente all'effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendosi in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Quanto al danno non patrimoniale, ritiene questo Giudice opportuno richiamare i principi da ritenersi consolidati ormai a partire da Cass. civ, SS.UU., n. 26972/2008, in particolare quello della
“necessaria integralità del risarcimento, con la conseguente necessità di evitare gli effetti delle duplicazioni risarcitorie in merito a voci di danno che, in via meramente descrittiva, sono menzionate in diverso modo, ma i cui indici di sofferenza, tuttavia, non rappresentano altro che i medesimi componenti del complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente risarcito”
(ribadito di recente da Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015); e ancora, quello sugli interessi risarcibili: “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento
(quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.
Con precipuo riferimento alla lesione dei diritti alla salute e all'integrità fisica – valori la cui copertura costituzionale è indiscussa - il danno, seppur unitariamente liquidato, deve costituire ristoro di ogni pregiudizio subito dalla persona considerata non in chiave statica (lesione del bene giuridico salute inteso come integrità fisica), bensì dinamico-relazionale (lesione del bene giuridico salute inteso come benessere), valorizzandosi cioè il profilo – attinente al danno c.d. conseguenza – del pregiudizio continuativamente risentito dalla persona nei diversi momenti e contesti in cui trova esplicazione la sua personalità, secondo un giudizio standardizzato (c.d. tipicità sociale delle attività precluse o compresse, e delle relative implicazioni psicofisiche secondo l'id quod plerumque accidit) e ciò nondimeno adeguato alla specificità del caso concreto. Il danno non patrimoniale non potrà essere configurato come in re ipsa, dovendo sempre essere oggetto di prova anche a mezzo presunzioni, e la liquidazione sarà calibrata in funzione di un'attenta personalizzazione al fine di conseguire il risultato della riparazione integrale, seppur evitando di incorrere in duplicazioni non consentite.
Particolare attenzione e rigore dovranno quindi essere usati per evitare di incorrere in automatismi risarcitori, in aderenza dell'insegnamento della Suprema Corte.
Sul punto, quanto al danno morale, si richiama Cass. civ., n. 2461/2020 secondo cui “il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato e provato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione integrità psico-fisica”.
Con riferimento, invece, alla personalizzazione, si veda Cass. civ., n. 23778/2014 laddove ha precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima.
Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale,
è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni'” (Cass.
23778/2014).
Si richiamano quindi gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale a firma del dott.
(depositata in data 3.2.2024), condotta alla stregua dei migliori criteri della scienza Persona_1 medica all'esito di approfondita analisi della documentazione in atti ed anamnesi patologica dell'attore, coerente e adeguatamente motivata.
Il CTU incaricato ha accertato che in esito al sinistro stradale di cui trattasi Parte_1 riportava “trauma scrotale con ampia lesione del testicolo di sinistra e formazione di ematoma nella sacca scrotale di destra”, cui seguiva ricovero con intervento chirurgico di orchiectomia sinistra, ritenuto compatibile con il sinistro per cui è causa. Al contempo, l'ausiliario escludeva il nesso eziologico rispetto alla diagnosticata Induratio penis plastica (IPP), patologia determinata dalla progressione del fenomeno di formazione di placche fibrose all'interno della tunica albuginea del pene, tale da condurre a formazione di estese aree fibrotiche associate a calcificazioni, le quali determinano clinicamente deformità del pene stesso e dolore durante i rapporti sessuali. Il dott. precisava, difatti, che la relativa patogenesi non è Per_1 del tutto chiara, potendo l'eziologia essere multifattoriale e associata a fattori di rischio svariati, pur dando atto che la teoria maggiormente consolidata e accettata attribuisce le lesioni istologiche della
IPP agli effetti di una guarigione anomala a seguito di traumi ai corpi cavernosi del pene che
“includono sia eventi di tipo acuto (frattura del pene con lesione della tonaca albiginea) sia microtraumi locali ripetuti”, questi ultimi riconducibili a “rapporti sessuali ma anche nel caso di attività ippica o utilizzo frequente e/o prolungato di biciclette e moto (per il costante sfregamento del sedile o del serbatoio contro l'area genitale), in soggetti in qualche modo predisposti” (perizia pag. 10-11).
Il CTU quindi, assente la prova di una trauma acuto a livello penieno, e tenuto conto del riferito prolungato utilizzo della moto (che invero è oggetto di allegazione sin dall'atto introduttivo del giudizio e ricondotto a passione di questi), riferito come molto frequente dallo stesso attore in sede di esame da parte del medico, escludeva l'attitudine eziologica, dal punto di vista medico-legale, del sinistro che coinvolgeva l'attore con l'insorgenza della lamentata patologia, ritenendo non soddisfatta la criteriologia medico-legale di idoneità lesiva e di esclusione di altre cause. Tale conclusione appare del tutto coerente con il compendio probatorio in atti, in particolare rispetto al riferito utilizzo, frequente e costante nel tempo, della moto da parte dell'attore, e non vi è ragione di discostarsene. Si richiamano anche le considerazioni rese in sede di osservazioni a pag. 15 ss della relazione, tali da non rendere necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio.
Ritenuta soddisfatta la criteriologia medico-legale necessaria per la dimostrazione del nesso di causalità materiale tra il sinistro del 16.10.2020, le lesioni riportate dall'attore e il quadro menomante obiettivato, al momento dell'esame del periziando, nei termini testè esposti, giudicato come definitivamente stabilizzatosi, il consulente ha quindi così determinato il danno biologico subito dall'attore:
- danno biologico temporaneo con invalidità temporanea totale (ITT) per 3 giorni e invalidità temporanea parziale (ITP) al 75% per giorni 17, al 50% per giorni 20 e al 25% per giorni 20;
- danno biologico permanente nella misura del 8%, motivato in ragione dell'età del periziando e dalla presenza di un deficit della funzione di riserva riproduttiva ed endocrina determinata dall'assenza di un testicolo. Al contempo, il CTU escludeva il manifestarsi di conseguenze peculiari tali da giustificare un appesantimento del punto e al ricorso alla c.d. personalizzazione, rispetto a fattispecie analoghe, assente ripercussioni su specifici aspetti dinamico-relazionali e personali, anche in relazione alla sfera sessuale. Né dall'istruttoria orale svolta sono emersi elementi ulteriori in tal senso.
Quanto alla componente del danno morale, il CTU valutava il grado di sofferenza come medio durante l'evoluzione delle lesioni, per la durata di giorni 60, e di grado medio-lieve a postumi stabilizzati.
Ai fini della liquidazione del danno si applicano le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, aventi indiscussa vocazione nazionale, nella versione aggiornata alla data della decisione in quanto aderente al consolidato orientamento giurisprudenziale che nega alcun automatismo tra lesione dell'integrità fisica e sussistenza della componente “morale” del danno, che va pur sempre allegata e provata, anche per presunzioni.
Tenuto conto degli esiti della svolta CTU, il danno non patrimoniale subito dall'attore (di anni 51 all'epoca del sinistro) si determina in € 3.536,25 per pregiudizio biologico temporaneo, ed €
16.981,00 per danno biologico permanente.
La liquidazione del danno biologico permanente nella detta misura tiene già conto della sofferenza patita dall'attore in relazione al sinistro, come descritta dal CTU tenuto conto delle lesioni e del decorso clinico (applicato incremento del punto per sofferenza soggettiva nella misura del 25% stante il grado della sofferenza come stimato dal CTU, che tiene conto delle ripercussioni nella sfera personale-sessuale).
Non ha luogo, invece, alcuna personalizzazione difettandone i presupposti secondo i principi di cui alla giurisprudenza sopra richiamata, non essendo emerse conseguenze pregiudizievoli altre, diverse e ulteriori, anomale o peculiari, in capo all'attore rispetto a esiti lesivi di tipologia analoga.
Ne consegue che la somma complessivamente liquidata per danno non patrimoniale in favore di ammonta a € 20.517,25. Parte_1
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il ristoro delle spese mediche documentate sostenute dall'attore, riconosciute congrue e pertinenti dal CTU, per complessivi euro 696,25 per diagnosi, cura e riabilitazione, oltre a euro 427,00 per consulenza medico legale (doc. 14 e 16). E quindi per complessivi euro 1.123,25.
E quindi, in definitiva, la somma liquidata per ristoro del danno, patrimoniale e non patrimoniale, ammonta a euro 21.640,50.
Da tale somma va, ora, detratto l'acconto, pari a euro 8.900,35, medio tempore percepito dall'attore
(doc. 25) come segue, oltre al riconoscimento di rivalutazione ed interessi, previa devalutazione della somma liquidata come risarcimento alla data del sinistro, prima, e alla data dei singoli acconti percepiti dal danneggiato, poi (Cass. civ., 7.8.2023, n. 23927).
La complessiva somma di euro 21.640,50 va quindi devalutata alla data del sinistro del 16.10.2020
(risultando pari a € 18.215,91) ed applicata rivalutazione e interessi (ex Cass. civ. S.U. n.
1712/1995) sino al 2.4.2021, data di consegna dell'assegno di euro 8.900,35 da parte di , CP_5 risultando pari alla somma di € 18.527,98. Da tale somma va decurtato l'acconto di euro 8.900,35, residuando dovuta la minor somma di € 9.627,63.
Applicando nuovamente rivalutazione ed interessi su detta ultima somma come da Cass. civ. S.U. n.
1712/1995, dal 2.4.2021 al mese di giugno del 2025 (unico dato attualmente disponibile), risulta definitivamente dovuta in favore dell'attore la residua somma di € 12.316,66. Su tale somma sono poi dovuti interessi legali dal deposito della sentenza fino al saldo effettivo.
7. Da ultimo, la domanda di manleva svolta dai convenuti e nei Controparte_2 _10 confronti della compagnia terza chiamata è fondata (cfr. certificato di assicurazione sub doc. 1 parte convenuta): la terza chiamata va quindi condannata a tenere indenne i convenuti da quanto tenuti a versare in favore dell'attore a ristoro dei fatti oggetto di causa, pacificamente rientrando nel rischio assicurato.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 in applicazione del criterio del c.d. disputatum.
I convenuti sono tenuti a rifondere le spese di lite in favore dell'attore, stante la soccombenza rispetto alla domanda risarcitoria – ferma la domanda di manleva;
la compagnia terza chiamata è tenuta a rifondere le spese di lite in favore dei convenuti, stante la soccombenza rispetto alla domanda di manleva svolta nei suoi confronti.
Alla luce del complessivo esito della lite, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come giudizialmente liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro per Controparte_2 cui è causa verificatosi in data 16.10.2020 in Monticello Conte Otto e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna e , in solido, a pagare in favore di a Controparte_2 _1 Parte_1 titolo di ristoro del danno, patrimoniale e non patrimoniale, la somma di euro 12.316,66, oltre interessi come in parte motiva;
2) condanna e , in solido, a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_2 _1
, che si liquidano in euro 568,40 per anticipazioni, ed euro 5.077,00 per compenso Parte_1 professionale (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro
1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a tenere indenni e Controparte_11 Controparte_2 _1
di quanto condannati a pagare in favore di in forza del punto n. 1 e n. 2 del
[...] Parte_1 dispositivo;
4) condanna a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_11
e di , che si liquidano, in misura onnicomprensiva per detta parte, _1 Controparte_2 in euro 518,00 per anticipazioni ed euro 5.077,00 per compenso professionale (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro
1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) pone definitivamente le spese di CTU come già liquidate a carico di
[...]
Controparte_9
Vicenza, 17 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo