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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 555/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1250/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042445105000 Consorzio_1
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6714/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: --
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio parte ricorrente agisce per l'annullamento della cartella di pagamento n.
09420240042445105000, notificata il 26 novembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, per un importo di euro 225,88, relativa al contributo consortile anno 2023 richiesto dal Associazione_1
. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per inesistenza del presupposto impositivo e infondatezza della pretesa, contestando la debenza del contributo in assenza di beneficio fondiario e la legittimità del richiamo normativo operato dall'ente impositore.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che la cartella si fonda sull'art. 23, comma 2, lett. A), della legge regionale Calabria n. 11/2003, che prevedeva l'applicazione del contributo per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali indipendentemente dal beneficio fondiario. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 188/2018, nella parte in cui consentiva la contribuzione senza correlazione al beneficio, in violazione dell'art. 119 Cost. Ne consegue che la norma richiamata è stata espunta dall'ordinamento e non può costituire fondamento giuridico della pretesa.
La ricorrente ha inoltre dedotto che, anche alla luce della riforma introdotta dalla legge regionale n. 13/2017, il contributo consortile è dovuto solo in presenza di un vantaggio diretto e specifico per l'immobile, consistente nella conservazione o incremento del valore derivante dalle opere di bonifica. Ha richiamato l'art. 59 del R.
D. n. 215/1933 e l'art. 860 c.c., nonché la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 9857/1996; Cass.
n. 8770/2009), secondo cui il beneficio deve tradursi in un incremento di valore del fondo, non potendo essere presunto per il solo fatto dell'inclusione nel comprensorio. Nel caso di specie, non risulta alcuna opera di bonifica né alcun vantaggio concreto per i terreni della ricorrente, sicché la pretesa si configura come una imposizione patrimoniale priva di base legale.
La ricorrente ha altresì eccepito il difetto di motivazione dell'atto, rilevando che la cartella non indica né il perimetro di contribuenza né il piano di classifica, né specifica le opere da cui deriverebbe il beneficio, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990. Ha richiamato pronunce di merito e di legittimità
(Cass. n. 11801/2013; CTR Calabria n. 1243/2015) che impongono al Consorzio l'onere di provare in giudizio l'esistenza del beneficio diretto e immediato, non potendo ritenersi sufficiente il mero richiamo al piano di classifica.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo il difetto di legittimazione passiva per le doglianze attinenti alla formazione del ruolo e alla notifica degli atti presupposti, attività di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Nessuno si è costituito per il Consorzio.
Nella odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo riguardo alla contestazione specifica del Piano di Classifica, stante l'assenza di difese nel merito di segno diverso da parte dell'AdER e la mancata costituzione in giudizio dell'intimato Consorzio, il gravame va accolto.
1) Invero, secondo l'orientamento più recente che si è formato in merito alle vicende di cui si tratta , «l'ente impositore, al quale viene contestato il diritto di pretendere l'assolvimento dell'obbligo della corresponsione del c.d. contributo consortile, assolve all'onere probatorio, che su di esso grava, producendo il piano di classifica, corredato dal perimetro di contribuenza, che individui le opere che prevede di realizzare o ha realizzato nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'immobile per cui si chiede il tributo. In siffatta evenienza, spetta al contribuente, che contesta la pretesa tributaria, fornire la prova dell'assenza di interventi che giustifichino, con riferimento al suo immobile, la fondatezza della stessa. ..» (cfr. Corte tributaria di secondo grado della Calabria n. 1720/2023 e sentenza nr. 4548/2024 della Corte Tributaria di primo grado, sez. 9).
La nuova legge regionale N. 13/2017 che reca “modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica)” ha riformulato la disposizione di cui all'art. 23 comma 1 della Legge regionale per la Calabria n. 11 del 2003.
Tale disposizione ha subordinato l'assoggettabilità a contribuzione al beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del
2018, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del "quantum" del contributo, è determinante la precisa identificazione, da parte del Piano di classifica, degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio.
Nel caso di specie, nessuna prova del genere è stata fornita al giudizio.
2) Nel dettaglio addebiti della cartella è indicato che il titolo della imposizione è individuato nel "contributo consortile (Legge Regionale n. 11/2003 –art. 23 comma 1 Lett. A) quale quota relativa alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario”; correttamente, la difesa di parte ricorrente invoca la sentenza n. 188, depositata il 19/10/2018 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a
Serie Speciale n.42 del 24/10/2018, cin cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi,
è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio». Appare evidente la fondatezza della doglianza.
Pertanto, il riferimento a un Piano di classifica non riguardante l'ente impositore;
il richiamo ad una norma di legge dichiarata incostituziomale;
sono evidenti ragiini che confermano la fondatezza della censura in ordine alla insufficienza della motivazione, non sussistendo in atti alcun riferimento idoneo a far presumere la sussistenza del presupposto dell'imposizione.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve trovare accoglimento e l'atto impugnato deve essere annullato Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le parti soccombenti, in solido tra loro, alle spese di lite che liquida in euro
200,00 complessivi, da distrarsi
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1250/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042445105000 Consorzio_1
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6714/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: --
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio parte ricorrente agisce per l'annullamento della cartella di pagamento n.
09420240042445105000, notificata il 26 novembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, per un importo di euro 225,88, relativa al contributo consortile anno 2023 richiesto dal Associazione_1
. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per inesistenza del presupposto impositivo e infondatezza della pretesa, contestando la debenza del contributo in assenza di beneficio fondiario e la legittimità del richiamo normativo operato dall'ente impositore.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che la cartella si fonda sull'art. 23, comma 2, lett. A), della legge regionale Calabria n. 11/2003, che prevedeva l'applicazione del contributo per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali indipendentemente dal beneficio fondiario. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 188/2018, nella parte in cui consentiva la contribuzione senza correlazione al beneficio, in violazione dell'art. 119 Cost. Ne consegue che la norma richiamata è stata espunta dall'ordinamento e non può costituire fondamento giuridico della pretesa.
La ricorrente ha inoltre dedotto che, anche alla luce della riforma introdotta dalla legge regionale n. 13/2017, il contributo consortile è dovuto solo in presenza di un vantaggio diretto e specifico per l'immobile, consistente nella conservazione o incremento del valore derivante dalle opere di bonifica. Ha richiamato l'art. 59 del R.
D. n. 215/1933 e l'art. 860 c.c., nonché la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 9857/1996; Cass.
n. 8770/2009), secondo cui il beneficio deve tradursi in un incremento di valore del fondo, non potendo essere presunto per il solo fatto dell'inclusione nel comprensorio. Nel caso di specie, non risulta alcuna opera di bonifica né alcun vantaggio concreto per i terreni della ricorrente, sicché la pretesa si configura come una imposizione patrimoniale priva di base legale.
La ricorrente ha altresì eccepito il difetto di motivazione dell'atto, rilevando che la cartella non indica né il perimetro di contribuenza né il piano di classifica, né specifica le opere da cui deriverebbe il beneficio, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990. Ha richiamato pronunce di merito e di legittimità
(Cass. n. 11801/2013; CTR Calabria n. 1243/2015) che impongono al Consorzio l'onere di provare in giudizio l'esistenza del beneficio diretto e immediato, non potendo ritenersi sufficiente il mero richiamo al piano di classifica.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo il difetto di legittimazione passiva per le doglianze attinenti alla formazione del ruolo e alla notifica degli atti presupposti, attività di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Nessuno si è costituito per il Consorzio.
Nella odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo riguardo alla contestazione specifica del Piano di Classifica, stante l'assenza di difese nel merito di segno diverso da parte dell'AdER e la mancata costituzione in giudizio dell'intimato Consorzio, il gravame va accolto.
1) Invero, secondo l'orientamento più recente che si è formato in merito alle vicende di cui si tratta , «l'ente impositore, al quale viene contestato il diritto di pretendere l'assolvimento dell'obbligo della corresponsione del c.d. contributo consortile, assolve all'onere probatorio, che su di esso grava, producendo il piano di classifica, corredato dal perimetro di contribuenza, che individui le opere che prevede di realizzare o ha realizzato nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'immobile per cui si chiede il tributo. In siffatta evenienza, spetta al contribuente, che contesta la pretesa tributaria, fornire la prova dell'assenza di interventi che giustifichino, con riferimento al suo immobile, la fondatezza della stessa. ..» (cfr. Corte tributaria di secondo grado della Calabria n. 1720/2023 e sentenza nr. 4548/2024 della Corte Tributaria di primo grado, sez. 9).
La nuova legge regionale N. 13/2017 che reca “modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica)” ha riformulato la disposizione di cui all'art. 23 comma 1 della Legge regionale per la Calabria n. 11 del 2003.
Tale disposizione ha subordinato l'assoggettabilità a contribuzione al beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del
2018, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del "quantum" del contributo, è determinante la precisa identificazione, da parte del Piano di classifica, degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio.
Nel caso di specie, nessuna prova del genere è stata fornita al giudizio.
2) Nel dettaglio addebiti della cartella è indicato che il titolo della imposizione è individuato nel "contributo consortile (Legge Regionale n. 11/2003 –art. 23 comma 1 Lett. A) quale quota relativa alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario”; correttamente, la difesa di parte ricorrente invoca la sentenza n. 188, depositata il 19/10/2018 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a
Serie Speciale n.42 del 24/10/2018, cin cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi,
è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio». Appare evidente la fondatezza della doglianza.
Pertanto, il riferimento a un Piano di classifica non riguardante l'ente impositore;
il richiamo ad una norma di legge dichiarata incostituziomale;
sono evidenti ragiini che confermano la fondatezza della censura in ordine alla insufficienza della motivazione, non sussistendo in atti alcun riferimento idoneo a far presumere la sussistenza del presupposto dell'imposizione.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve trovare accoglimento e l'atto impugnato deve essere annullato Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le parti soccombenti, in solido tra loro, alle spese di lite che liquida in euro
200,00 complessivi, da distrarsi