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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/11/2025, n. 8347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8347 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N.12047 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott. AR AU AM Presidente Dott Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 28/03/2025 rimessa al Collegio alla udienza del 7 ottobre 2025 e discussa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025. promossa da
( ) nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. PESCI MARICA presso la quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte ricorrente-
nei confronti di
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/04/1971, rappresentato e difeso dall'avv. FEDELI ANNAMARIA, presso la quale è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
-Parte resistente -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 14 aprile 2025
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza del 2 ottobre 2025 come di seguito trascritte:
pagina 1 di 11 I procuratori delle parti, per quel che riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assegnazione della casa familiare, precisano congiuntamente le conclusioni di seguito riportate, come da memoria ex art. 473 bis 17 n. 3 c.p.c., depositata da parte ricorrente in data 18 settembre 2025: Dichiarare la separazione personale dei coniugi, signora e signor Parte_1 CP_1
che in data 27.02.2010 in Cambiago (MI) hanno contratto matrimonio con rito civile,
[...] iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 1 P. 1 Anno 2010, alle seguenti CONDIZIONI
1. Quanto alla separazione: autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, dando atto che dal mese di Settembre 2024 il signor ha lasciato la casa Controparte_1 coniugale, con il consenso della signora e che ha, nel frattempo, asportato tutti i suoi Parte_1 effetti e beni personali;
2. Quanto all'affidamento delle figlie minori: disporre che le figlie minori, ed vengano Per_1 Per_2 affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, con la quale resteranno a vivere nella casa coniugale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie, e nel loro preminente interesse. I genitori, inoltre, dovranno occuparsi della crescita psico-fisica delle minori collaborando fattivamente per il loro sviluppo sereno ed adeguato, garantendo altresì alle stesse di poter conservare un rapporto significativo, oltre che con entrambi i genitori, anche con gli ascendenti, e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. Quanto all'assegnazione della casa coniugale: disporre che la casa coniugale sita in Cambiago (MI), via Privata Don Giussani n. 9, composta da appartamento ed autorimessa, contraddistinti al C.F. del predetto Comune di Cambiago (MI), come segue: quanto all'appartamento al Foglio 1 – Particella 751 – Subalterno 5, CAMBIAGO (MI), VIA PRIVATA DO LUIGI IU n. SNC Piano 1-S1, Cat. A/3, Classe 04, Consistenza 3 vani, Rendita Euro 24015; quanto all'autorimessa al Foglio 1
– Particella 751 – Subalterno 6, CAMBIAGO (MI), VIA PRIVATA DO LUIGI IU, n. SC Piano S1, Cat. C/6, Classe 04, Consistenza 15mq, Rendita Euro 37,18, sia assegnata con quanto l'arreda, alla signora che vi vivrà con le figlie minori, ed che continueranno a Pt_1 Per_1 Per_2 mantenere la residenza presso la casa coniugale, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, anche oltre al compimento della maggiore età;
4. Quanto alle modalità di visita padre-figlie: disporre una modalità di visita padre figlie che preveda che il signor tenga con sé le figlie secondo le seguenti modalità: - durante la settimana del I° CP_1 turno (06:00-14:00) dall'uscita da scuola fino a dopo cena con accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 21:00, eccetto che per il mercoledì, nonché per che il martedì, e venerdì Per_1 esce alle ore 13:50, e pranza a casa della madre per essere poi ritirata dal padre alle ore 16:30, orario di uscita da scuola della sorella - durante la settimana del II° turno (14:00-22:00) il Per_2 padre accompagnerà le figlie minori a scuola tutte le mattine;
- durante la settimana del III° turno (22:00-06:00) il padre accompagnerà le figlie a scuola il lunedì mattina e le preleverà dall'uscita da scuola nelle giornate di lunedì e giovedì pomeriggio e le terrà con sé fino a dopo cena con accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 21:00. Il padre terrà inoltre le figlie pagina 2 di 11 ed a fine settimana alterni come segue: - i fine settimana che cadono nelle settimane Per_1 Per_2 del I° turno (dalle ore 06:00 alle ore 14:00), il signor andrà a prelevare le bambine il CP_1 venerdì dall'uscita da scuola o presso l'abitazione materna, e le terrà con sé fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- i fine settimana che cadono nelle settimane del II° turno ( dalle ore 14:00 alle ore 22:00) del III° turno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00), il padre andrà a prendere le bambine il sabato mattina entro le ore 10:00, e le terrà con sé fino alla domenica sera quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 21:00, soltanto quando il lunedì successivo corrisponde al I° turno (dalle ore 06:00 alle ore 14:00).
5. Le vacanze natalizie saranno divise in due settimane, dal 23.12 al 30.12 e dal 30.12 al 06.01 ad anni alterni. Il genitore che avrà il primo periodo di competenza, e quindi comprensivo del giorno di Natale, acconsentirà all'altro genitore di trascorrere il pranzo/cena del 25.12 ed il pranzo/cena del 26.12 con le figlie, purché ed Per_1 non siano fuori Milano per vacanze con il genitore di competenza. La vacanze pasquali, Per_2 scolastiche, verranno trascorse ad anni alterni fra i genitori con le figlie. I ponti e le festività scolastiche verranno trascorsi ad anni alterni dai genitori con le figlie, senza modificare la regolamentazione dei week end di competenza. Durante le vacanze, estive o invernali, si interromperà l'alternanza dei fine settimana, per poi riprendere al termine delle vacanze stesse in favore del genitore che non aveva trascorso con le figlie l'ultimo fine settimana prima dell'inizio del periodo di vacanza. Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con le figlie 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro e non oltre il 30.04 di ogni anno. Le figlie
ed trascorreranno con la signora i giorni della Festa della Mamma e del Per_1 Per_2 Pt_1 compleanno della madre, e con il signor il giorno della Festa del Papà e del compleanno del CP_1 padre;
le figlie festeggeranno inoltre il proprio compleanno, possibilmente, con entrambi i genitori, e, in caso contrario, con un solo genitore in alternanza di anno in anno.
6. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
Parte ricorrente, relativamente al contributo al mantenimento delle figlie minori, così precisa:
- Porre a carico del sig. un contributo al mantenimento delle figlie minori nella misura di CP_1
400 euro, oltre il 50% delle spese extra assegno, con devoluzione del 100% dell'AUU alla madre.
Parte resistente, relativamente al contributo al mantenimento delle figlie minori, precisa come da comparsa di costituzione del 19 giugno 2025:
- Disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario delle figlie durante i periodi di permanenza presso di sé, escluso quindi ogni diritto della ricorrente a un assegno mensile a carico del resistente. - Porre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie delle figlie, secondo le Linee Guida del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano approvate nel giugno 2025, ad intendersi qui richiamate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 3 di 11 e hanno contratto matrimonio civile in CAMBIAGO Parte_1 Controparte_1
(MI) il 27/02/2010, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di CAMBIAGO (MI) al n. 1 parte I, , anno 2010. Dall'unione sono nate, a Vimercate, le figlie ed rispettivamente in data Per_1 Per_2
03/10/2013 e 06/05/2017. Con ricorso depositato in data 27 marzo 2025 e ritualmente notificato, la sig. ha chiesto Pt_1 dichiararsi la separazione personale dal marito , l'affidamento condiviso delle figlie Controparte_1 minori, il loro collocamento prevalente presso di sé, la determinazione delle frequentazioni padre-figlie secondo un preciso calendario e l'assegnazione della casa familiare di cui i coniugi sono comproprietari;
sotto il profilo economico, la ricorrente ha chiesto poi porsi a carico di parte resistente un contributo al mantenimento nella misura di 400 euro, oltre rivalutazione per ciascuna figlia ed il 50% delle spese extra assegno, così come individuate dalle Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017. Parte resistente si è costituita in giudizio in data 19 giugno 2025 ed ha formulato domande sovrapponibili a quelle di parte ricorrente, fatta eccezione per quel che attiene al contributo al mantenimento: a riguardo, il sig. ha infatti chiesto disporsi che ciascun genitore provvedesse CP_1 al mantenimento diretto delle figlie minori nei tempi di rispettiva spettanza nonché la ripartizione al 50% delle spese extra assegno, così come individuate dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano nel giugno 2025. I coniugi sono comparsi davanti al GOT all'udienza del 8 luglio 2025. In tale occasione, le parti hanno concordato in ordine ai profili attinenti alla genitorialità – ovvero regime di affidamento, collocamento delle bambine, assegnazione della casa familiare alla sig. e tempi di frequentazioni padre-figlie – Pt_1 ma non sono riusciti ad addivenire ad una soluzione condivisa per quel che attiene al contributo al mantenimento pertanto hanno chiesto un breve rinvio dell'udienza al fine di poter trovare una soluzione transattiva della controversia. L'udienza è stata dunque rinviata al 10 luglio 2025. All'udienza del 10 luglio 2025, le parti hanno ribadito il proprio accordo in ordine ai profili concernenti la genitorialità, rimanendo però fermi sulle rispettive posizioni per quel che riguarda il profilo economico: la sig. infatti, alla luce dei tempi di permanenza delle figlie presso di sé ha chiesto Pt_1 porsi a carico del sig. un contributo non inferiore a 250 euro a figlia, oltre il 50% delle spese CP_1 extra assegno;
il sig. , dal canto suo, tenuto conto della rata di mutuo che è tenuto a versare in CP_1 relazione alla casa familiare assegnata alla moglie, dei costi abitativi, delle spese di mantenimento diretto che è chiamato a sostenere nei tempi di permanenza presso di sé delle figlie nonché della percezione, da parte della sig. dell'intero AUU, prossimo ad aumentare di importo, ha chiesto Pt_1 porre a suo carico un contributo non superiore a 160 euro complessivi, oltre il 50% delle spese extra- assegno. L'udienza è stata rinviata al 2 ottobre 2025 innanzi al Giudice Delegato. All'udienza del 2 ottobre 2025, le parti son state autorizzate a vivere separate ed hanno confermato le statuizioni come già concordate: Il Giudice Delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: porre a carico del padre il contributo al mantenimento nella misura di 250/300 euro oltre pagina 4 di 11 il 50% delle spese extra assegno come da Linee Guida del giugno 2025, con devoluzione dell'intero assegno unico universale alla madre pari a 348 euro . Il sig. , dopo confronto con la difesa, CP_1 ha accettato la proposta conciliativa, nella misura di 250 euro mensili, oltre il 50% delle spese extra assegno, mentre la sig. ha insistito nella propria pretesa, dichiarando di non poter accettare un Pt_1 contributo inferiore a 400 euro, oltre il 50% delle spese extra-assegno. Il Giudice Delegato, preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti e della mancata articolazione di istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i procuratori a precisare le conclusioni.
I procuratori, vista l'imminente decisione del Collegio ed in assenza di ragioni di urgenza hanno concordato sulla non necessità di adozione di provvedimenti temporanei. All'udienza del 7 ottobre 2025, rinviata per la discussione orale, la sig. presente personalmente Pt_1 in udienza, ha dichiarato di voler accettare la proposta formulata dal Giudice Delegato all'udienza del 2 ottobre 2025 e dunque porre a carico di controparte un contributo al mantenimento nella misura di 300 euro. Alla medesima udienza, la difesa di parte resistente ha confermato la volontà del proprio assistito di accettare la proposta del Giudice Delegato nei limiti di 250 euro. Il Giudice Delegato, preso atto delle diverse richieste, ha ordinato la discussione orale sulle conclusioni precisate all'udienza del 2 ottobre e ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferirne al Collegio.
*****
1. Sulla domanda di separazione personale dei coniugi La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita accoglimento: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. e che la comunione morale e materiale non può essere più ricostituita.
2. Sulla responsabilità genitoriale Per quanto riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine alle figlie minori e Per_2
, il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, avuto riguardo al regime di Per_1 affidamento condiviso delle bambine ai genitori, al loro collocamento prevalente presso la madre e alla definizione di un preciso calendario di frequentazioni padre-figlie.
Ritenuto che
tali accordi intervenuti tra le parti delineino, allo stato, il migliore assetto possibile avuto riguardo al superiore interesse della prole, dispone in conformità come da dispositivo.
3. Sull'assegnazione della casa familiare Il Tribunale provvede in conformità concordato tra le parti in ordine all'assegnazione della casa familiare – di cui i coniugi sono comproprietari – alla sig. presso la quale le minori Parte_1 trascorrono tempi significativi.
4. Sul contributo nel mantenimento dei figli.
pagina 5 di 11 La concorde volontà dei genitori in ordine alla regolamentazione della maggioranza degli aspetti legati alla responsabilità genitoriale ha trovato limite nella determinazione del contributo al mantenimento per le figlie minori e . Per_1 Per_2
La proposta conciliativa avanzata dal Giudice Delegato è stata formulata prevedendo un range tra i 250,00 ed i 300,00 euro mensili di mantenimento, e le parti si sono assestati sugli estremi opposti della proposta: all'udienza del 2 ottobre 2025 il padre ha accettato la proposta con contributo di 250 euro mensili, oltre il 50% delle spese extra-assegno e l'intero AUU alla madre;
la madre, all'udienza del 7 ottobre 2025 ha parimenti accettato la proposta con previsione, però, di un contributo di 300 euro mensili, oltre il 50% delle spese extra-assegno e l'intero AUU alla madre. Nell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione hanno, quindi, precisato le conclusioni trascritte in epigrafe. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., entrambi gli importi citati risultano coerenti con le capacità economiche dei genitori – la ricorrente, infatti, lavora come operaia presso la Società Ingersoll Rand Italiana Manufactoring Srl in Vignate (MI), percependo uno stipendio annuale lordo di euro 26.375,00, così come risultante dalla dichiarazione dei redditi 2024 prodotta dalla sig. il resistente invece Pt_2 lavora come operaio presso la Rollon s.r.l., percependo uno stipendio annuale lordo di euro 39 589,00, così come risultante dalla dichiarazione dei redditi prodotta dal sig. - Parte_3
Nel caso di specie occorre però tenere in considerazione i seguenti aspetti:
- il tempo di permanenza delle bambine presso ciascun genitore;
- l'assegnazione alla madre della casa famigliare, di cui i coniugi sono comproprietari, e per l'acquisto della quale hanno sottoscritto un contratto di mutuo con rateo mensile di circa 698,00 euro mensili corrisposto nella misura del 50% ciascuno;
- i costi abitativi sostenuti dal padre nella misura di circa 650,00 euro mensili;
- le esigenze di cura e mantenimento delle minori che, nel caso di specie, hanno 12 e 8 anni;
portano a determinare il contributo al mantenimento della prole da porsi in capo al sig. nella CP_1 misura di 250 euro mensili (125,00 euro a figlia), importo da versarsi, con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025 entro il 20, in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione aprile 2026). I genitori dovranno inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo, nella misura del 50% ciascuno, le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano meglio dettagliate in dispositivo. L'AUU dovrà continuare ad essere percepito per intero dalla madre in continuità con quanto spontaneamente attuato
5. Sulle spese di lite.
Attesa la soluzione condivisa cui le parti sono addivenute nella regolamentazione della responsabilità genitoriale nonché la accettazione di entrambi della proposta conciliativa formulata si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.12047/2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in CAMBIAGO (MI) il 27/02/2010 , atto iscritto
[...] nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di CAMBIAGO (MI) al n. parte I,II, serie, Ufficio, anno 2010; 2) DISPONE l'affido condiviso di ed , nate a Vimercate in data Per_1 Persona_3
03/10/2013 e 06/05/2017, ai genitori, sig. e , dando atto che, ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 337 ter co. 3 c.c., le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale degli stessi, devono essere assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli e che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore che ha i figli presso di sé e per il tempo in cui li ha con sé; 3) DISPONE su accordo dei genitori che, salvo ogni e migliore determinazione, le frequentazioni padre-figlie avvengano come di seguito: durante la settimana del I° turno (06:00-14:00) dall'uscita da scuola fino a dopo cena con accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 21:00, eccetto che per il mercoledì, nonché per che il martedì, e venerdì esce alle ore 13:50, e pranza a casa della madre Per_1 per essere poi ritirata dal padre alle ore 16:30, orario di uscita da scuola della sorella;
Per_2 durante la settimana del II° turno (14:00-22:00) il padre accompagnerà le figlie minori a scuola tutte le mattine;
durante la settimana del III° turno (22:00-06:00) il padre accompagnerà le figlie a scuola il lunedì mattina e le preleverà dall'uscita da scuola nelle giornate di lunedì e giovedì pomeriggio e le terrà con sé fino a dopo cena con accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 21:00. Il padre terrà inoltre le figlie ed a fine settimana alterni come segue: Per_1 Per_2
i fine settimana che cadono nelle settimane del I° turno (dalle ore 06:00 alle ore 14:00), il signor andrà a prelevare le bambine il venerdì dall'uscita da scuola o presso l'abitazione CP_1 materna, e le terrà con sé fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
i fine settimana che cadono nelle settimane del II° turno ( dalle ore 14:00 alle ore 22:00) del III° turno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00), il padre andrà a prendere le bambine il sabato mattina entro le ore 10:00, e le terrà con sé fino alla domenica sera quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 21:00, soltanto quando il lunedì successivo corrisponde al I° turno (dalle ore 06:00 alle ore 14:00). pagina 7 di 11 Le vacanze natalizie saranno divise in due settimane, dal 23.12 al 30.12 e dal 30.12 al 06.01 ad anni alterni. Il genitore che avrà il primo periodo di competenza, e quindi comprensivo del giorno di Natale, acconsentirà all'altro genitore di trascorrere il pranzo/cena del 25.12 ed il pranzo/cena del 26.12 con le figlie, purché ed non siano fuori Milano per Per_1 Per_2 vacanze con il genitore di competenza. Le vacanze pasquali, scolastiche, verranno trascorse ad anni alterni fra i genitori con le figlie. I ponti e le festività scolastiche verranno trascorsi ad anni alterni dai genitori con le figlie, senza modificare la regolamentazione dei week end di competenza. Durante le vacanze, estive o invernali, si interromperà l'alternanza dei fine settimana, per poi riprendere al termine delle vacanze stesse in favore del genitore che non aveva trascorso con le figlie l'ultimo fine settimana prima dell'inizio del periodo di vacanza. Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con le figlie 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro e non oltre il 30.04 di ogni anno.
Le figlie ed trascorreranno con la signora i giorni della Festa della Per_1 Per_2 Pt_1
Mamma e del compleanno della madre, e con il signor il giorno della Festa del Papà e CP_1 del compleanno del padre;
le figlie festeggeranno inoltre il proprio compleanno, possibilmente, con entrambi i genitori, e, in caso contrario, con un solo genitore in alternanza di anno in anno.
4) ASSEGNA la casa familiare - sita in Cambiago (MI), via Privata Don Giussani n. 9, composta da appartamento ed autorimessa, contraddistinti rispettivamente al C.F. del Comune di Cambiago (MI), come segue: quanto all'appartamento al Foglio 1 – Particella 751 – Subalterno
5, CAMBIAGO (MI), VIA PRIVATA DO LUIGI IU n. SC Piano 1-S1, Cat. A/3, Classe 04, Consistenza 3 vani, Rendita Euro 240,15; quanto all'autorimessa al Foglio 1 – Particella 751 – Subalterno 6, CAMBIAGO (MI), VIA PRIVATA DO LUIGI IU n. SC Piano S1, Cat. C/6, Classe 04, Consistenza 15mq, Rendita Euro 37,18 – e quanto l'arreda alla sig. che ivi vivrà con le figlie minori;
Parte_1
5) PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare alla sig. in Controparte_1 Parte_1 via anticipata, entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di euro 250, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione novembre 2026), a titolo di contributo al mantenimento indiretto delle figlie minori;
6) PONE A CARICO dei sig. e l'obbligo di corrispondere, nella Controparte_1 Parte_1 misura del 50% ciascuno, le spese extra-assegno, come individuate dalle Linee Guida adottate congiuntamente dal Tribunale di Milano, dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano, in data 10 giugno 2025, di seguito dettagliate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a. visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b. cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c. trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
pagina 8 di 11 d. tickets sanitari;
e. occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f. farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base
o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d. farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b. libri di testo;
c. materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d. dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e. assicurazione scolastica;
f. fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g. gite scolastiche senza pernottamento;
h. spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i. mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b. gite scolastiche con pernottamento;
c. corsi di recupero e lezioni private;
d. corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e. alloggio presso la sede universitaria
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b. centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali); c. Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. pagina 9 di 11 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a. corsi di lingue;
b. corsi di musica e strumenti musicali;
c. attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d. spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); e. viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f. spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); g. acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h. spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7) DISPONE che la madre continui a percepire l'intero AUU
8) COMPENSA le spese legali
9) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1) al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAMBIAGO (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi. Così deciso in Milano il 22 ottobre 2025
Il Giudice est. Chiara Delmonte
Il Presidente
AR AU AM pagina 10 di 11 Il presente provvedimento è stato redatto con il contributo del MOT, dott.ssa Francesca Ruggiero
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 19 allegato al ricorso introduttivo 2 Doc. 29 allegato alla comparsa di costituzione pagina 6 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott. AR AU AM Presidente Dott Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 28/03/2025 rimessa al Collegio alla udienza del 7 ottobre 2025 e discussa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025. promossa da
( ) nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. PESCI MARICA presso la quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte ricorrente-
nei confronti di
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/04/1971, rappresentato e difeso dall'avv. FEDELI ANNAMARIA, presso la quale è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
-Parte resistente -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 14 aprile 2025
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza del 2 ottobre 2025 come di seguito trascritte:
pagina 1 di 11 I procuratori delle parti, per quel che riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assegnazione della casa familiare, precisano congiuntamente le conclusioni di seguito riportate, come da memoria ex art. 473 bis 17 n. 3 c.p.c., depositata da parte ricorrente in data 18 settembre 2025: Dichiarare la separazione personale dei coniugi, signora e signor Parte_1 CP_1
che in data 27.02.2010 in Cambiago (MI) hanno contratto matrimonio con rito civile,
[...] iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 1 P. 1 Anno 2010, alle seguenti CONDIZIONI
1. Quanto alla separazione: autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, dando atto che dal mese di Settembre 2024 il signor ha lasciato la casa Controparte_1 coniugale, con il consenso della signora e che ha, nel frattempo, asportato tutti i suoi Parte_1 effetti e beni personali;
2. Quanto all'affidamento delle figlie minori: disporre che le figlie minori, ed vengano Per_1 Per_2 affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, con la quale resteranno a vivere nella casa coniugale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie, e nel loro preminente interesse. I genitori, inoltre, dovranno occuparsi della crescita psico-fisica delle minori collaborando fattivamente per il loro sviluppo sereno ed adeguato, garantendo altresì alle stesse di poter conservare un rapporto significativo, oltre che con entrambi i genitori, anche con gli ascendenti, e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. Quanto all'assegnazione della casa coniugale: disporre che la casa coniugale sita in Cambiago (MI), via Privata Don Giussani n. 9, composta da appartamento ed autorimessa, contraddistinti al C.F. del predetto Comune di Cambiago (MI), come segue: quanto all'appartamento al Foglio 1 – Particella 751 – Subalterno 5, CAMBIAGO (MI), VIA PRIVATA DO LUIGI IU n. SNC Piano 1-S1, Cat. A/3, Classe 04, Consistenza 3 vani, Rendita Euro 24015; quanto all'autorimessa al Foglio 1
– Particella 751 – Subalterno 6, CAMBIAGO (MI), VIA PRIVATA DO LUIGI IU, n. SC Piano S1, Cat. C/6, Classe 04, Consistenza 15mq, Rendita Euro 37,18, sia assegnata con quanto l'arreda, alla signora che vi vivrà con le figlie minori, ed che continueranno a Pt_1 Per_1 Per_2 mantenere la residenza presso la casa coniugale, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, anche oltre al compimento della maggiore età;
4. Quanto alle modalità di visita padre-figlie: disporre una modalità di visita padre figlie che preveda che il signor tenga con sé le figlie secondo le seguenti modalità: - durante la settimana del I° CP_1 turno (06:00-14:00) dall'uscita da scuola fino a dopo cena con accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 21:00, eccetto che per il mercoledì, nonché per che il martedì, e venerdì Per_1 esce alle ore 13:50, e pranza a casa della madre per essere poi ritirata dal padre alle ore 16:30, orario di uscita da scuola della sorella - durante la settimana del II° turno (14:00-22:00) il Per_2 padre accompagnerà le figlie minori a scuola tutte le mattine;
- durante la settimana del III° turno (22:00-06:00) il padre accompagnerà le figlie a scuola il lunedì mattina e le preleverà dall'uscita da scuola nelle giornate di lunedì e giovedì pomeriggio e le terrà con sé fino a dopo cena con accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 21:00. Il padre terrà inoltre le figlie pagina 2 di 11 ed a fine settimana alterni come segue: - i fine settimana che cadono nelle settimane Per_1 Per_2 del I° turno (dalle ore 06:00 alle ore 14:00), il signor andrà a prelevare le bambine il CP_1 venerdì dall'uscita da scuola o presso l'abitazione materna, e le terrà con sé fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- i fine settimana che cadono nelle settimane del II° turno ( dalle ore 14:00 alle ore 22:00) del III° turno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00), il padre andrà a prendere le bambine il sabato mattina entro le ore 10:00, e le terrà con sé fino alla domenica sera quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 21:00, soltanto quando il lunedì successivo corrisponde al I° turno (dalle ore 06:00 alle ore 14:00).
5. Le vacanze natalizie saranno divise in due settimane, dal 23.12 al 30.12 e dal 30.12 al 06.01 ad anni alterni. Il genitore che avrà il primo periodo di competenza, e quindi comprensivo del giorno di Natale, acconsentirà all'altro genitore di trascorrere il pranzo/cena del 25.12 ed il pranzo/cena del 26.12 con le figlie, purché ed Per_1 non siano fuori Milano per vacanze con il genitore di competenza. La vacanze pasquali, Per_2 scolastiche, verranno trascorse ad anni alterni fra i genitori con le figlie. I ponti e le festività scolastiche verranno trascorsi ad anni alterni dai genitori con le figlie, senza modificare la regolamentazione dei week end di competenza. Durante le vacanze, estive o invernali, si interromperà l'alternanza dei fine settimana, per poi riprendere al termine delle vacanze stesse in favore del genitore che non aveva trascorso con le figlie l'ultimo fine settimana prima dell'inizio del periodo di vacanza. Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con le figlie 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro e non oltre il 30.04 di ogni anno. Le figlie
ed trascorreranno con la signora i giorni della Festa della Mamma e del Per_1 Per_2 Pt_1 compleanno della madre, e con il signor il giorno della Festa del Papà e del compleanno del CP_1 padre;
le figlie festeggeranno inoltre il proprio compleanno, possibilmente, con entrambi i genitori, e, in caso contrario, con un solo genitore in alternanza di anno in anno.
6. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
Parte ricorrente, relativamente al contributo al mantenimento delle figlie minori, così precisa:
- Porre a carico del sig. un contributo al mantenimento delle figlie minori nella misura di CP_1
400 euro, oltre il 50% delle spese extra assegno, con devoluzione del 100% dell'AUU alla madre.
Parte resistente, relativamente al contributo al mantenimento delle figlie minori, precisa come da comparsa di costituzione del 19 giugno 2025:
- Disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario delle figlie durante i periodi di permanenza presso di sé, escluso quindi ogni diritto della ricorrente a un assegno mensile a carico del resistente. - Porre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie delle figlie, secondo le Linee Guida del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano approvate nel giugno 2025, ad intendersi qui richiamate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 3 di 11 e hanno contratto matrimonio civile in CAMBIAGO Parte_1 Controparte_1
(MI) il 27/02/2010, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di CAMBIAGO (MI) al n. 1 parte I, , anno 2010. Dall'unione sono nate, a Vimercate, le figlie ed rispettivamente in data Per_1 Per_2
03/10/2013 e 06/05/2017. Con ricorso depositato in data 27 marzo 2025 e ritualmente notificato, la sig. ha chiesto Pt_1 dichiararsi la separazione personale dal marito , l'affidamento condiviso delle figlie Controparte_1 minori, il loro collocamento prevalente presso di sé, la determinazione delle frequentazioni padre-figlie secondo un preciso calendario e l'assegnazione della casa familiare di cui i coniugi sono comproprietari;
sotto il profilo economico, la ricorrente ha chiesto poi porsi a carico di parte resistente un contributo al mantenimento nella misura di 400 euro, oltre rivalutazione per ciascuna figlia ed il 50% delle spese extra assegno, così come individuate dalle Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017. Parte resistente si è costituita in giudizio in data 19 giugno 2025 ed ha formulato domande sovrapponibili a quelle di parte ricorrente, fatta eccezione per quel che attiene al contributo al mantenimento: a riguardo, il sig. ha infatti chiesto disporsi che ciascun genitore provvedesse CP_1 al mantenimento diretto delle figlie minori nei tempi di rispettiva spettanza nonché la ripartizione al 50% delle spese extra assegno, così come individuate dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano nel giugno 2025. I coniugi sono comparsi davanti al GOT all'udienza del 8 luglio 2025. In tale occasione, le parti hanno concordato in ordine ai profili attinenti alla genitorialità – ovvero regime di affidamento, collocamento delle bambine, assegnazione della casa familiare alla sig. e tempi di frequentazioni padre-figlie – Pt_1 ma non sono riusciti ad addivenire ad una soluzione condivisa per quel che attiene al contributo al mantenimento pertanto hanno chiesto un breve rinvio dell'udienza al fine di poter trovare una soluzione transattiva della controversia. L'udienza è stata dunque rinviata al 10 luglio 2025. All'udienza del 10 luglio 2025, le parti hanno ribadito il proprio accordo in ordine ai profili concernenti la genitorialità, rimanendo però fermi sulle rispettive posizioni per quel che riguarda il profilo economico: la sig. infatti, alla luce dei tempi di permanenza delle figlie presso di sé ha chiesto Pt_1 porsi a carico del sig. un contributo non inferiore a 250 euro a figlia, oltre il 50% delle spese CP_1 extra assegno;
il sig. , dal canto suo, tenuto conto della rata di mutuo che è tenuto a versare in CP_1 relazione alla casa familiare assegnata alla moglie, dei costi abitativi, delle spese di mantenimento diretto che è chiamato a sostenere nei tempi di permanenza presso di sé delle figlie nonché della percezione, da parte della sig. dell'intero AUU, prossimo ad aumentare di importo, ha chiesto Pt_1 porre a suo carico un contributo non superiore a 160 euro complessivi, oltre il 50% delle spese extra- assegno. L'udienza è stata rinviata al 2 ottobre 2025 innanzi al Giudice Delegato. All'udienza del 2 ottobre 2025, le parti son state autorizzate a vivere separate ed hanno confermato le statuizioni come già concordate: Il Giudice Delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: porre a carico del padre il contributo al mantenimento nella misura di 250/300 euro oltre pagina 4 di 11 il 50% delle spese extra assegno come da Linee Guida del giugno 2025, con devoluzione dell'intero assegno unico universale alla madre pari a 348 euro . Il sig. , dopo confronto con la difesa, CP_1 ha accettato la proposta conciliativa, nella misura di 250 euro mensili, oltre il 50% delle spese extra assegno, mentre la sig. ha insistito nella propria pretesa, dichiarando di non poter accettare un Pt_1 contributo inferiore a 400 euro, oltre il 50% delle spese extra-assegno. Il Giudice Delegato, preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti e della mancata articolazione di istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i procuratori a precisare le conclusioni.
I procuratori, vista l'imminente decisione del Collegio ed in assenza di ragioni di urgenza hanno concordato sulla non necessità di adozione di provvedimenti temporanei. All'udienza del 7 ottobre 2025, rinviata per la discussione orale, la sig. presente personalmente Pt_1 in udienza, ha dichiarato di voler accettare la proposta formulata dal Giudice Delegato all'udienza del 2 ottobre 2025 e dunque porre a carico di controparte un contributo al mantenimento nella misura di 300 euro. Alla medesima udienza, la difesa di parte resistente ha confermato la volontà del proprio assistito di accettare la proposta del Giudice Delegato nei limiti di 250 euro. Il Giudice Delegato, preso atto delle diverse richieste, ha ordinato la discussione orale sulle conclusioni precisate all'udienza del 2 ottobre e ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferirne al Collegio.
*****
1. Sulla domanda di separazione personale dei coniugi La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita accoglimento: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. e che la comunione morale e materiale non può essere più ricostituita.
2. Sulla responsabilità genitoriale Per quanto riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine alle figlie minori e Per_2
, il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, avuto riguardo al regime di Per_1 affidamento condiviso delle bambine ai genitori, al loro collocamento prevalente presso la madre e alla definizione di un preciso calendario di frequentazioni padre-figlie.
Ritenuto che
tali accordi intervenuti tra le parti delineino, allo stato, il migliore assetto possibile avuto riguardo al superiore interesse della prole, dispone in conformità come da dispositivo.
3. Sull'assegnazione della casa familiare Il Tribunale provvede in conformità concordato tra le parti in ordine all'assegnazione della casa familiare – di cui i coniugi sono comproprietari – alla sig. presso la quale le minori Parte_1 trascorrono tempi significativi.
4. Sul contributo nel mantenimento dei figli.
pagina 5 di 11 La concorde volontà dei genitori in ordine alla regolamentazione della maggioranza degli aspetti legati alla responsabilità genitoriale ha trovato limite nella determinazione del contributo al mantenimento per le figlie minori e . Per_1 Per_2
La proposta conciliativa avanzata dal Giudice Delegato è stata formulata prevedendo un range tra i 250,00 ed i 300,00 euro mensili di mantenimento, e le parti si sono assestati sugli estremi opposti della proposta: all'udienza del 2 ottobre 2025 il padre ha accettato la proposta con contributo di 250 euro mensili, oltre il 50% delle spese extra-assegno e l'intero AUU alla madre;
la madre, all'udienza del 7 ottobre 2025 ha parimenti accettato la proposta con previsione, però, di un contributo di 300 euro mensili, oltre il 50% delle spese extra-assegno e l'intero AUU alla madre. Nell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione hanno, quindi, precisato le conclusioni trascritte in epigrafe. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., entrambi gli importi citati risultano coerenti con le capacità economiche dei genitori – la ricorrente, infatti, lavora come operaia presso la Società Ingersoll Rand Italiana Manufactoring Srl in Vignate (MI), percependo uno stipendio annuale lordo di euro 26.375,00, così come risultante dalla dichiarazione dei redditi 2024 prodotta dalla sig. il resistente invece Pt_2 lavora come operaio presso la Rollon s.r.l., percependo uno stipendio annuale lordo di euro 39 589,00, così come risultante dalla dichiarazione dei redditi prodotta dal sig. - Parte_3
Nel caso di specie occorre però tenere in considerazione i seguenti aspetti:
- il tempo di permanenza delle bambine presso ciascun genitore;
- l'assegnazione alla madre della casa famigliare, di cui i coniugi sono comproprietari, e per l'acquisto della quale hanno sottoscritto un contratto di mutuo con rateo mensile di circa 698,00 euro mensili corrisposto nella misura del 50% ciascuno;
- i costi abitativi sostenuti dal padre nella misura di circa 650,00 euro mensili;
- le esigenze di cura e mantenimento delle minori che, nel caso di specie, hanno 12 e 8 anni;
portano a determinare il contributo al mantenimento della prole da porsi in capo al sig. nella CP_1 misura di 250 euro mensili (125,00 euro a figlia), importo da versarsi, con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025 entro il 20, in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione aprile 2026). I genitori dovranno inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo, nella misura del 50% ciascuno, le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano meglio dettagliate in dispositivo. L'AUU dovrà continuare ad essere percepito per intero dalla madre in continuità con quanto spontaneamente attuato
5. Sulle spese di lite.
Attesa la soluzione condivisa cui le parti sono addivenute nella regolamentazione della responsabilità genitoriale nonché la accettazione di entrambi della proposta conciliativa formulata si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.12047/2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in CAMBIAGO (MI) il 27/02/2010 , atto iscritto
[...] nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di CAMBIAGO (MI) al n. parte I,II, serie, Ufficio, anno 2010; 2) DISPONE l'affido condiviso di ed , nate a Vimercate in data Per_1 Persona_3
03/10/2013 e 06/05/2017, ai genitori, sig. e , dando atto che, ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 337 ter co. 3 c.c., le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale degli stessi, devono essere assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli e che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore che ha i figli presso di sé e per il tempo in cui li ha con sé; 3) DISPONE su accordo dei genitori che, salvo ogni e migliore determinazione, le frequentazioni padre-figlie avvengano come di seguito: durante la settimana del I° turno (06:00-14:00) dall'uscita da scuola fino a dopo cena con accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 21:00, eccetto che per il mercoledì, nonché per che il martedì, e venerdì esce alle ore 13:50, e pranza a casa della madre Per_1 per essere poi ritirata dal padre alle ore 16:30, orario di uscita da scuola della sorella;
Per_2 durante la settimana del II° turno (14:00-22:00) il padre accompagnerà le figlie minori a scuola tutte le mattine;
durante la settimana del III° turno (22:00-06:00) il padre accompagnerà le figlie a scuola il lunedì mattina e le preleverà dall'uscita da scuola nelle giornate di lunedì e giovedì pomeriggio e le terrà con sé fino a dopo cena con accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 21:00. Il padre terrà inoltre le figlie ed a fine settimana alterni come segue: Per_1 Per_2
i fine settimana che cadono nelle settimane del I° turno (dalle ore 06:00 alle ore 14:00), il signor andrà a prelevare le bambine il venerdì dall'uscita da scuola o presso l'abitazione CP_1 materna, e le terrà con sé fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
i fine settimana che cadono nelle settimane del II° turno ( dalle ore 14:00 alle ore 22:00) del III° turno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00), il padre andrà a prendere le bambine il sabato mattina entro le ore 10:00, e le terrà con sé fino alla domenica sera quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 21:00, soltanto quando il lunedì successivo corrisponde al I° turno (dalle ore 06:00 alle ore 14:00). pagina 7 di 11 Le vacanze natalizie saranno divise in due settimane, dal 23.12 al 30.12 e dal 30.12 al 06.01 ad anni alterni. Il genitore che avrà il primo periodo di competenza, e quindi comprensivo del giorno di Natale, acconsentirà all'altro genitore di trascorrere il pranzo/cena del 25.12 ed il pranzo/cena del 26.12 con le figlie, purché ed non siano fuori Milano per Per_1 Per_2 vacanze con il genitore di competenza. Le vacanze pasquali, scolastiche, verranno trascorse ad anni alterni fra i genitori con le figlie. I ponti e le festività scolastiche verranno trascorsi ad anni alterni dai genitori con le figlie, senza modificare la regolamentazione dei week end di competenza. Durante le vacanze, estive o invernali, si interromperà l'alternanza dei fine settimana, per poi riprendere al termine delle vacanze stesse in favore del genitore che non aveva trascorso con le figlie l'ultimo fine settimana prima dell'inizio del periodo di vacanza. Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con le figlie 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro e non oltre il 30.04 di ogni anno.
Le figlie ed trascorreranno con la signora i giorni della Festa della Per_1 Per_2 Pt_1
Mamma e del compleanno della madre, e con il signor il giorno della Festa del Papà e CP_1 del compleanno del padre;
le figlie festeggeranno inoltre il proprio compleanno, possibilmente, con entrambi i genitori, e, in caso contrario, con un solo genitore in alternanza di anno in anno.
4) ASSEGNA la casa familiare - sita in Cambiago (MI), via Privata Don Giussani n. 9, composta da appartamento ed autorimessa, contraddistinti rispettivamente al C.F. del Comune di Cambiago (MI), come segue: quanto all'appartamento al Foglio 1 – Particella 751 – Subalterno
5, CAMBIAGO (MI), VIA PRIVATA DO LUIGI IU n. SC Piano 1-S1, Cat. A/3, Classe 04, Consistenza 3 vani, Rendita Euro 240,15; quanto all'autorimessa al Foglio 1 – Particella 751 – Subalterno 6, CAMBIAGO (MI), VIA PRIVATA DO LUIGI IU n. SC Piano S1, Cat. C/6, Classe 04, Consistenza 15mq, Rendita Euro 37,18 – e quanto l'arreda alla sig. che ivi vivrà con le figlie minori;
Parte_1
5) PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare alla sig. in Controparte_1 Parte_1 via anticipata, entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di euro 250, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione novembre 2026), a titolo di contributo al mantenimento indiretto delle figlie minori;
6) PONE A CARICO dei sig. e l'obbligo di corrispondere, nella Controparte_1 Parte_1 misura del 50% ciascuno, le spese extra-assegno, come individuate dalle Linee Guida adottate congiuntamente dal Tribunale di Milano, dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano, in data 10 giugno 2025, di seguito dettagliate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a. visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b. cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c. trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
pagina 8 di 11 d. tickets sanitari;
e. occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f. farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base
o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d. farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b. libri di testo;
c. materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d. dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e. assicurazione scolastica;
f. fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g. gite scolastiche senza pernottamento;
h. spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i. mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b. gite scolastiche con pernottamento;
c. corsi di recupero e lezioni private;
d. corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e. alloggio presso la sede universitaria
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b. centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali); c. Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. pagina 9 di 11 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a. corsi di lingue;
b. corsi di musica e strumenti musicali;
c. attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d. spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); e. viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f. spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); g. acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h. spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7) DISPONE che la madre continui a percepire l'intero AUU
8) COMPENSA le spese legali
9) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1) al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAMBIAGO (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi. Così deciso in Milano il 22 ottobre 2025
Il Giudice est. Chiara Delmonte
Il Presidente
AR AU AM pagina 10 di 11 Il presente provvedimento è stato redatto con il contributo del MOT, dott.ssa Francesca Ruggiero
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 19 allegato al ricorso introduttivo 2 Doc. 29 allegato alla comparsa di costituzione pagina 6 di 11