Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi le congrue ed i supplementi di congrua corrisposti sui bilanci del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, sia per concessione delle amministrazioni suddette, sia per concessione anteriore dello Stato, qualunque ne sia l'origine e la causa, sono considerati reddito di lavoro dipendente e classificati nella categoria C di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .
Gli assegni di congrua sono corrisposti al lordo delle somme gia' stanziate, nei bilanci delle amministrazioni che li corrispondono, per fare fronte agli oneri di spesa, che erano a loro carico, relativi all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.
L' articolo 73 del regio decreto 29 gennaio 1931, n. 727 , e' soppresso.