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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/10/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1786/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
CH ZI Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1786/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Rossella Resoli Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Carla Nardacchione e dell'avv. Massimo Controparte_1 Rossetto
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito:
Respinte le domande tutte della resistente:
Escludersi la debenza di assegno divorzile a carico del sig. e a favore della sig.ra Parte_1
per le ragioni esposte. Controparte_1
Rigettarsi la domanda di liquidazione della quota di spettanza dell'ex moglie del TFR del ricorrente formulata nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 07.11.2024 perché priva di presupposti e comunque inammissibile e improcedibile.
Disporsi a carico del ricorrente e a favore dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti il pagamento del contributo di mantenimento mensile nella misura complessiva di €
900,00 (novecento/00) oltre rivalutazione ISTAT con le seguenti modalità: entro il giorno 15 di ogni mese verserà direttamente alla figlia maggiore la somma di € 300,00 (trecento/00) e alla Per_1 sig.ra la somma di € 600,00 (seicento/00) finché i figli e avranno abitazione CP_1 Per_2 Per_3 stabile con la madre;
qualora questi intendano studiare fuori sede o anche nella città di residenza ma in altra abitazione diversa di quella materna si chiede sia autorizzato il versamento diretto del contributo di mantenimento a ciascuno di loro.
In subordine:
In ipotesi non venisse ritenuto congruo il contributo di mantenimento dei figli di € 300,00 mensili ciascuno, rideterminarsi tale contributo nell'importo mensile di € 400,00 per ciascun figlio, da versarsi nei medesimi termini e modalità.
Il contributo di mantenimento mensile di ciascun figlio a carico del ricorrente verrà meno al raggiungimento dell'autosufficienza economica o delle condizioni per essere economicamente autosufficienti per ciascuno di essi.
Le spese straordinarie per i figli individuate e regolate come da protocollo del 17.01.2017 del
Tribunale di Padova, da intendersi qui integralmente trascritto, saranno suddivise per il 70% a carico del sig. e per il 30% a carico della sig.ra per quanto riguarda le spese Parte_1 CP_1 mediche e universitarie/scolastiche; per il 50% ciascuno per le altre spese straordinarie a fronte dell'esibizione entro il giorno 10 di ogni mese di fatture e scontrini relativi alle spese dei figli.
L'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Controparte_1
In via istruttoria:
Rigettarsi per le ragioni tutte esposte nelle memorie depositate le istanze di parte resistente perché infondate, inammissibili e meramente esplorative sia con riferimento agli ordini di esibizione e produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c. nonché di accertamento e indagini tributarie e patrimoniali.
Senza con ciò voler invertire l'onere probatorio, ammettersi la prova contraria per testi sui capitoli di prova formulati nella terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. con la teste indicata nonché ordinarsi a parte resistente l'esibizione e produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c. delle buste paga da gennaio 2023 alla data della disposta esibizione nonché degli estratti conto di corrente bancario da marzo 2023 alla data di esibizione.
Poiché la resistente non ha ad oggi ancora prodotto la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno
2023 (PF 2024) si chiede ne venga disposto il deposito in giudizio oltre alla successiva già richiesta dal G.I.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese, C.P.A e IVA”.
Per parte convenuta:
“nel merito in via definitiva: – confermare l'obbligo in capo al signor di corrispondere alla signora Parte_1 [...]
la somma di €. 2.030,39= mensili, (con aggiornamento Istat luglio 2024, 1,1%) somma CP_1 da versare a mezzo di bonifico bancario e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a luglio di ogni anno con le seguenti modalità:
1. entro il giorno 15 del mese verserà direttamente alla figlia maggiore la somma di €. Per_1
320.59=;
2. entro il giorno 15 del mese verserà alla signora la somma di €. 1.709,80=; CP_1 confermarsi la contribuzione delle spese straordinarie necessarie per i figli per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre, secondo il Protocollo del Tribunale di Padova da intendersi qui interamente richiamato;
Disporsi che l'assegno unico venga richiesto e percepito integralmente dalla signora
[...]
, come da accordi in essere in sede di accordo separatizio e di cui al punto 12; CP_1
Accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 co. 6 L. 898/1970, statuire l'obbligo in capo al signor di corrispondere alla si-gnora un assegno divorzile Parte_1 Controparte_1 nella misura non inferiore ad €. 480,88= mensili (con aggiornamento Istat luglio 2024 + 1,1%), somma da versarsi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a luglio di ogni anno;
accertata la cessazione del rapporto lavorativo da parte del ricorrente, dichiarare e liquidare con
l'emananda sentenza la quota di spettanza dell'ex moglie, signora ai sensi dell'art. 12 CP_1 bis della L. n. 898/70; con vittoria di spese e competenze di lite;
In via istruttoria: ordinarsi al ricorrente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e produzione in giudizio del cedolino di liquidazione del TFR da parte della ditta Cib Unigas S.p.A. al fine di determinare la quota spettante alla resistente, nonché la documentazione attestante il nuovo rapporto lavorativo, ivi compreso il trattamento retributivo;
ordinarsi al ricorrente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e produzione in giudi-zio di tutti i conti correnti, in Italia e all'estero, a lui intestati e relativi agli ultimi tre anni d'imposta. Per quanto noto alla resistente, il ricorrente è intestatario/cointestatario di conti correnti e cassette di sicurezza almeno presso: Banca dello Stato del Canton Ticino (Svizzera) e Sparkasse- Cassa di Risparmio di
Bolzano; ordinarsi al ricorrente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e produzione in giudi-zio delle dichiarazioni dei redditi depositate in Svizzera e ogni altro do-cumento ufficiale e/o conto titoli e/o rendiconto relativo agli investimen-ti, polizze e altri strumenti finanziari a lui intestati o cointestati, in Italia e all'estero degli ultimi cinque anni;
ordinarsi al ricorrente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e produzione in giudi-zio della documentazione attestante le partecipazioni societarie e relative movimentazioni eseguite sempre negli ultimi cinque anni;
ordinarsi al ricorrente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e produzione in giudi-zio della documentazione relativa alla successione del padre apertasi nel 2015. Persona_4
In via istruttoria subordinata a tutti i sopra richiesti ordini di esibizione e produzione, si chiede che
Codesto Tribunale voglia disporre indagini tri-butarie e patrimoniali, anche tramite la Guardia di
Finanza, in merito alle ef-fettive sostanze reddituali e capacità di spesa di con Parte_1 speci-fico riferimento: alla liquidazione del TFR da parte della ditta Cib Unigas S.p.A. al fine di determinare la quota spettante alla resistente, nonché la documentazione attestante il nuovo rapporto lavorativo, ivi com- preso il trattamento retributivo;
alla titolarità di partecipazioni sociali in essere in Italia e all'estero; alla redditività dei cespiti immobiliari a lui riferentesi in Italia e all'estero, in particolare in Svizzera
– Canton Ticino;
ai conti correnti ed eventuali rapporti bancari e finanziari allo stesso intestati o cointestati, intrattenuti con gli Istituti di riferi-mento, in Italia e all'estero, in particolare in Svizzera, con relativi estratti conto degli ultimi cinque anni;
ai cespiti immobiliari e finanziari ricevuti a titolo di eredità dal pa-dre, con Persona_4 successione aperta nel 2015;
Sempre in via istruttoria, come da provvedimento del 10.12.2024 si dimette la seguente documentazione con numerazione progressiva:
18. 730/2024 ”. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
2.5.1967, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 29.11.1998 a Padova, trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 768, parte II, serie A, vol.04, anno
1998.
Dalla loro unione nascevano tre figli, il 25.5.2000, il 20.1.2004, , l'11.6.2006. Per_1 Per_2 Per_3
Con decreto n. 5440/2022 del 25.7.2022 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui alle note scritte depositate per l'udienza del 19.7.2022. In data 27.2.2023 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza Parte_1 di divorzio oltre ai provvedimenti relativi al figlio minorenne e quelli economici. si costituiva in data 5.9.2023 associandosi alla domanda sullo status. Controparte_1
All'udienza del 14.9.2023, differita d'ufficio al 6.10.2023 e successivamente al 14.11.2023, comparivano entrambe le parti e il giudice delegato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si riservava;
quindi, con separata ordinanza pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “conferma integralmente le condizioni della separazione consensuale, omologata da Questo tribunale con decreto del 25.07.22” e rimetteva le parti dinnanzi al giudice istruttore, rinviando all'udienza del 15.2.2024.
All'udienza di cui sopra, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entrambe le parti chiedevano che venisse pronunciata sentenza non definitiva sullo status con conseguente rimessione della causa in istruttoria per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, il giudice tratteneva la causa in decisione per lo status, riservandosi di riferire al collegio.
Con sentenza n. 434/2024, pubblicata il 20.2.2024, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e fissando l'udienza del 7.11.2024.
All'udienza di cui sopra, trattata in modalità cartolare, il giudice istruttore riteneva la causa matura per la decisione;
quindi, rigettava le istanze istruttorie delle parti e rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.6.2025 da svolgersi in modalità cartolare.
Quindi, le parti depositavano note scritte rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio e assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Poiché è già stata dichiarata, con sentenza non definitiva sullo status (sent. n.434/2024), la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e l'oggetto del Parte_1 Controparte_1 presente provvedimento riguarda le ulteriori domande di carattere economico.
Nelle more del procedimento, infatti, , l'unico figlio che all'epoca del deposito del ricorso era Per_3 minorenne, è divenuto nelle more maggiorenne;
pertanto, le uniche questioni su cui le parti controvertono sono l'ammontare del contributo al mantenimento per i tre figli a carico del sig.
la titolarità o meno del diritto all'assegno divorzile in capo alla sig.ra nonché Parte_1 CP_1 la debenza della quota di TFR alla stessa. 1.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei tre figli e si osserva Per_1 Per_3 Per_2 quanto segue. chiedeva inizialmente che venisse confermato quanto previsto nell'accordo di Parte_1 separazione consensuale che prevedeva a suo carico un assegno complessivo di € 1900,00 mensili
(di cui € 300,00 da corrispondere direttamente alla figlia a titolo di contributo al Per_1 mantenimento per i figli, comprensivo della somma di euro 1000, forfettariamente determinata per la quota parte del canone di locazione dell'immobile di via Canestrini (ove la sig.ra CP_1 unitamente ai figli, si era trasferita) e delle spese condominiali.
Nelle more del procedimento, il ricorrente riteneva essere venuti meno i presupposti dell'accordo suddetto, in particolare nella parte in cui egli si era obbligato alla corresponsione della somma di euro
1000,00 al mese (per le spese di locazione e spese condominiali dell'immobile), atteso che, in data
31.3.2023, la sig.ra aveva acquistato detto immobile contraendo un mutuo (indice della CP_1 sua solidità economica); chiedeva, quindi, che l'assegno mensile di mantenimento a proprio carico ed in favore dei figli fosse rideterminato in euro € 300,00 mensili per ciascun figlio o, in via subordinata, in € 400,00. chiedeva che venissero confermati gli assegni determinati in sede separatizia, con Controparte_1 la rivalutazione aggiornata , ovvero € 2030,90 complessivi mensili così distribuiti: € 320,59 direttamente alla figlia maggiore a titolo di contributo al mantenimento della stessa ed € Per_1
1709,80 alla sig.ra oltre al 70% delle spese straordinarie necessarie per i figli;
allegava CP_1 di non essere in grado di reperire un'attività più remunerativa a causa delle difficoltà del mercato che richiedono particolari esperienze che non possiede. Quanto all'acquisto dell'immobile di via
Canestrini, la resistente allegava di averlo acquistato in quanto il propritario aveva deciso di venderlo e di aver contratto un mutuo con l'aiuto della sua famiglia (onde evitare un ulteriore trasloco ai propri figli e tenuto conto delle spese già sostenute per dotare l'immobile della mobilia e confidando anche nell'impegno del sig. ) Parte_1
Con i provvedimenti provvisori ed urgenti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
14.11.2023, il Presidente delegato, pur valutando la sopravvenienza dell'acquisto dell'immobile da parte della sig.ra riteneva non sussistere alcuna significativa modificazione della CP_1 complessiva situazione economica delle parti e confermava, quindi, integralmente le condizioni della separazione consensuale.
Ciò premesso si osserva quanto segue. ha lavorato sino a settembre 2024 come ingegnere alle dipendenze di CIB Unigas Parte_1
S.p.a. e attualmente lavora presso SVECOM -F.E. SRL, percependo una retribuzione analoga pari a circa € 2.274,00 mensili, oltre ai redditi derivanti dai beni ricevuti in eredità dal padre nel 2015 (in comunione con la madre, la quale è titolare di una quota pari ai ¾, residuando il restante quarto in capo al sig. mentre la sig.ra lavora come farmacista con contratto part-time Parte_1 CP_1 presso la parafarmacia Dott.ssa Ruffin s.a.s., percependo un reddito medio netto di € 1.159,50 mensili.
Alla luce del collocamento prevalente dei tre figli presso la sig.ra delle esigenze degli CP_1 stessi (che aumentano all'aumentare dell'età, come ribadito da giurisprudenza costante), nonché della disparità reddituale delle parti tenuto altresì conto delle rade frequentazioni dei ragazzi con il padre, il Collegio ritiene congruo confermare l'importo di € 1900,00 complessivi, attualizzati ad euro 2031 mensili (euro 677 a figlio).
A riguardo, il Collegio condivide e fa propria integralmente la motivazione del Presidente delegato nella parte in cui ha ritenuto, anche a seguito dell'acquisto dell'immobile da parte della sig.ra che i redditi delle parti siano rimasti invariati : “se da un lato, la sig non CP_1 CP_1 deve più sostenere il canone d'affitto dell'abitazione di via Canestrini, avendo acquistato a marzo scorso la proprietà dell'immobile (così indubbiamente incrementando il suo patrimonio), d'altro canto, ha dovuto contrarre un muto venticinquennale di complessivi euro 270.000, in ordine al quale
è gravata di una rata mensile di euro 1.404 e non vi è dubbio che tale esborso non può certo ritenersi relativo ad un interesse esclusivamente proprio della ma anche per procacciare un tetto CP_1 sulla testa dei tre figli con ella conviventi sino a quando non saranno tutti autosufficienti”.
Tale somma tiene in debito conto del rilevante (rispetto ai suoi redditi) esborso mensile a carico della sig.ra per il pagamento della rata del mutuo gravante sull'immobile in cui vive insieme ai CP_1 figli (è infatti pacifico che nella quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli vanno comprese anche le spese per l'abitazione).
Circa il regime delle spese straordinarie e dell'assegno unico, le parti hanno concluso in modo conforme, riportandos il regime degli accordi separatizi (“Le spese straordinarie per i figli individuate e regolate come da protocollo del 17.01.2017 del Tribunale di Padova, da intendersi qui integralmente trascritto, saranno suddivise per il 70% a carico del sig. e per il 30% a carico della sig.ra Parte_1 per quanto riguarda le spese mediche e universitarie/scolastiche; per il 50% ciascuno per CP_1 le altre spese straordinarie a fronte dell'esibizione entro il giorno 10 di ogni mese di fatture e scontrini relativi alle spese dei figli. L'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla sig.ra
[...]
). il Collegio ritiene di non doversi pronunciare in merito attesa la congruità delle CP_1 conformi conclusioni rispetto all'interesse dei figli.
2. Quanto alle domande relative all'assegno divorzile, chiede che venga esclusa la Parte_1 debenza di un assegno mensile a proprio carico e a favore della sig.ra , negando la CP_1 sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale diritto, tanto dal punto di vista assistenziale, quanto dal punto di vista perequativo-compensativo.
In particolare, allega che la signora non avrebbe dimostrato di aver sacrificato le proprie aspettative professionali e le proprie aspirazioni per dedicarsi alla famiglia e che il contributo personale ed economico alla conduzione familiare sarebbe stato paritetico e la famiglia avrebbe da sempre vissuto utilizzando lo stipendio di entrambi i coniugi;
tanto meno verserebbe in stato di bisogno, né sarebbe impedita ad incrementare il proprio reddito essendo ormai i tre figli maggiorenni e ben potendo la stessa ampliare le ore lavorative quale farmacista.
inoltre, allegava un miglioramento delle condizioni patrimoniali della sig.ra Parte_1 stante l'incremento patrimoniale relativo all'acquisto dell'immobile di via Canestrini CP_1
(per l'importo di € 270.000,00), ed un peggioramento delle proprie condizioni economiche, essendo egli stato costretto ad erodere l'eredità del padre per far fronte alle spese per la famiglia. chiede invece che venga confermato a suo favore, a titolo di assegno divorzile, il Controparte_1 contributo di mantenimento pattuito in sede separatizia, che attualizzato ammonta ad euro € 480,88, facendo leva sulla sussistenza del presupposto perequativo/compensativo avendo ella sacrificato le proprie aspirazioni professionali per dedicarsi alla famiglia ed ai figli e non avendo più oggi possibilità di aumentare i suoi redditi (ritiene di non essere, all'età di 58 anni, più appetibile per il mondo del lavoro); in particolare, evidenziava di aver optato, durante la convivenza matrimoniale, per un lavoro part-time per renderlo compatibile con la gestione degli impegni familiari cui avrebbe fatto fronte da sola senza l'aiuto del marito (in particolare faceva riferimento alle problematiche insorte con i figli: la quale ha subito un TSO e una successiva riabilitazione della durata di Per_2 circa un anno e mezzo in una comunità terapeutica, e che ha rischiato l'abbandono scolastico); Per_3 lamentava infatti l'assenza del padre nella gestione dei figli e nella condivisione delle “fatiche” per occuparsene (ad esempio, accompagnando alle visite neuropsichiatriche settimanali ed Per_2 interfacciandosi con lo psicologo e i dirigenti scolastici per ). Per_3
Ciò premesso si osserva quanto segue.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. 1 dicembre 1970 n.898, cui deve attribuirsi funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento in capo al richiedente dell'inadeguatezza dei mezzi o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso una valutazione che deve essere fondata, in primo luogo, sulla comparazione delle condizioni economiche delle parti, e, in secondo luogo, sulla verifica che l'eventuale, rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ., Sez. U., sentenza n.18287 dell'11.7.2018).
Nel caso di specie, deve escludersi la componente assistenziale dell'assegno divorzile poichè la sig.ra lavora quale farmacista con contratto part time percependo uno stipendio mensile netto CP_1 di circa € 1.159,50 (cfr. docc. 2, 3, 4, 18).
Quanto alla componente perequativa-compensativa, è pur vero che negli accordi di separazione veniva concordato un assegno di mantenimento a titolo perequativo-compensativo, ma nel presente giudizio la resistente non h in alcun modo provato di aver effettivamente sacrificato la propria carriera lavorativa per seguire la famiglia e i figli, né ha formulato domande istruttorie in tal senso;
a nulla rileva a tali fini, infine, la scelta intrapresa nel 2021, all'esito della pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico regionale a cui aveva partecipato nel 2015 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, di lasciar perdere detta opportunità atteso che tale scelta, per stessa affermazione della ricorrente, fu dipesa non tanto da una scelta concordata con il marito nell'interesse familiare, quanto dalla concomitanza dell'avvio del giudizio di separazione, caratterizzato da una situazione complicata e di notevole conflittualità tra i coniugi.
La sig.ra peraltro, ha sempre lavorato quale farmacista e si dubita che non sia più CP_1 appetibile nel mercato, attesa l'esperienza maturata;
nulla pertanto (attesa l'età dei figli) oggi le impedirebbe di dedicarsi all'attività lavorativa full time.
Deve infatti tenersi in debita considerazione il principio di autodeterminazione e responsabilità secondo cui : “nella determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge rilevano la capacità dello stesso di procurarsi mezzi propri di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali, che egli stesso è chiamato a valorizzare attraverso una condotta attiva e non passiva limitata ad attendere nuove opportunità lavorative” (Cass. Civ. n. 3661/2020). Nel caso in esame la ricorrente, oltre ad aver allegato una dichiarazione del proprio datore di lavoro priva di qualsivoglia valore probatorio, non ha dimostrato di aver cercato nuove opportunità lavorative per implementare i suoi redditi.
Alla luce di quanto sopra esposto ritiene il Collegio non sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in capo a Conseguentemente deve essere revocato Controparte_1
l'assegno disposto con i provvedimenti provvisori ed urgenti del presente giudizio dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status;
3. Per l'udienza del 7.11.2024 deposita note scritte chiedendo che venga liquidata la propria CP_1 quota parte del TFR del sig. atteso che questi, a settembre 2024, ha cessato il proprio Parte_1 rapporto di lavoro.
La domanda formulata dalla resistente è inammissibile in quanto trattasi di domanda nuova proposta oltre la barriera processuale della prima memoria istruttoria nella quale, entro certi limiti, è ancora possibile introdurre domande nuove.
La domanda va pertanto respinta in punto di rito.
4.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio le spese di lite vanno compensate per reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli l'obbligo di Parte_1 versare a la somma complessiva di € 2031 mensili (euro 677 a figlio), entro il Controparte_1 giorno 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile, oltre alle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Padova : in misura del 70% per quanto riguarda le spese mediche e universitarie/scolastiche ed in misura del 50% per le altre spese straordinarie;
assegno unico in favore della sig CP_1
rigetta la domanda di di corresponsione a proprio favore di un assegno divorzile, Controparte_1 revocando l'assegno disposto in via provvisoria dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status;
dichiara inammissibile la domanda della sig in ordine al riconoscimento di una quota del CP_1
TFR maturato dal marito;
spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Presidente
CH ZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
CH ZI Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1786/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Rossella Resoli Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Carla Nardacchione e dell'avv. Massimo Controparte_1 Rossetto
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito:
Respinte le domande tutte della resistente:
Escludersi la debenza di assegno divorzile a carico del sig. e a favore della sig.ra Parte_1
per le ragioni esposte. Controparte_1
Rigettarsi la domanda di liquidazione della quota di spettanza dell'ex moglie del TFR del ricorrente formulata nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 07.11.2024 perché priva di presupposti e comunque inammissibile e improcedibile.
Disporsi a carico del ricorrente e a favore dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti il pagamento del contributo di mantenimento mensile nella misura complessiva di €
900,00 (novecento/00) oltre rivalutazione ISTAT con le seguenti modalità: entro il giorno 15 di ogni mese verserà direttamente alla figlia maggiore la somma di € 300,00 (trecento/00) e alla Per_1 sig.ra la somma di € 600,00 (seicento/00) finché i figli e avranno abitazione CP_1 Per_2 Per_3 stabile con la madre;
qualora questi intendano studiare fuori sede o anche nella città di residenza ma in altra abitazione diversa di quella materna si chiede sia autorizzato il versamento diretto del contributo di mantenimento a ciascuno di loro.
In subordine:
In ipotesi non venisse ritenuto congruo il contributo di mantenimento dei figli di € 300,00 mensili ciascuno, rideterminarsi tale contributo nell'importo mensile di € 400,00 per ciascun figlio, da versarsi nei medesimi termini e modalità.
Il contributo di mantenimento mensile di ciascun figlio a carico del ricorrente verrà meno al raggiungimento dell'autosufficienza economica o delle condizioni per essere economicamente autosufficienti per ciascuno di essi.
Le spese straordinarie per i figli individuate e regolate come da protocollo del 17.01.2017 del
Tribunale di Padova, da intendersi qui integralmente trascritto, saranno suddivise per il 70% a carico del sig. e per il 30% a carico della sig.ra per quanto riguarda le spese Parte_1 CP_1 mediche e universitarie/scolastiche; per il 50% ciascuno per le altre spese straordinarie a fronte dell'esibizione entro il giorno 10 di ogni mese di fatture e scontrini relativi alle spese dei figli.
L'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Controparte_1
In via istruttoria:
Rigettarsi per le ragioni tutte esposte nelle memorie depositate le istanze di parte resistente perché infondate, inammissibili e meramente esplorative sia con riferimento agli ordini di esibizione e produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c. nonché di accertamento e indagini tributarie e patrimoniali.
Senza con ciò voler invertire l'onere probatorio, ammettersi la prova contraria per testi sui capitoli di prova formulati nella terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. con la teste indicata nonché ordinarsi a parte resistente l'esibizione e produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c. delle buste paga da gennaio 2023 alla data della disposta esibizione nonché degli estratti conto di corrente bancario da marzo 2023 alla data di esibizione.
Poiché la resistente non ha ad oggi ancora prodotto la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno
2023 (PF 2024) si chiede ne venga disposto il deposito in giudizio oltre alla successiva già richiesta dal G.I.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese, C.P.A e IVA”.
Per parte convenuta:
“nel merito in via definitiva: – confermare l'obbligo in capo al signor di corrispondere alla signora Parte_1 [...]
la somma di €. 2.030,39= mensili, (con aggiornamento Istat luglio 2024, 1,1%) somma CP_1 da versare a mezzo di bonifico bancario e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a luglio di ogni anno con le seguenti modalità:
1. entro il giorno 15 del mese verserà direttamente alla figlia maggiore la somma di €. Per_1
320.59=;
2. entro il giorno 15 del mese verserà alla signora la somma di €. 1.709,80=; CP_1 confermarsi la contribuzione delle spese straordinarie necessarie per i figli per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre, secondo il Protocollo del Tribunale di Padova da intendersi qui interamente richiamato;
Disporsi che l'assegno unico venga richiesto e percepito integralmente dalla signora
[...]
, come da accordi in essere in sede di accordo separatizio e di cui al punto 12; CP_1
Accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 co. 6 L. 898/1970, statuire l'obbligo in capo al signor di corrispondere alla si-gnora un assegno divorzile Parte_1 Controparte_1 nella misura non inferiore ad €. 480,88= mensili (con aggiornamento Istat luglio 2024 + 1,1%), somma da versarsi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a luglio di ogni anno;
accertata la cessazione del rapporto lavorativo da parte del ricorrente, dichiarare e liquidare con
l'emananda sentenza la quota di spettanza dell'ex moglie, signora ai sensi dell'art. 12 CP_1 bis della L. n. 898/70; con vittoria di spese e competenze di lite;
In via istruttoria: ordinarsi al ricorrente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e produzione in giudizio del cedolino di liquidazione del TFR da parte della ditta Cib Unigas S.p.A. al fine di determinare la quota spettante alla resistente, nonché la documentazione attestante il nuovo rapporto lavorativo, ivi compreso il trattamento retributivo;
ordinarsi al ricorrente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e produzione in giudi-zio di tutti i conti correnti, in Italia e all'estero, a lui intestati e relativi agli ultimi tre anni d'imposta. Per quanto noto alla resistente, il ricorrente è intestatario/cointestatario di conti correnti e cassette di sicurezza almeno presso: Banca dello Stato del Canton Ticino (Svizzera) e Sparkasse- Cassa di Risparmio di
Bolzano; ordinarsi al ricorrente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e produzione in giudi-zio delle dichiarazioni dei redditi depositate in Svizzera e ogni altro do-cumento ufficiale e/o conto titoli e/o rendiconto relativo agli investimen-ti, polizze e altri strumenti finanziari a lui intestati o cointestati, in Italia e all'estero degli ultimi cinque anni;
ordinarsi al ricorrente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e produzione in giudi-zio della documentazione attestante le partecipazioni societarie e relative movimentazioni eseguite sempre negli ultimi cinque anni;
ordinarsi al ricorrente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e produzione in giudi-zio della documentazione relativa alla successione del padre apertasi nel 2015. Persona_4
In via istruttoria subordinata a tutti i sopra richiesti ordini di esibizione e produzione, si chiede che
Codesto Tribunale voglia disporre indagini tri-butarie e patrimoniali, anche tramite la Guardia di
Finanza, in merito alle ef-fettive sostanze reddituali e capacità di spesa di con Parte_1 speci-fico riferimento: alla liquidazione del TFR da parte della ditta Cib Unigas S.p.A. al fine di determinare la quota spettante alla resistente, nonché la documentazione attestante il nuovo rapporto lavorativo, ivi com- preso il trattamento retributivo;
alla titolarità di partecipazioni sociali in essere in Italia e all'estero; alla redditività dei cespiti immobiliari a lui riferentesi in Italia e all'estero, in particolare in Svizzera
– Canton Ticino;
ai conti correnti ed eventuali rapporti bancari e finanziari allo stesso intestati o cointestati, intrattenuti con gli Istituti di riferi-mento, in Italia e all'estero, in particolare in Svizzera, con relativi estratti conto degli ultimi cinque anni;
ai cespiti immobiliari e finanziari ricevuti a titolo di eredità dal pa-dre, con Persona_4 successione aperta nel 2015;
Sempre in via istruttoria, come da provvedimento del 10.12.2024 si dimette la seguente documentazione con numerazione progressiva:
18. 730/2024 ”. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
2.5.1967, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 29.11.1998 a Padova, trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 768, parte II, serie A, vol.04, anno
1998.
Dalla loro unione nascevano tre figli, il 25.5.2000, il 20.1.2004, , l'11.6.2006. Per_1 Per_2 Per_3
Con decreto n. 5440/2022 del 25.7.2022 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui alle note scritte depositate per l'udienza del 19.7.2022. In data 27.2.2023 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza Parte_1 di divorzio oltre ai provvedimenti relativi al figlio minorenne e quelli economici. si costituiva in data 5.9.2023 associandosi alla domanda sullo status. Controparte_1
All'udienza del 14.9.2023, differita d'ufficio al 6.10.2023 e successivamente al 14.11.2023, comparivano entrambe le parti e il giudice delegato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si riservava;
quindi, con separata ordinanza pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “conferma integralmente le condizioni della separazione consensuale, omologata da Questo tribunale con decreto del 25.07.22” e rimetteva le parti dinnanzi al giudice istruttore, rinviando all'udienza del 15.2.2024.
All'udienza di cui sopra, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entrambe le parti chiedevano che venisse pronunciata sentenza non definitiva sullo status con conseguente rimessione della causa in istruttoria per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, il giudice tratteneva la causa in decisione per lo status, riservandosi di riferire al collegio.
Con sentenza n. 434/2024, pubblicata il 20.2.2024, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e fissando l'udienza del 7.11.2024.
All'udienza di cui sopra, trattata in modalità cartolare, il giudice istruttore riteneva la causa matura per la decisione;
quindi, rigettava le istanze istruttorie delle parti e rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.6.2025 da svolgersi in modalità cartolare.
Quindi, le parti depositavano note scritte rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio e assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Poiché è già stata dichiarata, con sentenza non definitiva sullo status (sent. n.434/2024), la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e l'oggetto del Parte_1 Controparte_1 presente provvedimento riguarda le ulteriori domande di carattere economico.
Nelle more del procedimento, infatti, , l'unico figlio che all'epoca del deposito del ricorso era Per_3 minorenne, è divenuto nelle more maggiorenne;
pertanto, le uniche questioni su cui le parti controvertono sono l'ammontare del contributo al mantenimento per i tre figli a carico del sig.
la titolarità o meno del diritto all'assegno divorzile in capo alla sig.ra nonché Parte_1 CP_1 la debenza della quota di TFR alla stessa. 1.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei tre figli e si osserva Per_1 Per_3 Per_2 quanto segue. chiedeva inizialmente che venisse confermato quanto previsto nell'accordo di Parte_1 separazione consensuale che prevedeva a suo carico un assegno complessivo di € 1900,00 mensili
(di cui € 300,00 da corrispondere direttamente alla figlia a titolo di contributo al Per_1 mantenimento per i figli, comprensivo della somma di euro 1000, forfettariamente determinata per la quota parte del canone di locazione dell'immobile di via Canestrini (ove la sig.ra CP_1 unitamente ai figli, si era trasferita) e delle spese condominiali.
Nelle more del procedimento, il ricorrente riteneva essere venuti meno i presupposti dell'accordo suddetto, in particolare nella parte in cui egli si era obbligato alla corresponsione della somma di euro
1000,00 al mese (per le spese di locazione e spese condominiali dell'immobile), atteso che, in data
31.3.2023, la sig.ra aveva acquistato detto immobile contraendo un mutuo (indice della CP_1 sua solidità economica); chiedeva, quindi, che l'assegno mensile di mantenimento a proprio carico ed in favore dei figli fosse rideterminato in euro € 300,00 mensili per ciascun figlio o, in via subordinata, in € 400,00. chiedeva che venissero confermati gli assegni determinati in sede separatizia, con Controparte_1 la rivalutazione aggiornata , ovvero € 2030,90 complessivi mensili così distribuiti: € 320,59 direttamente alla figlia maggiore a titolo di contributo al mantenimento della stessa ed € Per_1
1709,80 alla sig.ra oltre al 70% delle spese straordinarie necessarie per i figli;
allegava CP_1 di non essere in grado di reperire un'attività più remunerativa a causa delle difficoltà del mercato che richiedono particolari esperienze che non possiede. Quanto all'acquisto dell'immobile di via
Canestrini, la resistente allegava di averlo acquistato in quanto il propritario aveva deciso di venderlo e di aver contratto un mutuo con l'aiuto della sua famiglia (onde evitare un ulteriore trasloco ai propri figli e tenuto conto delle spese già sostenute per dotare l'immobile della mobilia e confidando anche nell'impegno del sig. ) Parte_1
Con i provvedimenti provvisori ed urgenti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
14.11.2023, il Presidente delegato, pur valutando la sopravvenienza dell'acquisto dell'immobile da parte della sig.ra riteneva non sussistere alcuna significativa modificazione della CP_1 complessiva situazione economica delle parti e confermava, quindi, integralmente le condizioni della separazione consensuale.
Ciò premesso si osserva quanto segue. ha lavorato sino a settembre 2024 come ingegnere alle dipendenze di CIB Unigas Parte_1
S.p.a. e attualmente lavora presso SVECOM -F.E. SRL, percependo una retribuzione analoga pari a circa € 2.274,00 mensili, oltre ai redditi derivanti dai beni ricevuti in eredità dal padre nel 2015 (in comunione con la madre, la quale è titolare di una quota pari ai ¾, residuando il restante quarto in capo al sig. mentre la sig.ra lavora come farmacista con contratto part-time Parte_1 CP_1 presso la parafarmacia Dott.ssa Ruffin s.a.s., percependo un reddito medio netto di € 1.159,50 mensili.
Alla luce del collocamento prevalente dei tre figli presso la sig.ra delle esigenze degli CP_1 stessi (che aumentano all'aumentare dell'età, come ribadito da giurisprudenza costante), nonché della disparità reddituale delle parti tenuto altresì conto delle rade frequentazioni dei ragazzi con il padre, il Collegio ritiene congruo confermare l'importo di € 1900,00 complessivi, attualizzati ad euro 2031 mensili (euro 677 a figlio).
A riguardo, il Collegio condivide e fa propria integralmente la motivazione del Presidente delegato nella parte in cui ha ritenuto, anche a seguito dell'acquisto dell'immobile da parte della sig.ra che i redditi delle parti siano rimasti invariati : “se da un lato, la sig non CP_1 CP_1 deve più sostenere il canone d'affitto dell'abitazione di via Canestrini, avendo acquistato a marzo scorso la proprietà dell'immobile (così indubbiamente incrementando il suo patrimonio), d'altro canto, ha dovuto contrarre un muto venticinquennale di complessivi euro 270.000, in ordine al quale
è gravata di una rata mensile di euro 1.404 e non vi è dubbio che tale esborso non può certo ritenersi relativo ad un interesse esclusivamente proprio della ma anche per procacciare un tetto CP_1 sulla testa dei tre figli con ella conviventi sino a quando non saranno tutti autosufficienti”.
Tale somma tiene in debito conto del rilevante (rispetto ai suoi redditi) esborso mensile a carico della sig.ra per il pagamento della rata del mutuo gravante sull'immobile in cui vive insieme ai CP_1 figli (è infatti pacifico che nella quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli vanno comprese anche le spese per l'abitazione).
Circa il regime delle spese straordinarie e dell'assegno unico, le parti hanno concluso in modo conforme, riportandos il regime degli accordi separatizi (“Le spese straordinarie per i figli individuate e regolate come da protocollo del 17.01.2017 del Tribunale di Padova, da intendersi qui integralmente trascritto, saranno suddivise per il 70% a carico del sig. e per il 30% a carico della sig.ra Parte_1 per quanto riguarda le spese mediche e universitarie/scolastiche; per il 50% ciascuno per CP_1 le altre spese straordinarie a fronte dell'esibizione entro il giorno 10 di ogni mese di fatture e scontrini relativi alle spese dei figli. L'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla sig.ra
[...]
). il Collegio ritiene di non doversi pronunciare in merito attesa la congruità delle CP_1 conformi conclusioni rispetto all'interesse dei figli.
2. Quanto alle domande relative all'assegno divorzile, chiede che venga esclusa la Parte_1 debenza di un assegno mensile a proprio carico e a favore della sig.ra , negando la CP_1 sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale diritto, tanto dal punto di vista assistenziale, quanto dal punto di vista perequativo-compensativo.
In particolare, allega che la signora non avrebbe dimostrato di aver sacrificato le proprie aspettative professionali e le proprie aspirazioni per dedicarsi alla famiglia e che il contributo personale ed economico alla conduzione familiare sarebbe stato paritetico e la famiglia avrebbe da sempre vissuto utilizzando lo stipendio di entrambi i coniugi;
tanto meno verserebbe in stato di bisogno, né sarebbe impedita ad incrementare il proprio reddito essendo ormai i tre figli maggiorenni e ben potendo la stessa ampliare le ore lavorative quale farmacista.
inoltre, allegava un miglioramento delle condizioni patrimoniali della sig.ra Parte_1 stante l'incremento patrimoniale relativo all'acquisto dell'immobile di via Canestrini CP_1
(per l'importo di € 270.000,00), ed un peggioramento delle proprie condizioni economiche, essendo egli stato costretto ad erodere l'eredità del padre per far fronte alle spese per la famiglia. chiede invece che venga confermato a suo favore, a titolo di assegno divorzile, il Controparte_1 contributo di mantenimento pattuito in sede separatizia, che attualizzato ammonta ad euro € 480,88, facendo leva sulla sussistenza del presupposto perequativo/compensativo avendo ella sacrificato le proprie aspirazioni professionali per dedicarsi alla famiglia ed ai figli e non avendo più oggi possibilità di aumentare i suoi redditi (ritiene di non essere, all'età di 58 anni, più appetibile per il mondo del lavoro); in particolare, evidenziava di aver optato, durante la convivenza matrimoniale, per un lavoro part-time per renderlo compatibile con la gestione degli impegni familiari cui avrebbe fatto fronte da sola senza l'aiuto del marito (in particolare faceva riferimento alle problematiche insorte con i figli: la quale ha subito un TSO e una successiva riabilitazione della durata di Per_2 circa un anno e mezzo in una comunità terapeutica, e che ha rischiato l'abbandono scolastico); Per_3 lamentava infatti l'assenza del padre nella gestione dei figli e nella condivisione delle “fatiche” per occuparsene (ad esempio, accompagnando alle visite neuropsichiatriche settimanali ed Per_2 interfacciandosi con lo psicologo e i dirigenti scolastici per ). Per_3
Ciò premesso si osserva quanto segue.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. 1 dicembre 1970 n.898, cui deve attribuirsi funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento in capo al richiedente dell'inadeguatezza dei mezzi o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso una valutazione che deve essere fondata, in primo luogo, sulla comparazione delle condizioni economiche delle parti, e, in secondo luogo, sulla verifica che l'eventuale, rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ., Sez. U., sentenza n.18287 dell'11.7.2018).
Nel caso di specie, deve escludersi la componente assistenziale dell'assegno divorzile poichè la sig.ra lavora quale farmacista con contratto part time percependo uno stipendio mensile netto CP_1 di circa € 1.159,50 (cfr. docc. 2, 3, 4, 18).
Quanto alla componente perequativa-compensativa, è pur vero che negli accordi di separazione veniva concordato un assegno di mantenimento a titolo perequativo-compensativo, ma nel presente giudizio la resistente non h in alcun modo provato di aver effettivamente sacrificato la propria carriera lavorativa per seguire la famiglia e i figli, né ha formulato domande istruttorie in tal senso;
a nulla rileva a tali fini, infine, la scelta intrapresa nel 2021, all'esito della pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico regionale a cui aveva partecipato nel 2015 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, di lasciar perdere detta opportunità atteso che tale scelta, per stessa affermazione della ricorrente, fu dipesa non tanto da una scelta concordata con il marito nell'interesse familiare, quanto dalla concomitanza dell'avvio del giudizio di separazione, caratterizzato da una situazione complicata e di notevole conflittualità tra i coniugi.
La sig.ra peraltro, ha sempre lavorato quale farmacista e si dubita che non sia più CP_1 appetibile nel mercato, attesa l'esperienza maturata;
nulla pertanto (attesa l'età dei figli) oggi le impedirebbe di dedicarsi all'attività lavorativa full time.
Deve infatti tenersi in debita considerazione il principio di autodeterminazione e responsabilità secondo cui : “nella determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge rilevano la capacità dello stesso di procurarsi mezzi propri di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali, che egli stesso è chiamato a valorizzare attraverso una condotta attiva e non passiva limitata ad attendere nuove opportunità lavorative” (Cass. Civ. n. 3661/2020). Nel caso in esame la ricorrente, oltre ad aver allegato una dichiarazione del proprio datore di lavoro priva di qualsivoglia valore probatorio, non ha dimostrato di aver cercato nuove opportunità lavorative per implementare i suoi redditi.
Alla luce di quanto sopra esposto ritiene il Collegio non sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in capo a Conseguentemente deve essere revocato Controparte_1
l'assegno disposto con i provvedimenti provvisori ed urgenti del presente giudizio dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status;
3. Per l'udienza del 7.11.2024 deposita note scritte chiedendo che venga liquidata la propria CP_1 quota parte del TFR del sig. atteso che questi, a settembre 2024, ha cessato il proprio Parte_1 rapporto di lavoro.
La domanda formulata dalla resistente è inammissibile in quanto trattasi di domanda nuova proposta oltre la barriera processuale della prima memoria istruttoria nella quale, entro certi limiti, è ancora possibile introdurre domande nuove.
La domanda va pertanto respinta in punto di rito.
4.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio le spese di lite vanno compensate per reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli l'obbligo di Parte_1 versare a la somma complessiva di € 2031 mensili (euro 677 a figlio), entro il Controparte_1 giorno 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile, oltre alle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Padova : in misura del 70% per quanto riguarda le spese mediche e universitarie/scolastiche ed in misura del 50% per le altre spese straordinarie;
assegno unico in favore della sig CP_1
rigetta la domanda di di corresponsione a proprio favore di un assegno divorzile, Controparte_1 revocando l'assegno disposto in via provvisoria dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status;
dichiara inammissibile la domanda della sig in ordine al riconoscimento di una quota del CP_1
TFR maturato dal marito;
spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Presidente
CH ZI