Versione
18 dicembre 1942
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Versione
31 dicembre 1994
31 dicembre 1994
Art. 82.
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di ((artisti interpreti)) e di artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per se' stante e non di semplice accompagnamento.
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di ((artisti interpreti)) e di artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per se' stante e non di semplice accompagnamento.
Commentario • 1
- 1. La riforma sullo spettacolo e le attività culturali in Gazzetta UfficialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 luglio 2010 · 1.9497131
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza breve 25/02/2015, n. 3282Provvedimento: […] Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633”.Leggi di più...
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