Art. 82.
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di ((artisti interpreti)) e di artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per se' stante e non di semplice accompagnamento.
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di ((artisti interpreti)) e di artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per se' stante e non di semplice accompagnamento.