Articolo 82 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 68Articolo 69
Versione
18 dicembre 1942
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Versione
31 dicembre 1994
Art. 82.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di ((artisti interpreti)) e di artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per se' stante e non di semplice accompagnamento.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1994
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