CASS
Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2024, n. 18108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18108 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE NG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore dell'imputato, AVV.DARIO VANNETIELLO del foro di NAPOLI che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva condannato AN LL per il reato di rapina aggravata. In parziale accoglimento dell'appello dell'imputato, la Corte ha applicato le circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alla contestata aggravante, ed ha proceduto alla rideterminazione della pena. 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su tre motivi. 3. Con il primo, si deduce mancanza di motivazione in relazione al secondo motivo di appello. L'imputato, a mezzo della difesa, aveva rinunciato al primo motivo di appello, sulla responsabilità, ma non al secondo che riguardava la qualificazione del fatto (da riqualificarsi in termini di furto ex art.624 o 624 bis c.p.). Erroneamente, quindi, la Corte ha ritenuto rinunciato anche il secondo motivo d'appello. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18108 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 27/02/2024 4. Con il secondo motivo si deduce mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alle circostanze del travisamento e delle più persone riunite. Sul primo aspetto la Corte è rimasta totalmente silente mentre in relazione al secondo, essa ha ritenuto sufficiente la compresenza al cospetto della vittima, a prescindere dalla percezione che questa abbia avuto. 5. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta mancanza di motivazione e manifesta illogicità della stessa in relazione al giudizio di equivalenza tra le concesse circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate. 6. Con memoria inviata via mail, il Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Bari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, genericità e manifesta infondatezza dei motivi dedotti. A dispetto delle mancanze motivazionali lamentate (ed effettivamente sussistenti), le questioni sollevate, non vertendo sul fatto ma su puro diritto, possono essere direttamente decise da questa Corte senza che possa essere lamentato un concreto vulnus del diritto di difesa. Né si può lamentare che sia stato così sottratto all'imputato un grado di giudizio, visto che, trattandosi di quaestiones iuris, trovano in questa sede la loro ultima (e massima) istanza. In tal senso, vi è carenza di interesse. Le denunciate ellissi motivazionali, pertanto, vitiantur sed non vitiant. 2. Ciò premesso in linea generale, e passando ora all'esame dei singoli motivi, in relazione al primo di essi si riscontra da un lato carenza di interesse e, dall'altro, genericità. La richiesta di riqualificazione del fatto in furto semplice o furto con strappo, si scontra con una ricostruzione del fatto che, fin dal primo grado, cristallizza l'azione dei due agenti nella sottrazione della borsa dalla vettura della denunciante AN D'RO, associata a due momenti di violenza. La prima espressione di violenza si manifestava per superare la resistenza immediata della vittima che tentava inutilmente di opporsi all'apprensione della borsetta. La seconda si realizzava quando, pressoché nell'immediatezza e senza reale soluzione di continuità, la vittima, avendo notato che il motociclo con i due malfattori era stato bloccato da altro automobilista, si era avvicinato ai due per recuperare la refurtiva ma veniva colpita e respinta con l'uso di pugni da parte del passeggero del motopiclo usato per la fuga. Questi essendo i termini fattuali, la pretesa riqualificazione del fatto in termini di furto (anche eventualmente con strappo) è inaccoglibile, trovandosi piuttosto di fronte ad un caso paradigmatico di rapina impropria, in cui l'esercizio (duplice) della violenza è diretta alla persona e non alla cosa. La pretesa di 'scomporre' il fatto, nei termini indicati nell'appello e riportati nel ricorso per cassazione si risolve in una indebita parcellizzazione valutativa. Infatti, questa Corte - in relazione alla nozione di iimmediatezza' - ha, in più occasioni affermato che "nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità» (cfr., Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821; Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappala, Rv. 254171; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310; Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617; Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038 - 02). Invero, come è stato precisato, «ciò comporta che sia ancora in atto non la sottrazione, bensì l'assicurazione dell'impossessamento della cosa, o che sia in corso di svolgimento la reazione difensiva privata o repressiva pubblica» (Sez. 2, n. 3721 del 18/05/1990, Villa, Rv. 186764). Pertanto, «il requisito della "immediatezza", richiesto dalla norma incriminatrice, non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, ma deve essere posto in relazione allo scopo perseguito di assicurarsi il possesso della cosa sottratta ovvero l'impunità» (Sez. 6, n. 2410 del 25/06/1999, Concas, Rv. 214926); infatti, tra la violenza costitutiva del reato e l'impossessamento deve sussistere “un nesso di causalità tale da avere carattere di strumentalità, sicché l'impossessamento sia diretta derivazione della violenza stessa» (Sez. 2, n. 42076 del 03/11/2010, Arillo, Rv. 248509). Di tali principi il tribunale ha fatto corretta applicazione ricostruendo l'azione in un unicum che ha avuto inizio con la apprensione della borsa e si è sviluppato fino all'esito costituito dai pugni inferti alla donna dal soggetto trasportato, al fine di indurla a desistere alla azione vecuperatoria' della refurtiva. Ricostruita in questi termini la vicenda, anche sul piano processuale, è chiaro che l'annullamento della sentenza di appello per la mancata risposta sul motivo della riqualificazione sarebbe inutile perché le tesi sono manifestamente infondate: sulla base della ricostruzione incontestata, il fatto non potrebbe mai essere qualificato come furto o furto con strappo. È allora inammissibile per carenza d'interesse, secondo l'orientamento costante di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti Rv. 263157-01; Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcor«. Stessa sorte, anche se sotto un altro profilo, per il secondo aspetto trattato nel motivo (attinente alla configurabilità dell'art.116 c.p.) che nell'atto di appello (pg.6) era stato trattato in termini così generici da condurre inevitabilmente, in caso di restitutio, alla inammissibilità pro quota del motivo. Infatti, nel corpo del motivo, la difesa si limita a riportare (tra pg.6 e pg.7) un principio di giurisprudenza, senza affatto spiegare e senza elaborare sulla ragione di applicabilità al caso concreto. 3. Anche la seconda mancanza motivazionale denunciata con il secondo motivo di ricorso non incrina la validità della decisione d'appello. Infatti, con la questione sottoposta al punto 3 dell'atto di appello (che non ha trovato risposta in quella sede, come si deduce correttamente nel ricorso) si formulava un tema di mero diritto senza la necessità di una previa rivalutazione del fatto. Si partiva dalla premessa che l'imputato vestisse un casco non integrale (circostanza pacifica), per sostenete l'assenza di travisamento. Ma ciò confligge indiscutibilmente con i principi giurisprudenziali consolidati per i quali è sufficiente un camuffamento anche solo parziale della persona (e non del solo volto) in quanto idoneo a precludere o comunque a rendere più difficile il riconoscimento dei tratti individualizzanti della persona (ad esempio la capigliatura o la forma del capo e del volto); né il fatto (cui si fa riferimento nella prima parte dell'argomento difensivo) che il casco sia imposto dalla disciplina del codice della strada, può costituire una forma di giustificazione. Sugli aspetti ora menzionati, risolutivo è il richiamo ad una recente sentenza di questa stessa Sezione (Sez. 2, n. 1712 del 03/11/2021, Perfetti, Rv. 282517 - 01, in tema di travisamento parziale con mascherina, all'epoca obbligatoriamente indossata) da cui questo Collegio non ha ragione di dipartire. Manifestamente infondato in diritto è poi il secondo aspetto del motivo, relativo alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, dato che la donna aggredita, nel momento in cui ha ricevuto i pugni al capo ed alla spalla aveva di fronte i due malviventi, del tutto irrilevante essendo che l'uno fosse intento a condurre la vettura e l'altro a colpire la D'RO 4. Infine, l'ultimo motivo non è consentito. È noto infatti che il trattamento sanzionatorio - comprensivo della applicazione e comparazione dene circostanze - rientri nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito, essendo esercizio di un potere discrezionale che trova nella motivazione la propria giustificazione. In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso di quel potere, si sia attenuto a corretti criteri logico-giuridici e abbia motivato adeguatamente il proprio convincimento. Nella sentenza impugnata viene congruamente spiegato, con riferimento al punto in contestazione che, oltre alla gravità intrinseca del fatto, osta la personalità dell'imputato, destinatario di un provvedimento di prevenzione che seppure successivo di un quinquennio ai fatti in contestazione, è ostativo attualmente alla rivalutazione in senso più favorevole della comparazione tra le circostanze. 5. Per le suddette ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
L L(r Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 febbraio 2024 Il Consigl ere rel tore
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore dell'imputato, AVV.DARIO VANNETIELLO del foro di NAPOLI che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva condannato AN LL per il reato di rapina aggravata. In parziale accoglimento dell'appello dell'imputato, la Corte ha applicato le circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alla contestata aggravante, ed ha proceduto alla rideterminazione della pena. 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su tre motivi. 3. Con il primo, si deduce mancanza di motivazione in relazione al secondo motivo di appello. L'imputato, a mezzo della difesa, aveva rinunciato al primo motivo di appello, sulla responsabilità, ma non al secondo che riguardava la qualificazione del fatto (da riqualificarsi in termini di furto ex art.624 o 624 bis c.p.). Erroneamente, quindi, la Corte ha ritenuto rinunciato anche il secondo motivo d'appello. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18108 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 27/02/2024 4. Con il secondo motivo si deduce mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alle circostanze del travisamento e delle più persone riunite. Sul primo aspetto la Corte è rimasta totalmente silente mentre in relazione al secondo, essa ha ritenuto sufficiente la compresenza al cospetto della vittima, a prescindere dalla percezione che questa abbia avuto. 5. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta mancanza di motivazione e manifesta illogicità della stessa in relazione al giudizio di equivalenza tra le concesse circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate. 6. Con memoria inviata via mail, il Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Bari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, genericità e manifesta infondatezza dei motivi dedotti. A dispetto delle mancanze motivazionali lamentate (ed effettivamente sussistenti), le questioni sollevate, non vertendo sul fatto ma su puro diritto, possono essere direttamente decise da questa Corte senza che possa essere lamentato un concreto vulnus del diritto di difesa. Né si può lamentare che sia stato così sottratto all'imputato un grado di giudizio, visto che, trattandosi di quaestiones iuris, trovano in questa sede la loro ultima (e massima) istanza. In tal senso, vi è carenza di interesse. Le denunciate ellissi motivazionali, pertanto, vitiantur sed non vitiant. 2. Ciò premesso in linea generale, e passando ora all'esame dei singoli motivi, in relazione al primo di essi si riscontra da un lato carenza di interesse e, dall'altro, genericità. La richiesta di riqualificazione del fatto in furto semplice o furto con strappo, si scontra con una ricostruzione del fatto che, fin dal primo grado, cristallizza l'azione dei due agenti nella sottrazione della borsa dalla vettura della denunciante AN D'RO, associata a due momenti di violenza. La prima espressione di violenza si manifestava per superare la resistenza immediata della vittima che tentava inutilmente di opporsi all'apprensione della borsetta. La seconda si realizzava quando, pressoché nell'immediatezza e senza reale soluzione di continuità, la vittima, avendo notato che il motociclo con i due malfattori era stato bloccato da altro automobilista, si era avvicinato ai due per recuperare la refurtiva ma veniva colpita e respinta con l'uso di pugni da parte del passeggero del motopiclo usato per la fuga. Questi essendo i termini fattuali, la pretesa riqualificazione del fatto in termini di furto (anche eventualmente con strappo) è inaccoglibile, trovandosi piuttosto di fronte ad un caso paradigmatico di rapina impropria, in cui l'esercizio (duplice) della violenza è diretta alla persona e non alla cosa. La pretesa di 'scomporre' il fatto, nei termini indicati nell'appello e riportati nel ricorso per cassazione si risolve in una indebita parcellizzazione valutativa. Infatti, questa Corte - in relazione alla nozione di iimmediatezza' - ha, in più occasioni affermato che "nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità» (cfr., Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821; Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappala, Rv. 254171; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310; Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617; Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038 - 02). Invero, come è stato precisato, «ciò comporta che sia ancora in atto non la sottrazione, bensì l'assicurazione dell'impossessamento della cosa, o che sia in corso di svolgimento la reazione difensiva privata o repressiva pubblica» (Sez. 2, n. 3721 del 18/05/1990, Villa, Rv. 186764). Pertanto, «il requisito della "immediatezza", richiesto dalla norma incriminatrice, non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, ma deve essere posto in relazione allo scopo perseguito di assicurarsi il possesso della cosa sottratta ovvero l'impunità» (Sez. 6, n. 2410 del 25/06/1999, Concas, Rv. 214926); infatti, tra la violenza costitutiva del reato e l'impossessamento deve sussistere “un nesso di causalità tale da avere carattere di strumentalità, sicché l'impossessamento sia diretta derivazione della violenza stessa» (Sez. 2, n. 42076 del 03/11/2010, Arillo, Rv. 248509). Di tali principi il tribunale ha fatto corretta applicazione ricostruendo l'azione in un unicum che ha avuto inizio con la apprensione della borsa e si è sviluppato fino all'esito costituito dai pugni inferti alla donna dal soggetto trasportato, al fine di indurla a desistere alla azione vecuperatoria' della refurtiva. Ricostruita in questi termini la vicenda, anche sul piano processuale, è chiaro che l'annullamento della sentenza di appello per la mancata risposta sul motivo della riqualificazione sarebbe inutile perché le tesi sono manifestamente infondate: sulla base della ricostruzione incontestata, il fatto non potrebbe mai essere qualificato come furto o furto con strappo. È allora inammissibile per carenza d'interesse, secondo l'orientamento costante di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti Rv. 263157-01; Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcor«. Stessa sorte, anche se sotto un altro profilo, per il secondo aspetto trattato nel motivo (attinente alla configurabilità dell'art.116 c.p.) che nell'atto di appello (pg.6) era stato trattato in termini così generici da condurre inevitabilmente, in caso di restitutio, alla inammissibilità pro quota del motivo. Infatti, nel corpo del motivo, la difesa si limita a riportare (tra pg.6 e pg.7) un principio di giurisprudenza, senza affatto spiegare e senza elaborare sulla ragione di applicabilità al caso concreto. 3. Anche la seconda mancanza motivazionale denunciata con il secondo motivo di ricorso non incrina la validità della decisione d'appello. Infatti, con la questione sottoposta al punto 3 dell'atto di appello (che non ha trovato risposta in quella sede, come si deduce correttamente nel ricorso) si formulava un tema di mero diritto senza la necessità di una previa rivalutazione del fatto. Si partiva dalla premessa che l'imputato vestisse un casco non integrale (circostanza pacifica), per sostenete l'assenza di travisamento. Ma ciò confligge indiscutibilmente con i principi giurisprudenziali consolidati per i quali è sufficiente un camuffamento anche solo parziale della persona (e non del solo volto) in quanto idoneo a precludere o comunque a rendere più difficile il riconoscimento dei tratti individualizzanti della persona (ad esempio la capigliatura o la forma del capo e del volto); né il fatto (cui si fa riferimento nella prima parte dell'argomento difensivo) che il casco sia imposto dalla disciplina del codice della strada, può costituire una forma di giustificazione. Sugli aspetti ora menzionati, risolutivo è il richiamo ad una recente sentenza di questa stessa Sezione (Sez. 2, n. 1712 del 03/11/2021, Perfetti, Rv. 282517 - 01, in tema di travisamento parziale con mascherina, all'epoca obbligatoriamente indossata) da cui questo Collegio non ha ragione di dipartire. Manifestamente infondato in diritto è poi il secondo aspetto del motivo, relativo alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, dato che la donna aggredita, nel momento in cui ha ricevuto i pugni al capo ed alla spalla aveva di fronte i due malviventi, del tutto irrilevante essendo che l'uno fosse intento a condurre la vettura e l'altro a colpire la D'RO 4. Infine, l'ultimo motivo non è consentito. È noto infatti che il trattamento sanzionatorio - comprensivo della applicazione e comparazione dene circostanze - rientri nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito, essendo esercizio di un potere discrezionale che trova nella motivazione la propria giustificazione. In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso di quel potere, si sia attenuto a corretti criteri logico-giuridici e abbia motivato adeguatamente il proprio convincimento. Nella sentenza impugnata viene congruamente spiegato, con riferimento al punto in contestazione che, oltre alla gravità intrinseca del fatto, osta la personalità dell'imputato, destinatario di un provvedimento di prevenzione che seppure successivo di un quinquennio ai fatti in contestazione, è ostativo attualmente alla rivalutazione in senso più favorevole della comparazione tra le circostanze. 5. Per le suddette ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
L L(r Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 febbraio 2024 Il Consigl ere rel tore