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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1522/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1522 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Caliciuri. attoreE
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Chiodo. convenuta
OGGETTO: Assicurazione.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e con provvedimento dell'11.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio la esponendo: -di avere CP_1 Controparte_1
1 stipulato con la convenuta la polizza denominata “Realmente in Salute” portante il n. 2017/05/2742807 con decorrenza dal 4.12.2017 e scadenza al 4.12.2018; -che il contratto di polizza suddetto prevede la garanzia del rimborso delle spese relative a ricoveri e/o interventi chirurgici, ivi comprese le prestazioni medico-diagnostiche; - che con successiva polizza n. 2018/05/2802389, erano state confermate tutte le condizioni contrattuali della prima, differente solo per il premio annuale risultante maggiore in tale ultima con validità dal 4.12.2018 e scadenza quinquennale al 4.12.2023; -che nel giugno 2019 aveva comunicato alla compagnia di dovere eseguire un intervento chirurgico per “ipertrofia prostatica” sottoponendosi ad ogni richiesta di accertamenti e controlli e trasmettendo il referto del medico convenzionato della Dott. -che Controparte_1 Persona_1
l'intervento chirurgico era stato poi eseguito presso la clinica “Villa Salaria” in Roma;
-che aveva richiesto il rimborso di tutte le spese documentate relative al ricovero suddetto pari ad € 11.123,13; -che su richiesta della compagnia assicurativa aveva trasmesso l'ecografia prostatica del 6.3.2018 e la relativa attestazione medica dell'Urologo Dott. del successivo 7.3.2018, nel contempo Persona_2 chiedendo il rimborso di ulteriori € 668,20 per le spese di viaggio;
-che la compagnia di assicurazione con distinte missive aveva comunicato il diniego del rimborso trattandosi di patologia preesistente e non ricompresa nella nuova polizza. Fatte tali premessi in fatto, ha dedotto: -di avere diritto al rimborso in quanto l'intervento chirurgico era stato eseguito in data 19.7.2019, dunque in epoca successiva alla data di stipula della seconda polizza, a nulla rilevando la visita presso il Dott. trattandosi di un mero controllo medico specialistico da Persona_2 cui non poteva scaturire l'accertamento di una ipertrofia prostatica;
-di avere in ogni caso diritto a ricevere il rimborso sulla base della prima polizza vigente dal 4.12.2017 al 4.12.2018. Ha concluso chiedendo quanto segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, a) Accertare e dichiarare, in dipendenza e previsione della polizza assicurativa avente n. 2018/05/2802389 con validità dal 4.12.2018 al 4.12.2023, il diritto del Sig.
[...] al rimborso delle spese mediche relative al ricovero ed intervento chirurgico Parte_1 subito;
b) Accertare e dichiarare in ogni caso il diritto del Sig. al rimborso Parte_1 delle spese mediche relative al ricovero ed intervento chirurgico subito, in dipendenza e previsione della polizza 2017/05/2742807 decorrente dal 4.12.2017 al 4.12.2018. c) Condannare per l'effetto, ed per il titolo suddetto, la società al Controparte_1 pagamento in favore del Sig. della somma di €. 11.791,33, distinta in Parte_1
€. 11.123,13 per spese mediche ed €. 668,20 per spese di viaggio dalla propria residenza a Roma e viceversa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2 d) Condannare la società al pagamento delle spese e compensi di Controparte_1 lite a favore dell'Avv.Francesco Caliciuri, che se ne dichiara anticipatario.”.
2. Costituitasi in giudizio la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea eccependo la non operatività della polizza n. 2018/05/2802389 stipulata in sostituzione della precedente, anche in virtù di quanto previsto dall'art.
1.17 delle Condizioni generali di Assicurazione.
************************
3. Giova anzitutto ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre sul debitore grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Nel caso in disamina è incontestato, oltre che dimostrato dalla documentazione in atti:
-che il sig. aveva sottoscritto con la compagnia Parte_1 assicurativa convenuta la polizza “Realmente in Salute” n. 017/05/2742807 con decorrenza dal 4.12.2017 e scadenza al 4.12.2018, optando per la formula “Full”, ricomprendente il rimborso delle spese mediche fino a € 300.000,00 annui (doc. 1 fascicolo parte attrice);
-che, in seguito, aveva sottoscritto alle medesime condizioni, fatto salvo l'aumento del premio annuale, la polizza n. 2018/05/2802389 con validità dal 4.12.2018 e scadenza al 4.12.2023 (doc. 4 fascicolo parte attrice);
-che l'attore in data 19.7.2019 aveva subito presso la casa di cura privata “Villa Salaria” in Roma un intervento di resezione transuretrale della prostata (c.d. CP_2 in relazione al quale aveva sopportato esborsi per complessivi € 11.123,13 (docc. 6 e 7 fascicolo parte attrice);
-che l'attore aveva avanzato richiesta di rimborso alla compagnia assicurativa (doc. 8 fascicolo parte attrice), respinta da quest'ultima attraverso le missive del 4.3.2020, 6.3.2020 e 27.4.2020 (docc. 12, 13 e 14 fascicolo parte attrice). La compagnia assicurativa convenuta ha eccepito la non operatività della polizza n. 2018/05/2802389 invocando l'art.
1.17 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, rubricato “SOSTITUZIONE DI POLIZZA”, in base al quale
“Esclusivamente per la Formula Full, se non scelta l'opzione “Doppia Durata”, qualora la
3 polizza sia sostituita, senza soluzione di continuità, da copertura analoga sempre presso CP_1
per lo stesso rischio, relativamente agli stessi Assicurati, si conviene che
[...] CP_1 estende la copertura dell'assicurazione, mantenendo le stesse condizioni della polizza sostituita, alle prestazioni sanitarie conseguenti a malattia o infortunio occorsi durante la validità della polizza sostituita purchè effettuate entro trenta giorni dalla decorrenza della nuova polizza. Resta convenuto che le predette prestazioni sanitarie devono essere conseguenti a malattia diagnosticata o infortunio occorso durante la validità della polizza sostituita, sempreché non fossero già escluse dalla polizza stessa.”. In sostanza, alla stregua di tale clausola laddove la polizza “Formula Full” venga sostituita senza soluzione di continuità da un'altra polizza analoga, la copertura può estendersi alle prestazioni sanitarie conseguenti a malattia o infortunio occorsi durante la validità della polizza sostituita ma solo laddove si verifichino all'unisono tali condizioni: 1) all'assicurato sia stata diagnosticata la malattia o sia incorso nell'infortunio nel periodo di validità della polizza sostituita;
2) il ricovero e l'intervento chirurgico vengano effettuati entro trenta giorni dalla data di decorrenza della polizza stipulata in sostituzione della precedente. Nel caso di specie, per come è possibile evincere dalla prima pagina del relativo frontespizio, la seconda polizza n. 2018/05/2802389 era stata stipulata in sostituzione della polizza n. 017/05/2742807. Inoltre, per entrambe le polizze risulta che l'assicurato non avesse aderito all'opzione “doppia durata”. Può inoltre convenirsi con la compagnia assicurativa sul fatto che la malattia che ha determinato la necessità per l'attore di sottoporsi all'intervento per cui è stato richiesto il rimborso (ipertrofia prostatica) era stata diagnosticata nel periodo di validità della prima polizza n. 017/05/2742807 (4.12.2017-4.12.2018). Invero, dal certificato in atti datato 7.3.2018 (doc. 11 fascicolo parte attrice) si desume che l'urologo Dott. in base all'ecografia prostatica Persona_2 eseguita dall'attore, aveva prescritto a quest'ultimo una terapia farmacologica e gli aveva al contempo raccomandato di sottoporsi all'intervento di TURP “tra un anno”. Risulta altresì che il sig. ha subito l'intervento di resezione transuretrale Pt_1 della prostata in data 19.7.2019, dunque ben oltre il termine di trenta giorni dalla data di decorrenza della nuova polizza n. 2018/05/2802389, vale a dire il 4.12.2018. Alla luce di quanto esposto e in base a quanto pattuito dalle parti mediante la clausola sopra riportata, deve in primo luogo escludersi che possa operare la copertura di cui alla prima polizza n. 017/05/2742807 in quanto sostituita, come visto, dalla polizza sottoscritta nel 2018. In secondo luogo va esclusa anche l'operatività di quest'ultima poiché la malattia era stata diagnosticata durante il periodo di efficacia della precedente polizza sostituita e non sono ravvisabili i presupposti stabiliti dall'art.
1.17 delle condizioni
4 generali del contratto di assicurazione in quanto l'intervento chirurgico in questione non ha avuto luogo entro i trenta giorni successivi al 4.12.2018. Per tali motivi le domande attoree meritano di essere respinte in quanto infondate.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
CONDANNA
al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...] che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre spese Controparte_1 generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Castrovillari, 09/02/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1522 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Caliciuri. attoreE
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Chiodo. convenuta
OGGETTO: Assicurazione.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e con provvedimento dell'11.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio la esponendo: -di avere CP_1 Controparte_1
1 stipulato con la convenuta la polizza denominata “Realmente in Salute” portante il n. 2017/05/2742807 con decorrenza dal 4.12.2017 e scadenza al 4.12.2018; -che il contratto di polizza suddetto prevede la garanzia del rimborso delle spese relative a ricoveri e/o interventi chirurgici, ivi comprese le prestazioni medico-diagnostiche; - che con successiva polizza n. 2018/05/2802389, erano state confermate tutte le condizioni contrattuali della prima, differente solo per il premio annuale risultante maggiore in tale ultima con validità dal 4.12.2018 e scadenza quinquennale al 4.12.2023; -che nel giugno 2019 aveva comunicato alla compagnia di dovere eseguire un intervento chirurgico per “ipertrofia prostatica” sottoponendosi ad ogni richiesta di accertamenti e controlli e trasmettendo il referto del medico convenzionato della Dott. -che Controparte_1 Persona_1
l'intervento chirurgico era stato poi eseguito presso la clinica “Villa Salaria” in Roma;
-che aveva richiesto il rimborso di tutte le spese documentate relative al ricovero suddetto pari ad € 11.123,13; -che su richiesta della compagnia assicurativa aveva trasmesso l'ecografia prostatica del 6.3.2018 e la relativa attestazione medica dell'Urologo Dott. del successivo 7.3.2018, nel contempo Persona_2 chiedendo il rimborso di ulteriori € 668,20 per le spese di viaggio;
-che la compagnia di assicurazione con distinte missive aveva comunicato il diniego del rimborso trattandosi di patologia preesistente e non ricompresa nella nuova polizza. Fatte tali premessi in fatto, ha dedotto: -di avere diritto al rimborso in quanto l'intervento chirurgico era stato eseguito in data 19.7.2019, dunque in epoca successiva alla data di stipula della seconda polizza, a nulla rilevando la visita presso il Dott. trattandosi di un mero controllo medico specialistico da Persona_2 cui non poteva scaturire l'accertamento di una ipertrofia prostatica;
-di avere in ogni caso diritto a ricevere il rimborso sulla base della prima polizza vigente dal 4.12.2017 al 4.12.2018. Ha concluso chiedendo quanto segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, a) Accertare e dichiarare, in dipendenza e previsione della polizza assicurativa avente n. 2018/05/2802389 con validità dal 4.12.2018 al 4.12.2023, il diritto del Sig.
[...] al rimborso delle spese mediche relative al ricovero ed intervento chirurgico Parte_1 subito;
b) Accertare e dichiarare in ogni caso il diritto del Sig. al rimborso Parte_1 delle spese mediche relative al ricovero ed intervento chirurgico subito, in dipendenza e previsione della polizza 2017/05/2742807 decorrente dal 4.12.2017 al 4.12.2018. c) Condannare per l'effetto, ed per il titolo suddetto, la società al Controparte_1 pagamento in favore del Sig. della somma di €. 11.791,33, distinta in Parte_1
€. 11.123,13 per spese mediche ed €. 668,20 per spese di viaggio dalla propria residenza a Roma e viceversa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2 d) Condannare la società al pagamento delle spese e compensi di Controparte_1 lite a favore dell'Avv.Francesco Caliciuri, che se ne dichiara anticipatario.”.
2. Costituitasi in giudizio la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea eccependo la non operatività della polizza n. 2018/05/2802389 stipulata in sostituzione della precedente, anche in virtù di quanto previsto dall'art.
1.17 delle Condizioni generali di Assicurazione.
************************
3. Giova anzitutto ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre sul debitore grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Nel caso in disamina è incontestato, oltre che dimostrato dalla documentazione in atti:
-che il sig. aveva sottoscritto con la compagnia Parte_1 assicurativa convenuta la polizza “Realmente in Salute” n. 017/05/2742807 con decorrenza dal 4.12.2017 e scadenza al 4.12.2018, optando per la formula “Full”, ricomprendente il rimborso delle spese mediche fino a € 300.000,00 annui (doc. 1 fascicolo parte attrice);
-che, in seguito, aveva sottoscritto alle medesime condizioni, fatto salvo l'aumento del premio annuale, la polizza n. 2018/05/2802389 con validità dal 4.12.2018 e scadenza al 4.12.2023 (doc. 4 fascicolo parte attrice);
-che l'attore in data 19.7.2019 aveva subito presso la casa di cura privata “Villa Salaria” in Roma un intervento di resezione transuretrale della prostata (c.d. CP_2 in relazione al quale aveva sopportato esborsi per complessivi € 11.123,13 (docc. 6 e 7 fascicolo parte attrice);
-che l'attore aveva avanzato richiesta di rimborso alla compagnia assicurativa (doc. 8 fascicolo parte attrice), respinta da quest'ultima attraverso le missive del 4.3.2020, 6.3.2020 e 27.4.2020 (docc. 12, 13 e 14 fascicolo parte attrice). La compagnia assicurativa convenuta ha eccepito la non operatività della polizza n. 2018/05/2802389 invocando l'art.
1.17 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, rubricato “SOSTITUZIONE DI POLIZZA”, in base al quale
“Esclusivamente per la Formula Full, se non scelta l'opzione “Doppia Durata”, qualora la
3 polizza sia sostituita, senza soluzione di continuità, da copertura analoga sempre presso CP_1
per lo stesso rischio, relativamente agli stessi Assicurati, si conviene che
[...] CP_1 estende la copertura dell'assicurazione, mantenendo le stesse condizioni della polizza sostituita, alle prestazioni sanitarie conseguenti a malattia o infortunio occorsi durante la validità della polizza sostituita purchè effettuate entro trenta giorni dalla decorrenza della nuova polizza. Resta convenuto che le predette prestazioni sanitarie devono essere conseguenti a malattia diagnosticata o infortunio occorso durante la validità della polizza sostituita, sempreché non fossero già escluse dalla polizza stessa.”. In sostanza, alla stregua di tale clausola laddove la polizza “Formula Full” venga sostituita senza soluzione di continuità da un'altra polizza analoga, la copertura può estendersi alle prestazioni sanitarie conseguenti a malattia o infortunio occorsi durante la validità della polizza sostituita ma solo laddove si verifichino all'unisono tali condizioni: 1) all'assicurato sia stata diagnosticata la malattia o sia incorso nell'infortunio nel periodo di validità della polizza sostituita;
2) il ricovero e l'intervento chirurgico vengano effettuati entro trenta giorni dalla data di decorrenza della polizza stipulata in sostituzione della precedente. Nel caso di specie, per come è possibile evincere dalla prima pagina del relativo frontespizio, la seconda polizza n. 2018/05/2802389 era stata stipulata in sostituzione della polizza n. 017/05/2742807. Inoltre, per entrambe le polizze risulta che l'assicurato non avesse aderito all'opzione “doppia durata”. Può inoltre convenirsi con la compagnia assicurativa sul fatto che la malattia che ha determinato la necessità per l'attore di sottoporsi all'intervento per cui è stato richiesto il rimborso (ipertrofia prostatica) era stata diagnosticata nel periodo di validità della prima polizza n. 017/05/2742807 (4.12.2017-4.12.2018). Invero, dal certificato in atti datato 7.3.2018 (doc. 11 fascicolo parte attrice) si desume che l'urologo Dott. in base all'ecografia prostatica Persona_2 eseguita dall'attore, aveva prescritto a quest'ultimo una terapia farmacologica e gli aveva al contempo raccomandato di sottoporsi all'intervento di TURP “tra un anno”. Risulta altresì che il sig. ha subito l'intervento di resezione transuretrale Pt_1 della prostata in data 19.7.2019, dunque ben oltre il termine di trenta giorni dalla data di decorrenza della nuova polizza n. 2018/05/2802389, vale a dire il 4.12.2018. Alla luce di quanto esposto e in base a quanto pattuito dalle parti mediante la clausola sopra riportata, deve in primo luogo escludersi che possa operare la copertura di cui alla prima polizza n. 017/05/2742807 in quanto sostituita, come visto, dalla polizza sottoscritta nel 2018. In secondo luogo va esclusa anche l'operatività di quest'ultima poiché la malattia era stata diagnosticata durante il periodo di efficacia della precedente polizza sostituita e non sono ravvisabili i presupposti stabiliti dall'art.
1.17 delle condizioni
4 generali del contratto di assicurazione in quanto l'intervento chirurgico in questione non ha avuto luogo entro i trenta giorni successivi al 4.12.2018. Per tali motivi le domande attoree meritano di essere respinte in quanto infondate.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
CONDANNA
al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...] che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre spese Controparte_1 generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Castrovillari, 09/02/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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