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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1229/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Alfonso Sturchio, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento dell'eziopatogenesi lavorativa, dichiarare il grado d'inabilità permanente nella misura del 18% ovvero nella diversa misura di giustizia;
per l'effetto, condannare l' al pagamento della rendita vitalizia, oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.5.2023, il sig. esponeva di aver lavorato Parte_1 per dall'11.3.1991 al 6.8.2019, con la qualifica di Controparte_2 operaio e con mansioni di disossatore.
Rappresentava di essere stato esposto, nel corso dell'attività lavorativa, all'inalazione
1 di sostanze nocive prodotte dalla lavorazione delle carni, oltre che a continui sbalzi termici tra l'ambiente di lavoro e le celle frigorifere, in cui doveva riporre i prodotti, in specie prosciutti, dopo la lavorazione.
Affermava che, a seguito di gravi difficoltà respiratorie, in data 3.4.2017, veniva ricoverato presso il presidio ospedaliero di Pescopagano, dove gli veniva diagnosticata una broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Riferiva che, successivamente, in data 22.6.2019, gli veniva certificata la diagnosi di insufficienza respiratoria secondaria a broncopneumopatia cronica ostruttiva III stadio, con conferma della diagnosi, in data 28.5.2021, presso il P.O. di Battipaglia.
Esponeva di aver presentato all' addì 11.10.2021, domanda amministrativa CP_1
n. 510758263 ai fini del riconoscimento delle summenzionate patologie professionali e che, a seguito di visita medico legale del 19.2.2022, l'Istituto assicurativo non aveva riconosciuto il beneficio, in quanto “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui
è stato/è esposto e la malattia denunciata”.
Vano il ricorso amministrativo.
Instava, quindi, per il riconoscimento della malattia professionale denunciata e per la compatibilità del quadro patologico con il rischio lavorativo.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'avversa prospettazione.
Deduceva che la patologia lamentata non poteva essere ricondotta a malattia professionale per la mancanza di prova circa l'esposizione dell'assicurato ad un rischio professionale potenzialmente idoneo, per durata ed intensità, a causarla.
Insisteva, pertanto, per la legittimità e la fondatezza del diniego opposto.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale e la disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al fine di stabilire se le patologie lamentate dal ricorrente siano causalmente connesse con l'attività di lavoro indicata in ricorso, si è proceduto all'istruttoria orale invocata
2 dal ricorrente. Queste le dichiarazioni dei testi escussi.
: “Io e il ricorrente siamo stati colleghi di lavoro quali dipendenti del Testimone_1 CP_2
, sito in Nusco alla Zona industriale, e ciò dal 1991 fino al 2019, allorquando l'impresa è cessata.
[...]
Entrambi avevamo mansioni di operaio. In particolare, l'impresa si occupava della produzione di prosciutti. Io ero per lo più addetto allo spruzzo della sugna sulle carni, mentre il ricorrente al trasporto dei carrelli nelle celle frigorifero. Tuttavia, le nostre mansioni erano intercambiabili a seconda delle esigenze. Preciso che l'impresa aveva tre o quattro capannoni di circa 2000 metri quadri,
e ciascuno si occupava di produzioni diverse. Io e il mio collega, nel nostro capannone, ci occupavamo dei prosciutti. In particolare, la fase di lavorazione dello spruzzo prevedeva l'utilizzo di un macchinario che discioglieva il grasso animale trasformandolo in liquido oleoso, che veniva spruzzato sulla carne tramite una pistola da carrozziere. Vi era nella zona solo un piccolo aspiratore. Noi avevamo le mascherine bianche, ma non ci sono mai state date quelle con filtri adatti per tale lavoro, cioè in carbonio. La produzione era molto intensa, si producevano circa cinquemila prosciutti al giorno. Il sig. si occupava anche lui dello spruzzo, ci alternavamo. Molti di noi operai hanno avuto Pt_1 problemi respiratori. Anche io ho avuto problemi ai polmoni ma non ho fatto domanda di indennizzo all' Specifico che lo spruzzo si faceva in una cabina e il grasso polverizzato si andava a CP_1 depositare sulle pareti, sul pavimento e sui nostri indumenti. Nella cabina ci sostituivamo in quattro operai alternandoci ogni ora, ciò proprio perché dopo un'ora ci ritrovavamo imbrattati di grasso anche sulla faccia. Dopo la salatura i prosciutti venivano conservati nelle celle frigorifere, dove sia io che , quando toccava a noi entravamo continuamente, ogni 5 minuti, perché i prosciutti non Pt_1 dovevano rimanere fuori dalle celle altrimenti il sale si sarebbe sciolto. Avevamo un giubbotto, ma comunque entravamo nelle celle completamente sudati. L'impianto di climatizzazione non funzionava completamente. Il sig. si occupava anche della salatura e dello scarico dei bancali. Che io sappia Pt_1
non fumava sigarette, io almeno nella fabbrica non l'ho mai visto fumare. La sostanza che Pt_1 spruzzavamo sui prosciutti ci arrivava in un cartone, sul quale non c'era alcuna scritta. All'interno vi era un pezzo di grasso animale di colore beige, che non ci venne mai detto di cosa fosse composto. Io suppongo che vi fossero anche altre sostanze. Ribadisco che il datare ci diede delle mascherine sottili, sulle quali non vi era scritto niente. Ritengo che fossero necessarie le maschere con filtro al carbone”.
LL : “Sono stato un collega del ricorrente alle dipendenze di , titolare Tes_2 CP_3 della Io ho iniziato a lavorare nel 1992 fino al 2018, allorquando ci hanno licenziato. Controparte_2
Io lavoravo al reparto spolpatura. Il sig. , fino al 2008/2009 lavorava al reparto prosciuttificio, Pt_1 dove i prosciutti venivano salati e messi nelle celle frigorifere. Poi nel 2008/2009 il sig. è stato Pt_1 spostato nel mio reparto e come noi addetti si occupava della disossatura dei prosciutti. Dopo circa due anni siamo stati tutti spostati, incluso al prosciuttificio, dove pure abbiamo svolto le Pt_1 medesime mansioni. In particolare, ci occupavamo di spostare i bancali con i prosciutti per la salatura
e la sistemazione nelle celle frigorifere. Inoltre, facevamo, sempre a turno, l'attività di spruzzo della sugna sui prosciutti in una apposita cabina. A tal fine utilizzavamo una pistola. Nella cabina c'era una cappa artigianale molto piccola per la traspirazione. Durante lo spruzzo usavamo una mascherina in plastica. La sostanza che spruzzavamo rimaneva in sospensione nell'ambiente tanto che si formava una nebbiolina. Non so dire se i miei colleghi abbiano avuto problemi respiratori. Io invece ho avuto
3 altre problematiche di salute. L'impianto di climatizzazione c'era ma non funzionava bene. Dovevamo spingere i bancali, che arrivavano ogni 5 minuti per circa 100 metri sui binari per farli arrivare nelle celle frigorifere, e vi entravamo molto sudati. La sostanza che spruzzavamo era di colore bianco, penso che oltre alla sugna vi fossero all'interno altri elementi per esempio il pepe, ma non saprei dire. Una volta disciolto diventava un liquido di colore giallo, che poi si solidificava sulle carni”.
Siffatte dichiarazioni, coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale, risultano credibili ed idonee a fondare il convincimento del giudicante.
Ebbene, dall'istruttoria orale, sono emerse le modalità e le condizioni di svolgimento della lavorazione dei prosciutti.
Entrambi i testi hanno riferito che l'attività di nebulizzazione della sugna sui prosciutti veniva svolta a turno dagli operai, i quali successivamente procedevano al trasferimento dei prodotti lavorati nelle celle frigorifere.
Il teste ha precisato che l'attività, volta a ricoprire il prosciutto con il grasso Tes_1 animale sciolto, avveniva senza l'uso di mascherine con filtro al carbone.
I testi hanno riferito di essere stati altresì sottoposti a sbalzi termici, oltre che all'inalazione delle sostanze grasse disciolte e spruzzate sulle carni, ma rimaste in sospensione nella postazione di lavoro.
2. Così ricostruite le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, questo giudice ha ritenuto opportuno disporre una C.T.U. medico-legale, soprattutto allo scopo di verificarne l'idoneità causale del rischio professionale rispetto all'insorgenza della tecnopatia, trattandosi di accertamento avente natura tecnico- specialistica, connessa all'esercizio di un'elevata competenza non posseduta dal giudicante, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav.,
09/06/2000, n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
Nella relazione in atti, il C.T.U. incaricato, dott. , ha osservato Persona_1 quanto segue: “[..] La BPCO è “una malattia dell'apparato respiratorio caratterizzata da una ostruzione irreversibile delle vie aeree, di entità variabile a seconda della gravità. La malattia (nota in inglese con il termine COPD, Chronic obstructive pulmonary disease) è solitamente progressiva ed
è associata ad uno stato di infiammazione cronica del tessuto polmonare”.1 Esistono diversi fattori di rischio, alcuni individuali, altri di origine ambientale2. Tra i fattori individuali, ci sono molti geni che si ritiene possano essere associati all'insorgenza della BPCO. Al momento, i dati più significativi in proposito sono quelli relativi al deficit di alfa1-antitripsina, una condizione ereditaria piuttosto rara
4 caratterizzata dalla carenza di questa proteina epatica che normalmente protegge i polmoni. Ci sono poi alcune patologie respiratorie complesse che possono contribuire allo sviluppo della malattia, in particolare l'asma e l'ipersensibilità bronchiale. Tra i fattori ambientali, numerosi studi indicano che il principale fattore di rischio per lo sviluppo della BPCO è il fumo di tabacco, in particolare quello di sigaretta (meno quello di sigaro e pipa), che accelera e accentua il decadimento naturale della funzione respiratoria. Anche il fumo passivo può contribuire parzialmente allo sviluppo della malattia, in quanto favorisce l'inalazione di gas e particolato. Gioca un ruolo determinante anche l'esposizione a polveri, sostanze chimiche, vapori o fumi irritanti all'interno dell'ambiente di lavoro (per esempio silice e o cadmio). Altri fattori di rischio, seppure meno influenti, associati allo sviluppo della BPCO sono l'inquinamento dell'aria: non solo quello atmosferico causato da smog e polveri sottili, ma anche quello presente all'interno degli ambienti chiusi (provocato dalle emissioni di stufe, apparecchi elettrici, impianti di aria condizionata ecc.)”. Si tratta dunque di malattia cronica di tipo degenerativo ad etiologia multifattoriale rispetto alla quale l'ambiente di lavoro può assumere il ruolo di concausa.
Ai fini dell'eventuale riconoscimento della natura professionale di tale malattia, dobbiamo ricordare come il sistema tabellare, precedentemente in uso, sia attualmente stato superato dal sistema misto, che consente il riconoscimento anche di malattie non tabellate, previa dimostrazione da parte dell'assicurato del nesso di causa tra la attività lavorativa svolta e la infermità denunciata nelle
“vigenti tabelle delle malattie professionali, come periodicamente aggiornate (art. 211 D.P.R.
1124/1965, art. 10 D.Lgs. 38/2000; D.M. 12.7.2000; D.M. 09.04.2008; D.M. 10.06.2014). Dalla consultazione delle tabelle emerge come la BPCO venga ritenuta con elevata probabilità causata dalla inalazione di cadmio, berillio, rame, bromo, cloro, iodio, fluoro, composti inorganici dell'azoto, anidride acido solforico, solforosa, ozono ozonuri e perossidi, anidridi e derivati, polveri di cemento calcare gesso ed altre, fumi e gas di saldatura. Sostanze di origine animale, quali derivati dermici
(forfora, peli, piume, componenti dermici di animali acquatici), liquidi biologici, acari e miceti delle derrate alimentari sono ritenuti possibile causa di asma bronchiale ma non di BPCO. Non vengono citate tra le probabili/possibili cause di BPCO le ripetute perfrigerazioni (n.b.: possibili causa di episodi acuti di tracheobronchite ma non di malattia polmonare cronica) né la esposizione alla lavorazione delle carni crude (n.b.: il ricorrente ed alcuni colleghi testimoni nella causa hanno riferito di avere eseguito le operazioni di sugnatura dei prosciutti, che viene effettuata di solito manualmente con del grasso crudo allo stato solido, utilizzando grasso liquido spruzzato con delle pistole usate abitualmente per le vernici. Certamente tale tecnica appare anomala e non prevista negli usuali disciplinari del trattamento delle carni;
non è riportato comunque nella letteratura scientifica il possibile ruolo della inalazione di sostanze organiche oleose nella genesi della BPCO”.
Sulla scorta di tale osservazione, il C.T.U. formulava il conclusivo giudizio medico- legale nei seguenti termini: “non sussistendo nesso di causa tra la attività professionale svolta e la patologia denunciata, non emerge inabilità conseguente”.
3. Ciò posto, va rilevato che le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, il che le rende
5 pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, sul piano logico-deduttivo.
In altri termini, il C.T.U. ha correttamente valutato lo stato psicofisico del sig. , Pt_1 sia in base all'esame obiettivo, sia in base alla certificazione medica prodotta.
Nello specifico, il C.T.U. ha valutato tutti i certificati medici esibiti da parte ricorrente e gli esami svolti, menzionandoli nella stessa consulenza.
Dunque, non è dato rilevare alcun vizio in riferimento all'attività valutativa del consulente, sicché deve ritenersi che il giudizio espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva sia completo, congruo ed esente da carenze o discrasie logico-argomentative.
In termini più ampi, occorre ricordare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Più nel dettaglio, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il giudice non possa operare valutazioni di carattere sanitario, così come, specularmente, il consulente non possa esprimere valutazioni di carattere giuridico e, ove ciò accada, il giudice non potrebbe utilizzarle per formare il proprio convincimento, tanto che, quand'anche il giudice fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, egli non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nell'art. 115 co. 2 c.p.c.
(Tribunale di S. Maria Capua V., sez. lav., 08/05/2018, n. 1210).
Dunque, allorquando il ricorrente prospetti la sussistenza di difformità tra la propria valutazione dell'entità e dell'incidenza del dato patologico e la valutazione operata dal consulente, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze devono considerarsi generiche ed
6 inidonee ad inficiare la validità delle conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio
(Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2009, n. 4254).
4. A parere del giudicante, dunque, la stima fornita dal C.T.U. è corretta e va condivisa, poiché, nella fattispecie, deve escludersi la prova del nesso causale tra il dedotto fattore di rischio e l'insorgere della patologia denunciata, anche secondo un giudizio probabilistico.
Ciò conduce ad escludere che le attività di lavoro espletate dal ricorrente, nelle loro concrete caratteristiche di svolgimento, debbano considerarsi idonee ad aver provocato le malattie in questione.
Del resto, è noto che, con l'introduzione del sistema misto, avvenuta in seguito alle sentenze della Corte Costituzionale n. 179 e n. 206 del 1988, le malattie professionali, ammesse alla tutela assicurativa, si distinguono in malattie professionali tabellate
(ossia elencate nelle tabelle annesse al T.U. 1124/1965, così come modificate ed integrate dal D.P.R. 336/1994 e dal D.M. 9.4.2008), e malattie professionali non tabellate, ossia non riportate nelle tabelle ovvero contratte in lavorazioni non tabellate ovvero incluse nelle tabelle di legge, contratte in lavorazioni tabellate ma insorte oltre i periodi indicati dall'eventuale cessazione dell'esposizione al rischio.
Invero, ai sensi dell'art. 10 co. 4 D. Lgs. 38/2000, “sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale”.
Per l'appunto, in tema di onere della prova del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la malattia sofferta, va osservato che, mentre per le malattie tabellate il nesso causale è presunto, dovendo, pertanto, l' provare una diversa eziologia della CP_1 malattia stessa, per le malattie non tabellate, invece, spetta al lavoratore l'onere della prova del nesso eziologico tra la l'attività lavorativa e la malattia, conformemente al principio stabilito dall'art. 2697 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2021, n. 5816:
“In caso di malattia non tabellata, incombe sul lavoratore l'onere di provare il nesso causale tra la malattia e ambiente lavorativo”).
Va, altresì, precisato che, nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, la cui origine può essere fatta cioè risalire a molteplici cause, il nesso di causalità fra l'attività lavorativa e l'evento non può essere oggetto di presunzioni ipotetiche, ma esige una dimostrazione, almeno in termini di probabilità, riconducibile a concrete e specifiche situazioni di fatto, con valutazione che deve essere operata considerando non soltanto le mansioni svolte, ma anche le condizioni di lavoro, la
7 durata e l'intensità dell'esposizione al rischio.
Difatti, la natura comune o multifattoriale di una determinata patologia non è idonea, di per sé, ad escluderne l'eziopatogenesi lavorativa, laddove si raggiunga la prova della sussistenza di un ragionevole grado di probabilità che essa sia stata provocata dal lavoro svolto, sulla scorta della dimostrazione delle concrete caratteristiche dell'attività
(Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2020, n. 8948: “Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all' anche se non è compresa tra le CP_1 malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia”; Cassazione, sez. lav., 14/05/2020, n. 8947:
“Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra
l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica. In particolare, in caso di caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare, la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso…”).
Dunque, anche in caso di malattie tabellate, ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore, deve comunque provare, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, l'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (Cassazione
Civile , sez. lav., 4.2.2020 n. 2523: “In caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Incombe, invece, sull' l'onere di CP_1 fornire una prova idonea a vincere tale presunzione”).
5. A ciò si aggiunga che, in subiecta materia, trova applicazione, quale meccanismo logico-giuridico di selezione dei fattori causali determinanti, non già il criterio del “più probabile che non”, come avviene nell'ambito responsabilistico ordinario, bensì il principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., che impone di riconoscere l'eziologia professionale anche in caso di presenza di elementi concausali
(Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2021, n. 39751: “Poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all' art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto
8 efficacia causale esclusiva o prevalente. Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell' dovrà avere ad oggetto l'efficacia causale esclusiva CP_1 dell'eventuale fattore patogeno extra lavorativo”).
Di conseguenza, il lavoratore, allorché si tratti di malattie, tabellate o meno, ma multifattoriali, deve dimostrare che l'attività di lavoro abbia costituito almeno una concausa della patologia per potersene affermare la natura professionale e, a tal uopo, deve provare che l'esposizione al fattore di rischio sia risultata idonea a costituire detta concausa, cioè abbia avuto una durata ed una intensità tali da poter provocare o concorrere a provocare la malattia stessa con un ragionevole grado di probabilità scientifica (Cassazione civile, sez. lav., 23/05/2018, n. 12808: “Nell'ipotesi di patologia multifattoriale è necessaria, ai fini della prova del nesso causale, la dimostrazione, almeno in termini di probabilità, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata ed intensità dell'esposizione a rischio, che, rispetto all'evento dannoso, l'attività lavorativa ha assunto un ruolo concausale, anche alla stregua della regola di cui all' art. 41 cod. pen.”).
Anche la giurisprudenza di merito ha costantemente affermato, nei medesimi termini, che la prova dell'eziopatogenesi della malattia professionale multifattoriale ricade sul lavoratore (Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa sentenza n. Per_2
4356/2021 del 12.10.2021: “Onde valutare le doglianze dell'appellante, appare esauriente e persuasiva la consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche. Né risulta che in primo grado il ricorrente abbia specificato e/o provato le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, i ritmi seguiti e la frequenza della movimentazione manuale dei carichi, come evidenziato anche nella sentenza impugnata. Il consulente nominato dal Tribunale, nel valutare il rapporto causale fra le patologie sofferte dal ricorrente e l'attività lavorativa svolta (tecnico di condotta e manovra), ha ritenuto che non siano conseguenza dell'attività lavorativa svolta, poiché il quadro clinico, non permette di affermare che trattasi di malattia professionale, con una sicura origine lavorativa derivante da uno specifico rischio lavorativo, a causa del fatto che le patologie sofferte e documentate sono di origine multifattoriale … Orbene, il CTU, ha svolto un accurato esame obiettivo delle condizioni fisiche del ricorrente, valutando sulla scorta anche dei referti clinici prodotti,
l'incidenza del quadro patologico( patologie non tabellate) che ha ritenuto non sia conseguenza diretta dell'attività lavorativa svolta, trattandosi di patologie di natura multifattoriale”; nello stesso senso: Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa Della Rossa, sentenza n.
5545/2018 del 6.5.2019; Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa Tesone, sentenza n. 698/2022 del 17.3.2022).
6. Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, si rileva che la prova del nesso eziologico non è stata sufficientemente raggiunta.
Come reputato dal C.T.U., in assenza di specifiche previsioni tabellari, l'inalazione delle
9 sostanze suindicate e l'esposizione a sbalzi termici non possono dirsi concausa dell'insorgenza della malattia denunciata, né è stato possibile accertare il nesso causale sulla scorta della previsione probabilistica, difettando precisi riferimenti nella letteratura scientifica.
Pertanto, deve ritenersi che il ricorrente, privo dell'agevolazione probatoria derivante dalla previsione tabellare, non abbia soddisfatto l'onere della prova del nesso eziologico.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché la natura prettamente tecnica del demandato accertamento giudiziale, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in misura della metà ciascuna.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, in misura della metà ciascuna.
Così deciso in Avellino, 17.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1229/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Alfonso Sturchio, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento dell'eziopatogenesi lavorativa, dichiarare il grado d'inabilità permanente nella misura del 18% ovvero nella diversa misura di giustizia;
per l'effetto, condannare l' al pagamento della rendita vitalizia, oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.5.2023, il sig. esponeva di aver lavorato Parte_1 per dall'11.3.1991 al 6.8.2019, con la qualifica di Controparte_2 operaio e con mansioni di disossatore.
Rappresentava di essere stato esposto, nel corso dell'attività lavorativa, all'inalazione
1 di sostanze nocive prodotte dalla lavorazione delle carni, oltre che a continui sbalzi termici tra l'ambiente di lavoro e le celle frigorifere, in cui doveva riporre i prodotti, in specie prosciutti, dopo la lavorazione.
Affermava che, a seguito di gravi difficoltà respiratorie, in data 3.4.2017, veniva ricoverato presso il presidio ospedaliero di Pescopagano, dove gli veniva diagnosticata una broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Riferiva che, successivamente, in data 22.6.2019, gli veniva certificata la diagnosi di insufficienza respiratoria secondaria a broncopneumopatia cronica ostruttiva III stadio, con conferma della diagnosi, in data 28.5.2021, presso il P.O. di Battipaglia.
Esponeva di aver presentato all' addì 11.10.2021, domanda amministrativa CP_1
n. 510758263 ai fini del riconoscimento delle summenzionate patologie professionali e che, a seguito di visita medico legale del 19.2.2022, l'Istituto assicurativo non aveva riconosciuto il beneficio, in quanto “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui
è stato/è esposto e la malattia denunciata”.
Vano il ricorso amministrativo.
Instava, quindi, per il riconoscimento della malattia professionale denunciata e per la compatibilità del quadro patologico con il rischio lavorativo.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'avversa prospettazione.
Deduceva che la patologia lamentata non poteva essere ricondotta a malattia professionale per la mancanza di prova circa l'esposizione dell'assicurato ad un rischio professionale potenzialmente idoneo, per durata ed intensità, a causarla.
Insisteva, pertanto, per la legittimità e la fondatezza del diniego opposto.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale e la disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al fine di stabilire se le patologie lamentate dal ricorrente siano causalmente connesse con l'attività di lavoro indicata in ricorso, si è proceduto all'istruttoria orale invocata
2 dal ricorrente. Queste le dichiarazioni dei testi escussi.
: “Io e il ricorrente siamo stati colleghi di lavoro quali dipendenti del Testimone_1 CP_2
, sito in Nusco alla Zona industriale, e ciò dal 1991 fino al 2019, allorquando l'impresa è cessata.
[...]
Entrambi avevamo mansioni di operaio. In particolare, l'impresa si occupava della produzione di prosciutti. Io ero per lo più addetto allo spruzzo della sugna sulle carni, mentre il ricorrente al trasporto dei carrelli nelle celle frigorifero. Tuttavia, le nostre mansioni erano intercambiabili a seconda delle esigenze. Preciso che l'impresa aveva tre o quattro capannoni di circa 2000 metri quadri,
e ciascuno si occupava di produzioni diverse. Io e il mio collega, nel nostro capannone, ci occupavamo dei prosciutti. In particolare, la fase di lavorazione dello spruzzo prevedeva l'utilizzo di un macchinario che discioglieva il grasso animale trasformandolo in liquido oleoso, che veniva spruzzato sulla carne tramite una pistola da carrozziere. Vi era nella zona solo un piccolo aspiratore. Noi avevamo le mascherine bianche, ma non ci sono mai state date quelle con filtri adatti per tale lavoro, cioè in carbonio. La produzione era molto intensa, si producevano circa cinquemila prosciutti al giorno. Il sig. si occupava anche lui dello spruzzo, ci alternavamo. Molti di noi operai hanno avuto Pt_1 problemi respiratori. Anche io ho avuto problemi ai polmoni ma non ho fatto domanda di indennizzo all' Specifico che lo spruzzo si faceva in una cabina e il grasso polverizzato si andava a CP_1 depositare sulle pareti, sul pavimento e sui nostri indumenti. Nella cabina ci sostituivamo in quattro operai alternandoci ogni ora, ciò proprio perché dopo un'ora ci ritrovavamo imbrattati di grasso anche sulla faccia. Dopo la salatura i prosciutti venivano conservati nelle celle frigorifere, dove sia io che , quando toccava a noi entravamo continuamente, ogni 5 minuti, perché i prosciutti non Pt_1 dovevano rimanere fuori dalle celle altrimenti il sale si sarebbe sciolto. Avevamo un giubbotto, ma comunque entravamo nelle celle completamente sudati. L'impianto di climatizzazione non funzionava completamente. Il sig. si occupava anche della salatura e dello scarico dei bancali. Che io sappia Pt_1
non fumava sigarette, io almeno nella fabbrica non l'ho mai visto fumare. La sostanza che Pt_1 spruzzavamo sui prosciutti ci arrivava in un cartone, sul quale non c'era alcuna scritta. All'interno vi era un pezzo di grasso animale di colore beige, che non ci venne mai detto di cosa fosse composto. Io suppongo che vi fossero anche altre sostanze. Ribadisco che il datare ci diede delle mascherine sottili, sulle quali non vi era scritto niente. Ritengo che fossero necessarie le maschere con filtro al carbone”.
LL : “Sono stato un collega del ricorrente alle dipendenze di , titolare Tes_2 CP_3 della Io ho iniziato a lavorare nel 1992 fino al 2018, allorquando ci hanno licenziato. Controparte_2
Io lavoravo al reparto spolpatura. Il sig. , fino al 2008/2009 lavorava al reparto prosciuttificio, Pt_1 dove i prosciutti venivano salati e messi nelle celle frigorifere. Poi nel 2008/2009 il sig. è stato Pt_1 spostato nel mio reparto e come noi addetti si occupava della disossatura dei prosciutti. Dopo circa due anni siamo stati tutti spostati, incluso al prosciuttificio, dove pure abbiamo svolto le Pt_1 medesime mansioni. In particolare, ci occupavamo di spostare i bancali con i prosciutti per la salatura
e la sistemazione nelle celle frigorifere. Inoltre, facevamo, sempre a turno, l'attività di spruzzo della sugna sui prosciutti in una apposita cabina. A tal fine utilizzavamo una pistola. Nella cabina c'era una cappa artigianale molto piccola per la traspirazione. Durante lo spruzzo usavamo una mascherina in plastica. La sostanza che spruzzavamo rimaneva in sospensione nell'ambiente tanto che si formava una nebbiolina. Non so dire se i miei colleghi abbiano avuto problemi respiratori. Io invece ho avuto
3 altre problematiche di salute. L'impianto di climatizzazione c'era ma non funzionava bene. Dovevamo spingere i bancali, che arrivavano ogni 5 minuti per circa 100 metri sui binari per farli arrivare nelle celle frigorifere, e vi entravamo molto sudati. La sostanza che spruzzavamo era di colore bianco, penso che oltre alla sugna vi fossero all'interno altri elementi per esempio il pepe, ma non saprei dire. Una volta disciolto diventava un liquido di colore giallo, che poi si solidificava sulle carni”.
Siffatte dichiarazioni, coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale, risultano credibili ed idonee a fondare il convincimento del giudicante.
Ebbene, dall'istruttoria orale, sono emerse le modalità e le condizioni di svolgimento della lavorazione dei prosciutti.
Entrambi i testi hanno riferito che l'attività di nebulizzazione della sugna sui prosciutti veniva svolta a turno dagli operai, i quali successivamente procedevano al trasferimento dei prodotti lavorati nelle celle frigorifere.
Il teste ha precisato che l'attività, volta a ricoprire il prosciutto con il grasso Tes_1 animale sciolto, avveniva senza l'uso di mascherine con filtro al carbone.
I testi hanno riferito di essere stati altresì sottoposti a sbalzi termici, oltre che all'inalazione delle sostanze grasse disciolte e spruzzate sulle carni, ma rimaste in sospensione nella postazione di lavoro.
2. Così ricostruite le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, questo giudice ha ritenuto opportuno disporre una C.T.U. medico-legale, soprattutto allo scopo di verificarne l'idoneità causale del rischio professionale rispetto all'insorgenza della tecnopatia, trattandosi di accertamento avente natura tecnico- specialistica, connessa all'esercizio di un'elevata competenza non posseduta dal giudicante, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav.,
09/06/2000, n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
Nella relazione in atti, il C.T.U. incaricato, dott. , ha osservato Persona_1 quanto segue: “[..] La BPCO è “una malattia dell'apparato respiratorio caratterizzata da una ostruzione irreversibile delle vie aeree, di entità variabile a seconda della gravità. La malattia (nota in inglese con il termine COPD, Chronic obstructive pulmonary disease) è solitamente progressiva ed
è associata ad uno stato di infiammazione cronica del tessuto polmonare”.1 Esistono diversi fattori di rischio, alcuni individuali, altri di origine ambientale2. Tra i fattori individuali, ci sono molti geni che si ritiene possano essere associati all'insorgenza della BPCO. Al momento, i dati più significativi in proposito sono quelli relativi al deficit di alfa1-antitripsina, una condizione ereditaria piuttosto rara
4 caratterizzata dalla carenza di questa proteina epatica che normalmente protegge i polmoni. Ci sono poi alcune patologie respiratorie complesse che possono contribuire allo sviluppo della malattia, in particolare l'asma e l'ipersensibilità bronchiale. Tra i fattori ambientali, numerosi studi indicano che il principale fattore di rischio per lo sviluppo della BPCO è il fumo di tabacco, in particolare quello di sigaretta (meno quello di sigaro e pipa), che accelera e accentua il decadimento naturale della funzione respiratoria. Anche il fumo passivo può contribuire parzialmente allo sviluppo della malattia, in quanto favorisce l'inalazione di gas e particolato. Gioca un ruolo determinante anche l'esposizione a polveri, sostanze chimiche, vapori o fumi irritanti all'interno dell'ambiente di lavoro (per esempio silice e o cadmio). Altri fattori di rischio, seppure meno influenti, associati allo sviluppo della BPCO sono l'inquinamento dell'aria: non solo quello atmosferico causato da smog e polveri sottili, ma anche quello presente all'interno degli ambienti chiusi (provocato dalle emissioni di stufe, apparecchi elettrici, impianti di aria condizionata ecc.)”. Si tratta dunque di malattia cronica di tipo degenerativo ad etiologia multifattoriale rispetto alla quale l'ambiente di lavoro può assumere il ruolo di concausa.
Ai fini dell'eventuale riconoscimento della natura professionale di tale malattia, dobbiamo ricordare come il sistema tabellare, precedentemente in uso, sia attualmente stato superato dal sistema misto, che consente il riconoscimento anche di malattie non tabellate, previa dimostrazione da parte dell'assicurato del nesso di causa tra la attività lavorativa svolta e la infermità denunciata nelle
“vigenti tabelle delle malattie professionali, come periodicamente aggiornate (art. 211 D.P.R.
1124/1965, art. 10 D.Lgs. 38/2000; D.M. 12.7.2000; D.M. 09.04.2008; D.M. 10.06.2014). Dalla consultazione delle tabelle emerge come la BPCO venga ritenuta con elevata probabilità causata dalla inalazione di cadmio, berillio, rame, bromo, cloro, iodio, fluoro, composti inorganici dell'azoto, anidride acido solforico, solforosa, ozono ozonuri e perossidi, anidridi e derivati, polveri di cemento calcare gesso ed altre, fumi e gas di saldatura. Sostanze di origine animale, quali derivati dermici
(forfora, peli, piume, componenti dermici di animali acquatici), liquidi biologici, acari e miceti delle derrate alimentari sono ritenuti possibile causa di asma bronchiale ma non di BPCO. Non vengono citate tra le probabili/possibili cause di BPCO le ripetute perfrigerazioni (n.b.: possibili causa di episodi acuti di tracheobronchite ma non di malattia polmonare cronica) né la esposizione alla lavorazione delle carni crude (n.b.: il ricorrente ed alcuni colleghi testimoni nella causa hanno riferito di avere eseguito le operazioni di sugnatura dei prosciutti, che viene effettuata di solito manualmente con del grasso crudo allo stato solido, utilizzando grasso liquido spruzzato con delle pistole usate abitualmente per le vernici. Certamente tale tecnica appare anomala e non prevista negli usuali disciplinari del trattamento delle carni;
non è riportato comunque nella letteratura scientifica il possibile ruolo della inalazione di sostanze organiche oleose nella genesi della BPCO”.
Sulla scorta di tale osservazione, il C.T.U. formulava il conclusivo giudizio medico- legale nei seguenti termini: “non sussistendo nesso di causa tra la attività professionale svolta e la patologia denunciata, non emerge inabilità conseguente”.
3. Ciò posto, va rilevato che le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, il che le rende
5 pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, sul piano logico-deduttivo.
In altri termini, il C.T.U. ha correttamente valutato lo stato psicofisico del sig. , Pt_1 sia in base all'esame obiettivo, sia in base alla certificazione medica prodotta.
Nello specifico, il C.T.U. ha valutato tutti i certificati medici esibiti da parte ricorrente e gli esami svolti, menzionandoli nella stessa consulenza.
Dunque, non è dato rilevare alcun vizio in riferimento all'attività valutativa del consulente, sicché deve ritenersi che il giudizio espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva sia completo, congruo ed esente da carenze o discrasie logico-argomentative.
In termini più ampi, occorre ricordare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Più nel dettaglio, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il giudice non possa operare valutazioni di carattere sanitario, così come, specularmente, il consulente non possa esprimere valutazioni di carattere giuridico e, ove ciò accada, il giudice non potrebbe utilizzarle per formare il proprio convincimento, tanto che, quand'anche il giudice fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, egli non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nell'art. 115 co. 2 c.p.c.
(Tribunale di S. Maria Capua V., sez. lav., 08/05/2018, n. 1210).
Dunque, allorquando il ricorrente prospetti la sussistenza di difformità tra la propria valutazione dell'entità e dell'incidenza del dato patologico e la valutazione operata dal consulente, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze devono considerarsi generiche ed
6 inidonee ad inficiare la validità delle conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio
(Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2009, n. 4254).
4. A parere del giudicante, dunque, la stima fornita dal C.T.U. è corretta e va condivisa, poiché, nella fattispecie, deve escludersi la prova del nesso causale tra il dedotto fattore di rischio e l'insorgere della patologia denunciata, anche secondo un giudizio probabilistico.
Ciò conduce ad escludere che le attività di lavoro espletate dal ricorrente, nelle loro concrete caratteristiche di svolgimento, debbano considerarsi idonee ad aver provocato le malattie in questione.
Del resto, è noto che, con l'introduzione del sistema misto, avvenuta in seguito alle sentenze della Corte Costituzionale n. 179 e n. 206 del 1988, le malattie professionali, ammesse alla tutela assicurativa, si distinguono in malattie professionali tabellate
(ossia elencate nelle tabelle annesse al T.U. 1124/1965, così come modificate ed integrate dal D.P.R. 336/1994 e dal D.M. 9.4.2008), e malattie professionali non tabellate, ossia non riportate nelle tabelle ovvero contratte in lavorazioni non tabellate ovvero incluse nelle tabelle di legge, contratte in lavorazioni tabellate ma insorte oltre i periodi indicati dall'eventuale cessazione dell'esposizione al rischio.
Invero, ai sensi dell'art. 10 co. 4 D. Lgs. 38/2000, “sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale”.
Per l'appunto, in tema di onere della prova del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la malattia sofferta, va osservato che, mentre per le malattie tabellate il nesso causale è presunto, dovendo, pertanto, l' provare una diversa eziologia della CP_1 malattia stessa, per le malattie non tabellate, invece, spetta al lavoratore l'onere della prova del nesso eziologico tra la l'attività lavorativa e la malattia, conformemente al principio stabilito dall'art. 2697 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2021, n. 5816:
“In caso di malattia non tabellata, incombe sul lavoratore l'onere di provare il nesso causale tra la malattia e ambiente lavorativo”).
Va, altresì, precisato che, nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, la cui origine può essere fatta cioè risalire a molteplici cause, il nesso di causalità fra l'attività lavorativa e l'evento non può essere oggetto di presunzioni ipotetiche, ma esige una dimostrazione, almeno in termini di probabilità, riconducibile a concrete e specifiche situazioni di fatto, con valutazione che deve essere operata considerando non soltanto le mansioni svolte, ma anche le condizioni di lavoro, la
7 durata e l'intensità dell'esposizione al rischio.
Difatti, la natura comune o multifattoriale di una determinata patologia non è idonea, di per sé, ad escluderne l'eziopatogenesi lavorativa, laddove si raggiunga la prova della sussistenza di un ragionevole grado di probabilità che essa sia stata provocata dal lavoro svolto, sulla scorta della dimostrazione delle concrete caratteristiche dell'attività
(Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2020, n. 8948: “Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all' anche se non è compresa tra le CP_1 malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia”; Cassazione, sez. lav., 14/05/2020, n. 8947:
“Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra
l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica. In particolare, in caso di caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare, la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso…”).
Dunque, anche in caso di malattie tabellate, ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore, deve comunque provare, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, l'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (Cassazione
Civile , sez. lav., 4.2.2020 n. 2523: “In caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Incombe, invece, sull' l'onere di CP_1 fornire una prova idonea a vincere tale presunzione”).
5. A ciò si aggiunga che, in subiecta materia, trova applicazione, quale meccanismo logico-giuridico di selezione dei fattori causali determinanti, non già il criterio del “più probabile che non”, come avviene nell'ambito responsabilistico ordinario, bensì il principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., che impone di riconoscere l'eziologia professionale anche in caso di presenza di elementi concausali
(Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2021, n. 39751: “Poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all' art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto
8 efficacia causale esclusiva o prevalente. Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell' dovrà avere ad oggetto l'efficacia causale esclusiva CP_1 dell'eventuale fattore patogeno extra lavorativo”).
Di conseguenza, il lavoratore, allorché si tratti di malattie, tabellate o meno, ma multifattoriali, deve dimostrare che l'attività di lavoro abbia costituito almeno una concausa della patologia per potersene affermare la natura professionale e, a tal uopo, deve provare che l'esposizione al fattore di rischio sia risultata idonea a costituire detta concausa, cioè abbia avuto una durata ed una intensità tali da poter provocare o concorrere a provocare la malattia stessa con un ragionevole grado di probabilità scientifica (Cassazione civile, sez. lav., 23/05/2018, n. 12808: “Nell'ipotesi di patologia multifattoriale è necessaria, ai fini della prova del nesso causale, la dimostrazione, almeno in termini di probabilità, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata ed intensità dell'esposizione a rischio, che, rispetto all'evento dannoso, l'attività lavorativa ha assunto un ruolo concausale, anche alla stregua della regola di cui all' art. 41 cod. pen.”).
Anche la giurisprudenza di merito ha costantemente affermato, nei medesimi termini, che la prova dell'eziopatogenesi della malattia professionale multifattoriale ricade sul lavoratore (Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa sentenza n. Per_2
4356/2021 del 12.10.2021: “Onde valutare le doglianze dell'appellante, appare esauriente e persuasiva la consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche. Né risulta che in primo grado il ricorrente abbia specificato e/o provato le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, i ritmi seguiti e la frequenza della movimentazione manuale dei carichi, come evidenziato anche nella sentenza impugnata. Il consulente nominato dal Tribunale, nel valutare il rapporto causale fra le patologie sofferte dal ricorrente e l'attività lavorativa svolta (tecnico di condotta e manovra), ha ritenuto che non siano conseguenza dell'attività lavorativa svolta, poiché il quadro clinico, non permette di affermare che trattasi di malattia professionale, con una sicura origine lavorativa derivante da uno specifico rischio lavorativo, a causa del fatto che le patologie sofferte e documentate sono di origine multifattoriale … Orbene, il CTU, ha svolto un accurato esame obiettivo delle condizioni fisiche del ricorrente, valutando sulla scorta anche dei referti clinici prodotti,
l'incidenza del quadro patologico( patologie non tabellate) che ha ritenuto non sia conseguenza diretta dell'attività lavorativa svolta, trattandosi di patologie di natura multifattoriale”; nello stesso senso: Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa Della Rossa, sentenza n.
5545/2018 del 6.5.2019; Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa Tesone, sentenza n. 698/2022 del 17.3.2022).
6. Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, si rileva che la prova del nesso eziologico non è stata sufficientemente raggiunta.
Come reputato dal C.T.U., in assenza di specifiche previsioni tabellari, l'inalazione delle
9 sostanze suindicate e l'esposizione a sbalzi termici non possono dirsi concausa dell'insorgenza della malattia denunciata, né è stato possibile accertare il nesso causale sulla scorta della previsione probabilistica, difettando precisi riferimenti nella letteratura scientifica.
Pertanto, deve ritenersi che il ricorrente, privo dell'agevolazione probatoria derivante dalla previsione tabellare, non abbia soddisfatto l'onere della prova del nesso eziologico.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché la natura prettamente tecnica del demandato accertamento giudiziale, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in misura della metà ciascuna.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, in misura della metà ciascuna.
Così deciso in Avellino, 17.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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