Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 06/03/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00418/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00167/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2026, proposto da
Earth Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Praia A Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Katiuscia Lamonica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
parziale dell’ordinanza n. 1 emessa dal Comune di Paia a Mare il 9\1\26 limitatamente all’art. C punto 1 ove prevede il divieto di “condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori” sulle spiagge libere e attrezzate di tutto il litorale comunale dal 1 aprile al 30\11\26, nonché di ogni atto presupposto non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Praia A Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. IC AF;
Reso a verbale l’avviso di cui all'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio l’organizzazione ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, dell’ordinanza n. 1 emessa dal Comune di Paia a Mare il 9 gennaio 2026 limitatamente all’art. C punto 1 ove prevede il divieto di “ condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori ” sulle spiagge libere e attrezzate di tutto il litorale comunale dal 1° aprile al 30 novembre 2026;
- costituendosi in giudizio, il Comune ha rappresentato di aver provveduto in autotutela alla modifica dell’ordinanza in questione nel punto contestato;
- con successiva memoria la ricorrente ha rappresentato che il proprio interesse è soddisfatto ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ritenuto pertanto che:
- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- le spese del giudizio possono essere liquidate alla luce delle particolarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IC AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC AF | VO CO |
IL SEGRETARIO