Art. 3.
A decorrere dal 1 luglio 1975 la misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico e' elevata a L. 95.000 annue.
A decorrere dal 1 luglio 1975 la misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico e' elevata a L. 95.000 annue.