Articolo 3 della Legge 26 maggio 1975, n. 161
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 giugno 1975
Art. 3.
A decorrere dal 1 luglio 1975 la misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico e' elevata a L. 95.000 annue.
Entrata in vigore il 7 giugno 1975